CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 315

presentata dai Consiglieri regionali
MANCA Gavino - LOCCI - ZEDDA Paolo Flavio - TUNIS - DESINI - PINNA Rossella - PINNA Giuseppino - TENDAS - ZEDDA Alessandra - ZANCHETTA - COCCO Pietro - ANEDDA - USULA - COCCO Daniele Secondo - PIZZUTO - DEDONI - COMANDINI

il 5 aprile 2016

Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nasce a seguito dell'esame svolto dalla Seconda Commissione sul disegno di legge n. 216 (Misure urgenti in materia di disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro)), presentato dalla Giunta regionale in data 8 maggio 2015 che la Commissione, all'unanimità, ha valutato opportuno riscrivere integralmente. Le principali motivazioni che hanno indotto la Commissione a rielaborare il testo di riforma dei servizi e delle politiche del lavoro sono le seguenti:
1) necessità di delineare un nuovo assetto delle competenze a livello regionale coerente con la scelta di trasferire alla Regione l'esercizio delle funzioni in materia di lavoro finora svolte dalle province;
2) mutato contesto normativo nazionale a seguito delle novità introdotte dalla legge n. 183 del 2014 (jobs act) che interviene in materia di lavoro attraverso la riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, essa inoltre riordina la disciplina dei rapporti di lavoro, l'attività ispettiva e la tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

L'articolato si compone di:

PARTE PRIMA. Contiene i principi generali, le finalità e disciplina i compiti e le funzioni della Regione, alla quale è conferito l'esercizio delle competenze in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Vengono individuati i soggetti che compongono il sistema regionale dei servizi per le politiche del lavoro e il sistema di accreditamento.

PARTE SECONDA. Disciplina i compiti dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) quale soggetto preposto all'erogazione dei servizi connessi alle funzioni della Regione in materia di lavoro e ne disciplina l'organizzazione; prevede che l'Agenzia abbia delle articolazioni territoriali denominate Centri per l'impiego, ossia dei poli territoriali cui compete l'erogazione dei servizi per il lavoro e nei quali possano confluire anche servizi di tipo previdenziale e socio-assistenziale.

PARTE TERZA. Definisce le misure di politica attiva del lavoro e individua gli strumenti e i principi in base ai quali erogare i servizi e realizzare gli interventi: profilazione degli utenti, patto di servizio personalizzato, assegno di ricollocazione e principio di condizionalità.

PARTE QUARTA. Contiene le norme attuative, la clausola valutativa, le norme transitorie e le abrogazioni.
Dal punto di vista dell'assetto delle competenze e dell'organizzazione dei servizi per il lavoro, le principali novità sono:
a) attribuzione dell'esercizio delle competenze in materia di lavoro alla Regione (articolo 4);
b) previsione di un sistema regionale che garantisca i livelli essenziali delle prestazioni a favore dei lavoratori e delle imprese su tutto il territorio regionale attraverso i servizi per il lavoro e le misure di politica attiva (articolo 5);
c) individuazione dell'Agenzia sarda per le politiche del lavoro (ASPAL) quale soggetto preposto all'erogazione dei servizi per il lavoro, che opera attraverso i propri uffici sul territorio, i Centri per l'impiego, quali uffici territoriali aperti al pubblico che forniscono attività di orientamento, ausilio, avviamento alla formazione e accompagnamento al lavoro (articoli 10 e 12);
d) semplificazione di alcune procedure legate all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia (approvazione delle statuto, dotazione organica, nomina del direttore e del collegio dei revisori), omogeneizzazione della sua disciplina a quella delle altre agenzie regionali e assoggettamento dell'ASPAL a tutte le norme in materia di organizzazione e personale previste dalla legge regionale n. 31 del 1998 (articoli 11, 13, 14, 15, 16 e 17);
e) revisione e semplificazione delle procedure di programmazione degli interventi in materia di lavoro, coordinamento con le misure e strategie delineate nel Programma regionale di sviluppo e con gli atti di programmazione europea (articolo 6);
f) razionalizzazione del numero, delle competenze e della composizione delle commissioni per i servizi e le politiche del lavoro, mantenimento della sola commissione regionale ed eliminazione delle otto commissioni provinciali per i servizi e le politiche del lavoro e delle otto commissioni per il collocamento mirato dei disabili (articolo 7);
g) revisione e adeguamento alla normativa nazionale della disciplina relativa all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, riorganizzazione di tali funzioni presso i Centri per l'impiego; creazione di un comitato tecnico che opera nei centri per l'impiego dislocati nelle città capoluogo; aggiornamento della disciplina del fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità e abrogazione della legge regionale n. 20 del 2002 (Istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili), (articoli 19 e 20);
h) attribuzione di compiti e finalità specifiche all'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, previsione di un raccordo con il Servizio di statistica regionale e della fruibilità dei dati di cui dispone nel formato open data (articolo 18);
i) revisione del sistema informativo regionale delle politiche del lavoro che, in base alla normativa nazionale, costituisce un nodo di coordinamento (regionale) del sistema informativo unitario (nazionale) delle politiche del lavoro; impostazione di tecniche di interoperabilità e scambio di dati in un'ottica di massima integrazione anche con gli altri sistemi informativi statali e regionali (articolo 9).
Dal punto di vista delle modalità di erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro i punti principali riguardano:
a) la presa in carico della persona in cerca di occupazione con la quale i centri per l'impiego siglano un Patto di servizio personalizzato che tiene conto del profilo di occupabilità della persona e individua le azioni mirate e individualizzate atte ad accompagnare il suo inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro (articolo 22);
b) il principio di condizionalità che dispone l'obbligo di attivazione del soggetto per la ricerca del lavoro al quale resta condizionato il mantenimento della condizione di disoccupazione, la fruizione dei servizi per l'impiego e dei benefici previsti dalla normativa nazionale e regionale (articolo 21), prestazione di attività di pubblica utilità a favore delle comunità locali da parte dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito (articolo 31);
c) assegno di ricollocazione che disciplina il diritto del lavoratore disoccupato ad avere una dote, commisurata al proprio profilo di occupabilità, da spendere per ricevere un sostegno specialistico ed intensivo nella ricerca di un nuovo lavoro (articolo 23).

La proposta di legge, inoltre, contiene delle norme di carattere transitorio necessarie a disciplinare il passaggio delle funzioni e del personale dalle province alla Regione e ad accompagnare il sistema verso il nuovo assetto.

Per quanto riguarda trasferimento del personale l'articolo 37 prevede il passaggio:
a) del personale a tempo indeterminato, già trasferito alle province dal Ministero del lavoro e del personale di ruolo delle province impiegato in via esclusiva nel sistema dei servizi e delle politiche attive, a far data dal 7 ottobre 2013; è escluso dal trasferimento il personale dirigenziale;
b) del personale con contratto a termine, il cui rapporto di lavoro è in essere al momento del trasferimento (o al momento dell'entrata in vigore della legge), a prescindere dalla tipologia contrattuale di assunzione, impiegato in via esclusiva nel sistema dei servizi e delle politiche attive del lavoro.

