CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 339

presentata dai Consiglieri regionali
BUSIA - DESINI

il 17 giugno 2016

Legge quadro per il turismo regionale

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

I proponenti intendono presentare una proposta articolata di riforma dell'attuale legislazione in materia di turismo, ormai obsoleta e caratterizzata da eccessiva rigidità, e dalla presenza di vincoli amministrativi e burocratici, riforma urgente, tentata più volte in passato e mai arrivata alla conclusione.

Lo spirito della proposta è di intervenire, in un'ottica di semplificazione, con poche norme che riportino all'essenziale l'intervento legislativo. I principi cardine della materia sono la sburocratizzazione in quanto sono eliminati tutti gli adempimenti amministrativi non strettamente indispensabili, la delegificazione in quanto è una legge di principi che demanda alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti attuativi, la concertazione in quanto i provvedimenti attuativi sono adottati sentite le organizzazioni di categoria delle imprese, la professionalità intesa nel senso che tutti gli attori del sistema di ospitalità regionale operano secondo criteri rigorosi di professionalità ed, infine, lotta all'abusivismo con la previsione di regole uguali a parità di attività e maggiori poteri sostitutivi di controllo e sanzione in capo all'Assessorato del turismo, artigianato e commercio.

Con riferimento, in particolare, alla promozione della professionalità del settore, significativa è la previsione degli affittacamere quale tipologia generale di struttura ricettiva extra - alberghiera; è possibile, tuttavia, utilizzare la denominazione di bed and breakfast - soprattutto in un'ottica di riconoscibilità a livello internazionale. La proposta ammette, tuttavia, l'istituzione delle "domo", strutture ubicate in località nelle quali non sono presenti strutture ricettive; si garantisce, in tal modo, la possibilità di continuare a svolgere in modo occasionale l'attività e al tempo stesso si consente di far conoscere anche le piccole realtà locali garantendo un'offerta anche in località dove non appare ancora conveniente investire in strutture qualificate.

Il testo si compone di 16 articoli; è un testo essenziale che può consentire in tempi rapidissimi di operare il riordino di un comparto che attende da oltre 30 anni una riforma radicale.

Tutte le attività ricettive sono classificate.

Con riferimento alle agenzie di viaggio e turismo è prevista una semplificazione degli adempimenti e delle procedure (es. deposito cauzionale, locali idonei...), è consentito lo svolgimento di altre attività commerciali, secondo le norme di settore, in spazi separati identificabili, per l'apertura (procedura SUAP) occorre solo:
a) denominazione "originale";
b) capacità finanziaria (capitale minimo per le Srl);
c) direttore tecnico;
d) idonea polizza assicurativa di responsabilità civile.

Con riferimento alle professioni turistiche, materia di competenza concorrente Stato-regioni, è reintrodotta la figura dell'accompagnatore turistico. Le modalità di iscrizione nel registro regionale, la durata e le condizioni per il rinnovo, le procedure di cancellazione, così come le altre condizioni per l'esercizio delle professioni turistiche sono stabilite dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale e della disciplina comunitaria.

La proposta, infine, delinea il ruolo della Giunta regionale alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) adottare il piano strategico regionale del turismo;
b) definire gli indirizzi unitari e gli standard dei servizi di informazione e accoglienza turistica;
c) completare la disciplina delle attività ricettive e definire il nuovo sistema di classificazione delle strutture;
d) individuare le modalità di esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e delle associazioni non lucrative;
e) stabilire le condizioni per l'esercizio delle professioni turistiche.

Quadro normativo di riferimento:

Legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (aziende ricettive); legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 (agenzie di viaggio e turismo); legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (strutture ricettive extra alberghiere); legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (professioni turistiche).

La proposta abroga complessivamente 4 leggi principali e 86 articoli.


Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Finalità della legge
Art. 2 Piano strategico regionale del turismo
Art. 3 Sistema regionale di informazione e accoglienza turistica

TITOLO II IMPRESE TURISTICHE

CAPO I STRUTTURE RICETTIVE
Art. 4 Strutture ricettive alberghiere
Art. 5 Strutture ricettive all'aria aperta
Art. 6 Strutture ricettive extra alberghiere
Art. 7 Locazione occasionale di immobili privati a fini ricettivi
Art. 8 Altre norme in materia di ospitalità
Art. 9 Rete delle aree attrezzate per i camperisti e per gli escursionisti in moto
Art. 10 Classificazione e denominazioni
Art. 11 Sanzioni amministrative

CAPO II AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 12 Agenzie di viaggio e turismo
Art. 13 Associazioni senza scopo di lucro
Art. 14 Sanzioni amministrative

TITOLO III PROFESSIONI TURISTICHE

CAPO I PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 15 Attività professionali del turismo

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E NORMA FINANZIARIA

CAPO I DISPOSIZIONI FINALI E NORMA FINANZIARIA
Art. 16 Norme transitorie e abrogazioni
Art. 17 Norma finanziaria

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Titolo I
Disposizioni generali

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità della legge

1. La Regione riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale e per garantire una crescita durevole e sostenibile, favorendo a tale fine la promozione integrata e la valorizzazione omogenea sul territorio regionale delle attrattive e dei beni, delle risorse e dei valori, dei saperi e delle tradizioni che concorrono a costituire l'identità delle comunità locali e prestando particolare attenzione alle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela del paesaggio.

 

Art. 2
Piano strategico regionale del turismo

1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, adotta, sentito il parere della Commissione competente del Consiglio regionale, il piano strategico regionale del turismo, che costituisce lo strumento fondamentale per la definizione della politica turistica regionale e per l'esercizio delle funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento della Regione.

2. Il piano, articolato su base triennale, indica gli obiettivi e le azioni da intraprendere per lo sviluppo dell'offerta e l'incremento della domanda turistica, individua il fabbisogno finanziario e stabilisce le priorità degli interventi, definisce i criteri e gli indicatori per il monitoraggio delle attività e per la misurazione del loro impatto economico, sociale ed occupazionale.

3. Nell'ambito della programmazione turistica regionale il piano presta particolare attenzione alla specializzazione dell'offerta e alla qualità dei servizi turistici, all'innovazione delle imprese e alla creazione di reti tra operatori, allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile, alla formazione continua e alla riqualificazione degli addetti, all'integrazione con i settori e le imprese della cultura, dell'agro-alimentare, dell'artigianato e del commercio.

 

Art. 3
Sistema regionale di informazione e accoglienza turistica

1. La Regione promuove l'immagine unitaria della Sardegna, il valore dell'accoglienza e l'offerta turistica regionale anche attraverso l'organizzazione di un sistema regionale di informazione e accoglienza turistica.

2. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi unitari e gli standard dei servizi di informazione e accoglienza turistica organizzati dagli enti locali, assicurando che gli stessi siano svolti con criteri di omogeneità su tutto il territorio regionale e che l'attività degli uffici sia raccordata con il sistema informativo regionale e con l'osservatorio regionale del turismo.

3. L'uso della denominazione "ufficio informazioni turistiche" o "servizio informazioni turistiche" o simili, associato al marchio "SARDEGNA", in lingua italiana o straniera, è riservato ai soggetti autorizzati dall'Assessorato competente in materia di turismo.

 

