CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 320

presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - COCCO Pietro - COMANDINI - MORICONI - TENDAS - COLLU - COZZOLINO - DEMONTIS - DERIU - FORMA - MANCA Gavino - MELONI - PINNA Rossella - PISCEDDA - RUGGERI - SABATINI - SOLINAS Antonio

il 3 maggio 2016

Norme in materia di turismo

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Lo sviluppo economico della Sardegna passa indubbiamente anche attraverso il rilancio del settore turistico, sia per il suo intrinseco valore economico, sia per la sua straordinaria capacità di generare una crescita in un'ottica di sviluppo integrato con gli altri settori cardine dell'economia isolana: agroalimentare, artigianato, cultura e commercio.

La Sardegna è una meta turistica affermata e ricercata grazie alle sue risorse storiche, naturali e culturali caratterizzate dalla peculiarità dell'insularità, per questo con un rinnovato impulso al comparto turistico, legato anche ai nuovi strumenti di comunicazione, può conoscere una maggiore visibilità e successo economico.

Nell'isola è diffuso il senso di ospitalità e di accoglienza delle comunità che si è naturalmente esteso alle strutture ricettive e in un sistema turistico integrato i valori della tradizione caratterizzano l'offerta turistica rendendola unica. Proprio nella logica di un sistema integrato si collocano le iniziative da prendere per dare nuovo impulso al turismo.

La costituzione di aggregazioni di imprese finalizzate a raggiungere sinergie nell'offerta dei servizi turistici e nella realizzazione degli investimenti sul territorio è uno degli elementi caratterizzanti questa proposta di legge.

In questo contesto è quanto mai necessario che l'Amministrazione regionale costruisca una visione d'insieme, e, nell'ambito di un piano organico di sviluppo sostenibile ed equilibrato dell'isola, garantisca agli operatori del comparto un quadro organizzativo e normativo di riferimento adeguato alle loro nuove esigenze. Certezza normativa, professionale, qualità e trasparenza, sono i cardini principali su cui deve essere impostata una seria politica di settore, che ha da confrontarsi con un'offerta globalizzata sempre più esigente ma che è anche ricchissima di potenzialità.

Con la presente legge, ispirata ai temi della sostenibilità, si vogliono dare gli indirizzi di programmazione e organizzazione, e individuare gli strumenti normativi e operativi utili per una riorganizzazione del comparto turistico regionale sostenibile attraverso azioni di aggiornamento normativo, razionalizzazione amministrativa, delegificazione e innovazione tecnologica e organizzazione strutturale e territoriale.

La legge attribuisce alla Regione le funzioni in materia di turismo, ma perché queste siano concretamente attuate appare indispensabile procedere a un riordino delle numerose leggi che disciplinano il turismo coerentemente con la riorganizzazione degli enti locali e individuare i numerosi obiettivi da raggiungere per uno sviluppo sostenibile del comparto turistico.

La finalità della legge è, quindi, quella di dare al turismo gli orientamenti per abbracciare tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile che lo caratterizzano prevedendo quella organizzazione strutturale dell'Amministrazione che ne permetta il raggiungimento.

Nel capo I delle disposizioni generali all'articolo 1 si individuano le finalità della legge nel principio di sostenibilità del comparto turistico in quanto settore in grado di raccogliere le esigenze di creare prosperità economica, coesione ed equità sociale, tutela ambientale e culturale.

Nell'articolo 2 gli obiettivi specifici che la Regione pone nella legge sono gli aspetti più evidenti da affrontare per incentivare il comparto. La Regione promuove tutte le forme di collaborazione e aggregazione sia tra enti pubblici che tra imprese private, che misti pubblico-privato; affronta le politiche dei trasporti per superare le difficoltà legate all'insularità e prevede per le località di front-line, porti e aeroporti, una riqualificazione che rifletta le caratteristiche dell'intera isola; la tutela delle forme meno comuni di turismo, rispetto a quello balneare, trovano nella legge un impulso in quanto spesso strategici nello sviluppo economico dei territori come il turismo del golf o quello religioso. L'ambiente regionale naturale protetto deve essere valorizzato e fruito e per questo deve essere promosso il turismo all'interno delle aree protette, garantendo la dovuta informazione al turista ma anche prevedendo la formazione del personale che vi opera e responsabilizzando il turista sul suo comportamento nelle aree protette più fragili per equilibrio ambientale.

All'articolo 3 il piano strategico è lo strumento per la politica turistica regionale, in esso saranno indicate le azioni operative da attuare per lo sviluppo del turismo, in perfetta coerenza con la programmazione regionale.