In materia di personale si prevede, inoltre, in applicazione della disposizione statale contenuta nella legge n. 147 del 2013 (recentemente prorogata dall'articolo 1, comma 776, della legge di stabilità 2016 - legge n. 208 del 2015), il superamento della situazione di precariato del personale inquadrato nell'Agenzia del lavoro con contratto a tempo determinato sulla base della legge regionale n. 3 del 2013.

L'articolo 36 disciplina il piano di subentro; la decorrenza dell'esercizio delle funzioni riassegnate alla Regione dev'essere contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni da disciplinare dalla Giunta regionale con propria delibera.

La clausola valutativa è disciplinata dall'articolo 35 della proposta di legge. Essa, oltre a prevedere la presentazione di una relazione da parte della Giunta regionale al Consiglio sullo stato di avanzamento delle misure previste, le modalità di attuazione e le eventuali criticità riscontrate, dispone che la Giunta integri l'informativa con i risultati delle analisi condotte per valutare gli effetti delle misure adottate anche attraverso la conduzione di studi sperimentali con gruppo di controllo randomizzato. Le misure da sottoporre a tale tipo di controllo sono definite in un programma triennale di valutazione approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente per materia.

Le abrogazioni sono contenute nell'articolo 43. La proposta di legge riscrive integralmente la legge regionale n. 20 del 2005, che conseguentemente viene abrogata. È inoltre abrogata la legge regionale n. 20 del 2002 (Istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili) in quanto la materia viene ridisciplinata all'interno della presente proposta di legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Oggetto e finalità

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge, sulla base dei principi generali dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, disciplina le competenze della Regione, conferite dallo Stato con il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego), in materia di servizi e politiche attive del lavoro.

2. La Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto della persona e promuove le condizioni per renderlo effettivo attraverso un efficace sistema di servizi per il lavoro e misure di politica attiva finalizzati a:
a) promuovere l'occupazione, l'attivazione al lavoro e l'occupabilità e potenziare il sistema di incontro fra domanda e offerta di lavoro;
b) assicurare i livelli essenziali di prestazione a tutti i cittadini con standard minimi di servizi e un adeguato tasso di copertura territoriale dei servizi per il lavoro ai quali accedere gratuitamente;
c) realizzare un sistema integrato dei servizi per il lavoro costituito dai soggetti pubblici e privati e assicurare agli utenti la facoltà di scelta;
d) garantire la presa in carico dei lavoratori e prevedere misure specifiche per il loro inserimento lavorativo anche attraverso l'utilizzo del patto di servizio personalizzato;
e) affiancare le misure di sostegno al reddito con politiche attive che favoriscano l'effettiva ricollocazione dei lavoratori tramite percorsi personalizzati e utili all'acquisizione di nuove competenze;
f) stabilire l'obbligo dei soggetti alla partecipazione attiva alla ricerca del lavoro e individuare dei meccanismi che prevedano un riequilibrio e una condizionalità tra le misure di sostegno al reddito o di fruizione dei servizi per il lavoro e l'effettiva disponibilità ad accettare offerte di lavoro o misure di politica attiva;
g) prevedere azioni idonee a garantire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, dei soggetti a rischio di esclusione sociale e dei lavoratori immigrati;
h) creare nel territorio un'integrazione e coordinamento tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro, le politiche formative e le altre misure di tipo socio-assistenziale;
i) assicurare alle imprese servizi di preselezione, formazione, anticipazione e gestione delle situazioni di crisi;
j) promuovere il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale forma comune di rapporto di lavoro;
k) promuovere la parità di genere nell'accesso al lavoro e nei percorsi di carriera e garantire politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura;
l) realizzare programmi mirati alla lotta al lavoro nero, al contrasto del lavoro precario e al miglioramento della condizione di vita dei lavoratori;
m) garantire la partecipazione delle parti sociali e dei datori di lavoro alla proposta e verificare le linee programmatiche e le politiche del lavoro di competenza regionale;
n) prevedere la massima semplificazione amministrativa anche con l'impiego di tecnologie informatiche;
o) rafforzare il sistema di monitoraggio e valutazione degli effetti delle politiche attive e dei servizi del lavoro.

 

Capo II
Funzioni e compiti della Regione

Art. 2
Sistema regionale dei servizi per le politiche del lavoro

1. La Regione, per le parti di competenza, esercita il ruolo di indirizzo politico e programmazione in materia di politiche per il lavoro e governa il sistema regionale dei servizi realizzato dai soggetti pubblici e privati che svolgono i loro compiti in modo integrato e coordinato secondo le modalità previste dalla presente legge.

2. Il sistema regionale dei servizi per le politiche del lavoro è costituito dai seguenti soggetti:
a) l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e gli uffici territoriali con cui si articola sul territorio;
b) gli altri soggetti, pubblici o privati, accreditati che collaborano col sistema istituzionale nell'espletamento dei servizi secondo le modalità previste dalla presente legge;
c) la scuola, le università, gli enti di formazione, gli enti bilaterali, gli organismi privati, quelli del terzo settore e gli altri organismi pubblici interessati.

3. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro promuove l'effettività dei diritti al lavoro e alla formazione e assicura, attraverso la propria attività, il sostegno ai lavoratori nell'inserimento o reinserimento lavorativo e ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze.

4. L'accesso al sistema regionale dei servizi per il lavoro è gratuito ed è assicurato nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e pari opportunità.

 

Art. 3
Accreditamento dei servizi per il lavoro

1. La Regione svolge le attività previste dalla presente legge direttamente o mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati sulla base dei principi previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

2. I soggetti privati accreditati, con le limitazioni previste dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, concorrono all'attuazione delle politiche del lavoro e all'erogazione dei servizi a favore del soggetto in cerca di occupazione.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta, secondo le modalità di cui all'articolo 34, una deliberazione con la quale definisce il proprio regime di accreditamento dei servizi per il lavoro.

