CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 318
presentata dai Consiglieri regionali
CRISPONI - DEDONI - COSSAil 14 aprile 2016
Istituzione dell'Agenzia per l'incremento ippico ed equestre della Sardegna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge intende colmare un grave vuoto operativo nel comparto del cavallo dovuto alla soppressione, nel 2005, dell'Istituto di incremento ippico della Sardegna. Attualmente l'insieme delle funzioni svolte fin dal 1969, anno di istituzione dell'Istituto sono delegate all'Agris, ma purtroppo, come spesso accade con le leggi di riforma, sembra che tale struttura, considerate le molteplici attività d'istituto a cui è chiamata, non mostri a oggi la necessaria efficacia nel perseguire le finalità operative, producendo apprezzabili risultati nell'attuazione di una politica complessiva del settore.
L'Istituto di incremento ippico, in effetti, ha rappresentato per allevatori, operatori e appassionati dell'intera Sardegna un vero e proprio riferimento capace di raggruppare un mondo complesso, ma certamente vivace non solo sotto il profilo della biodiversità animale, della cultura, dello sport, del turismo ambientale e delle relazioni sociali, ma anche sotto il profilo economico per le tante realtà produttive coinvolte nella filiera del cavallo, che da tempi lontani punteggiano il territorio regionale.
La soppressione dell'Istituto ha creato un danno di non poco conto per gli operatori del settore ippico ed equestre che, a più riprese, hanno lamentato l'assenza di un interlocutore istituzionale a essi totalmente dedicato e soprattutto capace di saper interpretare al meglio l'evoluzione dell'intero comparto.
Al fine di assicurare un nuovo modello di sviluppo con il rilancio del ruolo del settore, inteso come branca della produzione agricola, si intende istituire l'Agenzia per l'incremento ippico ed equestre della Sardegna (AIIES), al fine di valorizzare quella attitudine produttiva, di selezione e di miglioramento delle linee genetiche di cui per l'appunto l'isola è stata sempre al centro dei significativi processi di custodia e tutela di una riconosciuta specifica identità sarda.
Identica riflessione meritano le figure tecniche del personale dipendente dell'ex Istituto di incremento ippico, che, pur avendo acquisito un enorme bagaglio esperienziale di competenze e di relazioni nei peculiari compiti istituzionali, sono state via via disperse nei ruoli dell'Amministrazione regionale e ora si ritiene debbano essere considerate quale base per riaffermare un ruolo di rilancio e modernizzazione del settore.
In definitiva, la presente proposta di legge, composta da 10 articoli, prevede l'istituzione di una Agenzia per l'incremento ippico ed equestre della Sardegna, ai fini della salvaguardia, sviluppo, miglioramento genetico e valorizzazione economica delle produzioni equine regionali. In particolare, dovrà curare gli aspetti che disciplinano la riproduzione equina nonché le iniziative tese alla tutela delle razze equine autoctone e di notevole pregio genetico come l'anglo arabo sardo, il purosangue arabo, il cavallino della Giara, il cavallo del Sarcidano e l'asino sardo e l'asino dell'Asinara.
L'Agenzia, inoltre, si prefigge l'obiettivo di concretizzare una maggiore integrazione degli interventi in materia di ippicoltura realizzati sul territorio dalla Regione attraverso un collegamento sistematico con le altre istituzioni, in particolare quelle della ricerca e le componenti associative e professionali di categoria, nell'ottica di assicurare positive ricadute in termini di tutela della biodiversità animale, della valenza sportiva, ambientale, turistica e di miglioramento delle condizioni di benessere degli animali con la positiva ricaduta economica presso gli allevamenti isolani.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione con la presente legge tutela e potenzia il settore ippico ed equestre della Sardegna, nel solco della tradizione regionale in materia, attraverso interventi di valorizzazione e promozione delle specie e razze di equidi allevate nel territorio regionale.
Art. 2
Istituzione dell'Agenzia per l'incremento ippico ed equestre della Sardegna1. È istituita, l'agenzia regionale denominata Agenzia per l'incremento ippico ed equestre della Sardegna (AIIES) quale organo tecnico specialistico ai fini della tutela, valorizzazione, coordinamento, assistenza e promozione del comparto ippico ed equestre isolano.
2. L'agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
3. L'agenzia ha sede legale in Ozieri.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito, approva lo statuto dell'Agenzia, col quale sono disciplinati gli organi e la struttura operativa e l'organizzazione interna.
5. L'agenzia è inserita nel comparto contrattuale del personale dell'Amministrazione e degli enti regionali ed è soggetta alle disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).
Art. 3
Attività dell'AIIES1. L'agenzia avvia ogni azione utile ai fini della salvaguardia, sviluppo, miglioramento genetico e valorizzazione economica delle produzioni equine regionali; in particolare, cura gli aspetti che disciplinano la riproduzione equina, nonché le iniziative tese alla tutela delle razze equine autoctone di notevole pregio genetico come l'anglo arabo sardo, il purosangue arabo, il cavallino della Giara, il cavallo del Sarcidano, l'asino sardo e l'asino dell'Asinara.
Art. 4
Organi dell'AIIES1. Sono organi dell'agenzia il direttore generale e il revisore dei conti, nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'assessore competente in materia di agricoltura, d'intesa con l'assessore competente in materia di personale.
Art. 5
Direttore generale1. Il direttore generale è scelto mediante selezione pubblica per titoli tra esperti in materie di competenza dell'agenzia, in possesso del titolo di laurea quadriennale o quinquennale e di documentata esperienza professionale maturata in ambito pubblico o privato; il suo rapporto di lavoro con l'agenzia è regolato da contratto quinquennale di diritto privato, rinnovabile una sola volta, e ha carattere pieno ed esclusivo.
Art. 6
Organo di controllo1. Il revisore dei conti esercita i poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), e successive modifiche e integrazioni; è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tra i revisori legali iscritti nel registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dura in carica cinque anni.
Art. 7
Personale1. All'Agenzia per l'incremento ippico ed equestre della Sardegna è prioritariamente assegnato il personale già dipendente del disciolto Istituto di incremento ippico, con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico, previdenziale e integrativo in atto, e il personale dell'Agenzia Agris e del ruolo unico dell'Amministrazione regionale.
Art. 8
Abrogazioni e modifiche1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia subentra nell'esercizio delle funzioni svolte ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna) e successive modificazioni.
Art. 9
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2016, sono compensati dai minori trasferimenti in favore dell'Agris; agli stessi si fa fronte con le risorse disponibili per l'anno 2016 sul capitolo S06.0807 (Missione 16 - Programma 01) iscritte nel bilancio della Regione per gli anni 2016-2018 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 10
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).