CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 342/A
presentata dai Consiglieri regionali
AGUS - LAIil 23 giugno 2016
Composizione del Consiglio delle autonomie locali. Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente
Regione-enti locali)***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge è necessaria per adeguare la composizione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) ai mutamenti in corso nell'ordinamento degli enti locali. In particolare è venuta meno la componente di rappresentanza delle province a seguito dei referendum regionali del maggio 2012 che hanno abrogato le leggi istitutive delle province cosiddette regionali e del commissariamento di tutti gli enti provinciali. Ciò ha inciso sul complessivo funzionamento del CAL, il cui rinnovo, in man¬canza di una nuova disciplina, è stato a più riprese rinviato.
La legge appena approvata, di riordino degli enti locali in Sardegna, si è limitata a prorogare l'organo nell'attuale (parziale) composizione.
Considerato che restano intatte le ragioni che portarono all'istituzione del CAL e che il suo funzionamento contribuisce al rafforzamento delle autonomie regionale e locali favorendo il concorso di queste ultime all'attività legislativa ed alle fondamentali scelte di politica regionale, è urgente dare ad esso una composizione adeguata.
Si propone pertanto di escludere la componente di provenienza delle province, il cui ruolo è destinato a contrarsi fortemente se non a sparire in base agli attuali indirizzi regionali e statali, mante¬nendo una diffusa rappresentanza su base territoriale oltre che demografica dei comuni. A tal fine è utile mantenere il riferimento alle circoscrizioni per le elezioni regionali.
Con questa composizione, più contenuta ma sempre rappresentativa, sarà possibile provvedere al rinnovo del CAL entro il termine della proroga prevista dal testo di riordino degli enti locali appena approvato dal Consiglio regionale.
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RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
AGUS, Presidente - TUNIS, Vice presidente - MELONI, Segretario - BUSIA - CHERCHI Oscar - DERIU, relatore - FLORIS
pervenuta il 24 giugno 2016
La Prima Commissione ha esaminato la proposta di legge n. 342 nella seduta del 23 giugno 2016. Nella medesima seduta ha licenziato il testo per l'Aula con una modifica.
Durante l'esame del testo la Commissione ha preso atto dell'impossibilità di rinnovare il Consiglio delle autonomie locali a causa del commissariamento degli enti provinciali i cui presidenti, secondo le previsioni di cui alla legge regionale n. 2 del 2016, devono ancora essere eletti.
La Commissione, concordando con l'intento di procedere all'immediato rinnovo dell'organo, ha approvato un testo che prevede che facciano parte del Consiglio delle autonomie locali anche i presidenti delle province dal momento in cui questi entrano in carica in seguito all'elezione che deve avvenire secondo le modalità di cui alla recente riforma regionale. La modifica consente di procedere comunque in tempi rapidi al rinnovo dell'organo di rappresentanza delle autonomie locali che potrà essere successivamente integrato dai quattro presidenti che verranno eletti.
La modifica introdotta nel testo della Commissione risponde all'intento di garantire una rappresentanza a enti locali che, nell'attuale quadro ordinamentale, risultano ancora ricompresi tra quelli costitutivi della Repubblica e nasce dall'ulteriore constatazione che la riforma costituzionale che dovrebbe abrogare la previsione di tale livello di governo deve essere ancora sottoposta a referendum confermativo.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Modifiche all'articolo 3 delle legge regionale n. 1 del 20051. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), è così modificato:
a) la lettera a) è abrogata;
b) le lettere b), c), d) ed e) sono così sostituite: "b) il sindaco dei Comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, e alternativamente, con le modalità previste dall'articolo 4 comma 7, il sindaco dei Comuni di Carbonia o Iglesias, Sanluri o Villacidro, Lanusei o Tortoli, Olbia o Tempio;
c) quattro sindaci di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, non appartenenti tutti alla stessa circoscrizione;
d) un sindaco di comune con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti per ciascuna circoscrizione;
e) due sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti per ciascuna circoscrizione.".2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Le circoscrizioni corrispondono a quelle stabilite dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), per le elezioni del Consiglio regionale.".
Art. 1
Modifiche all'articolo 3 delle legge regionale n. 1 del 2005 (Composizione)1. Le lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), sono così sostituite:
"a) i presidenti degli enti locali sovracomunali di rilievo costituzionale, qualora in carica;
b) il sindaco dei Comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, e alternativamente, con le modalità previste dall'articolo 4, comma 7, il sindaco dei Comuni di Carbonia o Iglesias, Sanluri o Villacidro, Lanusei o Tortolì, Olbia o Tempio;
c) quattro sindaci di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, non appartenenti tutti alla stessa circoscrizione;
d) un sindaco di comune con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti per ciascuna circoscrizione;
e) due sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti per ciascuna circoscrizione.".2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Le circoscrizioni corrispondono a quelle stabilite dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), per le elezioni del Consiglio regionale.".
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).