CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 334
presentata dal Consigliere regionale
RUBIUil 9 giugno 2016
Disposizioni in materia di attività produttive, turistiche e sportive nelle acque interne
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Con la presente proposta di legge si intende valorizzare le acque interne e le loro prossimità mediante la promozione delle attività produttive, turistiche e sportive, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), degli articoli 9 e 32 della Costituzione italiana, nonché del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del Testo Unico delle leggi sulla pesca).
Attraverso un corretto utilizzo delle acque interne e delle loro prossimità si giunge alla valorizzazione del territorio regionale anche mediante la regolamentazione di tutte le attività produttive, turistiche e sportive consentite: con la presente legge si mira, pertanto, a favorire la tutela e l'educazione ambientale, il rilancio territoriale, nonché la promozione di attività sportive, turistico-ricreative, didattiche, religiose e di promozione territoriale, anche nell'ottica di una destagionalizzazione delle attività stesse che si intende regolamentare in prossimità e sullo specchio d'acqua, creando nuove opportunità per perseguire uno sviluppo che sia integrato, condiviso e sostenibile.
La presente legge, infine, mira altresì a regolamentare, nell'ottica della semplificazione amministrativa, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, i procedimenti per il rilascio, la modificazione e l'estinzione delle autorizzazioni, delle concessioni e dei titoli d'uso relativi alle aree demaniali e alle relative pertinenze, nel rispetto della legislazione statale e regionale concernente la tutela delle risorse idriche e la difesa del suolo, nonché del superiore interesse pubblico all'uso multisettoriale della risorsa a cui ciascun invaso è destinato, tenendo in debito conto le esigenze di sicurezza delle opere e l'incolumità pubblica.
La legge si compone di 17 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono i principi generali e le definizioni.
Gli articoli dal 3 all'8 contengono le specifiche delle attività consentite nelle acque interne della Sardegna.
Gli articoli dal 9 al 15 contengono le modalità di concessione delle autorizzazioni.
L'articolo 16 contiene la norma finanziaria.
L'articolo 17 regola, infine, l'entrata in vigore della presente legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce l'acqua quale patrimonio da tutelare e valorizzare in quanto risorsa limitata di alto valore ambientale, culturale ed economico; considera, altresì, l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e ne regolamenta l'uso, in attuazione dell'articolo 43 della Costituzione e nel rispetto della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), al fine di salvaguardare i diritti e le aspettative delle generazioni future.
2. Salvo quanto già disposto dalla legge regionale n. 19 del 2006, la Regione autonoma della Sardegna valorizza le acque interne e le loro prossimità mediante la promozione delle attività produttive, turistiche e sportive, ai sensi dell'articolo 3 quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), degli articoli 9 e 32 della Costituzione e del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del Testo Unico delle leggi sulla pesca).
3. La presente norma valorizza le acque interne, individuando e regolamentando tutte le attività produttive, turistiche e sportive consentite al loro interno; favorisce, inoltre, la tutela e l'educazione ambientale, il rilancio territoriale e la promozione di attività sportive, turistico-ricreative, didattiche, religiose e di promozione del territorio.
4. La valorizzazione e la promozione delle acque interne è finalizzata a favorire la destagionalizzazione delle attività che si intende regolamentare in prossimità e sullo specchio d'acqua, creando nuove opportunità per perseguire uno sviluppo che sia integrato, condiviso e sostenibile.
5. La presente legge, inoltre, regolamenta, nell'ottica della semplificazione amministrativa, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, i procedimenti per il rilascio, la modificazione e l'estinzione delle autorizzazioni, delle concessioni e dei titoli d'uso relativi alle aree demaniali e relative pertinenze, nel rispetto della legislazione statale e regionale concernente la tutela delle risorse idriche e la difesa del suolo e del superiore interesse pubblico all'uso multisettoriale della risorsa a cui ciascun invaso è destinato, tenendo in debito conto le esigenze di sicurezza delle opere e l'incolumità pubblica, e in considerazione di quanto indicato nel comma 6.
6. La Regione autonoma della Sardegna mira al raggiungimento dell'efficienza, efficacia, economicità, semplificazione, imparzialità, pubblicità e trasparenza, della propria azione amministrativa, ai sensi della legge del 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo) e successive modifiche e integrazioni.
