CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 310

presentata dai Consiglieri regionali
TEDDE - LOCCI - FASOLINO - TUNIS - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - PERU - RANDAZZO - TOCCO - ZEDDA Alessandra

il 18 marzo 2016

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio)

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), sono state introdotte disposizioni in materia urbanistica ed edilizia. A far data dal 31 dicembre 2016, alcune di queste norme avranno un negativo e diretto impatto sulle imprese sarde titolari di concessioni balneari. L'articolo 17 della legge regionale n. 8 del 2015, nel modificare l'articolo 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), prevede che, nell'ambito dei litorali urbani, così come individuati dal comma 2, lettera a), dello stesso articolo 10 bis della legge regionale n. 4 del 1989, e "inseriti o contigui a grandi centri abitati, caratterizzati da un'alta frequentazione dell'utenza durante tutto l'anno e da interventi edilizi e infrastrutturali tali da aver profondamente alterato gli originari caratteri di naturalità", nei comuni sprovvisti di Piano di utilizzo dei litorali (PUL), il posizionamento di strutture a servizio della balneazione è ammesso nella fascia dei 300 metri per una durata non superiore ai novanta giorni. L'articolo 43 della legge regionale n. 8 del 2015, al comma 1 fa decorrere l'efficacia di detta modifica dal 31 dicembre 2016. L'applicazione di questa norma produrrà, quindi, i suoi effetti a partire dalla stagione balneare 2017, nel corso della quale gli operatori titolari di concessioni balneari nei comuni che non si sono dotati del PUL potranno installare le strutture al servizio della balneazione solo per novanta giorni contro i dodici mesi di cui di fatto hanno goduto fino a oggi. L'applicazione delle norme in commento finirà per ridurre drasticamente il periodo di apertura delle strutture balneari con sede nei comuni sprovvisti di PUL, impedendo agli operatori di poter svolgere l'attività e lavorare al di fuori dei mesi di altissima stagione, con pesantissime conseguenze sull'occupazione e sulle capacità di sopravvivenza delle imprese medesime, costrette a fare a meno dei ricavi relativi ai periodi di spalla fondamentali per la copertura dei costi fissi d'esercizio e per il loro equilibrio economico-finanziario. È nota l'importanza che il comparto dei balneari riveste per l'economia sarda, in un quadro in cui il comparto turistico, settore portante del sistema economico isolano, deve far fronte all'accresciuta competitività del mercato globale che pone sfide sempre più insidiose con gli altri sistemi turistici del Mediterraneo. Da queste considerazioni nasce la necessità di garantire pari opportunità a tutti i litorali urbani della Sardegna, assicurando un identico periodo di apertura a prescindere dall'approvazione del PUL la cui dotazione da parte degli enti locali spesso sconta i negativi effetti di processi politico-amministrativi lunghi e complessi incompatibili con le tempistiche imposte dal mercato alle imprese turistiche. Peraltro, pare oltremodo punitivo far ricadere sugli imprenditori i negativi effetti di ritardi delle classi politiche locali e applicare norme afflittive nei confronti di una categoria che produce reddito e occupazione che in nessun modo può direttamente incidere sul processo di formazione e approvazione del PUL. La presente proposta di legge regionale con l'articolo 1 è tesa, quindi, a rimuovere i pesanti vincoli introdotti dall'articolo 17 della legge regionale n. 8 del 2015 che, nel modificare l'articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, prevede che nell'ambito dei litorali urbani, nei comuni sprovvisti di PUL, il posizionamento di strutture a servizio della balneazione è ammesso per una durata non superiore ai novanta giorni. Per semplificare la procedura di individuazione dei litorali urbani prevede anche un termine per il conferimento dell'esecutività della deliberazione di Giunta che individua i litorali urbani. Infine, con l'articolo 2, viene abrogato il comma 1 dell'articolo 43 che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 17 che disciplinano il posizionamento delle strutture a servizio della balneazione in assenza di PUL entrano in vigore dal 31 dicembre 2016.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 17
della legge regionale n. 8 del 2015

1. Nell'articolo 17 della legge regionale legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), nel comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2 bis. Nell'ambito territoriale disciplinato dal Piano di utilizzo dei litorali (PUL) e, comunque, non oltre la fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina, è consentita la realizzazione di parcheggi che, se collocati nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi, e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione, indipendenti dalla destinazione di zona urbanistica, non vincolata al rispetto dei relativi parametri di zona, regolamentata per dimensione, tipologia e posizione dal PUL e non soggetta al vincolo di integrale conservazione di cui al comma 1. Il posizionamento delle strutture a servizio della balneazione è ammesso nei litorali urbani senza limiti temporali e nel periodo compreso tra i mesi di aprile e ottobre negli altri casi. Si definiscono "urbani" i litorali ricompresi nei territori dei comuni indicati al comma 2, lettera a), e inseriti o contigui a grandi centri abitati, caratterizzati da un'alta frequentazione dell'utenza durante tutto l'anno e da interventi edilizi e infrastrutturali tali da aver profondamente alterato gli originari caratteri di naturalità. Tali litorali sono individuati, anche cartograficamente, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio, entro trenta giorni dalla richiesta, resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine suddetto.".

 

Art. 2
Modifiche all'articolo 43
della legge regionale n. 8 del 2015

1. È abrogato il comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale n. 8 del 2015.

 

Art. 3
Norma finanziaria

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).