CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 328

presentata dai Consiglieri regionali
DEMONTIS - LOTTO - COMANDINI - SABATINI

il 23 maggio 2016

Misure regionali per la prevenzione della corruzione
e istituzione del Comitato regionale anticorruzione

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Recentemente si è tenuto a Londra il vertice internazionale anticorruzione al quale hanno partecipato oltre quaranta Paesi del mondo. Da questo vertice è emerso, ancora una volta, l'enorme costo e il pesante freno che il fenomeno corruttivo rappresenta per lo sviluppo delle economie dei vari paesi. Solo in Italia si stima che la corruzione costi alla società oltre 60 miliardi di euro all'anno.

Già da alcuni anni la Stato è intervenuto approvando leggi sempre più severe volte alla prevenzione e repressione del fenomeno della corruzione, da ultimo intervenendo con decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, e una serie di numerosi altri interventi normativi con i quali è stata istituita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e sono stati previsti e istituiti ulteriori strumenti di pubblicità, trasparenza e lotta alla corruzione quale il Piano triennale per la corruzione e la figura del responsabile anticorruzione.

Di recente tale autorità è intervenuta chiarendo come le regioni possano intervenire in via legislativa sulla materia della corruzione, posto che la competenza esclusiva in materia è considerata appartenente allo Stato.

È su questo solco che si muove la presente proposta di legge, istituendo il Comitato regionale anticorruzione e stabilendo delle specifiche misure regionali volte alla prevenzione e alla lotta all'illegalità e alla corruzione sia al livello legislativo che amministrativo.

L'articolo 1 istituisce, presso la Presidenza della Regione, il Comitato anticorruzione, composto da cinque membri compreso il suo presidente, scelti dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale fra personalità di assoluto prestigio e specchiatissima moralità. Tali persone non possono provenire né dalla Regione, enti o agenzie ed enti locali, né possono avere svolto incarichi politici o sindacali. I compiti del comitato sono elencati dal comma 5 dell'articolo 1 e consistono principalmente nell'implementazione di politiche di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità e specificamente nel supportare il Consiglio regionale e la Giunta regionale in merito alle iniziative di competenze legislative di competenza della Regione (tenendo conto che la Corte dei conti ha affermato che anche la legislazione può favorire la corruzione), supportare i responsabili per la prevenzione e la corruzione di ciascuna amministrazione nella predisposizione e nella vigilanza e controllo del rispetto dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione, esprimere pareri sia obbligatori che facoltativi e intervenire nell'adozione del codice di comportamento dei dipendenti regionali, oltre alle ulteriori funzioni previste dal medesimo comma.

L'articolo 2 prevede, poi, le specifiche misure regionali anti corruzione, aggiuntive e non interferenti con quelle statali, in quanto afferenti all'organizzazione interna della Regione e degli enti che prevedono pareri preventivi di conformità su tutte le deliberazioni della Giunta regionale, anche su quelle recanti disegni di legge.

Inoltre, è previsto che nel procedimento di formazione delle leggi regionali ciascun consigliere regionale e ogni commissione possano richiedere il parere del comitato al fine di dare conto della coerenza del progetto con il Piano nazionale e regionale anticorruzione. Tali pareri possono anche essere richiesti da due consiglieri in commissione quale mezzo di garanzia per le minoranze. Inoltre, si prevede un potere del comitato di provocare, tramite i servizi ispettivi della Regione, accertamenti e ispezioni sulle materie di competenza.

L'articolo 3 prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Regione, previa proposta del Presidente del comitato di cui all'articolo 1, sentita la commissione consiliare competente, sono definite le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie a garantire al comitato la piena funzionalità ed autonomia del comitato e regola le indennità spettanti ai membri dello stesso.

Gli articoli 4 e 5, infine, regolano la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Istituzione, composizione e compiti

1. È istituito, presso la Presidenza della Regione, il Comitato anticorruzione con il fine di svolgere attività volte all'effettiva implementazione di politiche di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità, in coerenza e in attuazione del Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito della pubblica amministrazione regionale, negli enti e nelle agenzie del sistema Regione come definito dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche e integrazioni, e negli enti locali della Sardegna.

2. Il comitato è composto da cinque membri, compreso il presidente. Il presidente è nominato dal Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali. Gli altri componenti del comitato sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato. Il presidente e gli altri membri del comitato sono scelti tra esperti di elevata professionalità, estranei all'amministrazione, agli enti e alle agenzie, alle società alle quali gli stessi enti partecipano e agli enti locali, in possesso di comprovate competenze di notoria indipendenza ed esperienza in materia di contrasto alla corruzione.

3. Non possono rivestire il ruolo di presidente e di componente del comitato e, se già nominati, decadono coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale.

4. Il presidente e i componenti del comitato non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del comitato. I componenti sono nominati per un periodo di cinque anni e non sono riconfermati nella carica.