Titolo II
Imprese turistiche

Capo I
Strutture ricettive

Art. 4
Strutture ricettive alberghiere

1. Le strutture ricettive alberghiere sono individuate come segue:
a) sono "alberghi" i pubblici esercizi, a gestione unitaria, che offrono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi in non meno di sette camere, ubicate in uno o più stabili o parti di stabile; in essi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura e l'attività può essere svolta in dipendenze, situate a non più di 100 metri di distanza dalla casa madre;
b) sono "alberghi residenziali" o "residenze turistico alberghiere" o "aparthotel" gli alberghi che offrono alloggio in unità abitative, costituite da uno o più locali con cucina o angolo cottura; in essi è consentita la presenza di camere, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura;
c) sono "alberghi diffusi" gli alberghi che offrono alloggio in camere o unità abitative dislocate in più stabili separati, purché ubicati nel centro storico, dotate di servizi tra loro omogenei, distanti non più di 200 metri lineari dal ricevimento ed integrate tra loro dalla centralizzazione in un unico edificio del servizio ricevimento, nello stesso o in altro edificio delle sale di uso comune e degli altri servizi offerti;
d) sono "condhotel" gli alberghi composti da una o più unità immobiliari distanti tra loro non più di 200 metri lineari, ubicate nello stesso comune, o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati;
e) sono "villaggi albergo" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata.

 

Art. 5
Strutture ricettive all'aria aperta

1. Le strutture ricettive all'aria aperta sono individuate come segue:
a) sono "campeggi" le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale, nelle quali è consentita la presenza di tende, caravan, autocaravan, case mobili, lodge tent o altri simili mezzi di pernottamento o altri manufatti vincolati o non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura;
b) sono "villaggi turistici" le strutture ricettive organizzate per la sosta ed il soggiorno, in tende, caravan, autocaravan case mobili, lodge tent od altri manufatti vincolati o non vincolati permanentemente al suolo, di turisti che non utilizzano mezzi propri di pernottamento, nei quali è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura;
c) sono "marina resort" le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno di unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato.

2. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, nelle strutture ricettive all'area aperta regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tale fine tali allestimenti devono:
a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento.

 

Art. 6
Strutture ricettive extra alberghiere

1. Le strutture ricettive extra alberghiere sono individuate come segue:
a) sono "affittacamere" le strutture ricettive composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati, situati nello stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari che comprendono almeno la pulizia dei locali e la sostituzione di biancheria almeno una volta la settimana e ad ogni cambio di cliente; gli affittacamere che, limitatamente alle persone alloggiate, oltre a fornire l'alloggio somministrano la prima colazione in locale apposito, possono assumere la denominazione di "bed and breakfast"; gli affittacamere possono somministrare alimenti e bevande alle solo persone alloggiate; l'attività di affittacamere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione dal medesimo titolare, in una struttura immobiliare unitaria, può assumere la denominazione di "locanda";
b) sono "residence" le strutture ricettive nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari, senza offerta di prestazioni di tipo alberghiero, in unità composte da uno o più locali arredati, forniti di servizi igienici e di cucina, in numero non inferiore a sette, ubicate in stabili a corpo unitario o a più corpi, ovvero in parti di stabile o in dipendenze ubicate a non più di 100 metri di distanza dalla sede principale; possono assumere la denominazione di "villaggio residence" i residence articolati su più corpi o unità abitative insistenti su un'unica area appositamente delimitata;
c) sono "case e appartamenti per le vacanze (CAV)" le unità abitative, in numero non inferiore a tre, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente per la locazione a turisti, senza offerta di prestazioni di tipo alberghiero, nelle quali sono assicurati almeno i servizi di accoglienza e recapito del cliente, pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente, e possono essere forniti ulteriori servizi e prestazioni, con esclusione comunque della somministrazione di alimenti e bevande;
d) sono "case per ferie" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone o di gruppi, anche autogestiti, nelle quali sono prestati servizi ricettivi essenziali, organizzate e gestite da enti pubblici, associazioni, enti od organizzazioni operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità assistenziali, culturali, religiose, ricreative, sociali o sportive, nonché da enti o aziende, esclusivamente per il soggiorno dei dipendenti e relativi familiari, o per i dipendenti e i familiari di altre aziende o di assistiti di altri enti, sulla base di un'apposita convenzione scritta, per il perseguimento delle predette finalità; la disciplina delle case per ferie si applica ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanze per minori e centri di vacanza per anziani;
e) sono "ostelli per la gioventù" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni od organizzazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, gestiti anche da operatori privati mediante convenzione scritta con l'ente, l'associazione o l'organizzazione proprietari, nei quali è garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le predette finalità;
f) sono denominate "domo" le unità abitative ubicate in località in cui non sono presenti strutture ricettive nelle quali è svolta l'attività occasionale di ospitalità e somministrazione della prima colazione nell'abitazione di residenza per mezzo della propria normale conduzione familiare, da effettuarsi in non più di tre stanze e con un massimo di sei posti letto, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e senza organizzazione in forma d'impresa.

