CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 329
presentata dai Consiglieri regionali
DEMONTIS - LOTTO - MANCA Gavino - DESINIil 24 maggio 2016
Disposizioni in materia di trasporti nella rete metropolitana
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge intende introdurre una modifica, peraltro in linea con quanto già avviene per la Città metropolitana di Cagliari, alla disposizione che ha istituito la rete metropolitana in Sardegna: l'articolo 8 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), provvedendo al rafforzamento delle competenze in materia di trasporti.
Infatti, ai fini del raggiungimento della massima integrazione modale, tariffaria e dell'informazione in riferimento al bacino di traffico od unità di rete, aggiungendo al medesimo articolo 8, comma 3, la lettera e bis), si intende sviluppare in maniera assai più incisiva la competenza già prevista in merito al coordinamento dei piani della mobilità e viabilità dei comuni che compongono la rete metropolitana disponendo che la stessa eserciti per il territorio di competenza le funzioni previste in materia di trasporti dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna) fra cui l'adozione del piano di trasporto pubblico locale e la stipula con l'aggiudicatario dei contratti di servizio e la gestione amministrativa degli affidamenti, compresa l'attività di controllo quantitativo della conformità delle prestazioni con gli obblighi contrattuali e normativi, provvedendo alla contestazione delle eventuali inadempienze e all'applicazione delle sanzioni.
In secondo luogo sino all'approvazione del piano regionale dei trasporti ed alla conseguente definizione dei bacini di mobilità si stabilisce che, in via transitoria dal 1° gennaio 2017, le reti metropolitane e la città metropolitana di Cagliari, ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto della propria area di competenza, costituiscono autonomi bacini di mobilità.
Infine gli articoli 3 e 4 provvedono alla copertura finanziaria ed all'entrata in vigore della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Trasporti nelle reti metropolitane1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), è aggiunta la seguente:
"e bis) esercita le funzioni previste dagli articoli 9, 10, 16 e 17 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), per il territorio di competenza, intendendo che i riferimenti ai trasporti provinciali ed i riferimenti ai trasporti comunali sono da considerarsi come trasporti della rete metropolitana.".
Art. 2
Bacini e livelli adeguati di mobilità
e procedure di scelta del contraente1. In via transitoria, nelle more dell'approvazione del piano regionale dei trasporti e della conseguente definizione dei bacini di mobilità, a partire dal 1° gennaio 2017, le reti metropolitane e la città metropolitana di Cagliari, ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto della propria area di competenza, costituiscono autonomi bacini di mobilità.
Art. 3
Norma finanziaria1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disposte a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).