CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 319
presentata dai Consiglieri regionali
DEMONTIS - COCCO Pietro - COLLU - SOLINAS Antonio - LOTTOil 14 aprile 2016
Finanziamenti di tirocini rivolti ai giovani laureati sardi da svolgersi presso la Regione, gli enti ed agenzie regionali e gli enti locali della Sardegna ed imprese pubbliche e private
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Uno dei grandi problemi di chi ha appena terminato un corso di studi, specie se universitario, è quello di non avere l'opportunità della prima esperienza di lavoro e di avere poche vere possibilità di un primo approccio fattivo e serio al mondo del lavoro.
Per questo è importante fornire a chi si affaccia al lavoro uno strumento che consenta di applicare nella pratica quanto appreso in teoria durante gli studi, offrendo esperienze di apprendimento al lavoro nel settore pubblico e nel settore privato con l'ausilio di apposite borse di studio volte a fornire una sorta di "prima remunerazione" e più precisamente comunque un congruo indennizzo. Con la presente proposta di legge si intende impegnare la Regione a finanziare un programma triennale di tirocini, assistiti da borsa di studio, della durata massima di un anno presso imprese pubbliche e private e presso le strutture organizzative della Regione stessa, degli enti ed agenzie regionali e degli enti locali (articolo 1).
Le borse di studio avranno un valore variabile fra i 400 e gli 800 euro, e ad esse potrà essere affiancato il servizio di mensa aziendale o la corresponsione di buoni pasto (articolo 2).
Al fine di rendere realmente qualificante l'esperienza di tirocinio presso le pubbliche amministrazioni si prevede, all'articolo 5, che la Giunta regionale individui delle aree professionalizzanti nelle quali svolgere i tirocini con riferimento alla spendibilità dell'esperienza formativa di lavoro nel settore privato, tenendo conto che sono tante le eccellenze del settore pubblico che presentano interesse e significative connessioni con le aziende private.
Inoltre, al fine di dare comunque nuove chances ai neolaureati nell'ambito della regola generale del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici uffici, è previsto l'obbligo nei concorsi banditi dalla Regione, dagli enti ed agenzie regionali e dagli enti locali di valorizzare adeguatamente l'esperienza del tirocinio nell'ambito dei vari titoli valutabili (articolo 5, comma 2).
La proposta di legge prevede, all'articolo 3, comma 2, che i tirocinanti siano selezionati con la massima trasparenza tramite avvisi pubblici pubblicati sul portale Sardegna Tirocini e caratterizzati da criteri oggettivi di selezione fra i quali devono essere inseriti la votazione di laurea, la durata del corsi di studi, l'attinenza della tesi e del percorso di studi al progetto di tirocinio.
I tirocini, della durata massima di dodici mesi comprese eventuali proroghe (articolo 4, comma 1), saranno regolati dalla normativa nazionale e regionale di riferimento fatta eccezione per quanto regolato invece della specifica legge proposta (articolo 4, comma 2).
Il bacino applicativo della presente proposta di legge è quello dei residenti in Sardegna da almeno cinque anni che abbiano conseguito il titolo di studio universitario da non più di dodici mesi e che non abbiano superato il venticinquesimo anno di età, salvo motivata deroga (articolo 3, comma 1). All'articolo 8 è previsto che i tirocinanti selezionati debbano obbligatoriamente seguire corsi di lingua straniera comunitaria con il fine di innalzare il livello di competenza linguistica conseguito tramite gli esami sostenuti all'università.
Tali corsi, finanziati dalla Regione, saranno organizzati e tenuti dai Centri linguistici di ateneo delle Università di Cagliari e Sassari con orari e modalità organizzative compatibili con l'impegno settimanale orario necessario per lo svolgimento del tirocinio (articolo 8, comma 4).
L'articolo 7 prevede che i Centri servizi per il lavoro della Sardegna debbano assistere i tirocinanti sia nella fase di attivazione dei tirocini stessi, sia, ed in particolare, nella fase successiva al tirocinio, tramite una consulenza personalizzata ed un affiancamento volti alla valorizzazione dell'esperienza svolta.
Gli articoli 8 e 9 recano la copertura finanziaria dell'intervento stimata in euro 15.000.000 nel triennio 2016, 2017 e 2018, assicurata tramite l'istituzione del Fondo per il finanziamento dei tirocini e finanziamenti ai Centri linguistici di ateneo delle Università di Cagliari e Sassari con l'ulteriore previsione che le amministrazioni che riescano a diminuire la spesa in determinati settori, quali la pubblicità istituzionale o determinati servizi specialistici, possano utilizzare i risparmi quale fonte ulteriore di finanziamento dei tirocini.
L'articolo 10 regola infine l'entrata in vigore della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto e finalità1. Al fine di sostenere le scelte professionali e per favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nonché per supportare l'inserimento lavorativo dei laureati sardi, la Regione promuove e finanzia la realizzazione di tirocini presso le proprie strutture organizzative, presso quelle dei suoi enti ed agenzie strumentali e presso gli enti locali della Sardegna, nonché presso imprese pubbliche e private.
2. Al fine di cui al comma 1 la Giunta regionale approva con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, di concerto con l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, il piano triennale dei tirocini finanziati dalla Regione tramite il quale l'Amministrazione regionale, enti ed agenzie nonché gli enti locali della Sardegna mettono il saper fare in loro possesso a disposizione delle esigenze formativo/professionali dei giovani laureati sardi e facilitano altresì l'avvio di tirocini presso imprese pubbliche e private.
Art. 2
Borse di studio1. I tirocini di cui all'articolo 1 sono assistiti da una borsa di studio del valore minimo di euro 400 e massimo di euro 800, comprese le trattenute fiscali.
2. Qualora l'Amministrazione o l'azienda ospitante preveda l'erogazione di buoni pasto o la possibilità di usufruire del servizio mensa aziendale, il valore dell'importo della borsa di studio di cui al comma 1 è ridotto proporzionalmente al valore del servizio mensa del quale si usufruisce o dei buoni pasto a cui si ha diritto, decurtati del 30 per cento.
Art. 3
Destinatari e loro selezione1. Le misure della presente legge sono destinate ai residenti in Sardegna da almeno cinque anni che abbiano completato un percorso di studi universitari di primo o secondo livello da non più di dodici mesi e che non abbiano superato il venticinquesimo anno di età, salvo motivata deroga, i cui criteri di concessione sono stabiliti dalla Giunta regionale con la delibera di cui all'articolo 5, comma 1.
2. I tirocinanti sono selezionati tramite avvisi pubblici, adeguatamente pubblicizzati, e tramite criteri oggettivi che privilegino il risultato della votazione finale di laurea, la durata complessiva degli studi e l'attinenza del percorso formativo seguito con il progetto di tirocinio proposto, compreso l'argomento della tesi di laurea.
3. Per la selezione dei tirocinanti le amministrazioni interessate e le imprese pubbliche e private si avvalgono del portale Sardegna Tirocini, tramite apposite convenzioni sottoscritte con l'Agenzia regionale del lavoro.
Art. 4
Disciplina dei tirocini1. I tirocini hanno una durata massima di dodici mesi, comprese eventuali proroghe.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, i tirocini, sia nella fase di programmazione, attivazione ed esecuzione, sia per quanto riguarda i requisiti soggettivi ed oggettivi dei promotori, dei soggetti ospitanti e dei tirocinanti, sono regolati dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
Art. 5
Individuazione delle aree professionalizzanti per i tirocini presso pubbliche amministrazioni1. Al fine di garantire che lo svolgimento dei tirocini risponda ad esigenze formativo/professionalizzanti spendibili nel mercato del lavoro, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale di concerto con l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aree di competenze professionali da acquisire da parte dei tirocinanti all'interno delle quali sono collocati i progetti di tirocinio finanziati.
2. Le competenze professionali da acquisire tramite il tirocinio sono spendibili specialmente nel settore privato mentre nel settore pubblico la Regione valorizza l'esperienza svolta tramite specifico punteggio nei bandi di concorso sia a tempo determinato che indeterminato che per altre forme di selezione.
3. È tassativamente vietato il ricorso ai tirocini finanziati dalla Regione per sopperire alla mancanza di posti in organico.
Art. 6
Corsi di lingua straniera1. Per accrescere la competenza linguistica dei tirocinanti la Regione finanzia appositi corsi di lingua straniera comunitaria ai quali gli stessi hanno l'obbligo di partecipare con profitto accertato mensilmente.
2. I corsi di cui al comma 1 sono volti al conseguimento del livello superiore di conoscenza della lingua straniera acquisito durante gli studi universitari tramite gli esami di lingua.
3. Al fine di cui al comma 1 la Giunta regionale stipula apposite convenzioni con i Centri linguistici di ateneo delle Università di Sassari e Cagliari, per il finanziamento dei corsi e l'organizzazione degli stessi in modo tale che siano compatibili con l'impegno orario del tirocinio.
Art. 7
Consulenza, affiancamento e supporto specializzato dei Centri servizi per il lavoro1. Senza maggiori oneri per la Regione, i Centri servizi per il lavoro della Sardegna, sulla base della competenza territoriale, affiancano i beneficiari delle borse di studio nella fase di avvio, nella fase di svolgimento ed in quella successiva alla conclusione del tirocinio.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio sono previsti incontri con i servizi specialistici dei Centri per l'impiego con cadenza almeno quindicinale, al fine di valutare la rispondenza dell'attività svolta con i fini formativi del tirocinio ed individuare e risolvere eventualità criticità.
3. I centri servizi per il lavoro valorizzano l'attività di tirocinio svolta tramite apposite convenzioni o accordi comunque denominati con gli altri servizi per il lavoro italiani e comunitari, con il fine di facilitare l'incontro fra domanda ed offerta con riferimento alle capacità professionali acquisite tramite il tirocinio.
Art. 8
Fondo per il finanziamento dei tirocini e finanziamenti ai Centri linguistici di ateneo delle Università di Cagliari e Sassari1. Nel bilancio della Regione è istituito il Fondo per il finanziamento dei tirocini il cui ammontare è stabilito in euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
2. Le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
3. L'Amministrazione, gli enti e le agenzie e gli enti locali della Sardegna possono integrare il finanziamento accordato con risorse derivanti da azioni di revisione della spesa dedicata ad incarichi specialistici ed elevata professionalità, pubblicità istituzionale o altri servizi specialistici.
4. Il fondo di cui al comma 1 è destinato anche al finanziamento dei corsi di lingua straniera svolti dai Centri linguistici di Ateneo a favore dei tirocinanti selezionati.
Art. 9
Copertura finanziaria1. Alla copertura finanziaria si provvede tramite le seguenti modifiche di bilancio:
in aumento
Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale)
Programma 04 (Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale)
capitolo NI
2016 euro 5.000.000
2017 euro 5.000.000
2018 euro 5.000.000in diminuzione
Missione 20 (Fondi ed accantonamenti)
Programma 03
capitolo SC08.0024
2016 euro -5.000.000
2017 euro -5.000.000
2018 euro -5.000.000.
Art. 10
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).