CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 343
presentata dai Consiglieri regionali
ANEDDA - LEDDAil 23 giugno 2016
Istituzione dell'Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica ed equestre della Sardegna (ASVIES)
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge intende porre fine definitivamente alle problematiche che riguardano il comparto ippico ed equestre della Sardegna. Attualmente l'insieme delle funzioni è delegato all'Agris, ma purtroppo sembra che tale struttura non risulti essere sufficientemente adeguata allo svolgimento delle funzioni riguardanti il settore.
Oltre la crisi globale, che ha colpito numerose attività produttive nel nostro Paese in misura piuttosto severa, indubitabilmente a complicare le cose si aggiungono gli interventi normativi che hanno stravolto l'assetto dei punti di riferimento pubblici senza prevedere una razionale ridefinizione del vuoto istituzionale che si è venuto a determinare.
È il caso, certamente, della soppressione nel 2005 dell'Istituto incremento ippico della Sardegna (IIS), ma anche più recentemente della definitiva soppressione a livello nazionale dell'ex UNIRE/ASSI (decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87), le cui competenze sono avocate al MIPAAF.
Bisogna ricordare che il cavallo è un potente attivatore d'indotto e, conseguentemente, di lavoro e di specifiche professioni e mestieri. È superfluo ricordare quanto il cavallo sia presente nelle tradizioni, nelle feste, nello sport, nel tempo libero, nel turismo. Infatti il suo utilizzo non si caratterizza soltanto come produzione agricola ma si colloca a tutti gli effetti, in quella dell'impiego sportivo, del turismo equestre, dell'ippoterapia e di numerose altre possibilità d'impiego.
Per una serie di motivi ogni azione d'intervento pubblico a favore del settore deve vedere l'allevamento come fase imprescindibile da tutelare per il rilancio della produzione autoctona e contrastare l'importazione crescente di cavalli, spesso di scarsa qualità, provenienti da paesi terzi. Per quanto concerne il turismo e la cultura la presente proposta promuove e sostiene le iniziative a favore della conoscenza del territorio mediata dal cavallo attraverso il perfezionamento della rete delle ippovie, le feste pagane e religiose legate alle tradizioni ed alla cultura del cavallo nell'Isola.
L'Istituto di incremento ippico, in effetti, ha rappresentato per allevatori, operatori e appassionati dell'intera Sardegna, un vero e proprio riferimento capace di raggruppare un mondo complesso, ma certamente vivace non solo sotto il profilo della biodiversità animale, della cultura, dello sport, del turismo ambientale e delle relazioni sociali, ma anche sotto il profilo economico per le tante realtà produttive coinvolte nella filiera del cavallo, che da tempi lontani punteggiano il territorio regionale.
La soppressione dell'Istituto ha creato un danno di non poco conto per gli operatori del settore ippico ed equestre che, a più riprese, hanno lamentato l'assenza di un interlocutore istituzionale a essi totalmente dedicato e soprattutto capace di saper interpretare al meglio l'evoluzione dell'intero comparto.
Al fine di assicurare un nuovo modello di sviluppo con il rilancio del cavallo si intende istituire l'Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica ed equestre della Sardegna (ASVIES) per valorizzare quella attitudine produttiva, di selezione e di miglioramento delle linee genetiche di cui per l'appunto l'Isola è stata sempre al centro dei significativi processi di custodia e tutela di una riconosciuta specifica identità sarda.
Identica riflessione meritano le figure tecniche del personale dipendente dell'ex Istituto di incremento ippico, che, pur avendo acquisito un enorme bagaglio esperienziale di competenze e di relazioni nei peculiari compiti istituzionali, sono state via via disperse nei ruoli dell'Amministrazione regionale e ora si ritiene debbano essere considerate quale base per riaffermare un ruolo di rilancio e modernizzazione del settore.
In definitiva, la presente proposta di legge, composta da 17 articoli, prevede l'istituzione di una Agenzia per l'incremento ippico ed equestre della Sardegna, ai fini della salvaguardia, sviluppo, miglioramento genetico e valorizzazione economica delle produzioni equine regionali. In particolare, dovrà curare gli aspetti che disciplinano la riproduzione equina nonché le iniziative tese alla tutela delle razze equine autoctone e di notevole pregio genetico come l'anglo-arabo sardo, il purosangue arabo, il cavallino della Giara, il cavallo del Sarcidano e l'asino sardo e l'asino dell'Asinara.
