CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 345
presentata dai Consiglieri regionali
PITTALIS - CAPPELLACCI - CARTA Giancarlo - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandrail 28 giugno 2016
Audio e video sorveglianza negli asili, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e presso le strutture socio-assistenziali per anziani e disabili fisici e mentali
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Recenti fatti di cronaca hanno posto in luce comportamenti, vigliacchi e criminali, a danno delle persone più deboli e indifese delle nostre comunità come i bambini, gli anziani e i disabili fisici e mentali, sui quali vengono perpetrati abusi, sevizie, maltrattamenti e lesioni ad opera del personale che dovrebbe essere invece preposto alla loro cura e vigilanza negli asili, nelle scuole, nelle residenze e nei centri di assistenza per anziani e disabili.
La diffusione di questo terribile fenomeno, che calpesta il più elementare senso della decenza morale, è talmente estesa anche nel nostro territorio regionale da indurci a sospettare che queste pratiche criminali siano ancora più diffuse di quanto le meritorie indagini dell'autorità giudiziaria riescano, da sole, a porre in luce perseguendo i responsabili.
Ecco perché appare di somma urgenza che il legislatore regionale affronti la problematica nell'ambito delle proprie competenze, ponendo in essere gli strumenti idonei a prevenire simili nefandezze, promuovendo il controllo dei luoghi interessati attraverso sistemi di audio e video sorveglianza.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Audio e video sorveglianza negli asili, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie1. Tutte le strutture pubbliche e private che ospitano asili, scuole dell'infanzia e scuole primarie su tutto il territorio regionale si dotano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di un sistema di audio e video sorveglianza atto a controllare i singoli luoghi di permanenza e passaggio dei bambini come aule, mense, ludoteche, corridoi, palestre e bagni.
2. Ciascuna struttura individua uno o più incaricati responsabili della ottimale gestione dei sistemi di audio e video sorveglianza anche al fine di garantirne l'operatività 24 ore su 24, in conformità alle norme nazionali sulla riservatezza dei dati.
3. Il materiale video e audio di cui ai commi 1 e 2 è adeguatamente registrato e conservato a cura delle strutture ospitanti per un periodo non inferiore ai ventiquattro mesi. Le registrazioni possono essere visionate dai genitori dei bambini interessati, ovvero dai parenti aventi l'affido e/o esercenti la patria potestà, o loro tutori, curatori e amministratori di sostegno, a seguito di richiesta scritta al soggetto detentore dei dati, che provvede senza indugio a mettere loro a disposizione il materiale richiesto.
4. Ogni singola ed eventuale manomissione, mancanza o interruzione degli audio e/o dei video causata da dolo o colpa grave o per mancate manutenzioni dei sistemi, comporta una sanzione amministrativa in capo al gestore della struttura di euro 1.000.
Art. 2
Vigilanza nelle strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio1. Tutte le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario regionale, e quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale si dotano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di un sistema di audio e video sorveglianza all'interno dei locali entro i quali è permesso l'accesso degli ospiti, in particolare, nei corridoi e negli spazi comuni da essi frequentati e nelle camere dedicate all'accoglienza esclusiva di uno o più ospiti.
2. Ciascuna struttura individua uno o più incaricati alla gestione dei sistemi di audio e video sorveglianza anche al fine di garantire l'operatività 24 ore su 24, in conformità alle norme nazionali sulla riservatezza dei dati.
3. Ciascuna struttura conserva le registrazioni video e audio di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non inferiore ai ventiquattro mesi. Le stesse registrazioni possono essere visionate, ove li riguardino, dai pazienti ospitati nella struttura, dai loro familiari, ovvero dai loro tutori, curatori e amministratori di sostegno, a seguito di richiesta scritta al soggetto detentore dei dati, che provvede senza indugio a mettere loro a disposizione il materiale richiesto.
4. Ogni singola ed eventuale manomissione, mancanza o interruzione degli audio e/o dei video causata da dolo o colpa grave o per mancate manutenzioni dei sistemi, comporta una sanzione amministrativa in capo al gestore della struttura di euro 1.000.
Art. 3
Istituzione di un fondo per il finanziamento dell'installazione dei sistemi di audio e video sorveglianza1. Per le finalità della presente legge è istituito un fondo denominato "Contributi per l'installazione dei sistemi di audio e video sorveglianza " con una dotazione iniziale di euro 2.000.000.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di assistenza sociale di concerto con l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport istituisce un albo di tutte le strutture di cui agli articoli 1 e 2 ed emana un regolamento per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, fino all'80 per cento delle spese realmente sostenute dalle stesse strutture.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di assistenza sociale di concerto con l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, predispone gli strumenti e le strutture atte a vigilare sulla corretta applicazione della presente legge con oneri a carico del fondo di cui al comma 1.
Art. 4
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante le risorse di cui alla deliberazione n. 49/3 del 6 ottobre 2015 (Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 6 "Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna (ADS)).
Art. 5
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).