CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 331/A
presentata presentata dai Consiglieri regionali
TENDAS - MANCA Gavino - COCCO Pietro - LOCCI - PIZZUTO - PINNA Rossella - PINNA Giuseppinoil 25 maggio 2016
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 gennaio 2015, n. 3 (Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22)
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Con la presente proposta di legge si intende integrare la legge regionale 12 gennaio 2015, n. 3, inserendo alcuni elementi finalizzati ad includere nelle modalità per l'attribuzione dei finanziamenti anche le emittenti televisive a carattere comunitario.
Le emittenti a carattere comunitario sono quelle per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazione o cooperative prive di scopo di lucro, che trasmettono programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione e a trasmettere programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21.
Per definizione queste emittenti svolgono una importante funzione sociale in quanto assicurano spazi informativi ad ogni posizione politica, danno voce alle quotidiane problematiche del territorio in cui operano e svolgono una importante funzione di documentazione di quanto avviene nelle piccole realtà locali.
Il testo si compone di 2 articoli.
All'articolo 1 vengono incluse tra i destinatari degli interventi previsti le emittenti a carattere comunitario definite dall'articolo 2, comma 1, lettera n) dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).
All'articolo 2 vengono modificati ed integrati i requisiti.
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RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE LAVORO, CULTURA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, IDENTITÀ LINGUISTICHE, INFORMAZIONE
composta dai consiglieri
MANCA Gavino, Presidente - LOCCI, Vice Presidente - ZEDDA Paolo Flavio, Segretario - TUNIS, Segretario - ANEDDA - DESINI - PINNA Giuseppino - PINNA Rossella - TENDAS, relatore
pervenuta l'8 novembre 2016
La proposta di legge n. 331 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 gennaio 2015, n. 3 (Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22)) è stata presentata in data 25 maggio 2016.
Essa modifica la legge regionale 12 gennaio 2015, n. 3 in materia di contributi a favore delle emittenti televisive locali con una integrazione che serve a precisare l'inclusione, tra i destinatari della norma, al pari di quanto avviene anche a livello statale, delle emittenti televisive a carattere comunitario. Tale modifica tende a valorizzare le televisioni comunitarie, senza scopo di lucro, che, infatti, contribuiscono a garantire il pluralismo dell'informazione e assolvono ad una importante funzione sociale e culturale attraverso la produzione di programmi originali.
La Commissione ha emendato il testo del proponente al fine di garantire un maggiore coordinamento normativo con la legge originaria, ossia, la legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale) come modificata nel capo III, dalla legge regionale 12 gennaio 2015, n. 3, recante "Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali".
La Commissione ha inoltre ritenuto opportuno estendere gli interventi previsti a favore delle emittenti televisive locali alle emittenti radiofoniche private locali riconoscendo a tale comparto un ruolo strategico nell'ambito della comunicazione e informazione regionale. Esse potranno quindi realizzare una programmazione, oltre che in lingua sarda, su temi di pubblica utilità e nell'ambito della comunicazione istituzionale anche in considerazione della loro distribuzione capillare nel territorio della Regione.
Nella seduta del 20 ottobre 2016 la Commissione ha concluso l'esame degli articoli della proposta di legge n. 331 e ha deliberato di chiedere alla Terza Commissione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 45 del Regolamento interno, il previsto parere finanziario.
La Terza Commissione, con nota n. 10194 del 26 ottobre 2016, ha espresso un parere favorevole sugli aspetti finanziari della proposta di legge.
Nella seduta del 26 ottobre 2016 la Commissione ha preso atto del parere e, all'unanimità, ha licenziato definitivamente la proposta di legge.
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La Terza Commissione, nella seduta del 26 ottobre 2016, ha espresso a maggioranza parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.
La Commissione ha osservato come tra i destinatari della norma dovrebbero essere ricomprese anche le web television (web TV).
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 gennaio 2015, n. 3 (Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22)
Titolo: Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953)
Art. 1
Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2015 (Destinatari interventi)1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953), come modificata dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 12 gennaio 2015, n. 3 (Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22), dopo le parole "satellitari", sono inserite le seguenti: "comprese quelle a carattere comunitario come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)".
Art. 1
Modifica all'articolo 22 della legge regionale n. 22 del 1998 (Destinatari)1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953), come modificata dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 2015, n. 3 (Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22), dopo le parole "satellitari", sono inserite le seguenti: "comprese quelle a carattere comunitario come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)".
Art. 2
Modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2015 (Requisiti)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale n. 22 del 1998, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2015, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Per le emittenti televisive a carattere comunitario i requisiti di cui al presente articolo vanno intesi in quanto compatibili alla loro forma giuridica.".
Art. 2
Modifica all'articolo 23 della legge regionale n. 22 del 1998 (Requisiti)1. All'articolo 23 della legge regionale n. 22 del 1998, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2015, sono apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1è aggiunto il seguente:
"1 bis. Per le emittenti televisive a carattere comunitario i requisiti di cui al presente articolo vanno intesi in quanto compatibili alla loro forma giuridica.";
b) al comma 2 dopo le parole "di cui alla lett. f)" sono aggiunte le seguenti "e alle TV di carattere comunitario".
Art. 2 bis
Integrazioni all'articolo 24 bis della legge regionale n. 22 del 1998 (Interventi a sostegno dell'emittenza televisiva locale)1. Dopo l'articolo 24 bis legge regionale n. 22 del 1998 è aggiunto il seguente:
"Art. 24 ter (Interventi a sostegno delle emittenti radiofoniche private locali)
1. La Regione sostiene le emittenti radiofoniche private locali che realizzino una programmazione avente i contenuti di cui al comma 1 dell'articolo 24 bis.
2. Per la fruizione dei benefici di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche private locali devono essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), d), e) e g) dell'articolo 23. Esse devono inoltre:
a) avere trasmesso negli ultimi due anni informazione locale autoprodotta;
b) aver adempiuto agli obblighi informativi nell'ambito dell'Informativa economica di sistema (IES);
c) essere in regola con le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 177 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario i requisiti di cui al presente articolo vanno intesi in quanto compatibili alla loro forma giuridica.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di informazione, approva una deliberazione che definisce i criteri e le modalità per l'attribuzione dei contributi di cui al presente articolo tenendo conto:
a) del grado di diffusione dell'emittente radiofonica;
b) della produzione, diffusione e durata dei programmi di informazione locale autoprodotta e dei programmi sulla lingua e la cultura sarda realizzati negli ultimi due anni;
c) della durata dei programmi e delle fasce orarie;
d) della consistenza numerica della struttura redazionale e del profilo professionale dei componenti.
5. Nella deliberazione di cui al comma 4 sono previste premialità a favore delle emittenti radiofoniche private locali che abbiano garantito negli ultimi tre anni il mantenimento del livello occupazionale della propria azienda o provvedano ad effettuare assunzioni di personale operante nel settore e precedentemente licenziato e in regime di ammortizzatori sociali.
6. La deliberazione di cui al comma 4 è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni; decorso tale termine se ne prescinde.".
Art. 2 ter
Norma finanziaria1. All'attuazione della presente legge si fa fronte per gli anni 2016, 2017 e 2018 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili iscritte nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2016-2018 in conto della missione 05 - programma 02 - titolo 1, rispettivamente al capitolo SC03.0288 in relazione agli articoli 1 e 2 e al capitolo SC03.0282 in relazione all'articolo 3.
2. A decorrere dall'anno 2019 si provvede nei limiti delle risorse annualmente stanziate per le medesime finalità con legge di bilancio in conto della predetta missione 05 - programma 02 - titolo 1.
Art. 2 quater
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).