4. La Regione, inoltre, provvede all'accreditamento degli enti di formazione nell'ambito delle linee guida definite in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

 

Art. 4
Compiti della Regione

1. La Regione esercita le competenze in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo n. 180 del 2001, e attua gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. In particolare:
a) definisce la strategia regionale per l'occupazione e la programmazione regionale in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e individua gli obiettivi annuali e le priorità che identificano la politica regionale in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
b) assicura a livello regionale le prestazioni essenziali previste dall'articolo 5 e verifica il rispetto degli standard di servizio previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015;
c) garantisce una diffusa ed equilibrata presenza nel territorio di uffici aperti al pubblico specificamente dedicati ai servizi per il lavoro e alle politiche attive;
d) individua criteri generali e modelli di intervento per favorire l'omogeneità dei servizi e adotta misure di semplificazione amministrativa anche attraverso l'impiego di tecnologie informatiche;
e) svolge le funzioni di monitoraggio e rafforza la valutazione dei risultati e degli effetti delle politiche del lavoro e delle prestazioni erogate nella Regione;
f) definisce, sulla base della normativa vigente, il regime di accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio;
g) esercita le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) di cui all'articolo 10.

2. La Regione, nel rispetto della normativa vigente, inoltre:
a) svolge attività di mediazione nei conflitti di lavoro collettivi e assume la qualità di soggetto istituzionale di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli;
b) effettua l'esame congiunto, previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e quello previsto nelle procedure di licenziamento collettivo su base regionale;
c) realizza gli interventi in materia di mobilità nella pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni;
d) effettua l'analisi tecnica e approva l'inserimento nella lista di mobilità previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), relativamente ad aziende e unità produttive presenti in ambito regionale.

 

Art. 5
Sistema regionale dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro

1. La Regione garantisce nel proprio territorio, tenendo conto della situazione di fatto e delle proprie peculiarità territoriali, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), e anche attraverso lo strumento della convenzione stipulata in coerenza con i principi stabiliti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015 i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro a favore dei lavoratori e delle imprese. A tal fine:
a) svolge le funzioni e i compiti amministrativi in materia di lavoro assicurando la funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico e la disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro;
b) adotta misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della Regione attraverso meccanismi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione nel rispetto del principio di condizionalità di cui agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
c) individua adeguati percorsi per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso le attività di cui all'articolo 11;
d) assicura i compiti connessi ai servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche ed integrazioni secondo le modalità previste dall'articolo 19;
e) provvede all'avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), e successive modifiche ed integrazioni secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 2, lettera b);
f) assicura la presa in carico delle diverse categorie di utenti e disciplina i tempi entro i quali devono essere convocati ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e prevede opportuni margini di adeguamento;
g) assicura l'erogazione dei servizi del lavoro attraverso la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
h) prevede servizi di assistenza alla ricollocazione anche attraverso l'erogazione di un assegno individuale di ricollocazione, previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati secondo le modalità previste dall'articolo 23;
i) realizza il nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo n. 150 del 2015, con tecniche di interoperabilità e scambio di dati, secondo un'ottica di massima integrazione anche con gli altri sistemi informativi regionali.

 

Art. 6
Programmazione degli interventi in materia di servizi per il lavoro e politiche attive

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle strategie delineate nel Programma regionale di sviluppo e negli atti di programmazione europea, e in coerenza con gli indirizzi definiti a livello nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, definisce, con propria deliberazione, le linee di intervento nelle materie disciplinate dalla presente legge.

2. La deliberazione di cui al comma 1, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, stabilisce gli obiettivi annuali dell'azione regionale con particolare riguardo agli interventi di politica attiva del lavoro, gli strumenti, i destinatari, gli indicatori e le modalità di valutazione dei risultati definiti all'interno di un quadro programmatico unitario delle risorse finanziarie disponibili (regionali, statali ed europee) prevedendo anche eventuali forme di integrazione programmatica con altre politiche regionali.

3. La Giunta regionale, inoltre, può definire ulteriori livelli essenziali delle prestazioni rispetto a quelli disciplinati ai sensi dell'articolo 5 e ne individua le relative modalità di attuazione.

4. La deliberazione di cui al comma 1 è elaborata anche tenendo conto delle risultanze della Conferenza di cui all'articolo 8 e dei dati e delle elaborazioni prodotte dall'Osservatorio di cui all'articolo 17.

 

Art. 7
Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla definizione degli indirizzi e delle scelte programmatiche della Regione e alla determinazione delle politiche attive per il lavoro è istituita, presso l'Assessorato competente in materia di lavoro, la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro.

2. La commissione supporta la Regione nell'organizzazione dei servizi e nella progettazione ed elaborazione delle politiche del lavoro di competenza regionale esprimendo il proprio parere nei casi previsti dalla presente legge.

3. La commissione è composta:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro che la presiede o da un suo delegato;
b) da quattro componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
c) da quattro componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale nei settori dell'industria, commercio e turismo, agricoltura, artigianato e cooperazione;
d) da un rappresentante designato dal forum del terzo settore;
e) da tre componenti designati rispettivamente dalla scuola, dalla formazione professionale e dall'università;
f) dal consigliere regionale di parità nominato ai sensi della normativa vigente;
g) da quattro componenti designati dall'ANCI;
i) da due rappresentanti designati dalle associazioni dei diversamente abili comparativamente più rappresentative, di cui un rappresentante del terzo settore segnalato dalle associazioni cooperative cui aderiscono le cooperative sociali.

4. Per ogni componente effettivo della commissione è indicato un supplente.

5. La commissione è istituita con decreto del Presidente della Regione, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma 3, espresse entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione; decorso tale termine, e qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste; la durata in carica della commissione è pari a quella della legislatura regionale.

6. Le modalità di funzionamento della commissione sono definite in apposito regolamento approvato dalla commissione stessa. Alle riunioni della commissione partecipa di diritto il direttore dell'ASPAL.

 

Art. 8
Conferenza regionale per le politiche del lavoro

1. La Regione promuove una volta all'anno la Conferenza regionale per le politiche del lavoro, quale momento di confronto e partecipazione delle rappresentanze istituzionali ed economico-sociali alle politiche del lavoro, finalizzata alla formulazione di orientamenti e proposte in merito alla strategia regionale in materia di lavoro.

2. La conferenza è indetta e presieduta dall'Assessore competente in materia di lavoro o da un suo delegato. Le funzioni di segreteria organizzativa della conferenza sono svolte dall'ASPAL.

 

Art. 9
Sistema informativo regionale delle politiche del lavoro

1. La Regione, nelle more dell'implementazione del sistema informativo unico, anche attraverso la valorizzazione e il riutilizzo delle componenti informatizzate esistenti, realizza, per le parti di competenza, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, il nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e della formazione professionale realizzato.

2. Il sistema informativo regionale delle politiche del lavoro rappresenta uno strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla presente legge, costituisce la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore e persegue finalità statistiche e di monitoraggio delle politiche del lavoro.

3. Il sistema è realizzato con tecniche di interoperabilità e in un'ottica di scambio di dati e di integrazione con altri sistemi informativi regionali e statali al fíne di costituire un patrimonio informativo comune in materia di lavoro, di istruzione e sociale.

