CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 336

presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - COCCO Pietro - COMANDINI - MORICONI - TENDAS - COLLU - COZZOLINO - DEMONTIS - DERIU - FORMA - MANCA Gavino - PINNA Rossella - PISCEDDA - RUGGERI - SABATINI - SOLINAS Antonio

il 15 giugno 2016

Norme per la promozione del bio-golf e del turismo golfistico

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la presente proposta di legge, si intende creare in Sardegna le condizioni perché, nella regione, si sviluppi la pratica del golf con le conseguenti ricadute positive sullo sviluppo del turismo a esso notoriamente legato. Possiamo senz'altro dire che la pratica del golf, nell'isola, non è mai decollata davvero e tra l'opinione pubblica sarda si riscontra una certa avversione quasi preconcetta verso questa pratica sportiva e i campi da golf. Questi ultimi, infatti, sono stati spesso associati in modo negativo a speculazione edilizia e conseguente consumo di suolo, degrado ambientale, consumi idrici eccessivi, inquinamento da fitofarmaci. La conseguenza è stata che uno degli sport più praticati al mondo e più legato alla natura ha subito nel mondo una vera e propria campagna di contrasto, da parte di associazioni varie, che ne ha limitato la crescita e l'espansione con conseguenti ricadute negative sullo sviluppo parallelo del turismo legato al mondo del golf.

Negli ultimi dieci anni però, in Italia e in altri paesi europei, è maturata la convinzione tra le federazioni sportive interessate, che era necessaria una svolta radicale che ricollocasse il golf in un nuovo e più proficuo rapporto con la natura e con la accresciuta sensibilità della società verso i temi della tutela ambientale. Abbiamo assistito, pertanto, alla predisposizione, da parte della Federazione italiana golf (FIG), di nuove linee guida tese a incoraggiare la realizzazione di impianti sportivi perfettamente inseriti nel contesto ambientale, non più legati a programmi di interesse edilizio e realizzati con tecniche ecocompatibili con particolare riferimento all'utilizzo di essenze vegetali macroterme e conseguente previsione di bassi consumi idrici, nonché alla limitazione nell'utilizzo di diserbanti e fitofarmaci e al massimo rapporto tra superficie totale e superficie di gioco. Da qui discende, inoltre, una particolare attenzione alla sostenibilità dei costi di gestione e conseguente abbassamento costi di accesso per l'utilizzo. Quest'ultimo aspetto assume particolare importanza nel momento in cui la crisi economica ha condizionato la possibilità di spesa dei cittadini, anche dei golfisti tradizionali, e ancor di più nel momento in cui al golf si avvicinano strati di popolazione meno abbienti, ma comunque allo sport e al turismo a esso collegato.

L'obbiettivo è realizzare nell'isola una rete di impianti per il gioco del golf, nelle forme e nel rispetto delle moderne tecniche previste dalle linee guida della FIG e dal progetto Bio-golf al centro del programma di realizzazione dell'evento internazionale Ryder cup 2022, manifestazione sportiva, quest'ultima, tra le più importanti al mondo dopo le olimpiadi e i mondiali di calcio.

A livello nazionale si intende cogliere questa occasione per rilanciare in Italia la pratica del golf, accompagnando la preparazione dell'evento con la realizzazione di un piano: 50 Ryder Compact Bio-golf: realizzazione di almeno 50 strutture golfistiche a basso o nullo impatto ambientale, migliorativo nel caso di aree fortemente degradate, nell'arco di tempo che va dal 2017 al 2022.

Negli articoli 1 e 2 son declinate le finalità e gli obbiettivi della legge, con una particolare attenzione alla promozione di ogni azione che favorisca lo sviluppo delle zone interne e l'allungamento della stagione turistica.

Agli articoli 3 e 4 vengono indicate le agevolazioni che si intende introdurre al fine di favorire lo sviluppo della rete di campi da golf e la conseguente crescita del turismo a esso collegato. In particolare, si prevedono agevolazioni con la previsione di strumenti di semplificazione procedurale e amministrativa al fine di contenere i tempi dei procedimenti, l'inserimento delle opere di realizzazione dei campi e strutture di servizio, tra quelle finanziabili alle aziende agrituristiche e la realizzazione di una campagna promozionale pluriennale tesa a promuovere l'immagine dell'isola come polo del turismo golfistico.