Agli articoli 4, 5 e 6 si prevede l'incoraggiamento della costituzione dei partenariati, la conseguente ipotesi di valorizzazione di territori ai quali i partenariati sono legati e in cui svolgono la loro attività e le azioni che la Regione sviluppa per l'aumento del valore turistico del territorio.

All'articolo 7 sono individuate azioni che incrementano la sostenibilità del sistema turistico con interventi diretti per la protezione dell'ambiente o indirettamente influenti sulla sostenibilità quali le certificazioni ambientali e di processo.

Nell'articolo 8 con l'istituzione del coordinamento dei partenariati si prevede di garantire un soggetto per il dialogo tra i partecipanti ai partenariati.

All'articolo 9 l'istituzione dell'Osservatorio regionale del turismo quale indispensabile strumento tecnico interamente dedicato al turismo per la necessaria raccolta dei dati dei flussi turistici ma, soprattutto, per monitorare l'andamento del comparto e gli effetti delle azioni previste, valutandone in tempi ragionevoli i risultati.

All'articolo 10 si prevede di innovare il sistema con l'organizzazione di una piattaforma tecnologica, un "Portale regionale del turismo" che raccordi i diversi strumenti informativi e informatici necessari per la gestione di un comparto complesso come quello del turismo e profondamente legato agli altri comparti produttivi dai quali trae sostegno per il proprio successo.

Nell'articolo 11 viene delegata la Giunta regionale per l'emanazione delle direttive regionali di attuazione degli articoli del capo I.

Nel capo II si affronta il riordino della disciplina delle strutture ricettive per racchiuderle in un'unica legge e in parte rivederne le caratteristiche in funzione delle esigenze manifestate dall'andamento dei flussi turistici che, sempre di più, evidenziano una preferenza per le strutture con caratteristiche di "casa" a svantaggio di quelle alberghiere. Il successo delle strutture di bed&breakfast è testimoniato ovunque e deve essere regolamentato a tutela degli operatori e dei turisti fruitori del servizio.

Negli articoli da 12 a 16, oltre alla definizione del termine di "attività ricettiva", sono descritte le tre classificazioni delle strutture ricettive in alberghiere, all'aria aperta ed extra alberghiere, accorpando così in un unico testo le definizioni contenute in leggi diverse e aggiornando alcune definizioni quali quella dei B&B.

All'articolo 17 sono disciplinate le regole per l'avvio dell'attività ricettiva. L'articolo 18 contiene i livelli della classificazione e le denominazioni.

All'articolo 19 si delega la Giunta regionale all'adozione di direttive di attuazione per la definizione dei requisiti che consentano alle strutture ricettive di operare senza eccessivi appesantimenti burocratici.

Nell'articolo 20 sono esposti gli obblighi che le attività ricettive devono rispettare per poter esercitare.

Nei successivi articoli da 21 a 24 sono disciplinate le tipologie di ricettività definibili saltuarie in quanto occasionali e non strutturali al comparto turistico.

Agli articoli 25 e 26 sono previste le norme in relazione alla vigilanza, ai controlli e alle sanzioni.

Nel capo III "Disposizioni finali", all'articolo 27 è disposta la modifica della legge di riordino delle professioni turistiche per disciplinare la specifica abilitazione delle guide turistiche per i siti di particolare interesse storico individuati in Sardegna, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), e negli articoli finali, da 28 a 30, sono disposti i rinvii ad altre norme e le abrogazioni delle leggi che la presente legge sostituisce oltre alla norma finanziaria e al termine dell'entrata in vigore.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità della legge

1. Con la presente legge la Regione promuove e sostiene la sostenibilità del turismo come settore prioritario per lo sviluppo socio-economico della Sardegna, nel rispetto delle componenti strategiche caratterizzanti l'isola nel panorama dell'offerta turistica mondiale, come l'ambiente naturale, il paesaggio, il patrimonio archeologico e storico, la cultura e la lingua, la componente umana, nella sua peculiare situazione di insularità in ambito mediterraneo.

2. Più in particolare, la presente legge è diretta:
a) a riorganizzare il comparto turistico regionale attraverso azioni di aggiornamento normativo, razionalizzazione amministrativa, delegificazione, innovazione tecnologica, organizzazione strutturale e territoriale;
b) a riconoscere il ruolo strategico del turismo quale comparto strettamente connesso a tutti i settori produttivi isolani e in grado di diffonderne le tipicità, con particolare riferimento all'agroalimentare e ai relativi marchi di qualità, al manifatturiero di qualità e ai servizi avanzati legati alla fruizione delle risorse naturali;
c) a valorizzare e promuovere le relazioni tra il comparto turistico e le risorse naturali e culturali, espressione dell'identità delle comunità locali della Sardegna, al fine di pervenire alla costituzione di un sistema territoriale integrato e coeso che favorisca lo sviluppo di un turismo competitivo e sostenibile sull'intero territorio regionale;
d) a predisporre una piattaforma tecnologica integrata con i sistemi informativi regionali quale strumento per consentire una efficace presentazione, gestione, fruizione e monitoraggio del sistema turistico regionale.