7. La titolarità delle reti e delle infrastrutture del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) e delle concessioni a esse inerenti è in capo alla Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2006.
Art. 2
Definizioni1. Ai fini della presente legge per acque interne della Sardegna si intendono i fiumi, i laghi, gli stagni, le lagune e i bacini di acque salmastre, anche se in diretta comunicazione con il mare.
Art. 3
Navigazione nelle acque interne1. All'interno dei fiumi, dei laghi, degli stagni, delle lagune e dei bacini di acque salmastre, anche se in diretta comunicazione con il mare, è consentitala la navigazione di natanti, canoe e kayak, idrovolanti, mezzi deputati alla tutela della pubblica sicurezza e alla prevenzione antincendi, mezzi di assistenza per le manifestazioni sportive e federali, mezzi deputati al primo soccorso.
2. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è necessaria l'autorizzazione della Regione autonoma della Sardegna di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 14 settembre 1998, n. 168 e il possesso dell'iscrizione, dei certificati e delle licenze previste dalla determinazione del servizio della mobilità n. 77 del 24 novembre 2005.
Art. 4
Pesca sportiva dilettantistica1. La pesca sportiva dilettantistica nelle acque interne è concessa per i soli fini sportivi e dilettantistici e può essere praticata dai residenti e non residenti previa licenza rilasciata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi del decreto assessoriale n. 641 del 28 aprile 1997 e del decreto assessoriale n. 412 del 10 ottobre 1995.
2. La pesca sportiva dilettantistica nelle acque interne è consentita nelle modalità del catch & release e del no-kill, ovvero di quelle pratiche che non prevedono l'uccisione del pescato, che viene rilasciato in acqua dopo la cattura.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla ricerca scientifica.
Art. 5
Ricerca scientifica1. La ricerca scientifica è promossa ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione e persegue i fini di monitoraggio dello stato di salute delle risorse idriche, delle specie ittiche e animali, delle specie vegetali e dell'avifauna che popola le acque interne della Sardegna; mira, inoltre, allo studio e alla sperimentazione di tecnologie innovative tese alla creazione di nuovi strumenti volti alla tutela ambientale.
2. Rientrano nella ricerca scientifica anche lo studio e la mappatura di siti archeologici situati all'interno delle aree lacustri, anche se all'esterno dello specchio d'acqua, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ) e del Titolo IV del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) e successive modifiche e integrazioni.
3. La ricerca scientifica è promossa, secondo le disposizioni della specifica normativa di ciascun settore, da enti di ricerca, università, associazioni e società, che perseguono i fini di cui ai commi 1 e 2.
Art. 6
Educazione ambientale1. L'educazione ambientale è promossa da enti, associazioni, o società riconosciute, con il fine di diffondere la consapevolezza e le peculiarità del "bene ambiente" e, in particolare, le interconnessioni delle attività antropiche sull'ambiente inteso come ecosistema di suolo, aria, acqua, nonché i principi della sostenibilità, applicati al mondo delle aree umide interne.
Art. 7
Manifestazioni e attività sportive1. Ai fini della presente legge, rientrano tra le manifestazioni sportive di cui all'articolo 3, comma 1, l'insieme delle competizioni appartenenti a campionati federali di carattere territoriale, nazionale e internazionale e tutti gli eventi di natura sportiva, promosse dalle federazioni riconosciute, con lo scopo di aggregazione socio-sportiva, condivisione e valorizzazione delle attività sportive sostenibili.
2. Le manifestazioni sportive devono rivestire i caratteri di elevata temporaneità per finalità didattiche, sportive, religiose e turistico-ricreative senza modificare lo stato dei luoghi, anche qualora comportino l'accesso allo specchio d'acqua.
3. Le manifestazioni di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettate alle disposizioni autorizzative di cui all'articolo 9.
4. Le federazioni, le società sportive e le associazioni che intendono svolgere le proprie attività all'interno delle aree di competenza del SIMR, possono prevedere la sistemazione di edifici, purché preventivamente autorizzati ai sensi dell'articolo 9.
Art. 8
Promozione e valorizzazione turistica1. Nelle aree di competenza del SIMR possono svolgersi attività di valorizzazione e promozione turistica, purché compatibili con la tutela dei luoghi.
