CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 316
presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - CRISPONI - LEDDA - TEDDE - CARTA - COMANDINI - GAIA - MANCA Pier Mario - MORICONI - RUBIU - TENDAS - COZZOLINO - CAPPELLACCIil 7 aprile 2016
Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici.
Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda)***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge è diretta a introdurre talune modifiche alla vigente normativa regionale in materia di usi civici, al fine di renderla maggiormente adeguata alla risoluzione delle problematiche che sono emerse a seguito dell'espletamento delle procedure di accertamento degli usi civici da parte della Regione. Tali accertamenti, infatti, hanno incluso tra i terreni soggetti a uso civico anche aree che hanno perso da tempo e irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari.
L'articolo 1 modifica il comma 1 dell'articolo 18 bis della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), chiarendo che possono essere oggetto di sclassificazione i terreni soggetti a uso civico, purché sussistano le seguenti condizioni:
- abbiano perso irreversibilmente la conformazione fisica o la destinazione di terreni agrari;
- siano stati ceduti a privati prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616) o siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di interventi di interesse pubblico o, purché approvati e convenzionati prima dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985, di piani regolatori particolareggiati o di piani di lottizzazione;
- siano stati utilizzati in conformità alla programmazione urbanistica regionale e comunale.L'articolo 2 abroga le disposizioni che limitano nel tempo l'applicazione dell'articolo 18 bis della legge regionale n. 12 del 1994.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche all'articolo 18 bis
della legge regionale n. 12 del 1994
(Sclassificazione di terreni civici)1. Il comma 1 dell'articolo 18 bis della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda) è così sostituito:
"1. Possono essere oggetto di sclassificazione dal regime demaniale civico i terreni soggetti a uso civico a condizione che:
a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi;
b) sussista uno dei seguenti requisiti:
1) siano stati alienati o concessi in uso, locazione o enfiteusi da parte dei comuni, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616), mediante atti posti in essere in difformità dalle prescrizioni di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751);
2) siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di piani per l'edilizia economica e popolare, di piani per gli insediamenti produttivi o, purché approvati convenzionati prima dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985, di piani regolatori particolareggiati o di piani di lottizzazione;
c) non siano stati utilizzati in difformità dalla programmazione urbanistica comunale e regionale.".
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 18 bis della legge regionale n. 12 del 1994 è aggiunto il seguente:
"6 bis. L'adozione della richiesta di sclassificazione da parte del comune interessato non è soggetta ad alcun limite temporale.".
Art. 2
Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1996, n. 18 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12);
b) il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003);
c) il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005);
d) il comma 36 del'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);
e) il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento).