CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 347

presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Pietro - PITTALIS - DESINI - ANEDDA - ZANCHETTA - USULA - RUBIU - CARTA Angelo - DEDONI - COCCO Daniele Secondo

il 28 giugno 2016

Disposizioni urgenti in materia di lavori pubblici

***************

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge accoglie il contenuto del disegno di legge n. 346 inviato dalla Giunta regionale e ne fa proprie le finalità e gli obiettivi. La sua presentazione significa la condivisione delle finalità del citato disegno di legge.

La proposta è composta da 4 articoli, e si rende necessaria per dare urgente soluzione ad alcune problematiche relative alla mitigazione del rischio idrogeologico ed ad altre esigenze connesse con i lavori pubblici.

L'articolo 1 reca disposizioni relative alla gestione delle piccole dighe.

L'applicazione della legge regionale n. 12 del 2007 ha evidenziato diverse criticità riguardanti i seguenti aspetti:
- scarso recepimento della norma sia da parte dei gestori privati (in particolare nel settore agricolo) e sia nel settore dei gestori pubblici come i comuni, l'Ente foreste ed i consorzi di bonifica;
- costi elevati, rispetto alle capacità economiche dei gestori, per l'adeguamento alla normativa degli sbarramenti e delle opere accessorie (scarichi superficiali e di fondo, recinzioni, cartellonistica di sicurezza, ecc.);
- necessità di semplificare i procedimenti in particolare per il rilascio delle autorizzazioni alla prosecuzione dell'esercizio attraverso la modifica dell'allegato A alla legge.

Le difficoltà applicative hanno determinato ad oggi che su 550 dighe di competenza regionale presenti nel catasto dighe, solo 133 hanno presentato istanza di prosecuzione dell'esercizio, a fronte dell'obbligo che riguarda tutti gli attuali gestori.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge oggi si dovrebbe procedere alla demolizione di tutte le dighe (circa 320) che non hanno presentato istanza di prosecuzione dell'esercizio con conseguenti ingenti danni economici e ambientali. Da qui l'urgente esigenza di aggiornare i termini per la presentazione delle istanze e di contemperare le ragioni conseguenti al mancato adempimento con le ricadute economiche e sociali.

Tale situazione risulta disastrosa per l'intera Regione sia dal punto di vista della perdita della risorsa idrica invasata destinata prevalentemente all'irrigazione delle aziende servite che per finalità antincendio, sia dal punto di vista economico per la sopravvivenza delle stesse aziende agricole; ciò anche in considerazione del periodo siccitoso che stiamo vivendo dall'autunno del 2015 ad oggi. Inoltre sono evidenti i contraccolpi sul nuovo habitat creatosi negli invasi lacustri artificiali.

Da queste sintetiche considerazioni nasce l'urgenza di modificare la legge regionale n. 12 del 2007 al fine di intervenire sulla norma in modo da evitare, pur garantendo il rispetto della pubblica sicurezza, la demolizione degli sbarramenti con conseguente perdita di risorsa idrica.

Le modifiche introdotte sono di seguito specificate.

Il comma 1 dell'articolo 1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (sbarramenti esistenti). Attualmente coloro i quali non abbiano presentato istanza di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio entro i termini, sono sanzionati attraverso l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la sanzione della demolizione. La modifica introduce la possibilità, per coloro che intendono comunque proseguire l'esercizio, di regolarizzare l'istanza ed evitare la demolizione. Inoltre l'articolo modificato riapre i termini per la presentazione delle istanze. La riapertura dei termini risponde all'esigenza di regolarizzazione di circa 320 sbarramenti per i quali a tutt'oggi non è stata presentata istanza.

L'articolo 2 reca disposizioni per l'accelerazione degli interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico ed altre opere urgenti.

La costante esigenza di realizzare con la massima possibile celerità interventi urgenti nel settore della protezione civile e della sicurezza idrogeologica nonché in altri specifici ambiti espressamente individuati dall'Esecutivo regionale, mal si concilia, a volte, con l'obbligo normativo di acquisire pareri da organismi tecnici consuntivi, quale l'UTR dei lavori pubblici ex legge regionale n. 5 del 2007. Tali pareri consultivi, con pari garanzie, possono essere rilasciati direttamente dalle strutture tecniche degli uffici dei soggetti proponenti qualora gli stessi soggetti siano dotati di adeguate strutture tecniche.

A tal fine, oltreché per assicurare una efficiente ed efficace attuazione degli stessi interventi garantendo la massima redditività degli investimenti attraverso il controllo sull'efficacia della spesa, si rende necessario autorizzare i soggetti competenti alla attuazione degli interventi ad utilizzare una quota parte minima (1,5 per cento) del quadro economico di spesa delle opere finanziate per le necessarie azioni di assistenza tecnica, compresa l'acquisizione di strumenti informatici adeguati.

Ciò in analogia con quanto disposto dall'articolo 3 della legge regionale n. 35 del 23 dicembre 2015, che riguardava, tuttavia, la sola operatività del "Commissario delegato all'emergenza idrogeologica" ed, in particolare, i soli interventi ricompresi nell'accordo 2010 con il Ministero dell'ambiente. Ora si propone, invece, di estendere tale facoltà all'operato della Regione e degli enti attuatori nell'utilizzo dei finanziamenti a valere sul bilancio regionale o sul cosiddetto "mutuo Cassa depositi e prestiti" purché riguardanti interventi aventi la stessa natura emergenziale. A titolo esemplificativo si citano gli interventi per la messa in sicurezza ed il collaudo delle dighe con funzioni li laminazione delle piene, o gli interventi sui cosiddetti canali tombati (opere non nell'operatività e nei poteri commissariali). Per tali interventi, con la norma proposta, si potrà, ad es., consentire ad un comune di avvalersi della consulenza di un geologo o di un ingegnere per un'istruttoria sostitutiva del parere dell'UTR, ovvero di avvalersi di un'assistenza tecnica per il monitoraggio e la verifica dell'avanzamento della spesa in linea con le scadenze poste dalla Cassa depositi e prestiti.

L'articolo 3 introduce una norma per finanziare l'acquisizione di aree strumentali al servizio idrico integrato.

Si propone l'introduzione di una norma che autorizza la Regione a finanziare l'acquisizione da parte dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna al demanio comunale, ai sensi dell'articolo 42 bis del decreto del presidente della Repubblica n. 327 del 2001, delle aree già occupate dal soppresso Esaf e tuttora utilizzate da Abbanoa Spa per lo svolgimento del servizio idrico integrato.

Si tratta di aree la cui occupazione era stata disposta dal soppresso Esaf ed era divenuta senza titolo in conseguenza della mancata emanazione del decreto di esproprio nel quinquennio successivo all'immissione in possesso da parte dall'Amministrazione. In attuazione della riforma del servizio idrico integrato (legge regionale n. 29 del 1997 emanata in attuazione della legge n. 36 del 1994, poi sostituita dal decreto legislativo n. 152 del 2006) l'Esaf poi è stato soppresso, con contestuale trasferimento delle funzioni relative al servizio idrico alla ex Autorità d'ambito, oggi EGAS, e delle aree ed opere ad esso strumentali, tra cui quelle occupate senza titolo, ad Esaf Spa, poi trasformata in Abbanoa Spa, società in house di EGAS.

Per stabilizzare l'utilizzo delle aree in capo ad Abbanoa Spa, in quanto ritenute tuttora necessarie per lo svolgimento del servizio idrico integrato, l'EGAS dovrebbe acquisirle al demanio comunale ai sensi dell'articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 sostenendo il relativo esborso finanziario. La norma che si propone di introdurre intende superare le difficoltà economiche già manifestate da EGAS, facendo gravare i relativi oneri, stimati per l'annualità 2016 in euro 50.000, sul bilancio regionale, e ciò in ragione del fatto che l'occupazione delle aree senza titolo oggi utilizzate da Abbanoa Spa era stata determinata da Esaf, ente strumentale della Regione.

L'articolo 4 è relativo all'entrata in vigore della legge nel giorno della sua pubblicazione sul BURAS.

 

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Disposizioni per la gestione delle piccole dighe

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna), è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Sbarramenti esistenti)
1. La prosecuzione dell'esercizio degli sbarramenti esistenti all'entrata in vigore della presente legge è subordinata all'ottenimento dell'apposita autorizzazione da parte dei competenti servizi dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici. Il proprietario, o il gestore qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, dello sbarramento, al fine di evitare possibili ingenti danni economici e ambientali conseguenti alla perdita delle risorse idriche a causa della diffusa e generalizzata irregolarità degli stessi, entro il termine perentorio del 30 giugno 2017 presenta l'istanza, secondo le modalità prescritte dall'Allegato A, per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dello sbarramento medesimo.".

 

Art. 2
Disposizioni per l'accelerazione degli interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico ed altre opere urgenti.

1. Dopo il comma 27 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), è aggiunto il seguente:
"27 bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi inerenti la sicurezza idrogeologica e la protezione civile e le altre opere urgenti specificatamente individuate dalla Giunta regionale i soggetti competenti all'attuazione dei relativi interventi possono utilizzare una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse finanziarie del quadro economico delle medesime opere per avvalersi dell'assistenza tecnica di ulteriori risorse professionali non presenti e per l'acquisizione dei beni strumentali ritenuti necessari. I relativi progetti possono prescindere dal parere dell'UTR dei lavori pubblici nel caso che gli uffici tecnici dei soggetti proponenti siano dotati di adeguate strutture tecniche preposte alla valutazione dei medesimi progetti.".

 

Art. 3
Acquisizione di aree strumentali al servizio idrico integrato

1. La Regione è autorizzata a finanziare l'acquisizione, da parte dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, al demanio comunale, ai sensi dell'articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)), delle aree già occupate dal soppresso Esaf e tuttora utilizzate da Abbanoa Spa per lo svolgimento del servizio idrico integrato.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati, per l'anno 2016, in euro 50.000, si provvede mediante pari riduzione della disponibilità in termini di competenza e di cassa della autorizzazione di spesa di cui alla tabella A) della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), rubrica 08 (lavori pubblici) - missione 08 - programma 02 (cap. SC05.0836), con contestuale incremento, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento della missione 09 - programma 04 (cap. SC07.1055).

 

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).