CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 311

presentata dal Consigliere regionale
SABATINI

il 30 marzo 2016

Disciplina e promozione dell'attività ricettiva di albergo diffuso)

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'albergo diffuso è l'opportunità che si offre se si vuole promuovere il turismo sostenibile e contemporaneamente offrire occasioni di lavoro, di creazione di attività economiche che aiutino a frenare lo spopolamento di gran parte dei nostri paesi.

Nel panorama in movimento dell'offerta turistica si stanno affermando nuovi modi di fare turismo, formule di ospitalità che mettono in primo piano ambiente, territorio e cultura.

Qualcuno ha detto che forse non c'è bisogno di alberghi nuovi ma di nuovi alberghi; definizione che ben aderisce alla nostra realtà fatta in gran parte di un enorme patrimonio edilizio che rischia l'abbandono e che garantisce al modello dell'albergo diffuso una delle condizioni per la sua implementazione. L'albergo diffuso, infatti, non si costruisce, ma mette in rete case già esistenti.

L'albergo diffuso nella definizione data dal suo ideatore prof. Giancarlo Dall'Ara è "un'impresa alberghiera situata in un unico centro abitato, formata da più stabili vicini fra loro, con gestione unitaria e in grado di fornire servizi di standard alberghiero a tutti gli ospiti".

"Uno dei punti di forza del turismo nel nostro Paese è dato dallo stile di vita dei luoghi, dei borghi, dei centri storici in particolare. L'albergo diffuso è una proposta che nasce proprio per offrire questa atmosfera di vita che piace e ha mercato sia in Italia che all'estero.

Un albergo diffuso non vende camere in senso stretto, ma luoghi da vivere come residenti, sia pure temporanei".

L'albergo diffuso può rappresentare una concreta occasione di sviluppo perché genera reti tra i proprietari di case, tra di piccoli produttori locali, gli artigiani, l'ente locale, le associazioni, le pro loco.

Obiettivo della proposta è disciplinare, valorizzare, promuovere e incentivare questa innovativa forma ricettiva.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge vuole disciplinare un sistema di accoglienza in grado di soddisfare una domanda turistica interessata a soggiornare nei centri storici e nei paesi a contatto con la comunità residente e ospitante.

2. La Regione regolamenta, promuove e incentiva l'albergo diffuso al fine di:
a) promuovere il recupero e il restauro del patrimonio edilizio dei centri storici e dei paesi;
b) incentivare l'economia dei centri storici e dei paesi;
c) arricchire l'offerta turistica;
d) evitare lo spopolamento dei piccoli comuni lontani dai circuiti turistici tradizionali;
e) offrire nuove opportunità occupazionali.

 

Art. 2
Definizione

1. Si definisce albergo diffuso la struttura ricettiva caratterizzata dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante e annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati come individuata dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), come modificato dall'articolo 25, comma 2, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21).

 

Art. 3
Requisiti

1. I requisiti fondamentali dell'albergo diffuso sono:
a) gestione unitaria: la struttura ricettiva è gestita in forma imprenditoriale, anche individuale;
b) unità abitative dislocate in più edifici separati e preesistenti di proprietà di soggetti distinti, a condizione che sia garantita la gestione unitaria dell'albergo diffuso;
c) unità abitative adibite a camere da letto o alloggi e dotate di arredi, attrezzature e servizi;
d) servizi comuni: presenza di locali adibiti a spazi comuni per gli ospiti (ricevimento, sale comuni, bar, punto ristoro);
e) distanza ragionevole degli stabili: massimo 200 metri tra le unità abitative e le strutture con i servizi;
f) riconoscibilità: l'identità della struttura ricettiva è riconoscibile in tutte le sue componenti (arredi, insegne o altri segni distintivi), al fine di garantire una omogeneità dei servizi;
g) servizi alberghieri e assistenza: la struttura ricettiva alberghiera è gestita in forma professionale e offre servizi turistici ai fruitori assicurando i requisiti minimi di ospitalità alberghiera, come definiti dalla vigente normativa regionale;
h) presenza di un ambiente autentico: integrazione con la realtà sociale e la cultura locale;
i) l'albergo diffuso può prevedere un apposito spazio interno da destinare alla vendita dei prodotti tipici locali; in alternativa, può stipulare una convenzione con un esercizio commerciale di vicinato;
j) i requisiti per la classificazione in stelle sono identici a quelli per la classificazione delle strutture extra-alberghiere.

 

Art. 4
Elementi di eleggibilità per la localizzazione

1. Le aree di cui all'articolo 2, individuate dai comuni interessati dalla localizzazione dell'albergo diffuso, sono caratterizzate dalla presenza di elementi tipici della tradizione e della cultura del luogo che possono essere fruiti dal turista nell'ambito del proprio soggiorno, quali:
a) manifestazioni ricorrenti a carattere religioso e civile, come, a titolo esemplificativo, sagre, feste patronali, processioni;
b) presenza di strutture espositive legate alla tradizione agricola, pastorale, artigianale, manifatturiera e produttiva locale, come, a titolo esemplificativo, musei ed esposizioni;
c) presenza di attività commerciali, artigianali o enogastronomiche legate al territorio e alle sue tradizioni produttive, come, a titolo esemplificativo, laboratori artigianali con vendita al pubblico, commercializzazione di produzioni artigianali, agrituristiche, alimentari ed enogastronomiche locali, attività di ristorazione che offra cucina regionale e prodotti locali;
d) i progetti relativi alla realizzazione di alberghi diffusi sono integrati da appositi programmi o proposte ospitali che documentano la presenza degli elementi della tradizione e della cultura suscettibili di valorizzazione di cui al comma 1, nonché gli interventi e le iniziative da intraprendere per la più ampia diffusione e conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni della Sardegna, quali, a titolo esemplificativo, l'organizzazione di escursioni, gite a tema, itinerari a carattere culturale-religioso, percorsi enogastronomici.

 

Art. 5
Procedure

1. Le procedure inerenti la regolamentazione degli alberghi diffusi sono quelle desumibili dalla legge regionale n. 22 del 1984 e successive modifiche e integrazioni in quanto compatibili.

 

Art. 6
Elenco degli alberghi diffusi

1. Presso il competente assessorato regionale è istituito l'elenco regionale degli alberghi diffusi. All'elenco possono essere iscritti i gestori delle strutture aventi le caratteristiche e i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Almeno ogni due anni, la Regione effettua verifiche sul mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti per l'iscrizione. L'accertata perdita delle caratteristiche e dei requisiti comporta la cancellazione dall'elenco regionale.

 

Art. 7
Interventi a sostegno dell'albergo diffuso

1. La Regione provvede allo svolgimento di interventi di sostegno allo sviluppo dell'albergo diffuso mediante la concessione agli operatori di appositi finanziamenti, anche attraverso l'utilizzo di fondi comunitari.

2. I finanziamenti sono concessi, nella forma del contributo, entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa europea relativa agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

 

Art. 8
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in complessivi euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, per il triennio 2016-2018, mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse in conto della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriale e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" del bilancio della Regione per gli anni 2016-2018 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.