 

Art. 2
Obbiettivi specifici

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali):
a) promuove politiche orientate allo sviluppo e alla valorizzazione sostenibile della filiera della ricettività, caratterizzata da ospitalità, accoglienza e dalla indiscussa bellezza e fascino dei luoghi, intesa come sistema integrato tra soggetti pubblici e privati dalla cui cooperazione derivi la costruzione di prodotti e servizi turistici di qualità e nuovi investimenti sul territorio;
b) attiva politiche volte all'innovazione per agevolare la crescita competitiva del sistema turistico regionale e locale e per il miglioramento della qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
c) promuove, qualifica e valorizza, in Italia e all'estero, l'unicità e la specialità dell'immagine della Sardegna nelle sue diverse componenti storiche, culturali, produttive, artistiche, ambientali e paesaggistiche;
d) individua nelle aggregazioni di impresa, nella forma innovativa dei contratti di rete, nei partenariati, nei consorzi e nelle cooperative, gli strumenti indispensabili per la crescita delle imprese e l'affermazione e ampliamento del successo della Sardegna quale meta turistica;
e) individua lo strumento chiave per lo sviluppo della competitività delle imprese nella valorizzazione delle risorse umane e ne favorisce l'educazione, la formazione e l'aggiornamento, con modalità innovative e mirate alla integrazione con il mondo del lavoro;
f) attua politiche di semplificazione amministrativa per le imprese del turismo e della filiera dell'ospitalità, agevolando e incoraggiando la multifunzionalità come strumento che accresce la loro capacità di offrire servizi più puntuali, efficienti e apprezzati;
g) valorizza il ruolo delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turismo, commercio, terziario, artigianato e agricoltura e delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale;
h) attiva e favorisce accordi e collaborazioni interistituzionali con una pluralità di soggetti tra i quali lo Stato, le regioni, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e le loro unioni, le università, le fondazioni, i soggetti privati, gli enti e le società per lo sviluppo del turismo e l'attrattività del territorio, le associazioni culturali, le associazioni di categoria, i tour operator, le compagnie aeree e i gestori di trasporti in genere;
i) promuove accordi di valorizzazione turistica del territorio con le regioni, in particolare con quelle che si affacciano sull'alto Tirreno, nonché i progetti di cooperazione transnazionale;
j) favorisce l'integrazione e l'interoperabilità fra le piattaforme digitali pubbliche e private del settore turistico e dell'attrattività del territorio;
k) promuove la commercializzazione dei servizi turistici con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali;
l) favorisce la fruizione del patrimonio e dei servizi turistici anche attraverso strumenti innovativi quali la carta del turista per la fruizione integrata dei servizi di trasporto pubblico, sanitari e dei luoghi di cultura;
m) incoraggia e orienta la fruizione dei servizi turistici mirando al coinvolgimento e responsabilizzazione del turista, rendendolo protagonista consapevole della tutela e salvaguardia del patrimonio paesaggistico, ambientale, storico e culturale della Sardegna;
n) promuove l'accessibilità alle strutture e ai servizi turistici oltre che verso le disabilità, anche verso l'accoglienza attenta e adeguata alle esigenze delle categorie deboli o svantaggiate quali bambini, studenti, famiglie e anziani, sviluppando politiche dedicate alla soddisfazione delle loro particolari esigenze, come condizione indispensabile per consentire la fruizione piena del patrimonio turistico sardo;
o) attiva politiche dei trasporti tese ad agevolare l'aumento delle opportunità di accesso all'isola dei flussi turistici nazionali e internazionali;
p) promuove l'accessibilità all'isola riqualificando e adeguando i luoghi di approdo e di partenza, porti e aeroporti, sostenendo i relativi soggetti gestori e favorendo il loro coordinamento;
q) favorisce l'allungamento della stagione turistica per il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali e la qualità dell'occupazione e per garantire la distribuzione dei benefici economici e sociali derivanti dal turismo;
r) orienta le politiche in materia di infrastrutture e servizi all'integrazione necessaria per realizzare un turismo sostenibile e ne promuove la realizzazione;
s) promuove il turismo legato all'ambiente naturale per valorizzare il vasto patrimonio regionale, creando le premesse per la fruizione del sistema sardo delle aree naturali protette: parchi nazionali e regionali, aree marine protette, siti della Rete Natura 2000, oasi faunistiche, riserve naturali pubbliche e private;
t) favorisce il turismo itinerante con la creazione di un sistema integrato di relazioni che agevolino lo sviluppo del turismo equestre, turismo nautico, ciclo-turismo, turismo termale, turismo artistico e archeologico, turismo del golf;
u) promuove il turismo religioso riconoscendone il ruolo strategico nello sviluppo economico e occupazionale, valorizzando gli itinerari religiosi del territorio;
v) sostiene le attività per la tutela dei diritti del turista a partire dalle modalità di conciliazione paritetica;
z) attiva politiche volte a favorire e incentivare forme di collaborazione con operatori commerciali, turistici, dei trasporti e altri soggetti, per promuovere l'attrattività del territorio sardo e incrementare i flussi turistici;
aa) valorizza il turismo d'affari, congressuale, fieristico, sanitario, industriale, culturale e sportivo, promuovendo la Sardegna come laboratorio internazionale d'innovazione del turismo degli eventi;
bb) promuove il turismo enogastronomico mettendo in connessione la fruizione turistica con il consumo del cibo locale di qualità;
cc) favorisce l'offerta di prodotti e servizi turistici idonei all'accoglienza degli animali d'affezione anche tramite l'individuazione di luoghi a essi destinati;
dd) riconosce il turismo naturista, nel rispetto delle persone, della natura e dell'ambiente circostante, purché praticato in aree, spazi e infrastrutture appositamente destinati, delimitati e segnalati con appositi cartelli o con altri efficaci mezzi di segnalazione;
ee) agevola e promuove il turismo educativo e scolastico valorizzando allo scopo il sistema INFEA e i centri CEAS, il sistema museale sardo e la rete regionale degli osservatori astronomici e dei planetari.