4. L'Assessorato competente in materia di lavoro provvede, in stretto coordinamento con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), alla gestione del sistema informativo regionale e ne garantisce la migliore funzionalità, in particolare, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 11.

 

Capo III
Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e centri per l'impiego - Agentzia sarda pro is políticas ativas de s'impreu e tzentros pro s'impreu

Art. 10
Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro - Agentzia sarda pro is políticas ativas de s'impreu

1. È istituita l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, di seguito denominata ASPAL, con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

2. All'ASPAL è attribuita la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge nonché tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale.

3. L'ASPAL svolge la propria attività in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale ed è soggetta al controllo e vigilanza di cui della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo vigilanza e tutela sugli enti, istituti e agenzie regionali).

4. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 3, l'Assessore competente in materia di lavoro adotta, con proprio decreto, il programma annuale di attività con il quale assegna all'Agenzia gli obiettivi, le risorse e definisce le modalità di verifica del raggiungimento dei risultati.

5. L'Agenzia è articolata in uffici territoriali aperti al pubblico denominati Centri per l'impiego (Tzentros pro s'impreu) nei quali confluiscono i Centri dei servizi per il lavoro, già istituiti presso le province. Essi erogano i servizi di cui all'articolo 12 e rappresentano dei poli territoriali nei quali possono confluire una pluralità di servizi anche di natura socio-assistenziale e previdenziale.

6. L'ASPAL svolge, nell'ambito della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le funzioni di collegamento con l'Agenzia nazionale ANPAL.

7. L'ASPAL, nell'esercizio delle sue funzioni, può operare in regime di convenzione con le università e con qualificati organismi di ricerca pubblici e privati e, su richiesta di soggetti pubblici o privati, è autorizzata a svolgere servizi non istituzionali con oneri a carico dei richiedenti per le attività di preselezione dei candidati nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive per l'accesso al lavoro.

 

Art. 11
Struttura organizzativa dell'ASPAL e personale

1. L'ASPAL è disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, e dallo statuto.

2. Lo statuto dell'Agenzia è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia. Il parere è espresso entro venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde.

3. La struttura organizzativa dell'ASPAL, disciplinata dallo statuto, è articolata in servizi dei quali non più di quattro con competenze di coordinamento territoriale. Lo statuto inoltre definisce l'articolazione territoriale ossia numero e modalità organizzative e di funzionamento dei Centri per l'impiego.

4. La dotazione organica dell'Agenzia, definita ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 31 del 1998, è approvata dalla Giunta regionale.

5. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti.

 

Art. 12
Funzioni dei centri per l'impiego

1. I centri per l'impiego erogano i servizi per l'inserimento o reinserimento lavorativo dei disoccupati, degli inoccupati, dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o a rischio di disoccupazione. In particolare, svolgono le seguenti attività:
a) presa in carico, orientamento di base, profilazione al fine di determinarne il profilo personale di occupabilità e analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale;
b) stipula del patto di servizio personalizzato;
c) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
d) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
e) orientamento individualizzato e assistenza all'auto impiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
f) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'auto impiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
g) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione;
h) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante iniziative di mobilità nazionale e transnazionale;
i) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo e auto impiego;
j) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
k) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
l) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
m) avviamento a selezione nella pubblica amministrazione;
n) servizi mirati a favore delle fasce deboli;
o) servizi alle imprese quali la facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'assistenza alla preselezione in ragione dei fabbisogni professionali, l'accesso agli incentivi e le rilevazioni e analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi;
p) tutti gli altri compiti in materia di servizi per il lavoro e politiche attive a essi affidati dall'Agenzia.

2. I centri per l'impiego inoltre:
a) svolgono i compiti e le funzioni previste dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità secondo le modalità previste dall'articolo 19;
b) provvedono, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, e successive modifiche ed integrazioni, all'avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche del personale da adibire a qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo; la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, definisce le modalità per la formazione delle graduatorie e le relative procedure di scorrimento (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59)), che possono prevedere, tra l'altro, il superamento del criterio di anzianità a favore delle condizioni reddituali (secondo parametri definiti dall'ISEE) ed eventuali riserve e diritti di precedenza destinati a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio o per far fronte a esigenze temporalmente definite.

3. I servizi e le misure di politica attiva di cui al presente articolo sono erogati sulla base degli standard di servizio definiti dall'ANPAL.

4. I centri per l'impiego possono essere ubicati anche nelle sedi dei centri regionali di formazione professionale fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 56 del 1987.

 

Art. 13
Organi dell'ASPAL

1. Sono organi dell'ASPAL:
a) il direttore dell'Agenzia;
b) il collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 14
Direttore dell'Agenzia

1. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'Agenzia e nei limiti stabiliti dallo statuto ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio. Egli svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 10, comma 3. In particolare:
a) predispone il programma annuale di attività;
b) alloca le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili per l'attuazione del programma e ne definisce le responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;
c) conferisce gli incarichi ai dirigenti, ne dirige, coordina e valuta l'attività;
d) propone alla Giunta regionale l'adozione della pianta organica e del bilancio;
e) predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati, e ne dà comunicazione all'Assessore competente.

2. Il direttore generale è scelto, con procedura a evidenza pubblica, tra persone in possesso del diploma di laurea di comprovata esperienza e competenza nelle materie di competenza dell'ASPAL che abbiano svolto, per almeno cinque anni, funzioni dirigenziali in strutture pubbliche o private.

3. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella della legislatura e che si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa.

4. Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali dell'Amministrazione regionale.

5. L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.

 

Art. 15
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti al Registro dei revisori legali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente, e dura in carica cinque anni. Il collegio esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1995.

2. Al presidente e ai componenti del collegio competono i compensi definiti secondo le modalità previste dal comma 4 bis dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).

 

Art. 16
Entrate

1. L'ASPAL dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) contributo annuo per il funzionamento dell'Agenzia e lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge;
b) contributi derivanti da normative europee, statali e regionali per lo svolgimento di specifiche attività;
c) proventi derivanti da attività e servizi effettuati nell'esercizio delle funzioni proprie;
d) ogni altro introito.

 

Art. 17
Bilancio di previsione e rendiconto generale

1. Il bilancio di previsione e il rendiconto generale, adottati dal direttore, corredati dei pareri del collegio dei revisori dei conti, sono approvati dalla Giunta regionale.

2. All'Agenzia si applica la normativa contabile prevista per la Regione.

 

Art. 18
Osservatorio regionale del mercato del lavoro

1. L'ASPAL svolge le funzioni di Osservatorio regionale del mercato del lavoro, in collegamento con il Servizio della statistica regionale, e avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 9 allo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale e per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) disporre di analisi ed elaborazione dei dati di tipo strutturale e congiunturale, delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro;
b) monitorare l'attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge;
c) conoscere i dati sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese per la promozione delle politiche attive e dell'offerta formativa;
d) verificare, per le parti di competenza, il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro regionali.