2. Le attività di cui al comma 1 sono assoggettate alle disposizioni autorizzative di cui all'articolo 9.
Art. 9
Autorizzazioni1. È consentita la concessione d'uso di aree e relative pertinenze demaniali afferenti al SIMR, per finalità didattiche, sportive, religiose, turistiche, ricreative, che non prevedano l'accesso allo specchio d'acqua.
2. Tra le attività di cui al comma 1 rientrano:
a) l'uso delle sponde degli invasi per attività di pesca, gare e/o manifestazioni di pesca sportiva; visite a scopo didattico-culturale, riguardanti le opere e le loro pertinenze da parte di istituti scolastici, università, istituti di ricerca, associazioni ambientaliste;
b) visite a scopo religioso, riguardanti le pertinenze delle opere in cui sono ubicate chiese campestri o strutture religiose da parte di associazioni culturali, comuni, pro loco;
c) passaggio lungo le strade di servizio adiacenti alle opere lineari (canali), lungo le strade di accesso alle opere e loro pertinenze, lungo strade circumlacuali e sul coronamento delle dighe, nell'ambito di manifestazioni didattiche, culturali, sportive, turistiche, religiose, pellegrinaggi, scoutismo.3. La concessione di cui al comma 1 è consentita esclusivamente qualora rivesta carattere di temporaneità ed eccezionalità e non comporti la modifica dello stato dei luoghi.
4. L'adozione del provvedimento autorizzatorio finale, da emanarsi a seguito dell'istruttoria eseguita dai servizi competenti, compete all'ENAS, fatta salva l'acquisizione di tutti gli altri nulla osta vincolanti e obbligatori per legge.
5. È consentita, altresì, la concessione d'uso di aree e delle relative pertinenze demaniali afferenti al SIMR, per finalità didattiche, sportive, religiose, turistiche, ricreative non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 2 e caratterizzate:
a) da elevate temporaneità per finalità didattiche, sportive, turistico-ricreative senza modifiche dello stato dei luoghi che prevedono anche l'accesso allo specchio d'acqua;
b) dalla permanenza dell'uso richiesto per periodi prolungati;
c) da eventuale realizzazione di strutture fisse o amovibili funzionali alle attività da svolgere;
d) da eventuali modifiche, anche temporanee, dello stato dei luoghi.6. Tra le attività di cui al comma 5 rientrano:
a) gare e/o manifestazioni sportive con l'utilizzo di canoe-kajak, di barche a vela, di surf, di moto d'acqua, di pattini, o di altri natanti in genere;
b) gare e/o manifestazioni sportive di nuoto, triathlon che prevedono la balneazione nelle acque del lago;
c) gare e/o manifestazioni di pesca con uso di belly boat o di piccole imbarcazioni di supporto dotate esclusivamente di motore elettrico;
d) esercitazioni che prevedono anche l'utilizzo dello specchio liquido degli invasi da parte di reparti specializzati appartenenti alle forze dell'ordine (Wwf, carabinieri, genio militare);
e) attività che prevedono il montaggio di pontili, di ormeggi, di punti di approdo fissi o mobili, di boe di segnalazione, di boe per ormeggio, di scivoli per imbarcazioni, di manufatti di ridotte dimensioni con servizi per gli utenti, di strutture gonfiabili in acqua;
f) attività turistiche che prevedono la navigazione e il trasporto di persone;
g) attività di aeroclub; attività sportive di vario genere svolte con continuità quali allenamenti, gare di nuoto, gare e manifestazioni con l'uso di canoe, kayak, barche a vela, surf, moto d'acqua, pattini, o altri mezzi nautici; attività ludico-ricreative e di intrattenimento per bambini;
h) attività di acquacoltura; attività produttive in genere, quali bar, punti di ristoro, ristoranti, gelaterie.7. Nei casi di cui al comma 6, l'istruttoria è effettuata dall'ENAS per la sola verifica di compatibilità tecnica dell'istanza con la propria attività di gestione. L'esito dell'istruttoria è trasmesso all'assessorato di competenza per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione e concessione.
8. Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 5 è disciplinato dall'articolo 10.