L'Agenzia, inoltre, si prefigge l'obiettivo di concretizzare una maggiore integrazione degli interventi in materia di ippicoltura realizzati sul territorio dalla Regione attraverso un collegamento sistematico con le altre istituzioni e le componenti associative e professionali di categoria, nell'ottica di assicurare positive ricadute in termini di tutela della biodiversità animale, della valenza sportiva, ambientale, turistica e di miglioramento delle condizioni di benessere degli animali con la positiva ricaduta economica presso gli allevamenti isolani.
La disciplina che regolamenta tali manifestazioni, in particolare i numerosi palii, mira a definire gli ambiti in cui ci si dovrà orientare per poter avere il sostegno della Regione nell'obiettivo di una politica integrata di settore. Tutte le attività ed iniziative derivanti dalle norme previste nella presente proposta saranno ricondotte alla realizzazione di un unico marchio di provenienza che identifichi l'origine e l'originalità sarda del settore.
Non può, inoltre, dimenticarsi il ruolo assunto dalla produzione equina nel contribuire allo sviluppo di politiche sociali e di sanità pubblica come nel caso dell'impiego degli equidi nell'ippoterapia e nel loro impiego nelle strutture e comunità finalizzate al recupero di numerose condizioni di disagio sociale.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Finalità e riorganizzazione pubblica del settore ippico ed equestreArt. 1
Finalità1. La presente legge, in base alle competenze e funzioni normative derivanti dallo Statuto della Regione autonoma della Sardegna, riconoscendo il ruolo preminente della produzione equina nelle politiche di preservazione delle proprie risorse identitarie, riordina e disciplina il settore ippico ed equestre nel territorio della Regione.
Art. 2
Compiti della Giunta regionale1. La Regione attribuisce alla produzione equina la qualità di risorsa identitaria d'interesse multidisciplinare che s'inserisce, a pieno titolo, nelle politiche generali affidate alla Giunta regionale e nei relativi interventi di pertinenza dell'agricoltura, della cultura, della pubblica istruzione, della sanità, del turismo, del lavoro e dell'ambiente e, per tali motivi, impegna la Giunta regionale allo sviluppo ed alla promozione d'interventi finalizzati allo sviluppo complessivo e coordinato del settore.
Art. 3
Istituzione dell'ASVIES Sardegna1. Al fine di dare attuazione ai propri compiti in seno al comparto delle produzioni ippiche ed equestri, la Regione istituisce l'Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica ed equestre della Sardegna, denominata ASVIES.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ASVIES, assume le competenze già derivate, in base all'articolo 7, comma 9 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), all'Agenzia Agris Sardegna dall'Istituto incremento ippico della Sardegna, subentrando ad essa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi il personale e il patrimonio dell'ex Istituto incremento ippico, le strutture Tanca Regia, Su Padru, Foresta Burgos e gli immobili di Ozieri Piazza Borgia.
3. L'ASVIES attiva forme di collaborazione con società e cooperative di servizi privati a cui affidare, mediante le ordinarie procedure ad evidenza pubblica, le attività strettamente gestionali del patrimonio ad essa affidato, consentendo alle medesime la realizzazione di attività produttive, complementari alle finalità della presente legge ed ai compiti dell'ASVIES che garantiscano l'autonomo sostentamento delle strutture.
4. L'Amministrazione regionale adegua, in relazione a quanto disposto al presente articolo, gli atti di cui alla vigente normativa in materia, nel rispetto delle procedure ivi previste; con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio sono apportate le necessarie variazioni al bilancio.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di attività produttive, che si esprime entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito, approva lo statuto e la pianta organica dell'agenzia, coi quali sono disciplinati gli organi, la struttura operativa e l'organizzazione interna.
Art. 4
Coordinamento e vigilanza1. Al fine di dare attuazione ai propri compiti in seno al settore ippico ed equestre, la Giunta regionale affida il controllo sullo sviluppo coordinato del comparto ippico all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, che lo esercita, per il tramite dell'ASVIES, in base alle competenze derivategli dall'ex Istituto incremento ippico della Sardegna, promuovendo le indispensabili sinergie utili ad un'azione di coinvolgimento della Presidenza della Regione e degli altri assessorati nell'attuazione di una politica complessiva del settore.
Art. 5
Programmazione del settore ippico ed equestre1. La Regione autonoma della Sardegna attua, attraverso i propri strumenti di programmazione pluriennale, le azioni finalizzate allo sviluppo del settore ippico ed equestre con interventi rivolti alla valorizzazione e promozione del cavallo, destinata all'impiego sportivo, turistico, ambientale e socio-sanitario e svolge le necessarie azioni di tutela della biodiversità con particolare riferimento alle seguenti specie e razze di equidi allevate nell'Isola: cavallo anglo-arabo sardo, purosangue arabo, cavallino della Giara, cavallo del Sarcidano, asino sardo e asino dell'Asinara, incentivando anche la produzione del pony.