Gli articoli 5 e 6 riportano le norme per la realizzazione dei campi da golf con particolare riferimento all'ubicazione e alle caratteristiche tecniche, nonché al rapporto con i contesti ambientali e rurali in cui si inseriscono gli impianti sportivi.

All'articolo 7 si riportano le norme tecniche e urbanistiche tese a favorire la realizzazione degli impianti sportivi e le volumetrie di pertinenza.

All'articolo 8 viene trattato lo specifico caso delle aziende agrituristiche e le possibilità ad esse offerte di svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo del programma bio-golf.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, anche per agevolare lo sviluppo turistico dell'isola, promuove la realizzazione di una rete di impianti per il gioco del golf.

2. Più in particolare, la presente legge è diretta a:
a) agevolare la diffusione della pratica del golf a livello regionale;
b) favorire lo sviluppo del turismo golfistico, con particolare riferimento alle aree interne;
c) promuovere la progettazione e la realizzazione di impianti in equilibrio con il contesto ambientale e in sintonia con le moderne tecniche sul golf sostenibile.

 

Art. 2
Obbiettivi specifici

1. La Regione promuove e agevola gli investimenti, pubblici e privati, finalizzati alla realizzazione di campi da golf, con le seguenti caratteristiche:
a) rispetto delle tecniche di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 5 e delle disposizioni in materia di tipologia degli impianti di cui all'articolo 6;
b) impianti aperti a tutti, con caratteristiche tecniche che puntino alla facilità e rapidità di gioco e adatti alla più ampia gamma di utenti, dai principianti agli utenti esperti;
c) impianti dai costi di accesso e utilizzo contenuti;
d) impianti che fungano da struttura di sviluppo economico, socializzazione e fonte di occupazione per la comunità locale e che aumentino la appetibilità turistica della zona di incidenza.

 

Art. 3
Agevolazioni

1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, considera strategici gli interventi previsti dalla presente legge e incentiva la loro realizzazione attraverso:
a) la previsione di strumenti di semplificazione procedurale e amministrativa di cui all'articolo 7, comma 3, anche al fine di contenere i tempi dei procedimenti;
b) l'inserimento delle opere di realizzazione dei campi e delle strutture di servizio, tra quelle finanziabili alle aziende agrituristiche ai sensi delle vigenti norme sulla multifunzionalità in agricoltura;
c) la realizzazione di una campagna promozionale pluriennale tesa a promuovere l'immagine dell'isola come polo del turismo golfistico.

 

Art. 4
Campagna promozionale

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo, approva e realizza, una volta ultimato un adeguato numero di impianti sportivi, una campagna promozionale volta a diffondere nel mondo l'immagine della Sardegna come polo del turismo golfistico.

 

Art. 5
Norme generali

1. I progetti dei campi da golf sono compatibili con la tutela dei luoghi e non comportano alcun diretto impatto negativo sui sistemi ambientali più delicati, quali dune, ambiti fluviali, habitat costieri, pinete e foreste naturali. Inoltre:
a) insistono su aree prive di alto valore ambientale e/o culturale;
b) valorizzano l'ambiente naturale preesistente e la biodiversità;
c) presentano un elevato rapporto tra superficie complessiva e superficie di gioco;
d) armonizzano gli interventi artificiali attraverso una movimentazione del suolo ridotta all'indispensabile;
e) prevedono ampi spazi di vegetazione naturale privi di qualsiasi tipo di manutenzione e di intervento umano;
f) privilegiano il risparmio idrico e/o l'utilizzo di acque reflue depurate con la scelta di appropriate essenze da tappeto erboso con le specie appartenenti al gruppo delle macroterme anche sui greens;
g) riducono al minimo l'utilizzo di prodotti fitosanitari e puntano all'azzeramento dell'uso degli stessi con una pianificazione manutentiva sostenibile;
h) prevedono prioritariamente, per le proprie esigenze di volumi edilizi, il recupero dei volumi esistenti;
i) prevedono prioritariamente, per le proprie esigenze recettive, l'utilizzazione e la valorizzazione delle strutture esistenti, anche promuovendo appositi accordi tra imprese e la creazione di una rete o polo golfistico.

