CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 323

presentata dai Consiglieri regionali
DEMONTIS - DERIU - COMANDINI - COLLU - LOTTO - PINNA Rossella - COZZOLINO

il 13 maggio 2016

Azioni regionali volte al contrasto del bullismo

***************

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Sono ormai all'ordine del giorno nell'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni episodi di violenza fisica e/o psicologica che si consumano frequentemente in ambito scolastico noti con il nome di "bullismo" e "cyberbullying", termini derivanti dall'inglese "bully" usato per definire una persona ed un'azione prepotente e prevaricante.

Il bullismo rappresenta oggi un problema non più trascurabile e, pur in assenza di uno specifico reato nell'ordinamento penale italiano, le istituzioni dei vari livelli di governo che compongono la Repubblica stanno cercando di intervenire, specialmente con azioni positive che puntano maggiormente sulla leva socio-educativa piuttosto che su quella punitiva.

Già a livello statale esistono gli osservatori regionali permanenti sul bullismo, istituiti presso gli Uffici scolastici regionali come organi del Ministero dell'istruzione, ed anche alcune regioni, come per esempio il Lazio, sono intervenute in via legislativa per garantire che la piena partecipazione democratica di bambini ed adolescenti alla vita scolastica e sociale venga compromessa dall'umiliazione, marginalizzazione, ridicolizzazione o dileggio derivanti da comportamenti offensivi o aggressivi di compagni di scuola o altri.

Con la presente proposta di legge si intende intervenire, nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione dallo statuto speciale di autonomia e dalla Costituzione, ai fini di incentivare azioni positive volte alla tutela dello sviluppo educativo, sociale e psicologico dei minori, valorizzarne il benessere nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza in vista del contrasto al fenomeno del bullismo, garantendo adeguati finanziamenti a comuni ed altri enti locali, agli istituti scolastici, alle aziende sanitarie locali, alle associazioni e dalle organizzazioni con certificata esperienza che propongano programmi e progetti finalizzati a questo scopo (articoli 1 e 2).

L'articolo 3 specifica quali azioni positive sono ricomprese nei finanziamenti regionali ed interviene anche, al comma 4, finanziando le spese legali per le vittime di atti di bullismo nei procedimenti giudiziari, fermo restando il limite di reddito previsto per il gratuito patrocinio.

L'articolo 4 istituisce il Comitato regionale sul fenomeno del bullismo i cui membri, partecipanti a titolo gratuito, saranno individuati con delibera della Giunta regionale. Tale struttura si avvarrà del supporto del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza di cui alla legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) e successive modifiche e dell'Osservatorio regionale permanente sul bullismo.

L'articolo 5 affida alla competenza della Giunta regionale di stabilire i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti che comunque devono essere concessi con procedure ad evidenza pubblica.

Gli articoli 6 e 7 prevedono rispettivamente l'istituzione del Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo, con una dotazione di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, e la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 8 regola l'entrata in vigore della legge.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi e finalità

1. Al fine di incentivare azioni positive volte alla tutela dello sviluppo educativo, sociale e psicologico dei minori e valorizzarne il benessere nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza la Regione favorisce, promuove e finanzia la rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo, in ogni sua manifestazione.

2. Ai fini della presente legge, per bullismo si intendono i comportamenti e gli atti offensivi o aggressivi che un individuo o più persone compiono, ripetutamente nel tempo, ai danni di una o più persone al fine di umiliarle, marginalizzarle, dileggiarle o ridicolizzarle.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione sostiene e finanzia programmi, progetti ed interventi strutturali volti al rispetto della dignità della persona, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto di tutte le discriminazioni, alla tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti, alla diffusione della cultura della legalità e all'utilizzo consapevole degli strumenti informatici e della rete, soprattutto nell'ambiente scolastico.