2. La Regione autonoma della Sardegna tiene conto delle produzioni equine differenti da quelle elencate al comma 1, laddove le iniziative ad esse riferibili siano riconducibili ad attività selettive programmate e d'interesse collettivo e possano concretamente contribuire allo sviluppo economico sardo.
Art. 6
Tutela e valorizzazione dell'anglo-arabo sardo1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce nella razza anglo-arabo sarda la principale attitudine produttiva che, a seguito di un lungo processo di selezione delle migliori linee genetiche, ha trovato nelle condizioni ambientali, climatiche ed allevatoriali dell'Isola la più idonea condizione di crescita e sviluppo delle caratteristiche di qualità e versatilità della razza. Allo scopo di contribuire alla tutela e valorizzazione del cavallo anglo-arabo sardo e dei suoi derivati, la Regione stimola, incentiva e sostiene il suo allevamento, incoraggia le forme associative a favore dello stesso e, mantenendo l'originale identità sarda, riconosce gli orientamenti e gli obiettivi dell'allevamento del cavallo anglo-arabo a livello nazionale con l'ASVIES ed internazionale con la Confederazione internazionale dell'anglo-arabo (CIAA).
Art. 7
Ruolo dell'ASVIES1. L'ASVIES è sottoposta ai poteri d'indirizzo e controllo della Giunta regionale, ha autonomia organizzativa, operativa, patrimoniale e contabile, mediante le proprie articolazioni organizzative e strutture logistiche che comprendono uffici, aziende, laboratori, scuderie, aree di esercizio e tutte quelle infrastrutture atte a garantire la specifica operatività, il mantenimento del benessere animale e la preservazione del patrimonio storico, artistico e documentale proveniente dalle istituzioni da cui deriva, garantisce:
a) la selezione e l'incremento produttivo delle razze equine della Sardegna con particolare riferimento alla razza anglo-arabo sarda ed ai suoi derivati;
b) tutti gli atti e le competenze derivanti dalle vigenti normative finalizzate alla gestione della riproduzione equina, con particolare riferimento alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), ed al decreto ministeriale 19 marzo 2000, n. 403 (Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L. 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale);
c) il reperimento e l'acquisto di riproduttori e materiale genetico di pregio in Italia ed all'estero, da mettere a disposizione dell'allevamento della Sardegna a condizioni agevolate;
d) la disponibilità, a titolo oneroso, di materiale seminale dei riproduttori di cui alla lettera c) verso il mercato globale alle condizioni di mercato correnti; gli utili ricavati sono destinati ad incrementare il finanziamento delle risorse economiche destinate alla rimonta annuale;
e) la gestione del Centro di riproduzione equina di Ozieri destinato, in ottemperanza alle norme di cui alla lettera b):
1) alla verifica e controllo funzionale dei riproduttori;
2) alla produzione di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato, di materiale germinale ed embrioni delle specie equina ed asinina;
3) allo stoccaggio del materiale di cui al punto 2);
f) l'incremento della produzione del pony;
g) il contributo alla tutela, alla salvaguardia ed allo studio delle razze e popolazioni equine ed asinine tipiche della Sardegna iscritte al Registro anagrafico delle popolazioni equine a limitata diffusione anche mediante la conservazione del relativo materiale genetico;
h) la valorizzazione e l'incentivazione delle produzioni equine della Sardegna nella loro fase allevatoriale e di avvio all'attività agonistica, mediante la cura e il sostegno ad iniziative di confronto e mercantili, volte alla qualificazione delle stesse ed al raggiungimento dell'obiettivo qualitativo generale dell'allevamento equino della Sardegna;
i) il contributo alla formazione di esperti nel settore dell'ippicoltura di concerto con l'Agenzia LAORE e con altri soggetti pubblici e privati che abbiano finalità funzionali e compatibili;
j) la collaborazione con le altre istituzioni regionali ed universitarie nazionali ed internazionali di ricerca, nell'ambito dello studio e della sperimentazione nei campi della riproduzione equina, della genetica, della medicina sportiva e della performance in campo equino;
k) la gestione del flusso informativo dei dati attinenti al comparto in collaborazione con tutte le organizzazioni pubbliche e private in possesso di banche dati i cui contenuti sono funzionali agli scopi del presente comma;
l) l'elaborazione dell'informazione e dell'analisi statistica;
m) la collaborazione con le istituzioni veterinarie e di prevenzione deputate all'attività di vigilanza ed osservazione epidemiologica;
n) i rapporti tecnici con le associazioni di allevatori e con gli organi nazionali ed internazionali che governano il settore ippico ed equestre.