2. L'Osservatorio può effettuare indagini su tematiche specifiche e può condurre, per conto di soggetti diversi da Regione ed enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche, con oneri a carico dei richiedenti, in ordine a specifiche tematiche non contemplate dalla sua attività di istituto.

3. L'osservatorio assicura la fruibilità dei dati di cui dispone relativi al mercato del lavoro nel formato open data ed elabora rapporti periodici sulla propria attività, dei quali garantisce la massima diffusione.

 

Capo IV
Misure in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità

Art. 19
Inserimento lavorativo delle persone
con disabilità

1. La Regione esercita i compiti in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle linee guida previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Al collocamento delle persone con disabilità, inoltre, si applicano in quanto compatibili le norme in materia di servizi e misure per il lavoro di cui alla presente legge e di cui al capo II del decreto legislativo n. 150 del 2015.

2. La Regione individua l'ASPAL quale struttura che gestisce la materia dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, e i centri per l'impiego come uffici competenti per l'erogazione dei servizi.

3. I centri per l'impiego attuano gli interventi a favore delle persone disoccupate e che aspirano a una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi. In particolare, i centri per l'impiego provvedono a:
a) tenere gli elenchi e predisporre le graduatorie, compilate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni;
b) avviare al lavoro ed effettuare, qualora richiesta, la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui alla lettera a);
c) stipulare le convenzioni finalizzate all'inserimento mirato;
d) raccogliere in maniera sistematica i dati relativi al collocamento mirato che confluiscono nel sistema informativo;
e) verificare gli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 3, lettera a), sulla base dei criteri indicati nell'atto di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

5. I centri per l'impiego (dislocati presso le città capoluogo di provincia) svolgono, oltre le funzioni previste al comma 3, i seguenti compiti:
a) rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali;
b) trasmissione delle comunicazioni, anche in via telematica, previste nell'articolo 6, comma 1, della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni;
c) promozione e stipula, sentito il comitato tecnico di cui al comma 7, delle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12 bis della legge n. 68 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
d) stipula, sentito il comitato tecnico di cui al comma 7, delle convenzioni-quadro su base territoriale secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), e successive modifiche ed integrazioni.

6. La Giunta regionale definisce con propria delibera, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, i criteri e le modalità omogenee per la stipula delle convenzioni di cui al comma 5, lettera c), e i presupposti per la validazione delle convenzioni-quadro di cui al comma 5, lettera d). La deliberazione stabilisce, inoltre:
a) il limite massimo coperto dal conferimento di commesse alle cooperative sociali, in misura che non può, comunque, superare un quinto del totale della quota d'obbligo;
b) il coefficiente minimo per il calcolo del valore unitario delle commesse, che deve essere parametrato alla congruità del costo del lavoro derivante dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali, e ai costi di accompagnamento e tutoraggio sostenuti dalla cooperativa sociale.

7. Presso i centri per l'impiego opera un comitato tecnico con compiti di:
a) valutazione delle capacità lavorative;
b) definizione degli strumenti delle prestazioni utili all'inserimento mirato;
c) predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità;
d) ogni altro compito a esso espressamente attribuito dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

8. Il comitato tecnico è costituito da:
a) il dirigente territoriale competente o un suo delegato;
b) un esperto del settore sociale;
c) un medico legale designato dall'ASL.

9. I componenti del comitato tecnico sono designati dal direttore dell'ASPAL. A essi non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

10. L'ASPAL coordina le attività previste dal presente articolo e gestisce direttamente le funzioni che richiedono una gestione di dimensione regionale.

 

Art. 20
Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità

1. La Regione promuove e sostiene l'integrazione e l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel mondo del lavoro.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 è istituito, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, di seguito denominato Fondo, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi e al rafforzamento del collocamento mirato.

3. Il fondo eroga:
a) contributi agli enti, indicati nella presente legge, che svolgono attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

4. Il fondo è alimentato dalle risorse assegnate annualmente dallo Stato, dai proventi derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, dai versamenti obbligatori effettuati dai datori di lavoro e non versati al fondo di cui all'articolo 14 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, dai contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati e da risorse regionali.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentito il comitato di cui all'articolo 19, comma 6, approva un programma annuale con il quale sono individuati gli interventi finalizzati all'inserimento e all'integrazione lavorativa, le misure funzionali a rendere le modalità lavorative adeguate rispetto alle esigenze delle persone con disabilità, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate alle diverse finalità e infine i criteri e le modalità di gestione del fondo e di verifica dei risultati.

6. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il comitato regionale del fondo che, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, si esprime in ordine alla destinazione delle risorse che costituiscono il fondo e alle modalità di gestione e alla verifica dei risultati.

7. Il comitato regionale del fondo è costituito da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
c) un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
d) un componente designato dalle associazioni dei diversamente abili comparativamente più rappresentative a livello regionale.

8. Il comitato regionale del fondo è istituito con decreto del Presidente della Regione, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma 7, lettere b) e c), espresse entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione; la durata in carica della comitato è pari a quella della legislatura regionale.

9. Le modalità di funzionamento del comitato sono definite in apposito regolamento approvato dalla commissione stessa. Alle riunioni del comitato partecipa di diritto il direttore dell'ASPAL o un suo delegato.

10. Presso l'Assessorato competente in materia di lavoro è istituito l'Albo regionale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche ed integrazioni. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'accesso e la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 19, comma 5.

11. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di tenuta, revisione e aggiornamento e i requisiti di iscrizione all'albo di cui al comma 10 in conformità alla normativa vigente.

 

Capo V
Strumenti e misure di politica attiva

Art. 21
Definizione e misure di politica attiva del lavoro

1. La Regione promuove politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione, al mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la formazione, gli strumenti di orientamento, l'inserimento e il reinserimento lavorativo, il sostegno all'impresa e l'auto impiego. Nella formulazione degli interventi di politica attiva tiene conto dei seguenti indirizzi:
a) presa in carico, profilazione (definizione del profilo personale di occupabilità) e orientamento degli utenti;
b) patto di servizio personalizzato, che definisce gli obblighi dei soggetti che erogano i servizi per l'impiego e dei lavoratori che ne beneficiano;
c) attivazione al lavoro da parte del disoccupato;
d) condizionalità, che pone le condizioni necessarie per il mantenimento della condizione di disoccupazione, la fruizione dei servizi per l'impiego, il beneficio dei sussidi previsti dalla normativa nazionale e regionale;
e) offerta di lavoro congrua, formulata tenendo conto del grado di vicinanza della proposta di lavoro alla professionalità posseduta dal soggetto;
f) affiancamento alle misure di sostegno al reddito di politiche attive che favoriscano l'effettiva ricollocazione dei lavoratori;
g) prestazione di attività di pubblica utilità a favore delle comunità locali da parte dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito.