5. Ai fini di cui al comma 4, il comitato:
a) supporta il Consiglio regionale e la Giunta regionale in merito alle iniziative legislative che la Regione intende adottare, nell'esercizio della propria potestà legislativa;
b) fornisce supporto ai responsabili per la prevenzione della corruzione della Regione, del Consiglio regionale, degli enti e agenzie regionali e degli enti locali nella predisposizione e nella vigilanza e controllo del rispetto dei piani triennali per la prevenzione della corruzione e delle misure anticorruzione dagli stessi previste, assicurando la piena ed efficace adozione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano nazionale anticorruzione approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione;
c) fornisce supporto per la definizione dei contenuti dei codici di comportamento dei dipendenti, effettua il monitoraggio della loro effettiva adozione e verifica la coerenza tra i doveri definiti nei codici e gli effettivi comportamenti dei funzionari pubblici;
d) analizza le cause e i fattori dei comportamenti corruttivi e illegali e individua gli interventi che ne garantiscano la prevenzione e il contrasto;
e) può sollecitare, tramite il Presidente della Regione, l'avvio di ispezioni e controlli tramite le apposite strutture di controllo istituite presso la Presidenza;
f) può promuovere la collaborazione, previe apposite intese, con l'ANAC e con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
g) esprime pareri obbligatori o facoltativi in merito alle materie assegnate alla propria competenza dalla presente legge;
h) riferisce al Consiglio regionale, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità, e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

 

Art. 2
Misure regionali di prevenzione della corruzione

1. Ogni disegno di legge deliberato dalla Giunta regionale reca il parere del Comitato anticorruzione di cui all'articolo 1, in merito alla coerenza delle sue disposizioni al Piano nazionale e regionale anticorruzione.

2. Ogni proposta di deliberazione della Giunta regionale sottoposta all'approvazione della stessa reca il parere del comitato in merito alla coerenza e rispetto da parte della proposta del Piano nazionale e regionale anticorruzione.

3. Ogni consigliere regionale ha facoltà di sottoporre ogni sua proposta di legge al comitato in merito all'efficacia, coerenza e rispetto della proposta con il Piano nazionale e regionale anticorruzione, allegando il parere reso alla relazione illustrativa al progetto di legge stesso.

4. Ciascuna commissione consiliare, permanente o speciale, nell'esame dei progetti di legge ai sensi dello statuto e del regolamento interno può chiedere il parere del comitato e può sentirlo nella persona del suo Presidente. Quando lo richiedano almeno due consiglieri in commissione, la richiesta di parere è inoltrata al comitato.

5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 i pareri sono resi entro trenta giorni, trascorsi detti termini le proposte di deliberazione e le deliberazioni recanti disegni di legge possono essere presentate. I pareri espressi sono pubblicati in apposito spazio della sezione "Trasparenza amministrativa" del sito internet della Regione, anche se tardivi.

6. Qualora il parere sia reso tardivamente e la deliberazione sia già stata adottata, la Giunta regionale riesamina la propria deliberazione e obbligatoriamente decide per l'annullamento, la revisione o la conferma.

7. Le deliberazioni degli organi di governo degli enti e delle agenzie regionali, che non siano sottoposte a controllo preventivo della Giunta regionale, sono inviate al comitato il quale entro il termine di cui al comma 5 può, per il tramite del Presidente della Regione, sottoporre a deliberazione della Giunta regionale eventuali richieste di riesame o annullamento degli atti ritenuti non conformi al Piano nazionale e regionale anticorruzione.

8. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, i pareri sono resi entro il termine di dieci giorni.

9. Gli statuti e i regolamenti degli enti locali possono prevedere che minoranze qualificate in seno all'organo rappresentativo di ciascuno possano attivare gli interventi previsti dal presente articolo, compatibilmente con l'autonomia degli enti locali stessi e la loro organizzazione, in particolare quando si tratti di funzioni delegate dalla Regione e/o finanziate con fondi regionali.

 

Art. 3
Organizzazione

1. Con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del Presidente della Regione, previa proposta del Presidente del comitato di cui all'articolo 1, sentita la commissione consiliare competente, sono definite le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie a garantire al comitato la piena funzionalità e autonomia.

2. Al Presidente è corrisposta un'indennità nella misura stabilita per il Difensore civico.

3. Agli altri componenti del comitato è corrisposta un'indennità nella misura del settanta per cento di quella spettante al presidente.

 

Art. 4
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in euro 500.000 per gli anni 2016, 2017 e 2018, si fa fronte con le risorse stanziate nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2016-2018 e nei corrispondenti bilanci per gli anni successivi, con le seguenti modifiche:

in diminuzione

Missione 01 - Programma 01
capitolo SC01.0001
2016 euro 500.000
2017 euro 500.000
2018 euro 500.000

in aumento

Missione 01 - Programma 01
2016 euro 500.000
2017 euro 500.000
2018 euro 500.000

 

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.