CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 340/A

presentata dal Consigliere regionale
ZANCHETTA

il 17 giugno 2016

Attuazione della legge regionale di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, trasferimento del personale di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98 (Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica)

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge dà attuazione alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), relativamente al caso del personale di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98 (Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica), ovvero il personale civile che ha prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi, adottati entro il 31 dicembre 2006, i quali sono stati ricollocati nella pubblica amministrazione e, in particolare, nelle province.

A seguito dell'approvazione della legge regionale n. 2 del 2016, parte del personale delle province deve essere ricollocato presso l'ente subentrante. L'onere dei dipendenti di cui alla legge n. 98 del 1971 che è stato ricollocato in provincia è sostenuto dal Ministero dell'economie e delle finanze per espressa previsione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), articolo 2, comma 100, che istituisce uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Pertanto, nel caso di specie, il personale civile della ex base USA di La Maddalena, nel numero di 8 unità, già dipendente della ex provincia di Olbia-Tempo, in coerenza e in attuazione della legge regionale n. 2 del 2016, che prevede la valorizzazione dei comuni e delle unioni di comuni potrebbe essere trasferito nei comuni limitrofi, ad esempio il Comune di La Maddalena che ha già manifestato l'interesse all'assunzione alle proprie dipendenze, con oneri che resterebbero a totale carico del Ministero.

La proposta di legge non contiene norma finanziaria in quanto non sono previsti ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

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RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

AGUS, Presidente - TUNIS, Vice presidente - MELONI, Segretario - BUSIA - CHERCHI Oscar - DERIU, relatore - FLORIS

pervenuta il 24 giugno 2016

La Prima Commissione ha esaminato la proposta di legge n. 340 nella seduta del 23 giugno 2016. Nella medesima seduta, a maggioranza, con l’astensione del rappresentante dell’opposizione, ha licenziato il testo per l'Aula.

La Commissione, concordando con le finalità del testo proposto, come specificate nella relazione del proponente, nella quale, peraltro, si attesta l'assenza di oneri a carico del bilancio regionale, ha approvato il testo per l'Aula senza modifiche.

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Trasferimento del personale
di cui alla legge n. 98 del 1971

1. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), il personale di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98 (Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica), dipendente delle province che, come personale civile, rientra nelle previsioni di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), può essere trasferito alle unioni di comuni o al comune ricadente nella circoscrizione della provincia, che ne fa richiesta.

2. L'amministratore straordinario della provincia, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro), verifica la disponibilità dei dipendenti delle province, tenendo conto della residenza, e ne dispone il trasferimento all'unione di comuni o al comune richiedente. Al fine di assicurare all'ente subentrante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la provincia definisce le modalità di trasferimento, raccordandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Art. 1
Trasferimento del personale
di cui alla legge n. 98 del 1971


(identico)

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Art. 2
Entrata in vigore


(identico)