3. La Regione coordina le misure di politica del lavoro con i programmi finanziati o cofinanziati dall'Unione europea e quelli a regia nazionale promuovendo l'uso integrato delle risorse europee, nazionali e regionali ai sensi dell'articolo 6.

 

Art. 22
Presa in carico e patto di servizio personalizzato

1. Al fine di favorire l'occupazione, la Regione adotta misure di attivazione al lavoro e meccanismi di condizionalità per l'erogazione delle prestazioni nei confronti delle seguenti categorie di soggetti:
a) disoccupati;
b) beneficiari di strumenti di sostegno al reddito;
c) beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

2. A tal fine i centri per l'impiego convocano i lavoratori per la profilazione, ossia, per la quantificazione, attraverso idonei strumenti, del livello di occupabilità e, in accordo con i richiedenti, stipulano un patto di servizio personalizzato.

3. I lavoratori che sottoscrivono il patto di servizio di cui al comma 2 soggiacciono agli obblighi e alle condizioni previste dagli articoli 20, 21, 22 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

4. Le modalità e i tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti sono definiti secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015.

5. La Giunta regionale può prevedere, con propria deliberazione, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, dei margini di adeguamento delle modalità e dei tempi di convocazione degli utenti.

6. Il patto di servizio personalizzato, che contiene gli elementi previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, prevede il piano di ricerca del lavoro e riporta la disponibilità del richiedente allo svolgimento delle seguenti attività:
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
c) svolgimento di tirocini extracurriculari;
d) accettazione di congrue offerte di lavoro;
e) partecipazione ad attività di pubblica utilità.

7. L'offerta di lavoro di cui al comma 6, lettera d), è definita secondo le modalità previste dagli articoli 3, comma 3, lettera a) e 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e tiene conto del grado di vicinanza dell'offerta alla specifica professionalità posseduta dal lavoratore, della distanza dal domicilio, dei tempi di trasporto con i mezzi pubblici e della durata della disoccupazione.

8. I Centri per l'impiego rilasciano al lavoratore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015, il fascicolo elettronico, la cui base informativa è costituita dal sistema informativo regionale delle politiche del lavoro, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Ai soggetti interessati è garantito, secondo modalità telematiche, l'accesso gratuito al fascicolo elettronico.

 

Art. 23
Assegno di ricollocazione

1. La Regione adotta l'assegno individuale di ricollocazione con il quale il lavoratore può richiedere un servizio di accompagnamento al lavoro. L'importo dell'assegno varia in funzione del profilo personale di occupabilità del lavoratore.

2. L'assegno è rilasciato a favore dei disoccupati percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) secondo le modalità e i tempi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ed è spendibile presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati.

3. Il servizio di assistenza erogato dai centri per l'impiego e dai soggetti accreditati garantisce al richiedente che ricerca occupazione un'assistenza appropriata, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore.

4. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati sono tenuti a conferire le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo e all'esito del servizio secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015.

5. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definite secondo le modalità previste dagli articoli 3, comma 2, lettera b), e 24 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse disponibili nel fondo di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

6. La Regione con proprie risorse può estendere o sviluppare gli interventi di cui al presente articolo anche a favore di altre categorie di lavoratori.

 

Art. 24
Tirocinio extracurriculare

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa nazionale promuove il tirocinio quale strumento privilegiato per favorire l'orientamento delle scelte professionali, la formazione e l'acquisizione di competenze professionali utili all'inserimento lavorativo.

2. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, la misura del tirocinio, sulla base delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), e definisce numero, modalità di attivazione e ammontare della indennità di partecipazione con particolare riguardo alle seguenti tipologie di tirocinio:
a) tirocinio formativo e di orientamento;
b) tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro;
c) tirocinio formativo e di orientamento o di inserimento o reinserimento in favore di persone svantaggiate e soggetti disabili;
d) tirocinio atipico;
e) tirocinio estivo d'orientamento.

3. I Centri per l'impiego e i soggetti accreditati sostengono l'utilizzo dei tirocini extracurriculari e li inseriscono all'interno di un percorso strutturato definito nel patto di servizio di cui all'articolo 22 finalizzato all'incremento dell'occupabilità del beneficiario.

4. La Regione può intervenire anche con propri fondi per promuovere i tirocini extracurriculari presso le imprese all'interno di specifici programmi di inserimento lavorativo.

 

Art. 25
Apprendistato

1. La Regione attribuisce primaria importanza al sistema duale formazione e lavoro e promuove l'apprendistato quale strumento finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, e ne sostiene la diffusione.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, ne definisce la regolamentazione, secondo le modalità previste dal capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), con specifico riferimento a:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

3. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati sostengono l'utilizzo dell'apprendistato e lo inseriscono all'interno di un percorso strutturato definito nel patto di servizio di cui all'articolo 22, finalizzato all'incremento dell'occupabilità del beneficiario.

 

Art. 26
Formazione professionale

1. La Regione persegue l'integrazione tra te politiche in materia di lavoro e la formazione quale strumento di politica attiva volto a migliorare il profilo di occupabilità dei lavoratori.

2. La Regione promuove gli interventi di formazione volti a favorire l'apprendimento lungo l'arco della vita della persona e a migliorare le conoscenze e le competenze tecnico-professionali.

3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, l'offerta formativa con specifico riferimento alle varie tipologie e ai destinatari delle misure.

4. Nella definizione dell'offerta formativa la Giunta regionale individua i criteri per la riserva di una congrua quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015.

5. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati sostengono la formazione e la inseriscono all'interno di un percorso strutturato definito nel patto di servizio di cui all'articolo 22 finalizzato all'incremento dell'occupabilità del beneficiario.

 

Art. 27
Misure di inserimento lavorativo

1. La Regione promuove misure di politica attiva del lavoro attraverso specifici programmi mirati all'inserimento o reinserimento lavorativo a favore di particolari categorie di soggetti che incontrano maggiori difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro attraverso l'erogazione dei servizi per il lavoro e l'attivazione degli strumenti e delle misure previste dalla presente legge.

2. I programmi di cui al comma 1, partendo dalla ricognizione del fabbisogno formativo e occupazionale delle imprese, assicurano un accompagnamento individualizzato all'inserimento lavorativo e prevedono la combinazione di diversi strumenti e misure di politica attiva tra cui:
a) tirocini extracurriculari;
b) voucher formativi per la formazione mirata, la specializzazione, la riqualificazione o riconversione professionale;
c) assegno di ricollocazione o bonus occupazionali definiti anche in funzione della profilazione e del grado di occupabilità dei soggetti interessati;
d) misure di accompagnamento alla pensione.