Art. 10
Modalità di concessione delle autorizzazioni1. L'adozione del provvedimento autorizzatorio finale è rilasciato su istanza del soggetto interessato il quale può avvalersi, in via non esclusiva, di eventuale documentazione e modelli resi disponibili dall'ENAS e pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione autonoma della Sardegna.
2. Le istanze sono inviate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e successive modifiche e integrazioni, o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o deposito presso l'ufficio protocollo competente.
3. La richiesta, inviata esclusivamente all'ENAS per le tipologie di attività di cui all'articolo 9, commi 2 e 5, deve pervenire almeno trenta giorni prima della data indicata quale inizio dello svolgimento dell'attività. Sono ammesse integrazioni documentali, anche su iniziativa dell'istante o degli uffici che istruiscono la pratica.
4. L'istanza contiene i seguenti documenti:
a) richiesta di autorizzazione contenente i dati identificativi del richiedente (persona fisica o giuridica), da predisporsi preferibilmente secondo il modello pubblicato sul sito dell'ENAS o della Regione autonoma della Sardegna;
b) la richiesta di cui al comma 4, lettera a), contiene la dichiarazione, da parte del sottoscrittore:
1) di uniformarsi alle prescrizioni specifiche contenute nel provvedimento autorizzativo;
2) di sollevare l'ente da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione o delle attività comunque esercitate, e di assumere a proprio carico l'eventuale risarcimento dei danni causati;
3) di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso dell'autorizzazione rilasciata;
4) di accettare incondizionatamente la sospensione dell'autorizzazione o la sua revoca, in dipendenza di cause di forza maggiore, per esigenze di sicurezza delle opere e di pubblica incolumità;
c) copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell'istanza;
d) relazione descrittiva dettagliata dell'evento (esatta ubicazione e delimitazione dell'area interessata all'evento, sia a terra che nello specchio acqueo, con l'indicazione del comune e della località, accompagnata da planimetria in scala 1:10.000, tipologia di manifestazione; numero presunto di partecipanti sia in relazione agli atleti che al pubblico, attività di allestimento, eventuali azioni di modifica dello stato dei luoghi azioni di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, nominativo del responsabile della manifestazione se diverso dal soggetto che firma l'istanza, accompagnato da copia di un documento di identità in corso di validità, descrizione delle misure di soccorso previste calibrate sul numero presunto di partecipanti e in ottemperanza alle vigenti normative e le misure atte a garantire il rispetto delle vigenti normative antincendio, e nominativo del responsabile del primo soccorso, indicazioni sulle eventuali modalità di approvvigionamento idrico ed energetico e gestione delle acque reflue);
e) cronoprogramma delle attività (data presunta di inizio e di fine dell'evento; data di inizio dell'allestimento dell'area interessata all'evento; data presunta di conclusione del disallestimento e rimessa in pristino dell'area interessata all'evento);
f) in relazione alla tipologia dell'evento, in caso di pesca sportiva, è prodotta la licenza di pesca sportiva in acque interne rilasciata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, o da altra amministrazione provinciale o regionale italiana;
g) copia delle coperture assicurative idonee e necessarie per la tipologia di evento in base alla normativa vigente e atta a coprire eventuali eventi dannosi che possano colpire i partecipanti, la responsabilità civile verso terzi, i danni a beni ed opere facenti parte del SIMR;
h) nei casi di cui al comma 5, lettere c) e d), elaborati tecnici in scala adeguata del progetto delle eventuali nuove opere da realizzarsi, che comportino la mutazione dello stato dei luoghi;
i) nei casi di cui al comma 5, lettere c) e d), relazione tecnico-descrittiva del progetto che interessa l'area in questione, con la specificazione di superfici e volumetrie, da cui si evinca chiaramente la destinazione d'uso delle singole parti del bene demaniale sul quale si interviene, con analisi della fattibilità degli interventi in relazione alla vincolistica esistente sull'area oggetto d'intervento;
j) nei casi di cui al comma 5, lettere c) e d), documentazione fotografica e/o file di videoripresa attestante lo stato di luoghi e del bene su quale si richiede la concessione;
k) nei casi di cui al comma 5, lettere c) e d), planimetrie catastali che evidenzino in modo preciso il percorso delle opere in progetto (strada, cavo, tubazione, ecc.).5. Il richiedente ha l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione delle informazioni riportate nella domanda di autorizzazione.
