CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 344

presentata dai Consiglieri regionali
TEDDE - LOCCI - FASOLINO - PITTALIS - CAPPELLACCI - CARTA Giancarlo - CHERCHI Oscar - RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandra

il 24 giugno 2016

Disposizioni finalizzate a garantire la fruizione della risorsa idrica

***************

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Negli ultimi anni numerosi sono stati gli interventi del legislatore regionale e nazionale finalizzati a garantire l'universale diritto della persona ad accedere alla risorsa idrica, bene primario ed essenziale per la vita. Tale esigenza si scontra sempre più spesso con la necessità dei soggetti deputati alla gestione della preziosa risorsa di coprire i costi e gli oneri da essi sostenuti per renderla fruibile da parte della collettività.

È innegabile che gli sforzi compiuti dal gestore unico del servizio idrico integrato di recupero dei crediti vantati vadano nella direzione di assicurare alla gestione un equilibrio economico-finanziario stabile che consenta la sostenibilità del servizio nel tempo. È altrettanto vero che tale obbiettivo non può essere raggiunto trascurando la condizione di grave difficoltà economico-sociale in cui versano numerosi utenti, cittadini sardi, ai quali non può essere inflitta l'ulteriore sanzione di essere privati della più importante risorsa esistente in natura, essenziale per la sopravvivenza dell'individuo.

Con la presente legge si vuol fornire un efficace strumento di sostegno agli utenti cittadini sardi che, trovandosi in gravi condizioni economiche, sono impossibilitati a far fronte alle spese per consumi idrici.

L'articolo 1 pone i principi e le finalità della legge.

L'articolo 2 prevede che il gestore unico non possa in nessun caso procedere alla sospensione del servizio, ma debba garantire, per debiti pari o superiori a 5.000 euro, un minimo vitale la cui percentuale di erogazione varia a seconda che si tratti di utenze a uso domestico o di utenze diverse. Ciò non pregiudica il diritto/dovere del gestore di procedere giudizialmente al recupero dei crediti vantati nei confronti degli utenti morosi.

L'articolo 3 prevede una particolare tutela a favore di coloro che versano in situazioni di grave disagio economico ai quali viene garantito l'accesso alla risorsa idrica anche in caso di morosità prolungata, attraverso l'istituzione del Fondo di solidarietà e sostegno.

L'articolo 4 istituisce il Fondo di solidarietà e sostegno la cui finalità è rendere disponibili le risorse necessarie a estinguere i debiti per morosità degli utenti per i quali sia accertata la sussistenza di una grave condizione economica. Il fondo è alimentato in parte con l'accantonamento dello 0,4 per cento del fatturato annuo del gestore e, per la parte mancante e necessaria a far fronte a tutte le istanze, con risorse del bilancio regionale. L'andamento positivo e costantemente crescente del fatturato del gestore unico consentirà con ogni probabilità di accantonare ogni anno risorse per un valore superiore al milione di euro. Nel 2014 il fatturato è stato pari a 248.172.015 euro. Tale dato avrebbe consentito un accantonamento a favore del fondo pari a 992.688 euro.

 

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art.1
Principi e finalità

1. L'acqua è un bene comune pubblico indispensabile per la vita delle persone e delle comunità il cui accesso costituisce un diritto primario il cui esercizio non può essere subordinato a finalità lucrative e di mercato.

2. La presente legge si prefigge l'obbiettivo di garantire l'accesso universale alla risorsa idrica compatibilmente con una gestione ispirata a criteri di sostenibilità economica e ambientale, solidarietà, trasparenza, equità sociale, efficacia ed efficienza.

 

Art. 2
Erogazione
del quantitativo minimo vitale d'acqua

1. L'erogazione è sempre garantita e il gestore non procede alla sospensione neanche in caso di morosità grave, salvo e impregiudicato il diritto ad agire per il recupero delle somme dovute dall'utente.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si definisce grave morosità la posizione debitoria del singolo utente relativa a consumi idrici e oneri accessori per importi pari o superiori a euro 5.000.

3. Nei casi in cui siano accertate situazioni di grave morosità, il gestore installa apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale pari al 40 per cento dei consumi idrici medi degli ultimi 5 anni precedenti l'anno nel quale viene applicata la limitazione della fornitura. Per le utenze diverse da quelle domestiche e assimilate, così come definite dal regolamento di attuazione dell'articolazione tariffaria approvato dall'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, la suddetta percentuale è pari al 20 per cento. Per le nuove utenze attivate da meno di 5 anni, le percentuali si applicano sulla base dei consumi medi rilevate negli anni o mesi precedenti a quello nel quale è stata accertata la morosità.

4. L'erogazione del quantitativo minimo vitale cessa solo con l'estinzione integrale del debito, a nulla rilevando pagamenti parziali che riportino la posizione debitoria al di sotto della soglia definita di grave morosità.

 

Art. 3
Erogazione a favore degli utenti
che versano in condizioni economiche gravi

1. Agli utenti che versano in condizioni economiche gravi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2. A essi è garantito il diritto all'accesso e alla fruizione del servizio anche qualora ricorrano le condizioni di grave morosità.

2. I benefici di cui al comma 1 sono garantiti dal Fondo di solidarietà e sostegno di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, l'accertamento della sussistenza delle gravi condizioni economiche avviene secondo le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2.

 

Art. 4
Fondo di solidarietà e sostegno

1. È istituito, presso l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, il Fondo di solidarietà e sostegno (FSS).
2. L'FSS è destinato esclusivamente al pagamento delle fatture/bollette afferenti al servizio idrico integrato. I beneficiari del fondo sono individuati sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e di altri indicatori reddituali, quali attestazioni che certifichino la condizione di indigenza, di disoccupazione ovvero di mancata percezione di reddito.

3. L'FSS è alimentato mediante un accantonamento a carico del gestore pari allo 0,4 per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e, per la quota parte mancante, attraverso risorse a valere sul bilancio della Regione autonoma della Sardegna, fino a concorrenza delle disponibilità necessarie a soddisfare le istanze di agevolazione.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, la Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni consiliari, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo. Il parere si intende rilasciato ove non intervenga entro quindici giorni dalla richiesta.

 

Art. 5
Disposizioni finanziarie

1. Al finanziamento delle risorse a carico della Regione di cui all'articolo 4, comma 3, si provvede mediante le disponibilità a valere sui fondi della Missione 12, Programma 7, capitolo SC05.0668, del bilancio di previsione 2016-2018. Per il primo anno di applicazione la quota parte di competenza della Regione autonoma Sardegna è quantificata in euro 500.000. Per le annualità successive alla prima, l'impegno finanziario dell'ente regionale è quantificato in sede di approvazione della legge di stabilità, sulla scorta dei dati relativi all'anno precedente.

 

Art. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).