 

Art. 3
Piano strategico regionale del turismo

1. La Regione individua nel Piano strategico regionale del turismo lo strumento per la definizione della politica turistica regionale e per l'esercizio delle funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore competente in materia di turismo, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, adotta il Piano strategico regionale del turismo.

3. È istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di turismo, un'apposita cabina di regia interassessoriale che provvede alla predisposizione del piano, al coordinamento delle attività in esso previste e alla verifica e al monitoraggio della sua attuazione, anche con il coinvolgimento del coordinamento regionale dei partenariati di cui all'articolo 8.

4. Il piano indica gli obiettivi e le azioni da intraprendere per lo sviluppo dell'offerta e l'incremento della domanda turistica, promuove le sinergie e l'integrazione tra il settore turistico e gli altri settori produttivi regionali, promuove e incentiva le attività dei partenariati di cui all'articolo 4, individua il fabbisogno finanziario e i fondi disponibili. stabilisce le priorità degli interventi, definisce i criteri e gli indicatori per il monitoraggio delle attività e per la misurazione del loro impatto economico, sociale e occupazionale.

5. Il piano è coordinato e coerente con gli altri strumenti della programmazione regionale e ha durata triennale, con revisioni annuali in funzione dell'andamento del comparto.

6. Il piano è soggetto al previo parere della commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

 

Art. 4
Partenariati

1. La Regione favorisce e incoraggia la costituzione di partenariati tra soggetti pubblici e privati finalizzati alla programmazione e alla realizzazione di azioni dirette alla valorizzazione dell'attrattività del territorio e alla promozione dello sviluppo locale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la stipula di accordi e convenzioni tra enti pubblici, CCIAA, reti di imprese, distretti, sistemi produttivi locali, consorzi turistici, organizzazioni imprenditoriali, associazioni di categoria, associazioni pro loco, associazioni dei consumatori e altri soggetti dei comparti produttivi della Sardegna, diretti alla valorizzazione del territorio a fini turistici e alla creazione di filiere produttive tra le imprese dei vari settori operanti nel territorio.

3. I partenariati individuano un soggetto capofila che svolge le funzioni di coordinamento nell'attuazione delle azioni programmate.

4. La Regione promuove opportunità di investimento e di accesso al credito a favore dei partenariati di cui al comma 1.

 

Art. 5
Valorizzazione dei territori

1. La Regione, nell'ambito degli accordi di partenariato di cui all'articolo 4, promuove l'individuazione di aree regionali caratterizzanti la tipicità territoriale sarda al'interno delle quali favorire la creazione di filiere turistico-produttive tra strutture ricettive, fornitori di servizi e produttori agroalimentari che valorizzino l'origine tradizionale dei prodotti tipici, i prodotti a marchio di qualità e i prodotti artigianali artistici caratteristici della tradizione regionale.

