CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 331
presentata dai Consiglieri regionali
TENDAS - MANCA Gavino - COCCO Pietro - LOCCI - PIZZUTO - PINNA Rossella - PINNA Giuseppinoil 25 maggio 2016
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 gennaio 2015, n. 3 (Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22)
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Con la presente proposta di legge si intende integrare la legge regionale 12 gennaio 2015, n. 3, inserendo alcuni elementi finalizzati ad includere nelle modalità per l'attribuzione dei finanziamenti anche le emittenti televisive a carattere comunitario.
Le emittenti a carattere comunitario sono quelle per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazione o cooperative prive di scopo di lucro, che trasmettono programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione e a trasmettere programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21.
Per definizione queste emittenti svolgono una importante funzione sociale in quanto assicurano spazi informativi ad ogni posizione politica, danno voce alle quotidiane problematiche del territorio in cui operano e svolgono una importante funzione di documentazione di quanto avviene nelle piccole realtà locali.
Il testo si compone di 2 articoli.
All'articolo 1 vengono incluse tra i destinatari degli interventi previsti le emittenti a carattere comunitario definite dall'articolo 2, comma 1, lettera n) dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).
All'articolo 2 vengono modificati ed integrati i requisiti.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2015 (Destinatari interventi)1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953), come modificata dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 12 gennaio 2015, n. 3 (Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22), dopo le parole "satellitari", sono inserite le seguenti: "comprese quelle a carattere comunitario come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)".
Art. 2
Modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2015 (Requisiti)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale n. 22 del 1998, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2015, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Per le emittenti televisive a carattere comunitario i requisiti di cui al presente articolo vanno intesi in quanto compatibili alla loro forma giuridica.".