 

Art. 7
Locazione occasionale di immobili privati
a fini ricettivi

1. È consentita al proprietario o all'usufruttuario la locazione occasionale a fini ricettivi di unità immobiliari, in numero non superiore a due, previa comunicazione da effettuare, prima dell'inizio dell'attività ricettiva, al comune competente per territorio, con indicazione del periodo di disponibilità, comunque non superiore a sessanta giorni all'anno.

2. La Regione favorisce l'impiego produttivo degli immobili privati a fini ricettivi e ne incentiva l'uso imprenditoriale da parte di soggetti abilitati ai sensi della presente legge, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

Art. 8
Altre norme in materia di ospitalità

1. Il comune competente per territorio può autorizzare l'uso occasionale da parte di associazioni, enti o organizzazioni, operanti senza fini di lucro per scopi culturali, religiosi, ricreativi, sociali o sportivi, di immobili non destinati abitualmente alla ricettività, oppure la sosta o il campeggio mobile su aree pubbliche o private, per una durata massima di quindici giorni, in coincidenza di eventi, manifestazioni, raduni o altre iniziative.

2. I comuni nel cui territorio non siano presenti campeggi, possono istituire e gestire, direttamente o mediante convenzioni con soggetti terzi, aree attrezzate di sosta temporanea o autorizzare i privati a realizzare o gestire tali aree, per consentire la sosta di caravan, autocaravan e altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta per un periodo non superiore alle quarantotto ore.

3. Su tutto il territorio regionale è vietato il soggiorno con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea o delle aree di sosta approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori consentite dalla legge; in caso di violazione il comune competente per territorio irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 e ne acquisisce i relativi proventi.

4. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente legge comporta l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti, secondo quanto stabilito dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente legge comporta l'obbligo della comunicazione alla provincia dei dati statistici sul movimento dei clienti prevista dal sistema statistico nazionale, secondo termini e modalità stabiliti dalla Giunta regionale; in caso di violazione l'Assessorato regionale competente in materia di turismo irroga la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500 a euro 1.500 e ne acquisisce i relativi proventi; in caso di recidiva, è disposta la sospensione dell'attività da uno a tre mesi.

 

Art. 9
Rete delle aree attrezzate per i camperisti e per gli escursionisti in moto

1. La Regione favorisce lo sviluppo di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan, caravan e motoveicoli a due o quattro ruote preferibilmente all'interno di comuni non costieri e comunque in zone dove non sono già presenti aree attrezzate per promuovere la conoscenza e lo sviluppo e garantisce il loro collegamento con i percorsi e i sentieri del territorio.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per il finanziamento degli interventi previsti dal comma 1, criteri e priorità per realizzare un'equilibrata dislocazione delle aree attrezzate sul territorio regionale e definisce le caratteristiche tecniche per la realizzazione di servizi collegati.

3. Le aree attrezzate sono dotate di:
a) pozzetto di scarico autopulente;
b) erogatore di acqua potabile;
c) adeguato sistema d'illuminazione e di erogazione dell'energia elettrica, con utilizzo preferibile di fonti energetiche rinnovabili e metodologie di risparmio energetico;
d) servizi igienici;
e) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
f) pannello informativo contenente la toponomastica della città, informazioni turistiche aggiornate, compresa l'indicazione dei percorsi della rete escursionistica.

4. I criteri e le premialità per il finanziamento degli interventi favoriscono la realizzazione di aree attrezzate:
a) all'interno di comuni non costieri;
b) mediante il riutilizzo di edifici o terreni abbandonati o non utilizzati;
c) che includono servizi aggiuntivi quali punto ristoro, spaccio alimentare, punto di pernottamento, officina per le riparazioni, zona medica o veterinaria, spaccio commerciale di articoli sportivi o comunque collegati al turismo itinerante e aree dotate di servizi attrezzati per il tempo libero;
d) con interventi strutturali ed infrastrutturali che utilizzino tecniche a basso impatto ambientale.

5. Il sistema regionale di informazione e di accoglienza turistica indica le aree di sosta attrezzata, i servizi offerti e i collegamenti con i percorsi escursionistici, i cammini, le piste ciclabili e i siti di interesse turistico.

 

Art. 10
Classificazione e denominazioni

1. Le strutture ricettive, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera n) della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sono classificate dalla Regione in relazione alla tipologia e alle caratteristiche, secondo i seguenti livelli:
a) da uno a cinque stelle gli alberghi, da due a quattro stelle gli alberghi residenziali, gli alberghi diffusi ed i condhotel; le strutture classificate a cinque stelle, possono assumere la denominazione "lusso" alle condizioni indicate nella delibera di cui al comma 2;
b) da uno a quattro stelle i campeggi; da due a quattro stelle i villaggi turistici; da uno a quattro stelle i marina resort; una stella le aree attrezzate di sosta temporanea;
c) da uno a tre stelle le strutture ricettive extra alberghiere e gli immobili privati destinati a fini ricettivi o alla locazione occasionale.

2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce, con deliberazione:
a) le caratteristiche ed i requisiti, le modalità strutturali e di esercizio, delle strutture ricettive ai fini della loro apertura, gestione e classificazione;
b) le eventuali denominazioni aggiuntive che possono essere assunte dalle strutture ricettive che presentino determinate caratteristiche o offrano servizi specializzati, il cui uso è riservato a quelle classificate ai sensi della presente legge;
c) il modello relativo al segno distintivo, comprendente la tipologia, la classificazione e l'eventuale denominazione aggiuntiva, da esporre all'esterno della struttura ricettiva.

3. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo tiene l'elenco regionale delle strutture ricettive, distinte per tipologia e livello di classificazione.

4. Il gestore della struttura ricettiva conserva ed esibisce prontamente e a semplice richiesta dell'ospite o dell'autorità:
a) la copia del documento autorizzatorio per l'esercizio dell'attività;
b) il prospetto della capacità ricettiva, corredato da planimetria con specificazione della capacità ricettiva delle singole unità abitative o delle piazzole numerate progressivamente.

 

Art. 11
Sanzioni amministrative

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000, irrogata dal comune competente per territorio che ne acquisisce i relativi proventi, chiunque svolga una delle attività disciplinate dalla presente legge senza essere in possesso dei requisiti o senza avere effettuato le comunicazioni previste per il loro esercizio.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000, irrogata dal comune competente per territorio che ne acquisisce i relativi proventi, chiunque:
a) non esponga il segno distintivo o le altre indicazioni prescritte dalla presente legge;
b) faccia risultare nel segno distintivo o nella classificazione esposti, indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dal comune o aggiunga alla classificazione ufficiale indicazioni non previste dalla presente legge;
c) attribuisca pubblicamente al proprio esercizio, in qualsiasi modo, una tipologia, una denominazione, una classificazione, una capacità ricettiva o requisiti diversi da quelli propri della struttura;
d) non faccia pervenire nei termini prescritti, la denuncia dei requisiti ai fini dell'attribuzione o del rinnovo della classificazione o vi esponga elementi non veritieri;
e) non fornisca al comune le informazioni richieste o non consenta gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;
f) doti le camere o le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato o comunque ecceda i limiti della capacità ricettiva complessiva della struttura;
g) applichi prezzi diversi rispetto a quelli comunicati;
h) non esponga i cartellini dei prezzi nelle camere o nelle unità abitative, o non esibisca le tabelle prezzi a richiesta dei clienti o dell'autorità preposta alla vigilanza o al controllo;
i) interrompa l'attività senza averne dato preventiva comunicazione al comune;
j) conceda in locazione occasionale un immobile a fini ricettivi avendo omesso la comunicazione al comune o eserciti comunque l'attività in violazione delle disposizioni della presente legge;
k) ometta di stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti.

3. In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate e, in caso di ulteriore reiterazione della condotta vietata, il comune dispone la chiusura dell'attività.

4. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge sono attribuite ai comuni, che le esercitano nell'ambito dei rispettivi territori, disponendo a tale fine di ogni più ampio potere di ispezione e controllo sull'attività ricettiva a qualsiasi titolo essa sia esercitata, a carattere imprenditoriale o meno, a titolo professionale o meno, durante i periodi di apertura.

5. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo esercita la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo, disponendo a tal fine di ogni più ampio potere di ispezione e controllo, oltre che dei poteri sostitutivi e sanzionatori in caso di inerzia da parte dell'amministrazione competente.

 

Capo II
Agenzie di viaggio e turismo

Art. 12
Agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi, soggiorni o crociere, per persone singole o per gruppi, di intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività o altri servizi turistici, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti.

2. Esse possono svolgere, altresì, le seguenti attività:
a) organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
b) prenotazione di servizi di soggiorno o di ristorazione, nonché vendita di buoni di credito per detti servizi, emessi anche da altri operatori; noleggio di autovetture o di altri mezzi di trasporto; prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
c) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti; assistenza per il rilascio dei passaporti e dei visti;
d) informazione e promozione di iniziative turistiche, nonché l'attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche, ivi compresa la raccolta di adesioni a crociere e viaggi per l'interno e per l'estero, e la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo;
e) emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a copertura dei rischi dei viaggiatori; organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione di manifestazioni fieristiche;
f) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.

3. Non sono soggette alla presente legge le mere attività di distribuzione o vendita di titoli di viaggio del trasporto pubblico locale.

4. Quando le attività di cui ai commi 2 e 3 comportano l'impiego di figure professionali del turismo soggette a specifica disciplina regionale, statale o comunitaria, le agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di avvalersi degli operatori professionali specificamente abilitati ai sensi di legge.

5. Per l'apertura di un'agenzia di viaggio e turismo e per l'esercizio della relativa attività è necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) denominazione, diversa da quella di comuni, province o regioni italiane, che non sia uguale o simile a quella di altre agenzie operanti nel territorio nazionale;
b) capacità finanziaria, rapportata anche per le ditte individuali al capitale minimo previsto dalla legge per le società a responsabilità limitata;
c) idoneità tecnico-professionale, comprovata dall'iscrizione del titolare al registro dei direttori tecnici o dalla presenza di un direttore tecnico, al quale è affidata l'organizzazione dell'agenzia, che presta la propria opera in una sola agenzia, con carattere di continuità ed esclusività; in caso di cessazione dal servizio del direttore tecnico, l'agenzia di viaggio e turismo provvede alla sostituzione entro il termine di trenta giorni;
d) idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti, secondo quanto stabilito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale.

6. È consentito lo svolgimento di altre attività commerciali, nell'osservanza delle rispettive norme di settore, purché le attività siano esercitate in spazi separati ben identificabili.

7. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo è tenuto il registro delle agenzie di viaggio e turismo, delle filiali e delle succursali operanti in Sardegna.

8. Il trasferimento di sede, la sospensione oltre i trenta giorni e la cessazione dell'attività sono soggette a preventiva comunicazione.

9. Le modalità di esercizio dell'attività sono stabilite dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale.

 

Art. 13
Associazioni senza scopo di lucro

1. Le associazioni senza scopo di lucro operanti con carattere di continuità a livello regionale per finalità culturali, politiche, religiose, ricreative, sportive o sociali, possono esercitare le attività di agenzia di viaggi e turismo, fatta eccezione per quelle di prenotazione o intermediazione mediante vendita diretta al pubblico, esclusivamente in favore dei propri associati iscritti da almeno tre mesi.

2. L'esercizio dell'attività è subordinato alle condizioni e alle modalità stabilite dalla Giunta regionale ed è soggetto comunque ai seguenti obblighi:
a) preventiva iscrizione nell'apposito registro tenuto presso l'Assessorato competente in materia di turismo;
b) idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso gli associati.

 

Art. 14
Sanzioni amministrative

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000 chiunque:
a) eserciti l'attività di agenzia di viaggio e turismo senza avere reso le dichiarazioni previste dalla normativa in materia di sportello unico per le attività produttive;
b) eserciti l'attività di agenzia di viaggio e turismo senza essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000, irrogata dalla provincia competente per territorio che ne acquisisce i relativi proventi, chiunque:
a) ometta di avvalersi degli operatori professionali specificamente abilitati al sensi di legge, nei casi in cui le attività dell'agenzia di viaggio e turismo interferiscano con le attività professionali indicate dalla presente legge regionale;
b) violi le disposizioni della presente legge in materia di associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi e soggiorni;
c) faccia uso, senza averne titolo, nella ragione sociale o nella denominazione o in qualsiasi comunicazione al pubblico, della espressione "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "travel agent", "organizzatore di viaggi", "intermediario di viaggi, "mediatore di viaggi" o altra espressione o locuzione simile, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

3. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo sono attribuite alla provincia, che a tale fine dispone di ogni più ampio potere di ispezione e controllo sulla corretta applicazione della presente legge a mezzo sia di propri funzionari che avvalendosi della restante organizzazione pubblica del turismo.

4. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo esercita la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo, disponendo a tal fine di ogni più ampio potere di ispezione e controllo, oltre che dei poteri sostitutivi e sanzionatori in caso di inerzia da parte dell'amministrazione competente.

 

Titolo III
Professioni turistiche

Capo I
Professioni turistiche

Art. 15
Attività professionali del turismo

1. Sono professioni turistiche le attività aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati, secondo i principi stabiliti dalla normativa statale e la disciplina comunitaria.

2. In particolare, è "accompagnatore turistico" chi, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche, per professione, anche in occasione di semplici trasferte, arrivi e partenze di turisti, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio regionale, nazionale o all'estero, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito; le modalità di iscrizione nel registro regionale, la durata e le condizioni per il rinnovo, le procedure di cancellazione, così come le altre condizioni per l'esercizio delle professioni turistiche sono stabilite dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale e della disciplina comunitaria.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, chiunque eserciti l'attività di accompagnatore turistico senza essere iscritto nel relativo registro regionale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000, irrogata dal comune competente per territorio e comunicata alla segreteria dei registri; la sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.

4. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo esercita la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo, disponendo a tale fine di ogni più ampio potere di ispezione e controllo, oltre che dei poteri sostitutivi e sanzionatori in caso di inerzia da parte dell'amministrazione competente.

 

Titolo IV
Disposizioni finali e norma finanziaria

Capo I
Disposizioni finali e norma finanziaria

Art. 16
Norme transitorie e abrogazioni

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e l'Assessore regionale competente per materia, secondo le rispettive attribuzioni, adottano i relativi provvedimenti attuativi, indicando il termine entro il quale i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti ad adeguarsi.

2. A decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti indicati nel comma 1, sono abrogati:
a) la legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive);
b) la legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22);
c) l'articolo 23 della legge regionale 1° ottobre 1993, n. 50 (Disposizioni integrative e modificative della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 - legge finanziaria 1993);
d) i commi 2 e 3 dell'articolo 66 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 (legge finanziaria 1998);
e) la legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo);
f) la legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21);
g) il comma 20 dell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), variazioni di bilancio e disposizioni varie);
h) l'articolo 32 della legge regionale n. 9 del 2006;
i) il comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi);
j) il comma 24 dell'articolo 2 e il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);
k) l'articolo 20 della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico).

 

Art. 17
Norma finanziaria

1. Agli oneri previsti dall'articolo 9, pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse previste all'interno della missione 07, programma 01, cap. SC06.0177, con le risorse pertinenti di provenienza comunitaria e con le risorse eventualmente trasferite in materia dallo Stato.