CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 341/A

presentata dai Consiglieri regionali,
SOLINAS Antonio - LAI - DEMONTIS - MELONI - UNALI - ZANCHETTA

il 22 giugno 2016

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna)

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge è finalizzata a consentire il superamento dei rilievi di costituzionalità recentemente formulati dal Governo in merito ad alcuni aspetti non centrali della normativa recentemente approvata.

In tale prospettiva la proposta di legge introduce alcune modifiche finalizzate appunto ad adeguare il testo normativo regionale ai rilievi di costituzionalità formulati dal Governo

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RELAZIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE GOVERNO DEL TERRITORIO, PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, EDILIZIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, PARCHI E RISERVE NATURALI, DIFESA DEL SUOLO E DELLE COSTE, PIANIFICAZIONE PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE, POLITICHE ABITATIVE, LAVORI PUBBLICI, PORTI E AEROPORTI CIVILI, MOBILITÀ E TRASPORTI

composta dai Consiglieri

SOLINAS Antonio, Presidente e relatore di maggioranza - TATTI, Vice presidente e relatore di minoranza - LAI, Segretario - FASOLINO, Segretario - DEMONTIS - MELONI - RANDAZZO - SATTA - UNALI - ZANCHETTA

Relazione di maggioranza

On.le SOLINAS Antonio

pervenuta il 23 giugno 2016

La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato, con il voto di astensione dei rappresentanti dei gruppi di opposizione, la proposta di legge n. 341/A recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna).

L'approvazione di tale proposta di legge si è resa necessaria al fine di fornire una tempestiva ed adeguata risposta ai rilievi formulati dal Governo e contenuti nella delibera del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2016 che ha disposto l'impugnazione della legge regionale n. 8 del 2016.

La Commissione, nell'analizzare il contenuto della delibera del Governo, si è soffermata sulla portata dei rilievi formulati ed ha ritenuto che essi, pur non inficiando alcun aspetto o profilo fondamentale della normativa regionale, potessero creare qualche difficoltà applicativa.

Per tali motivazioni la Commissione ha ritenuto di accedere al contenuto dei motivi espressi nell'impugnativa ed ha approvato le disposizioni contenute negli articoli della proposta di legge n. 341/A al fine di eliminare alla radice ogni possibile contrasto con la normativa costituzionale e con lo Statuto speciale di autonomia, riportando le materie trattate nell'alveo delle competenze statutarie riconosciute alla Regione.

In considerazione dell'importanza delle materie disciplinate dalla proposta di legge, si auspica un celere esame ed approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.

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Relazione di minoranza

On.le TATTI

pervenuta il 23 giugno 2016

La Quarta Commissione consiliare permanente, nella seduta del 22 giugno 2016, ha approvato definitivamente la proposta di legge n. 341/A recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), con l'astensione dei consiglieri della minoranza.

Le modifiche alla legge forestale sono necessarie per evitare il contenzioso sollevato dal Governo nazionale presso la Corte costituzionale. Tuttavia la minoranza manifesta qualche perplessità sulla fondatezza di alcuni rilievi sollevati dal Governo in materia di tutela paesaggistica e non essendo a conoscenza della eventuale risposta che la Presidenza della Regione ha formulato ai rilievi mossi dal Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, non è in grado di esprimere delle valutazioni sul pregio delle repliche prospettate per scongiurare l'instaurarsi del contenzioso suddetto. La minoranza ritiene che la fretta dimostrata dalla maggioranza nell'approvazione della legge forestale abbia sottratto del tempo prezioso utile all'approfondimento di quegli stessi argomenti oggetto di impugnativa del Governo.

Infine, se pur non connesso con il tema in esame, la minoranza ribadisce il suo disappunto per il mancato inserimento nella legge forestale n. 8 del 2016 di una norma che prevedesse l'applicazione della disciplina del contratto del pubblico impiego a tutti i dipendenti dell'Ente foreste.

Per tali ragioni, i componenti della Commissione espressione dei gruppi di minoranza del Consiglio regionale si sono astenuti nei confronti della proposta di legge n. 341/A.

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2016 (Piano forestale
ambientale regionale)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), è così modificato:
"4. Il PFAR è coerente con il Piano paesaggistico regionale (PPR) di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, con il Piano di assetto idrogeologico (PAI) di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), e successive modifiche ed integrazioni, e coordinato con i Piani di bacino di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, con il Piano faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 19 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), con il Piano energetico ambientale regionale (PEAR), nonché con i principali strumenti di pianificazione regionale.".

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2016 (Piano forestale
ambientale regionale)


(identico)

Art. 2
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2016 (Viabilità forestale)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2016 è soppresso.

 

Art. 2
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2016 (Viabilità forestale)


(identico)

Art. 3
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 8 del 2016 (Trasformazione del bosco e interventi selvicolturali)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8 del 2016 è così modificato:
"2. Gli interventi selvicolturali che modificano lo stato di fatto delle aree boscate e gli altri interventi che presuppongono una variazione della destinazione d'uso del suolo di terreni non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico, previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità competente, possono essere avviati, a seconda della loro natura ed entità, secondo le seguenti modalità procedimentali:
a) comunicazione semplice;
b) comunicazione corredata da relazione tecnica;
c) autorizzazione regionale.".

 

Art. 3
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 8 de l 2016 (Trasformazione del bosco e interventi selvicolturali)

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8 del 2016 sono abrogati.

Art. 4
Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 8 del 2016 (Comitato territoriale)

1. Il comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale n. 8 del 2016 è così modificato:
"5. I componenti del comitato svolgono i compiti previsti dalla presente legge e dallo statuto a titolo gratuito.".

 

Art. 4
Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 8 del 2016 (Comitato territoriale)


(identico)

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Art. 5
Entrata in vigore


(identico)