2. La Regione svolge attività promozionale delle aree regionali caratterizzanti la tipicità territoriale sarda individuate ai sensi del comma 1, con particolare riferimento alle tradizioni popolari proprie dell'area e al legame dei prodotti tipici con il territorio di origine.

 

Art. 6
Azioni di partecipazione

1. La Giunta regionale, in collaborazione con i partenariati costituiti ai sensi dell'articolo 4, individua e sviluppa interventi e progetti diretti a incrementare la valenza turistica delle aree regionali caratterizzanti la tipicità territoriale sarda, con particolare riferimento a:
a) competitività delle imprese;
b) formazione e aggiornamento degli operatori turistici;
c) promozione degli eventi turistici;
d) promozione dei prodotti locali.

 

Art. 7
Azioni per il rafforzamento della sostenibilità

1. La Regione, per incrementare l'adozione di buone pratiche per lo sviluppo del turismo sostenibile, al fine di sviluppare l'offerta e la domanda turistica e accrescere la competitività delle imprese, promuove iniziative destinate a incoraggiare:
a) azioni di risparmio delle risorse idriche e di energia, riduzione dei rifiuti, riduzione delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento acustico;
b) azioni che privilegino fonti di energia rinnovabile;
c) azioni finalizzate a conseguire certificazioni ambientali e/o di processo in base alle norme comunitarie e nazionali;
d) azioni che coinvolgono economicamente, socialmente e culturalmente le comunità locali;
e) azioni e misure atte a favorire l'offerta di prodotti e servizi turistici idonei all'accoglienza degli animali d'affezione.

 

Art. 8
Coordinamento dei partenariati

1. È istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di turismo, il Coordinamento regionale dei partenariati al fine di assicurare il coordinamento degli interventi svolti da singoli partenariati per la valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti turistici, nonché lo sviluppo di specifici strumenti di programmazione negoziata finalizzati al raggiungimento di forti sinergie tra le imprese.

 

Art. 9
Osservatorio regionale del turismo

1. Al fine di fornire il supporto tecnico necessario all'azione amministrativa regionale e locale per la programmazione e la promozione turistica e assicurare il supporto informativo e progettuale ai soggetti privati e pubblici che operano nel settore, è istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di turismo, l'Osservatorio regionale del turismo.

2. L'osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) analizzare e valutare il flusso turistico con particolare attenzione alla stagionalità delle presenze sulla base di indicatori appositamente individuati per la realtà sarda, utilizzando sia gli strumenti di rilevazione in carico al sistema regionale, sia ulteriori strumenti di analisi delle presenze turistiche;
b) analizzare e valutare gli interventi realizzati a seguito delle politiche regionali sul territorio in termini di efficienza ed efficacia;
c) fornire supporto alla costituzione e attività dei partenariati;
d) valutare le azioni destinate alla sostenibilità del comparto turistico isolano.

3. I dati e le informazioni elaborati dall'Osservatorio sono pubblici e liberamente disponibili da parte dei soggetti che operano nel comparto turistico regionale.

 

Art. 10
Sistemi informativi per il comparto turistico regionale - Portale regionale del turismo

1. La Regione individua nel Portale regionale del turismo, istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di turismo, la piattaforma tecnologica in grado di organizzare e gestire il sistema turistico regionale.

2. Il Portale del turismo raccorda i settori principali del comparto suddivisi in aree di riferimento:
a) area per gli operatori turistici, da connettere con lo sportello delle imprese SUAP, nella quale dare agli operatori la possibilità di effettuare le operazioni di avvio dell'attività, variazioni e gli altri adempimenti connessi;
b) area per l'offerta e l'accoglienza connessa a Sardegna Turismo per individuare i temi regionali delle vacanze e dare visibilità alle strutture ricettive isolane;
c) area per la trasmissione dei dati di ricettività obbligatori per legge da parte degli operatori turistici attraverso il Sistema di raccolta ed elaborazione dati sul movimento dei clienti e sulla capacità delle strutture ricettive (Sired);
d) area dedicata all'Osservatorio regionale del turismo per la diffusione di informazioni statistiche legate al monitoraggio del comparto, a supporto dell'attività degli operatori;
e) area di collegamento a un sistema di integrazione con tutte le imprese produttive del comparto (Sistema informativo del turismo, dell'artigianato e del commercio (Sitac)).

 

Art. 11
Direttive regionali

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di turismo, disciplina, con proprie direttive:
a) il funzionamento e la composizione della cabina di regia di cui all'articolo 3;
b) i requisiti e le procedure per la costituzione dei partenariati di cui all'articolo 4 e del coordinamento dei partenariati di cui all'articolo 8;
c) le modalità di partecipazione e di funzionamento del coordinamento regionale di cui all'articolo 8;
d) le modalità di funzionamento dell'osservatorio di cui all'articolo 9;
e) le modalità di funzionamento del Portale regionale del turismo di cui all'articolo 10.

2. Le direttive di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

 

Capo II
Disposizioni per la disciplina
e la classificazione delle strutture ricettive

 

Art. 12
Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina l'apertura, la classificazione e gli obblighi connessi alla gestione delle strutture ricettive dirette all'ospitalità a fini turistici.

 

Art. 13
Attività ricettiva

1. Ai fini del presente capo si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione e all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi.

2. Le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva si distinguono in strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta e strutture ricettive extralberghiere.

 

Art. 14
Strutture ricettive alberghiere

1. Le strutture ricettive alberghiere sono individuate come segue:
a) sono "alberghi" i pubblici esercizi, a gestione unitaria, che offrono alloggio, eventualmente vitto, e altri servizi in non meno di sette camere, ubicate in uno o più stabili o parti di stabile; in essi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura e l'attività può essere svolta in dipendenze, situate a non più di cento metri di distanza dalla casa madre;
b) sono "alberghi residenziali" o "residenze turistico alberghiere" o "aparthotel" gli alberghi che offrono alloggio in unità abitative, costituite da uno o più locali con cucina o angolo cottura; in essi è consentita la presenza di camere nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura;
c) sono "alberghi diffusi" gli alberghi che offrono alloggio in camere o unità abitative dislocate in più stabili separati, purché ubicati nel centro storico dello stesso comune, dotate di servizi tra loro omogenei, distanti non più di duecento metri dallo stabile in cui è localizzato il servizio di ricevimento e integrate tra loro dalla centralizzazione in un unico edificio del servizio ricevimento, delle sale di uso comune e degli altri servizi offerti;
d) sono "condhotel" gli alberghi composti da una o più unità immobiliari o da parti di esse distanti tra loro non più di duecento metri lineari, ubicate nello stesso comune, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non supera il quaranta per cento della superficie complessiva della struttura;
e) sono "villaggi albergo" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata.

 

Art. 15
Strutture ricettive all'aria aperta

1. Le strutture ricettive all'aria aperta sono individuate come segue:
a) sono "campeggi" le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento. I campeggi possono mettere a disposizione dei turisti privi di mezzi di pernottamento dotazioni quali tende, caravan, autocaravan, case mobili o altri simili mezzi di pernottamento vincolati o non vincolati al suolo, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura;
b) sono "villaggi turistici" le strutture ricettive organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti che non utilizzano mezzi propri di pernottamento attraverso la messa disposizione di tende, caravan, autocaravan case mobili o in altri simili mezzi di pernottamento vincolati o non vincolati al suolo. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi autonomi di pernottamento nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura;
c) sono "marina resort" le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno di unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato.

2. Nelle strutture ricettive all'aria aperta regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze e accessori funzionali all'esercizio dell'attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine tali allestimenti:
a) conservano i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possiedono alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze sono rimovibili in ogni momento.

 

Art. 16
Strutture ricettive extra alberghiere

1. Le strutture ricettive extra alberghiere sono individuate come segue:
a) si intende per "bed&breakfast" a conduzione familiare l'attività occasionale di ospitalità e somministrazione della prima colazione svolta nell'abitazione di residenza per mezzo della propria normale conduzione familiare, da effettuarsi in non più di tre stanze e con un massimo di sei posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e senza organizzazione in forma d'impresa;
b) si intende per "bed&breakfast" in forma imprenditoriale l'attività ricettiva di ospitalità e somministrazione della prima colazione svolta in non più di sei camere e diciotto posti letto destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati, situati nello stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari che comprendono la pulizia dei locali e la sostituzione della biancheria almeno una volta la settimana e a ogni cambio di cliente;
c) sono "residence" le strutture ricettive nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari, senza offerta di prestazioni di tipo alberghiero, in unità composte da uno o più locali arredati, dotati di servizi igienici e di cucina, in numero non inferiore a sette, ubicate in stabili a corpo unitario o a più corpi, ovvero in parti di stabile o in dipendenze ubicate a non più di cento metri di distanza dalla sede principale. I residence articolati su più corpi o unità abitative insistenti su un'unica area appositamente delimitata possono assumere la denominazione di "villaggio residence";
d) sono "case e appartamenti per le vacanze (cav)" le unità abitative, in numero non inferiore a tre, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente per la locazione a turisti, senza offerta di prestazioni di tipo alberghiero, nelle quali sono assicurati i servizi di accoglienza, recapito del cliente, pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e, eventualmente, ulteriori servizi e prestazioni, con esclusione della somministrazione di alimenti e bevande;
e) sono "case per ferie" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone o di gruppi nelle quali sono prestati servizi ricettivi essenziali, organizzate e gestite per il conseguimento di finalità assistenziali, culturali, religiose, ricreative, sociali o sportive da enti pubblici, associazioni, enti o organizzazioni operanti senza scopo di lucro, nonché da enti o aziende, esclusivamente per il soggiorno dei dipendenti e relativi familiari, o per i dipendenti e i familiari di altre aziende o di assistiti di altri enti, sulla base di un'apposita convenzione; la disciplina delle case per ferie si applica ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanze per minori e centri di vacanza per anziani;
f) sono "ostelli per la gioventù" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni od organizzazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, gestiti direttamente o tramite operatori pubblici o privati appositamente convenzionati, nei quali è garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le predette finalità.

 

Art. 17
Avvio dell'attività ricettiva

1. L'avvio dell'attività ricettiva per le strutture organizzate è soggetto alla procedura amministrativa di cui all'articolo 1, commi da 16 a 30, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) e dell'articolo 19 (Segnalazione certificata di inizio attività- Scia) della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), rispettivamente per le attività svolte in forma d'impresa o a conduzione familiare.

2. Al procedimento di avvio è allegata la dichiarazione di classificazione di cui all'articolo 18.

 

Art. 18
Classificazione e denominazione

1. Le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono obbligatoriamente soggette a classificazione, da effettuarsi in base ai requisiti posseduti, in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, secondo i seguenti livelli:
a) da 1 a 5 stelle gli alberghi, da 2 a 4 stelle gli aparthotel, gli alberghi diffusi e i condhotel. Le strutture classificate a 5 stelle, possono assumere la denominazione "lusso";
b) da 1 a 4 stelle i campeggi; da 2 a 4 stelle i villaggi turistici; da 1 a 4 i marina resort;
c) da 1 a 3 stelle le strutture ricettive extra alberghiere.

2. La classificazione è effettuata a mezzo di autodichiarazione da parte del titolare dell'azienda il quale individua la categoria di classificazione attraverso l'auto-valutazione dei requisiti di classificazione individuati dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 19.

3. La classificazione ha validità a tempo indeterminato.

4. Presso l'assessorato regionale competente in materia di turismo è tenuto l'elenco regionale delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva distinte per tipologia e livello di classificazione.

 

Art. 19
Direttive di attuazione del capo II
Disciplina e classificazione
delle strutture ricettive

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori, emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione del presente capo, disciplinanti, in particolare:
a) le caratteristiche, i requisiti, le modalità strutturali e di esercizio delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva ai fini della loro apertura e gestione;
b) la procedura e i criteri di classificazione, nonché i requisiti propri dei diversi livelli di classificazione;
c) i documenti da allegare alla dichiarazione unica di inizio di attività produttiva di cui all'articolo 17;
d) la polizza assicurativa di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) ;
e) le eventuali denominazioni aggiuntive che possono essere assunte dalle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva che presentino determinate caratteristiche o offrano servizi specializzati;
f) il modello relativo al segno distintivo, indicante la tipologia, la classificazione e l'eventuale denominazione aggiuntiva, da esporre all'esterno della struttura ricettiva;
g) le caratteristiche e i requisiti delle strutture di cui agli articoli 22 e 23;
h) i dati statistici di cui agli articoli 20, comma 1, lettera d) e 21, comma 3, e le relative modalità di comunicazione.

2. Le direttive di attuazione di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

3. La Giunta regionale può delegare all'assessore regionale competente in materia di turismo l'adozione di ulteriori disposizioni di dettaglio.

 

Art. 20
Obblighi delle strutture organizzate
per l'esercizio dell'attività ricettiva

1. Le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono soggette ai seguenti, ulteriori, obblighi:
a) esporre in modo ben visibile all'esterno della struttura ricettiva il segno distintivo della struttura, comprendente la denominazione e l'indicazione della tipologia e della classificazione, secondo il modello di cui all'articolo 19, comma 1, lettera f);
b) esporre al pubblico le tariffe praticate;
c) stipula di un'idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti;
d) comunicare a fini statistici all'assessorato regionale competente in materia di turismo gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati tramite il Portale regionale del turismo di cui all'articolo 10.

 

Art. 21
Locazione occasionale a fini ricettivi

1. È consentita al proprietario o all'usufruttuario la locazione occasionale a fini ricettivi di unità immobiliari, in numero non superiore a due, con contratti aventi validità non superiore a quattro mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.

