CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 349/A
presentata dai Consiglieri regionali
DESINI - COCCO Daniele Secondo - COCCO Pietro - USULA - ANEDDA - ZANCHETTAil 6 luglio 2016
Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016).
Disposizioni urgenti a sostegno dei territori colpiti da incendi***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
L'articolo 8, comma 12, della legge regionale n. 5 del 2016 (legge di stabilità 2016), ammette l'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli enti locali per determinate finalità. Alla luce dei recenti episodi che hanno devastato intere aree e danneggiato diverse attività produttive, si ritiene necessario intervenire con urgenza per garantire l'utilizzo degli avanzi di amministrazione anche per l'immediato ripristino delle condizioni necessarie a garantire il mantenimento dei livelli produttivi ed occupazionali delle attività colpite da incendio.
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RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CONTABILITÀ, CREDITO, FINANZA E TRIBUTI, PARTECIPAZIONI FINANZIARIE, DEMANIO E PATRIMONIO, POLITICHE EUROPEE, RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
composta dai Consiglieri
SABATINI, Presidente, TRUZZU, Vice presidente, COCCO Daniele Secondo, Segretario, SOLINAS Christian, Segretario, BUSIA - COCCO Pietro - COLLU - COMANDINI - CONGIU - DEDONI - LOCCI - PISCEDDA - ZEDDA Alessandra
Relazione
On.le DESINI
pervenuta il 28 luglio 2016
La Terza Commissione, nella seduta del 19 luglio 2016, ha approvato a maggioranza il presente provvedimento concernente "Disposizioni urgenti a sostegno dei territori colpiti da incendi".
Il testo licenziato nasce dall'esigenza di poter intervenire tempestivamente - utilizzando gli avanzi di amministrazione che diversi enti locali hanno già accertato - per far fronte ai danni ingenti causati dagli incendi verificatisi quest'estate. Rispetto al testo presentato inizialmente, la Commissione ha introdotto un comma specifico dedicato all'argomento e si è ritenuto opportuno richiamare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e limitare l'intervento alle spese da sostenere nel 2016 in modo da far rientrare lo stesso tra quelli ammessi dal legislatore nazionale - articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere, infatti, utilizzata, anche per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente. L'intervento in parola, nel rispetto dell'ordine stabilito dal legislatore nazionale, intende sollecitare gli enti locali nella spendita degli avanzi di amministrazione anche per le finalità suddette, in attesa, laddove necessario e possibile, di un intervento aggiuntivo da parte dell'Amministrazione regionale.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Modifiche della legge regionale n. 5 del 2016. Disposizioni urgenti a sostegno dei territori colpiti da incendi1. Al comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), dopo le parole: "possono essere impiegati" sono inserite le seguenti: "nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica in interventi di sostegno economico o contributi diretti al risarcimento dei danni subiti da imprese o aziende in aree rurali a causa di incendi, prioritariamente finalizzati al ripristino delle necessarie condizioni per il mantenimento dei livelli produttivi, occupazionali e di sicurezza e".
Art. 1
Modifiche della legge regionale n. 5 del 2016. Disposizioni urgenti a sostegno dei territori colpiti da incendi1. All'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
"12 bis. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nell'anno 2016 gli avanzi di amministrazione degli enti locali accertati in sede di approvazione del rendiconto dell'anno 2015 possono essere impiegati in interventi di sostegno economico o contributi diretti al risarcimento dei danni subiti da imprese o aziende in aree rurali a causa di incendi, prioritariamente finalizzati al ripristino delle necessarie condizioni per il mantenimento dei livelli produttivi, occupazionali e di sicurezza.".
Art. 1 bis
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).