Art. 8
Comitato ippico1. Nella definizione degli obiettivi e delle strategie tecniche riservate al comparto ippico ed equestre il direttore generale dell'ASVIES si avvale della collaborazione di un comitato, i cui membri sono nominati dal Presidente della Regione, come di seguito composto:
a) dal direttore generale dell'ASVIES che assume le funzioni di presidente o da altro dirigente o funzionario da lui formalmente delegato;
b) da due allevatori di equini indicati rispettivamente:
1) uno dall'Associazione regionale allevatori in raccordo con le associazioni provinciali;
2) uno dall'Associazione nazionale allevatori del cavallo anglo-arabo e derivati (ANACAAD);
c) da un veterinario con specifica e comprovata competenza ippiatrica nominato con procedura di manifestazione d'interesse ed esame del curriculum;
d) da un rappresentante dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio (ruolo consultivo);
e) da un rappresentante dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport (ruolo consultivo);
f) da un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale (ruolo consultivo);
g) da un rappresentante dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente (ruolo consultivo);
h) da un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale (ruolo consultivo).2. Il comitato ha la specifica funzione dell'individuazione ed acquisto di riproduttori e materiale genetico della specie equina in Italia ed all'estero, finalizzata all'incremento delle razze equine allevate in Sardegna.
3. Il comitato rimane in carica per la durata della legislatura ed è rinominato entro novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale. È convocato dal direttore generale dell'ASVIES almeno due volte l'anno.
4. I membri del comitato prestano la loro opera a titolo gratuito e hanno diritto al rimborso spese.
5. Il comitato, entro trenta giorni dalla nomina, provvede alla stesura di un piano quinquennale al fine di specificare e programmare gli obiettivi e le strategie tecniche relative al comparto ippico ed equestre isolano per il quinquennio di riferimento.
6. Il comitato, nei successivi dieci giorni, provvede alla presentazione del piano di cui al comma 5 alla competente Commissione del Consiglio regionale per l'approvazione, che avviene entro i successivi trenta giorni.
7. Al fine di affrontare problematiche specifiche il comitato può consultare soggetti esterni per l'elaborazione di pareri e proposte.
Capo II
Formazione, cultura, sport, spettacolo e tradizioneArt. 9
Formazione1. Coerentemente con le norme della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale), la Regione autonoma della Sardegna attua le politiche finalizzate al recupero ed alla diffusione degli antichi mestieri e delle professioni legate al mondo del cavallo e promuove l'aggiornamento professionale, impiegando gli strumenti derivanti dalle norme sulla formazione professionale e gli opportuni strumenti attuativi funzionali alle politiche attive del lavoro.
2. Al fine di avvicinare il mondo del cavallo alle giovani generazioni, la presente legge favorisce l'inserimento di attività legate al cavallo nella programmazione didattica.
Art. 10
Ruolo dell'Agenzia LAORE Sardegna1. Le azioni rivolte alla formazione e all'aggiornamento professionale nel settore ippico ed equestre sono affidate all'Agenzia LAORE Sardegna che le svolge di concerto con l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con l'ASVIES, le camere di commercio della Sardegna e con eventuali altre istituzioni ed organizzazioni individuate nella programmazione dei singoli interventi formativi.
Art. 11
Destinatari della formazione1. Sono oggetto degli interventi di cui alla presente legge gli antichi mestieri e le professioni tipiche del settore ippico ed equestre. Sono autorizzati interventi formativi e di aggiornamento a favore delle seguenti figure professionali:
a) allevatore;
b) preparatore di giovani cavalli;
c) palafreniere e artiere ippico;
d) responsabile di scuderia;
e) allenatore;
f) fantino;
g) maniscalco;
h) sellaio;
i) trasportatore;
j) guida turistica.
Art. 12
Co-terapia assistita mediante l'impiego del cavallo e dell'asino1. La Regione autonoma della Sardegna, per il tramite dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale promuove idonei interventi di collaborazione delle strutture ippiche ed equestri, provviste degli opportuni requisiti, con le strutture e le professionalità mediche e paramediche per l'assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o limitazioni fisiche o sensoriali che possono giovarsi dell'impiego e del contatto con gli equidi, al fine di favorirne l'integrazione sociale mediante la specifica attività formativa.