2. L'attività è avviata previa comunicazione da effettuare ogni anno prima dell'inizio dell'attività ricettiva al comune competente per territorio, con indicazione del periodo di disponibilità.

3. Il locatore comunica a fini statistici all'assessorato regionale competente in materia di turismo gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati tramite il Portale regionale del turismo di cui all'articolo 10.

 

Art. 22
Uso occasionale di immobili
e aree per campeggio

1. Il comune competente per territorio può autorizzare, per scopi culturali, religiosi, ricreativi, sociali o sportivi, l'uso occasionale da parte di associazioni, enti o organizzazioni senza fini di lucro di immobili non destinati abitualmente alla ricettività o la sosta o il campeggio mobile su aree pubbliche o private, in coincidenza di eventi, manifestazioni, raduni o altre iniziative, per una durata massima di quindici giorni.

 

Art. 23
Aree attrezzate di sosta temporanea

1. I comuni nel cui territorio non siano presenti campeggi, possono istituire e gestire, direttamente o mediante convenzioni con soggetti terzi, aree attrezzate di sosta temporanea o autorizzare i privati a realizzare o gestire tali aree, per consentire la sosta di caravan, autocaravan e altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta per un periodo non superiore alle quarantotto ore.

 

Art. 24
Divieto di campeggio libero

1. Su tutto il territorio regionale è vietato il soggiorno con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea o delle aree di sosta approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori consentite dalla legge.

 

Art. 25
Vigilanza e controlli

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dall'Amministrazione regionale, dai comuni territorialmente interessati, dalle aziende sanitarie locali competenti nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.

 

Art. 26
Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi.

2. Chiunque esercita abusivamente le attività di cui all'articolo 13 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 l'operatore che:
a) non esponga il segno distintivo di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a);
b) attribuisca pubblicamente al proprio esercizio, in qualsiasi modo, una tipologia, una denominazione, una classificazione, una capacità ricettiva o requisiti diversi da quelli propri della struttura;
c) ometta di stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 l'operatore che:
a) doti le camere o le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato o, comunque, ecceda i limiti della capacità ricettiva complessiva della struttura;
b) violi l'obbligo di esporre le tariffe al pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b);
c) applichi prezzi superiori rispetto a quelli esposti al pubblico;
d) ometta la comunicazione sugli arrivi e le presenze degli ospiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d).

5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500 il proprietario o l'usufruttuario che:
a) conceda in locazione occasionale un immobile a fini ricettivi senza la previa comunicazione di cui all'articolo 21, comma 2;
b) ometta la comunicazione sugli arrivi e le presenze degli ospiti di cui all'articolo 21, comma 3.

6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 250 chiunque violi il divieto di campeggio libero di cui all'articolo 24.

7. In caso di recidiva le sanzioni pecuniarie previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono raddoppiate.

8. Nel caso di recidiva reiterata delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, il comune, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura definita nel comma 7 può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre mesi.

9. Il comune dispone, con provvedimento motivato, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività qualora l'operatore abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, tre provvedimenti di sospensione.

10. Le funzioni amministrative concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie sono svolte dal comune competente per territorio.

11. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono incamerati dal comune a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

12. Il comune comunica all'assessorato regionale competente in materia di turismo:
a) l'eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 8 e 9;
b) l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

 

Capo III
Disposizioni finali

Art. 27
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2006

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi) è aggiunto il seguente:
"Art. 10 bis (Applicazione del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 97 del 2013)
1. L'assessorato regionale competente in materia di turismo, entro novanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'organizzazione degli esami di abilitazione per le guide turistiche per tutti i siti di particolare interesse storico, artistico e archeologico individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013) ricadenti nel territorio regionale.
2. I requisiti necessari all'ottenimento della specifica abilitazione di cui al comma 1 e la disciplina del relativo procedimento di rilascio sono disciplinati dal decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'11 dicembre 2015 (Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione) e successive modifiche ed integrazioni.".

 

Art. 28
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 29
Norme transitorie e abrogazioni

1. Sino all'emanazione delle direttive di attuazione di cui all'articolo 19 si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2008, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del territorio, recante Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera e restano in vigore, per quanto non diversamente stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2008, le tabelle allegate alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), e alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21).

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:
a) la legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, (Norme per la classificazione delle aziende ricettive);
b) la legge regionale 20 giugno 1986, n. 35, (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22);
c) la legge regionale 12 agosto 1998, n. 27, (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21);
d) il comma 24 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

3. È altresì abrogata ogni altra disposizione di legge regionale incompatibile con le disposizioni della presente legge.

 

Art. 30
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).