 

Art. 2
Soggetti attuatori

1. Sono soggetti attuatori e beneficiari dei finanziamenti disposti dalla presente legge i comuni, singoli o associati, e gli altri enti locali di cui alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali in Sardegna), le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali, le associazioni e le organizzazioni con certificata esperienza, che operino da almeno cinque anni nel campo del disagio sociale, del sostegno alla famiglia e alla genitorialità nonché in quello minorile, che si avvalgano di formatori e formatrici con comprovata esperienza pluriennale e che abbiano effettuato idonei corsi di studio e/o pubblicazioni.

 

Art. 3
Azioni contro il bullismo

1. Per attuare i principi dell'articolo 1, la Regione, promuove e finanzia programmi e progetti annuali e pluriennali della durata massima di cinque anni.

2. Sono ammessi ai finanziamenti i programmi e i progetti concernenti le seguenti azioni:
a) organizzazione di iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo concernenti il rispetto delle diversità in osservanza del principio costituzionale di uguaglianza tra individui, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, della legalità, e sull'uso informato delle nuove tecnologie e specialmente di internet;
b) organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico ed educativo e per gli operatori sportivi, con il fine di garantire agli stessi l'acquisizione di adeguate competenze psico-pedagogiche e di pratiche educative efficaci contro il bullismo;
c) avvio di specifici progetti negoziali volti ad instaurare forme permanenti di collaborazione anche con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, delle prefetture - uffici territoriali del Governo, delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali;
d) organizzazione di corsi, programmi di assistenza, gruppi di supporto per i genitori, volti ad acquisire consapevolezza del fenomeno del bullismo, a dare strumenti di prevenzione e dialogo con i propri figli vittime di soprusi o spettatori delle violenze altrui, sia per coloro che si sono resi responsabili di azioni di bullismo;
e) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime, autori e spettatori di atti di bullismo, di un percorso di sostegno con il gruppo o la classe in cui si è verificato l'evento, nonché di sportelli di ascolto negli istituti/scuole, anche con il supporto di competenti figure professionali;
f) realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento e partecipazione per i genitori di fasce sociali deboli e a rischio, e agli insegnanti ed educatori in generale in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e delle sue conseguenze.

3. La Regione sostiene le spese legali per le vittime di atti di bullismo nei procedimenti giudiziari, fermo restando il limite di reddito previsto per il gratuito patrocinio.

 

Art. 4
Comitato regionale sul fenomeno del bullismo

1. È istituito, presso la Presidenza della Regione, il Comitato regionale sul fenomeno del bullismo, di seguito denominato comitato.

2. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e si avvale del supporto del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza di cui alla legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), e successive modifiche, e dell'Osservatorio regionale permanente sul bullismo, istituito presso l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, previo accordo con lo stesso, nonché delle strutture delle aziende del Servizio sanitario regionale che si occupano di disagio, devianza e dipendenza.

3. La partecipazione al comitato è totalmente a titolo gratuito. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite la composizione e le funzioni del comitato di cui al comma 1.

 

Art. 5
Criteri e modalità per la concessione
dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui alla presente legge sono erogati a seguito di procedure pubbliche e trasparenti.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono determinati:
a) i criteri e modalità di redazione da parte dei soggetti beneficiari dei programmi e dei progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 3;
b) le modalità di presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;
c) i criteri di valutazione delle domande per la formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;
d) i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti;
e) la rendicontazione e il controllo delle spese sostenute.

 

Art. 6
Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo

1. È istituito il Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo, nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di cui euro 100.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 4.

 

Art. 7
Copertura finanziaria

1. Alla copertura finanziaria si provvede tramite le seguenti modifiche di bilancio: per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018:

in aumento

Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio)
Programma 06
Capitolo NI (Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo)
2016 euro 1.000.000
2017 euro 1.000.000
2018 euro 1.000.000

in diminuzione

Missione 20 (Fondi ed accantonamenti)
Programma 03
Capitolo SC08.0024
2016 euro 1.000.000
2017 euro 1.000.000
2018 euro 1.000.000.

 

Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).