Art. 13
Palii e feste a cavallo1. La Regione autonoma della Sardegna, riconoscendo il diffuso ruolo ed impiego del cavallo nella tradizione religiosa e laica dell'Isola, incoraggia e sostiene la realizzazione dei numerosi palii, sagre, feste e processioni che si svolgono durante l'anno nei vari comuni dell'Isola.
2. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio predispone ed aggiorna il catalogo delle manifestazioni di cui al comma l e ne realizza il necessario corredo documentale e divulgativo e la loro diffusione sugli opportuni canali informativi.
Art. 14
Disciplina tecnica degli eventi e ordinanze comunali ambientali e turistiche1. Per la realizzazione degli eventi la Regione, subordina il proprio impegno economico e sostanziale all'utilizzo delle razze equine allevate in Sardegna. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessorato regionale del turismo artigianato e commercio di concerto con l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, emana un apposito decreto che disciplini le caratteristiche delle manifestazioni e degli eventi religiosi e laici della tradizione sarda, sotto il profilo della sicurezza, del benessere animale e di tutti quegli aspetti che garantiscono il mantenimento della cultura tradizionale equestre dell'Isola.
2. Tutti i comuni nei quali si svolgono manifestazioni tradizionali equestri sostenute dalla Regione e improntate alla competizione, quali palii, tornei, caroselli, rodei o simili, elaborano apposite ordinanze per l'applicazione delle norme e delle regole relative alle varie manifestazioni.
3. La presente legge promuove e sostiene l'impiego degli equidi cavallini ed asinini quale strumento di valorizzazione e conoscenza del ricco patrimonio turistico e ambientale della Sardegna, attraverso specifici interventi finalizzati al completamento ed attivazione di una rete d'ippovie e al recupero funzionale delle strutture rurali per le esigenze logistiche, di sosta e di supporto ai cavalieri ed al riposo e foraggiamento ed abbeverata degli animali.
Art. 15
Ippovie della Sardegna1. La Regione autonoma della Sardegna affida all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la pubblicazione del registro delle ippovie della Sardegna, curandone il costante successivo aggiornamento.
2. All'iscrizione delle ippovie al registro provvedono i comuni sul cui territorio esistono i percorsi, ciascuno per la propria quota di competenza territoriale.
3. Il registro delle ippovie è aggiornato in progressione in base alle segnalazioni degli enti locali interessati territorialmente.
4. Ai sensi della presente legge è definita "ippovia" un complesso di percorsi e sentieri provvisto di segnaletica con caratteristiche compatibili con l'ambiente, che possa essere percorso a cavallo che abbia le seguenti caratteristiche:
a) fondo sterrato, non asfaltato;
b) possibilità di attraversare contesti naturali e raggiungere paesi, vecchi borghi e aree d'interesse ambientale e culturale;
c) dotazione lungo il percorso di aree di sosta attrezzate, definite stazioni di posta, per garantire acqua di abbeverata, foraggi ed aree per il riposo dei cavalli in posta o in box provvisti di lettiera, nonché assisternza, ristoro ed, eventualmente, possibilità di pernottamento per le persone; le stazioni di posta non possono distare più di 40 km l'una dall'altra.
Capo III
Marchio e disposizioni finaliArt. 16
Marchio1. Il comparto equino della Sardegna è identificato mediante un marchio, ovvero un'espressione grafica comune per i cavalli nati ed allevati in Sardegna. Il marchio rappresenta inequivocabilmente l'origine sarda di tutte le espressioni pubbliche, grafiche e documentali nelle quali le produzioni equine sarde assumono ruolo ed evidenza. Esso è rappresentato nelle intestazioni cartacee e digitali ufficiali della Regione autonoma della Sardegna relative alle produzioni equine. Esso è riportato negli oggetti, nei luoghi e nei mezzi trasporto che accompagnano, accolgono e trasportano il cavallo che nasce ed è allevato in Sardegna.
2. Sono vietati la contraffazione del marchio e il suo impiego da soggetti che non rispondano alle caratteristiche di cui al presente articolo.
3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge la Regione autonoma della Sardegna per il tramite dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio promuove la realizzazione di un concorso d'idee finalizzato all'individuazione del logo di cui al comma 2 e l'elaborazione di un apposito regolamento per l'utilizzo.
Art. 17
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'anno 2016, previsti in euro 3.500.000 annui, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del contributo annuo all'Agenzia Laore Sardegna iscritto in conto della missione 16 - programma 01 - cap. SC06.0820, nel bilancio della Regione e per gli anni 2016-2018. Sono escluse quelle per il personale, la competenza e le spese per gli investimenti destinati al funzionamento dell'Agenzia ASVIES.
2. Alle spese necessarie per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio per i medesimi anni, sulla base del programma triennale di spesa.