3. Tutte misure previste dai programmi cui al presente articolo sono inserite nel patto di servizio, hanno tempi definiti e sono vincolate al principio di condizionalità.

4. La Regione, inoltre, può prevedere l'applicazione delle misure previste nel presente articolo a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati quali i lavoratori stranieri e gli ex detenuti.

5. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 34, gli specifici destinatari dell'intervento, il contenuto e le modalità di attuazione dei programmi previsti dal presente articolo e le relative risorse nell'ambito degli stanziamenti individuati nel bilancio regionale.

 

Art. 28
Misure per favorire l'auto impiego

1. La Regione promuove e sostiene l'auto impiego e l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo capaci di reggersi nel mercato di medio e lungo termine con particolare riguardo ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita e alle iniziative proposte dalle donne, giovani, lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o altre categorie di soggetti svantaggiati.

2. Alle iniziative di cui al comma 1 finalizzate alla creazione di impresa è garantito il sostegno attraverso servizi di orientamento e consulenza previsti dalla presente legge sia nella fase di progettazione che nell'avvio delle attività.

3. A tal fine la Giunta regionale disciplina con propria deliberazione gli interventi previsti dal presente articolo e le modalità di finanziamento anche mediante l'utilizzo di specifici strumenti di accesso al credito, secondo le modalità dei fondi di rotazione.

4. Le misure previste dal presente articolo sono erogate nel rispetto della normativa europea in materia di concorrenza e della disciplina sugli aiuti di Stato.

 

Art. 29
Interventi di politica locale per l'occupazione

1. I criteri e le modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), e di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b), della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), sono definiti con deliberazione della Giunta regionale adottata secondo le modalità previste dall'articolo 34.

2. I cantieri di cui al comma 1 sono rivolti alle persone prive di una occupazione e di qualsiasi forma di sostegno al reddito e sono finalizzati ad migliorare il profilo di occupabilità dei destinatari. È data priorità all'impiego dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi due anni, ai disoccupati di lunga durata e alle donne.

3. La deliberazione di cui al comma 1, tiene conto dei seguenti principi e criteri:
a) garanzia di pari opportunità di accesso ai cantieri e previsione di meccanismi di rotazione dei destinatari;
b) reddito dei lavoratori desunto dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
c) carico di famiglia;
d) residenza dei lavoratori nel comune titolare dell'intervento;
e) limiti alla durata massima e alla replicabilità a favore degli stessi destinatari.

4. Ai fini della partecipazione ai cantieri di cui al presente articolo i destinatari non devono aver rifiutato misure di politica attiva.

 

Art. 30
Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito

1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attività a fimi di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel territorio del comune ove siano residenti secondo le modalità previste dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

2. L'ASPAL, per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, stipula apposite convenzioni con le amministrazioni interessate sulla base della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.

3. Le convenzioni possono prevedere l'estensione delle misure di cui al comma 1 a favore lavoratori disoccupati con più di sessanta anni che non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipato secondo le prescrizioni indicate nell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2015.

4. Gli oneri delle suddette convenzioni restano a carico dell'Amministrazioni regionale.

5. La Regione, ai fini della qualificazione professionale e dell'inserimento o reinserimento lavorativo, riconosce e certifica ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale le competenze acquisite dalle persone a seguito delle attività svolte nell'ambito del servizio civile regionale, in ambito ambientale e dei lavori di pubblica utilità, ai sensi della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011).

 

Art. 31
Parità di genere e conciliazione dei tempi di lavoro e cura

1. La Regione promuove la partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro secondo le modalità previste della presente legge e lo sviluppo di servizi e azioni volti ad assicurare la conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di cura e la cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sperimenta misure innovative di welfare aziendale nonché pratiche di lavoro flessibile o di telelavoro e incentiva progetti sperimentali proposti da altri enti pubblici o imprese private.

3. La Regione individua azioni positive per la parità di genere, comprese le campagne di informazione, finalizzate al superamento di ogni disparità nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla progressione in carriera.

4. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro sono assicurati spazi e servizi idonei all'espletamento delle funzioni del consigliere di parità, secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 32
Sicurezza nel lavoro

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modifiche ed integrazioni, promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità lavorativa, esercitando in tal senso funzioni di indirizzo e coordinamento.

2. La Regione programma azioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 favorendo iniziative e progetti diretti:
a) alla realizzazione di più elevati standard di sicurezza sul lavoro;
b) alla promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori;
c) alla promozione di incentivi e norme premiali a sostegno delle iniziative aziendali, specie di piccola e media impresa, volte al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza o finalizzati al riconoscimento e alla diffusione di buone prassi applicative;
d) all'inserimento, nell'ambito delle misure di prevenzione, degli aspetti relativi al genere e all'età dei lavoratori, alla presenza di lavoratori immigrati, alle forme di partecipazione al lavoro e alle sue modalità di organizzazione.

3. La Regione favorisce la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso:
a) campagne informative e azioni di sensibilizzazione, monitoraggio e analisi dell'andamento infortunistico e delle malattie professionali, anche d'intesa con le altre istituzioni e organizzazioni competenti, nonché analisi specifiche su settori produttivi, agenti, modalità organizzative, condizioni sociali e professionali dei lavoratori, caratteristiche delle imprese e dei territori;
b) formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni;
c) accordi con i soggetti autorizzati alla somministrazione e all'intermediazione di lavoro, finalizzati alla istituzione di unità formative dedicate al tema della sicurezza nel lavoro;
d) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative, finalizzati a definire "in melius" le condizioni di tutela dei lavoratori rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla legislazione nazionale.

 

Art. 33
Promozione della regolarità del lavoro e responsabilità sociale delle imprese

1. La Regione promuove la regolarità delle condizioni di lavoro quale principale obiettivo delle proprie politiche in materia di sicurezza, tutela e qualità del lavoro.

2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 mediante:
a) iniziative di educazione alla legalità attraverso interventi formativi e informativi, nei confronti dei soggetti pubblici e privati, aventi a oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e dell'economia sommersa;
b) il supporto a progetti diretti a raccordare e a potenziare le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;
c) azioni dirette a promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali per fornire uno sviluppo locale funzionalmente e strutturalmente collegato all'emersione del lavoro sommerso;
d) iniziative volte a facilitare l'accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare.

3. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese, nelle politiche regionali del lavoro, nell'istruzione e nella formazione, nelle politiche giovanili e nelle strategie regionali di coesione sociale e di promozione della legalità e della sicurezza, quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale.

 

Capo VI
Norme attuative, transitorie e finali

Art. 34
Modalità attuative

1. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui alla presente legge sono adottate su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro che si esprime entro quindici giorni. Le deliberazioni sono approvate previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni. Decorsi tali termini si prescinde dal parere.

 

Art. 35
Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel favorire la crescita dell'occupazione sul territorio della Regione.

2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta:
a) lo stato di avanzamento e modalità di realizzazione delle misure previste nella presente legge, specificando, per ogni singola misura, l'ammontare delle risorse stanziate e spese, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di utilizzo delle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
b) le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;
c) i risultati conseguiti a seguito dell'attivazione delle singole misure.

3. La Giunta, inoltre, a partire dal 2018, integra la relazione di cui al comma 2 con i risultati delle analisi condotte per valutare gli effetti delle misure adottate. Qualora vi siano le condizioni di fattibilità, l'efficacia delle misure è valutata mediante la conduzione di studi sperimentali con gruppo di controllo randomizzato.

4. Al fine di dare attuazione alle disposizione di cui al comma 3, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta alla Commissione competente in materia di lavoro, che si esprime entro venti giorni, il programma triennale di valutazione nel quale propone l'elenco delle misure oggetto di analisi e definisce i tempi e le modalità di realizzazione degli studi.

5. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale rendono accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge e pubblicano i documenti relativi all'attività di cui al presente articolo.

 

Art. 36
Trasferimento delle funzioni

1. A decorrere dal 1° marzo 2016 le funzioni e i compiti attribuiti alle province dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), sono trasferiti alla Regione.

2. Entro il termine previsto al comma 1 la Giunta regionale delibera il piano di subentro della Regione alle province. Nel piano sono disciplinate le modalità di trasferimento delle funzioni e sono individuati i beni, le risorse finanziarie umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione di contratti in essere, del contenzioso e dei procedimenti in corso.

3. La medesima deliberazione disciplina inoltre le modalità di inquadramento del personale trasferito nonché le eventuali misure perequative.

 

Art. 37
Trasferimento del personale

1. Il personale impiegato per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2005 è trasferito all'ASPAL; in particolare, è disposto il trasferimento:
a) del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasferito alle province, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 180 del 2001, dall'articolo 17, comma 1 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) del personale di ruolo delle province effettivamente impiegato, in via esclusiva, nel sistema dei servizi e delle politiche attive del lavoro, dai sei mesi antecedenti la data dell'8 aprile 2014, di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni), e continuativamente fino alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale appartenente al ruolo dirigenziale;
c) del personale delle province a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento; si considera altresì il personale con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva, e in corso, per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio in via esclusiva delle funzioni trasferite dalla presente legge.

2. L'ASPAL al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge, dispone inoltre del personale, già impiegato a valere sulle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000/2006 operante presso Centri servizi per i lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale e assunto dall'Agenzia regionale per il lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza nei mesi di agosto e settembre 2016, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche alla legge regionale n. 1 del 2013), e attualmente in servizio, presso l'Agenzia regionale per il lavoro, in forza dell'articolo 1 della legge regionale 23 settembre 2014, n. 17 (Misure urgenti per il funzionamento dei centri servizi per il lavoro, dei centri servizi inserimento lavorativo e delle Agenzie di sviluppo locale).

3. Nel rispetto della normativa in materia di contenimento della spesa di personale e dei limiti assunzionali, la Regione è autorizzata a dare attuazione alle procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e successive modifiche ed integrazioni, per il superamento del precariato del personale di cui al comma 2, a condizione che il personale sia stato assunto con procedure selettive a evidenza pubblica e che abbia maturato almeno trentasei mesi di lavoro nei servizi oggetto della presente legge.

4. Ai fini delle procedure per il superamento del precariato di cui al comma 3, per la maturazione del triennio si computano anche i periodi di lavoro svolti nei Centri servizi per i lavoro (CSL), Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e Agenzia di sviluppo locale presso le province, i comuni, le unioni di comuni e i consorzi di comuni, nell'ambito dei servizi per il lavoro, sia con contratti a tempo determinato che con forme contrattuali flessibili o atipiche.

5. Contestualmente all'entrata in vigore della presente legge, cessa il comando a favore delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni, disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2013, nei confronti del personale di cui al comma 1, lettera c).

6. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo e in sede di prima applicazione della presente legge la dotazione organica dell'ASPAL è determinata fino a un massimo di ottocento unità. A regime, le modalità di quantificazione della dotazione organica sono quelle previste dall'articolo 10, comma 4.

 

Art. 38
Sostituzione dell'agenzia regionale per il lavoro con l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 9 assume il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005.

 

Capo VII
Norme di coordinamento e manutenzione legislativa

Art. 39
Interventi a favore dei comuni per lo sviluppo delle cooperative sociali

1. Dopo il punto 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2005, è aggiunto il seguente:
"1 bis) alla concessione di contributi ai comuni per la gestione di servizi comunali da parte di cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);".

 

Art. 40
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 23 del 2005

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)) sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. L'attività svolta volontariamente dai cittadini, destinatari di interventi di sostegno economico, erogati per finalità sociali dalle amministrazioni comunali ai sensi della presente legge, non costituisce rapporto di lavoro.
3 ter. L'amministrazione comunale provvede alla copertura assicurativa per infortunio (INAIL) e per responsabilità civile verso terzi, per i cittadini di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).".

 

Art. 41
Cantieri idraulico-forestali

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione), è aggiunto il seguente:
"Art. 14 bis (Procedure di assunzione)
1. Le assunzioni a tempo indeterminato e determinato presso l'Ente foreste della Sardegna di personale destinato alla gestione dei cantieri di forestazione, avvengono mediante richiesta di avviamento presso i centri dei servizi per il lavoro competenti per territorio. Le assunzioni sono effettuate tra i disoccupati residenti nel comune nel cui territorio insistono i cantieri, sulla base di accordi stipulati tra l'Ente, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i comuni interessati.
2. Gli accordi tengono conto dell'esigenza di salvaguardare le professionalità esistenti, di superare la precarietà nel settore e dei disagi creati localmente al sistema agro-pastorale.".

 

Art. 42
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1995

1. Nella legge regionale n. 14 del 1995, alla tabella A), n. 13, le parole "Agenzia regionale per il lavoro" sono sostituite con "Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro".

 

Capo VIII
Abrogazioni

Art. 43
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a) legge regionale 28 ottobre 2002, n. 20 (Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili);
b) legge regionale n. 20 del 2005;
c) comma 2, articolo 5, della legge regionale n. 6 del 2012.

 

Art. 44
Norma finanziaria

1. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale mediante l'impiego delle risorse già destinate agli interventi previsti dalle leggi regionali n. 20 del 2005 e 26 luglio 2013, n. 17 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), e successive modifiche ed integrazioni, missione 15, programmi 01, 02, 03, 08 del bilancio della Regione per gli anni 2016-2018 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.