CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 337/B
presentata dai Consiglieri regionali,
LOTTO - LEDDA - COMANDINI - GAIA - MANCA Pier Mario - MORICONI - TENDASil 15 giugno 2016
Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998)
***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge introduce una limitatissima modifica a quanto disposto dagli articoli 4 e 13 della legge regionale n. 11 del 2015 in merito ai prodotti utilizzabili negli agriturismi e negli ittiturismi per la somministrazione dei pasti; nel dettaglio, chiarisce che rientrano nella tipologia dei prodotti alimentari comunemente utilizzabili e concorrono al conseguimento della percentuale dell'85 - 80 per cento del prodotto totale annuo utilizzato dall'impresa tutti i prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale purché realizzati da aziende agricole e agro-alimentari sarde, ancorché non acquistati direttamente da esse.
***************
RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA
composta dai Consiglieri
LOTTO, Presidente e relatore di maggioranza - CRISPONI, Vice presidente e relatore di minoranza - LEDDA, Segretario - TEDDE, Segretario - CAPPELLACCI - CARTA Angelo - COMANDINI - GAIA - MANCA Pier Mario - MORICONI - RUBIU - TENDAS
Relazione
On.le LOTTO
pervenuta il 14 luglio 2016
A seguito del rinvio in Commissione della proposta di legge n. 337/A, disposto dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 13 luglio 2016, la V Commissione, riunitasi, a conclusione dei lavori dell'Aula, nella stessa giornata del 13 luglio 2016, previo un ulteriore approfondimento del testo, ha riapprovato a maggioranza la proposta di legge n. 337/A senza apportarvi alcuna modificazione.
In tale sede, come già espresso nella seduta del 22 giugno 2016 in cui si è proceduto alla prima approvazione della proposta di legge n. 337, la Commissione ha ribadito di condividere l'opportunità di introdurre una limitata modifica a quanto disposto dagli articoli 4 e 13 della legge regionale n. 11 del 2015 in relazione ai prodotti utilizzabili negli agriturismi e negli ittiturismi per la somministrazione dei pasti, al fine di chiarire in modo inequivocabile che rientrano nella tipologia dei prodotti alimentari comunemente utilizzabili e concorrono al conseguimento della percentuale dell'85 - 80 per cento annuo di prodotto di origine regionale utilizzato dall'impresa tutti i prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale purché realizzati da aziende agricole e agro-alimentari sarde, anche se non acquistati direttamente da esse.
Tale modifica mira a evitare che i titolari delle imprese agrituristiche debbano essere costretti ad approvvigionarsi dei prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale di cui agli articoli 4 e 13 della legge regionale n. 11 del 2015 solo ed esclusivamente mediante acquisto diretto dalla stessa azienda produttrice, anche nell'ipotesi in cui il medesimo prodotto, con le medesime caratteristiche, sia disponibile anche attraverso i comuni canali della distribuzione commerciale, con tutti i costi che ciò comporta nel caso in cui lo stabilimento destinato alla produzione sia geograficamente lontano dall'azienda agrituristica.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015 in materia di prodotti utilizzabili per pasti, alimenti e bevande1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998), è così sostituita:
"b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale realizzati da aziende agricole e agro-alimentari sarde singole o associate;".2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2015 è così sostituita:
"b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale realizzati da imprese ittiche, imprese di acquacoltura e aziende agricole e agro-alimentari sarde singole o associate;".
Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015 in materia di prodotti utilizzabili per pasti, alimenti e bevande
(identico)Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Art. 2
Entrata in vigore
(identico)