Art. 11
Spese di istruttoria e obblighi del richiedente1. Non sono imputabili al richiedente spese di bollo, istruttoria, sopralluoghi e/o vigilanza necessarie a fini istruttori, anche in caso di ammissibilità della domanda.
2. Le spese di istruttoria, sopralluoghi e/o vigilanza necessarie a fini istruttori sono in capo ai soggetti che partecipano all'iter di concessione delle autorizzazioni.
3. L'istante non può occupare un'area diversa rispetto a quella oggetto della richiesta, né utilizzare strutture differenti da quelle indicate nel provvedimento di autorizzazione/concessione.
4. Qualunque variazione rispetto alla richiesta presentata e alle prescrizioni contenute nella concessione è espressamente autorizzata con apposito provvedimento.
Art. 12
Inammissibilità delle domande
e improcedibilità dell'istruttoria1. L'istanza di parte è considerata inammissibile qualora il bene demaniale sia indisponibile in quanto già concesso in uso ad altro soggetto richiedente o per cause legate alla gestione stessa del bene quali manutenzione ordinaria straordinaria, lavori in corso.
2. In tutti gli altri casi, gli uffici preposti all'istruttoria dell'istanza applicano il soccorso istruttorio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 241 del 1990, assegnando al richiedente un congruo termine per il relativo adempimento.
3. In caso di inadempimento entro il termine richiesto, gli uffici preposti all'istruttoria dell'istanza comunicano al richiedente la conclusione del procedimento per improcedibilità.
Art. 13
Sospensione, revoca e rinuncia1. La concessione e/o autorizzazione può essere sospesa temporaneamente o revocata dall'autorità che la ha emanata per cause sopravvenute e legate alla pubblica necessità, dovute al crearsi di situazioni che comportino pericoli per i luoghi e/o le persone.
2. Il provvedimento di revoca e/o sospensione è motivato dall'autorità emanante.
3. Il destinatario del provvedimento autorizzatorio non può vantare alcun diritto o pretesa a un proseguo della validità dell'autorizzazione o a qualsivoglia risarcimento.
4. Il destinatario del provvedimento può rinunciare in qualunque momento alla concessione e/o autorizzazione dandone comunicazione in forma scritta. Nella stessa comunicazione sono inserite le modalità e i tempi di rimozione e sgombero dell'area demaniale eventualmente parzialmente o totalmente già occupata, al fine del ripristino dello stato originario dei luoghi secondo quanto previsto dall'articolo 14.
Art. 14
Riduzione in pristino1. Al termine delle attività indicate nel provvedimento di concessione e/o autorizzazione o nei casi di sospensione, revoca e rinuncia di cui all'articolo 13, il destinatario del provvedimento, a proprie spese, provvede al ripristino dell'area e alla sua riconsegna nello stato in cui si trovava prima dell'attività autorizzata.
2. Qualora il destinatario del provvedimento finale non adempia alle disposizioni di cui al comma 1, la riduzione in pristino è attuata dall'ENAS e le spese della stessa sono addebitate al destinatario del provvedimento, fatta salva la facoltà di ENAS o della Regione autonoma della Sardegna di dichiarare di pubblica utilità di tali opere.
Art. 15
Deposito cauzionale1. È facoltà dell'ENAS richiedere la costituzione di una garanzia mediante polizza fideiussoria, fideiussione bancaria o deposito cauzionale non fruttifero per l'intera durata dell'uso assentito a garanzia del corretto ripristino dei luoghi, di eventuali danni.
2. È facoltà dell'ENAS richiedere, altresì, per l'ipotesi di inottemperanza alle prescrizioni impartite, la costituzione di una garanzia mediante polizza fideiussoria, fideiussione bancaria o deposito cauzionale non fruttifero a garanzia della corretta esecuzione dei lavori eventualmente necessari per l'esercizio delle attività oggetto di richiesta, a garanzia di eventuali danni.
3. La garanzia fideiussoria prevede la facoltà di sua escussione a seguito di semplice richiesta al fideiussore, senza necessità di preventivo consenso da parte del titolare del provvedimento, e svincolata su richiesta dell'interessato, previa verifica della regolare esecuzione dei lavori e del corretto ripristino dei luoghi.
Art. 16
Norma finanziaria1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 17
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Sardegna (BURAS).