2. Gli impianti non sono previsti in aree tutelate e protette, se non previa apposita valutazione di incidenza di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

3. Gli interventi edilizi dei nuovi impianti golfistici non ricadono nella fascia di protezione di 300 metri dalla linea di battigia.

4. La realizzazione dei nuovi campi da golf contribuisce al miglioramento paesaggistico e ambientale del territorio regionale e, pertanto, comprende lo studio per la valorizzazione e, qualora necessario, il reintegro e/o la restaurazione floristica e paesaggistica che consenta alle nuove strutture di integrarsi in totale armonia con le caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche dei luoghi in cui si inseriscono.

5. I progetti devono essere omologati dalla Federazione italiana golf (FIG).

 

Art. 6
Tipologie degli impianti

1. Le caratteristiche degli impianti da realizzarsi si ispirano al progetto bio-golf predisposto dalla FIG in preparazione della Ryder Cup 2022. Più in particolare, possono prevedersi le seguenti tipologie di massima:
a) strutture da ubicare in ambito urbano e/o semi-urbano, nelle vicinanze di ampi bacini di utenza e con facilità di accesso e ottima fruibilità giornaliera e settimanale;
b) strutture da ubicare in ambito rurale specie nelle zone interne ove possono dare un valido contributo a una politica di rilancio economico e di contrasto allo spopolamento.

2. Il dimensionamento può essere variabile, ma indicativamente in grado di ospitare almeno campo pratica a 6 o 9 buche omologabili;

3. In ogni caso, e specialmente nei casi di cui al comma 1, lettera a), è possibile prevedere situazioni di multifunzionalità dell'impianto associando attività sportive da definire (tennis, calcetto, piscina, palestra fitness, ecc) o anche attività legate al relax, divertimento, tempo libero.

4. La progettazione e realizzazione seguono le linee del protocollo bio-golf approvato dalla FIG, con particolare riferimento all'utilizzo di essenze vegetali macroterme e alla conseguente previsione di bassi consumi idrici, nonché alla limitazione nell'utilizzo di diserbanti e di fitofarmaci e al massimo rapporto tra superficie totale e superficie di gioco.

 

Art. 7
Volumi costruttivi

1. I progetti possono prevedere la realizzazione del campo da gioco e delle seguenti strutture:
a) club house;
b) centro manutentivo;
c) strutture recettive legate all'attività golfistica.

2. Nelle more della revisione della legislazione urbanistica regionale, in deroga all'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), è istituita la zona omogenea "campi da golf e strutture connesse" con i seguenti indici fondiari massimi:
a) indice 0,03 per le strutture recettive e per le strutture dirette allo svolgimento delle attività di cui al comma 3;
b) indice 0,10 per la club house e per la il centro manutentivo.

3. I progetti sono attuati previo espletamento delle procedure previste dell'articolo 28 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche e integrazioni, all'interno della quale è espletata, qualora necessaria, la procedura di intesa di cui all'articolo 11 delle norme tecniche di attuazione allegate alla deliberazione della Giunta regionale del 5 settembre 2006, n. 36/7. Per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici, i termini per la pubblicazione e per le osservazioni sono ridotti della metà e la verifica di coerenza di cui all'articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002) e successive modifiche e integrazioni, da parte del competente assessorato regionale, è espressa entro il termine massimo di trenta giorni decorsi quali la procedura si intende positivamente conclusa.

4. I progetti di campi da golf sono accompagnati dall'impegno del soggetto proponente a non distogliere le strutture e campi da gioco dalla destinazione originaria almeno per i successivi 10 anni.

 

Art. 8
Campi da golf in aziende agrituristiche

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998) e nel rispetto del previsto rapporto di connessione e complementarietà di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2015, è consentita la realizzazione di campi da golf nelle aziende agrituristiche senza alcuna variazione di destinazione d'uso.

2. Le caratteristiche tecniche dei campi rispondono a quanto previsto dagli articoli 5 e 6, privilegiando i campi con non più di 6 o 9 buche omologabili.

 

Art. 9
Norma finanziaria

1. Per l'anno 2016 la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

2. Per gli anni successivi al 2016 agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati.