CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 309

presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI - COSSA - CRISPONI

il 25 febbraio 2016

Azioni a favore delle zone interne e di contrasto dei processi di spopolamento

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Nei giorni scorsi, sul sito istituzionale della Regione sono stati pubblicati i dati relativi alla composizione e allo sviluppo demografico della popolazione sotto il profilo dell'articolazione, della dinamica, delle strutture familiari e della popolazione straniera.

Nell'arco di cinque anni (2011-2015) la popolazione sarda residente è diminuita di 12.125 individui e, diversamente dal passato, i flussi migratori non riescono più a compensare il calo demografico. Nel periodo in esame solo la Provincia di Olbia-Tempio ha registrato un aumento della popolazione: su 377 comuni, 277 perdono abitanti, 22 presentano un sostanziale pareggio tra natalità e mortalità, 78 comuni conseguono un incremento della popolazione.

Si tratta di un processo che in questi ultimi anni ha registrato una notevole accelerazione e che viene inutilmente denunciato dai sindaci dei territori interessati; la drammaticità del problema dello spopolamento delle zone interne sta portando molti dei piccoli comuni ad un veloce e inesorabile processo di estinzione.

La classe politica sarda non ha saputo valutare adeguatamente l'irreversibilità del danno che deriverebbe all'intera Isola dall'estinzione dei piccoli comuni dell'interno, sia in termini di cancellazione delle straordinarie e diverse identità socio-culturali e socio-economiche che i territori dell'interno hanno sempre rappresentato, sia in termini di costo sociale, per via dei processi di migrazione interna verso i poli di maggiore attrazione demografica, rappresentati dai comuni costieri.

Non si tratta, perciò, di un problema solo dei comuni a rischio di estinzione, ma di una questione che investe tutta la Sardegna, e la Regione deve urgentemente farsi carico del dramma territoriale, affrontandolo con iniziative incisive e che siano realmente di contrasto a questo processo inesorabile di impoverimento.

La prima urgente iniziativa è quella di cambiare radicalmente il metodo di riparto del fondo unico a favore dei comuni della Sardegna, creando dei meccanismi di perequazione finanziaria a favore dei comuni dell'interno rispetto a quelli felicemente localizzati nelle zone costiere.

Occorrerà, cioè, archiviare definitivamente l'attuale metodo di riparto del fondo unico secondo il quale il 40 per cento viene assegnato in parte uguale a tutti i comuni e l'altra fetta del 60 per cento in base alla popolazione residente. Così che i comuni con un tasso demografico negativo sono doppiamente penalizzati perché avranno minori risorse per creare condizioni di servizi capaci di arginare l'esodo emigratorio.

Una revisione degli indici di riparto deve necessariamente tener conto, invece, delle entrate proprie dei comuni. Non sfugge il fatto che gran parte dei comuni costieri, gli stessi che registrano un incremento nel bilancio della popolazione residente, sono anche quelli che hanno maggiori entrate proprie derivanti da IMU, TASI e TARI. Oggi l'imposizione fiscale affidata ai comuni è quasi unicamente basata sul patrimonio immobiliare, e specificatamente quello delle "seconde case", diventando una fonte notevole di entrate proprie.

La gravità del problema, con pesanti ricadute economiche e sociali, necessita di azioni di contrasto immediate e concrete, finalizzate al rilancio economico e sociale dei centri con meno di 5.000 abitanti (313 comuni su 377), gran parte dei quali ubicati in aree interne e molti in territori montani; piccoli centri nei quali si custodisce un patrimonio straordinario di beni identitari, di cultura, di attrattori ambientali, di tradizioni, di saperi, di abilità manifatturiere tradizionali legate alla convivialità e molto di più.

Oggi più che mai è necessario prevedere un sistema di valorizzazione delle potenzialità offerte da piccoli comuni, che possono e devono essere il volano per la ripresa economica e sociale della Sardegna. A tale scopo la presente proposta di legge vuole attivare una serie di misure finalizzate a favorire e rendere conveniente il ritorno dei giovani e degli investitori nei centri minori.

La salubrità, la qualità e la fruibilità dell'ambiente, insieme alla genuinità dei prodotti alimentari, hanno da tempo attirato l'attenzione di ricercatori e scienziati, ma devono diventare un carattere identificativo ed esclusivo per la promozione del sistema Sardegna, basandolo sulla reinterpretazione dei modelli tradizionali, sul recupero edilizio e sulla preservazione della biodiversità.

In particolare, la presente proposta di legge prevede all'articolo 1 un diverso criterio di ripartizione del 60 per cento della quota del fondo unico per gli enti locali destinata ai comuni, rapportandolo non solo al numero di abitanti, ma anche all'ammontare delle entrate proprie.

L'articolo 2, invece, incrementa le risorse del fondo unico per gli enti locali di una quota pari a euro 20.000.000 per destinarla ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che abbiano registrato un decremento demografico nell'ultimo decennio in misura superiore al 3 per cento.

Al fine di favorire il ripopolamento dei centri minori, il comma 1 dell'articolo 3 introduce una riduzione dell'addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 25 per cento per coloro che risiedono nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e nella misura del 50 per cento per i primi cinque anni successivi alla variazione anagrafica per coloro che vi trasferiscano la propria residenza. Per incentivare la ripresa economica, il comma 2 dello stesso articolo prevede, inoltre, l'azzeramento delle aliquote IRAP per i primi cinque anni d'imposta per le nuove iniziative produttive - comprese quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio regionale - intraprese in un comune della Sardegna con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che abbia registrato un decremento demografico nell'ultimo decennio in misura superiore al 3 per cento, ed una riduzione del 30 per cento per i cinque anni d'imposta successivi all'entrata in vigore della legge per quelle già esistenti negli stessi territori.

Per il miglioramento dei servizi pubblici e della qualità della vita nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'articolo 4 prevede finanziamenti regionali per la realizzazione dei programmi di e-government e dei collegamenti informatici e inerenti alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché azioni finalizzate all'accrescimento delle competenze del personale dei piccoli comuni.

L'articolo 5 si occupa specificatamente dell'assistenza sanitaria e prevede, in sede di assegnazione alle aziende sanitarie delle risorse destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente, l'adeguamento dei criteri di riparto, al fine di assicurare la continuità assistenziale nelle aree rurali e montane tenendo conto del contesto di dispersione territoriale della popolazione, della sua composizione per classi di età, nonché della rete delle strutture ospedaliere e dei servizi distrettuali presenti nel territorio.

L'articolo 6 prevede, per far fronte a condizioni di disagio e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, la possibilità di finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici, in deroga a quanto disposto dalle linee guida per il dimensionamento scolastico, che dovrebbero essere chiusi o accorpati.

L'articolo 7 istituisce un fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni destinato all'erogazione di:
a) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti all'acquisto di immobili, destinati ad abitazione principale o ad attività economiche;
b) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti al possesso di immobili destinati ad attività economiche;
c) incentivi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo, non utilizzato o in stato di degrado, compreso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale, ovvero avviare nei medesimi comuni un'attività economica;
d) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;
e) incentivi per interventi di recupero e restauro delle facciate di uno o più edifici ubicati nei centri storici;
f) attività educative per la prima infanzia nonché servizi socio-assistenziali alle persone;
g) agevolazioni per manifestazioni ed eventi artistici, culturali e di spettacolo, promossi o patrocinati dai comuni, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali;
h) incentivi per favorire la formazione in loco, stage, alternanza scuola-lavoro da parte dei giovani sino ai 35 anni di età residenti nei piccoli comuni;
i) incentivi per sostenere la formazione e lo sviluppo di "cooperative di comunità" in grado di affiancare o sostituire i servizi pubblici diretti alla comunità locale;
j) incentivi per l'insediamento ed il mantenimento di attività agricole e per la promozione e la valorizzazione di percorsi enogastronomici;
k) incentivi per favorire la formazione professionale e l'aggiornamento tecnico prioritariamente per giovani sino a 35 anni operanti nel settore forestale, nelle sue filiere e nell'arboricoltura;
l) incentivi per sostenere la formazione e lo sviluppo in loco di nuove professionalità legate alla manutenzione del territorio e allo sviluppo di nuove strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.

L'articolo 8 stabilisce misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani, a prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e ad assicurare la pulizia del sottobosco, la bonifica dei terreni agricoli e forestali, la regimentazione delle acque, dando attuazione all'articolo 2028 del Codice civile (Gestione della cosa altrui) e stabilendo che chi ne faccia richiesta possa subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi, in quanto assente o altrimenti impedito ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvo-pastorale, o forestale, a fronte del versamento di un canone ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203, e di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito dall'amministrazione comunale.

L'articolo 9 permette ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di adottare, mediante adozione di specifico regolamento, misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile, o altrimenti impedito.

L'articolo 10 favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni di comuni costituite prevalentemente da comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. A tal fine è istituito il fondo per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici, con una dotazione finanziaria annua di euro 1.000.000.

L'articolo 11, infine, intende promuovere lo sviluppo di un'offerta turistica identitaria integrata con le produzioni locali e la valorizzazione del territorio attraverso la predisposizione, da parte della Giunta regionale, di un programma di finanziamento a favore dei comuni per la realizzazione di alberghi diffusi e/o ospitalità diffusa attraverso il recupero e la riqualificazione degli immobili situati nei borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati attraverso l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali.

Gli articoli 12 e 13 indicano, rispettivamente, la norma finanziaria e l'entrata in vigore della legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Criteri di riparto del fondo unico

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, a decorrere dall'anno 2016, provvede con propria deliberazione al riparto della quota a favore dei comuni della Sardegna delle assegnazioni del fondo unico per gli enti locali, di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), sulla base dei seguenti parametri:
a) una quota del 40 per cento in parti uguali fra tutti i comuni della Sardegna;
b) una quota del 60 per cento su base demografica riferita al numero degli abitanti residenti alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello della ripartizione, in una misura per singolo abitante inversamente proporzionale all'indice di entrate proprie di ciascun comune rapportato alla media regionale, determinato sulla base del totale delle previsioni iscritte in bilancio al titolo 1.

 

Art. 2
Quota del fondo unico per le zone interne

1. È istituita, sul fondo unico per gli enti locali, di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, una quota aggiuntiva annuale di euro 20.000.000 destinata al finanziamento delle azioni e delle politiche di salvaguardia delle zone interne e contro il processo di spopolamento.

2. La quota di cui al comma 1 è ripartita in parti uguali fra tutti i comuni della Sardegna con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che abbiano registrato un decremento demografico nell'ultimo decennio in misura superiore al 3 per cento.

 

Art. 3
Variazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'Imposta regionale sulle attività produttive

1. L'addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è così ridotta:
a) nella misura del 50 per cento per i cinque anni successivi alla variazione anagrafica per coloro che trasferiscono la propria residenza in un comune della Sardegna con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
b) nella misura del 25 per cento per coloro che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, la propria residenza in un comune della Sardegna con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

2. L'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta nella misura del 30 per cento, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, per le imprese aventi sede nel territorio di un comune della Sardegna con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che abbia registrato un decremento demografico nell'ultimo decennio in misura superiore al 3 per cento. Negli stessi comuni non si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015).

 

Art. 4
Programmi di e-government e miglioramento della qualità della vita

1. I progetti riguardanti i comuni della Sardegna con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti regionali per la realizzazione dei programmi di e-government e dei collegamenti informatici e inerenti alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, prevede specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità istituzionale dei piccoli comuni, che perseguono lo studio, l'analisi e l'adozione di misure per l'accrescimento delle competenze del personale dipendente ed in particolare per il miglioramento dei servizi pubblici e della qualità della vita.

 

Art. 5
Sanità nelle aree rurali e montane

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, approva, sentito il parere della competente Commissione consiliare, che lo esprime entro il termine di venti giorni decorsi i quali se ne prescinde, un piano per i servizi sanitari destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo all'introduzione di metodi e strumenti innovativi tali da compensare la rarefazione della presenza dei presìdi ospedalieri nei territori a seguito dei programmi di riordino e riorganizzazione disposti dalla stessa Regione, garantendo in ogni caso i livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in tali territori. Il piano contiene altresì specifici interventi finalizzati alla riorganizzazione della rete territoriale della medicina di base.

2. Il finanziamento per la realizzazione del piano di cui al comma 1 è quantificato in euro 500.000 annui, a partire dall'anno 2016, a valere sulle risorse disponibili sul cap. SC05.0040.

3. In sede di assegnazione alle aziende sanitarie delle risorse destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente, la Giunta regionale tiene conto della necessità di adeguamento del riparto, al fine di assicurare la continuità assistenziale nelle aree rurali e montane secondo criteri che tengono conto del contesto di dispersione territoriale della popolazione, della sua composizione per classi di età, nonché della rete delle strutture ospedaliere e dei servizi distrettuali presenti nel territorio.

4. La Giunta regionale prevede misure economiche specifiche e altre provvidenze per i laureati che intendono perfezionare la propria formazione presso strutture ed enti situati nelle zone montane e rurali, per una spesa di euro 300.000 annui (cap. SC08.0024).

 

Art. 6
Istituti scolastici

1. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, la Giunta regionale, con propria deliberazione e sentito il parere della competente Commissione consiliare, che lo esprime entro il termine di venti giorni decorsi i quali se ne prescinde, può finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici aventi sede nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in deroga a quanto disposto dalle linee guida per il dimensionamento scolastico, per far fronte a condizioni di disagio, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione.

2. Al fine di coprire i costi aggiuntivi per gli studenti dei comuni montani legati all'accesso agli istituti di istruzione, quando le relative sedi non sono collegate da servizi pubblici con il comune di residenza o sono necessari tempi di viaggio molto rilevanti, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a valere sulle risorse disponibili sul cap. SC02.0030.

 

Art. 7
Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni

1. Al fine di contenere il fenomeno dello spopolamento nei piccoli comuni è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di euro 800.000 annui a partire dall'anno 2016, a valere sul capitolo SC07.1229.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), sono destinate, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a:
a) concessione di contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti all'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche;
b) concessione di contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti al possesso di immobili destinati ad attività economiche;
c) assegnazione di incentivi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo, non utilizzato o in stato di degrado, compreso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale, ovvero avviare un'attività economica;
d) erogazione di misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;
e) assegnazione di incentivi per interventi di recupero e restauro delle facciate di uno o più edifici ubicati nei centri storici;
f) promozione di attività educative per la prima infanzia nonché di servizi socio-assistenziali alle persone;
g) concessione di agevolazioni per manifestazioni ed eventi artistici, culturali e di spettacolo, promossi o patrocinati dai comuni, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali;
h) concessione di incentivi per favorire la formazione in loco, stage, alternanza scuola-lavoro da parte dei giovani sino ai 35 anni di età residenti nei piccoli comuni;
i) concessione di incentivi per sostenere la formazione e lo sviluppo di "cooperative di comunità" in grado di affiancare o sostituire i servizi pubblici diretti alla comunità locale;
j) concessione di incentivi per l'insediamento ed il mantenimento di attività agricole e per la promozione e la valorizzazione di percorsi enogastronomici;
k) concessione di incentivi per favorire la formazione professionale e l'aggiornamento tecnico prioritariamente per giovani sino a 35 anni operanti nel settore forestale, nelle sue filiere e nell'arboricoltura;
l) concessione di incentivi per sostenere la formazione e lo sviluppo in loco di nuove professionalità legate alla manutenzione del territorio e allo sviluppo di nuove strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.

3. All'individuazione degli interventi da finanziare, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, che lo esprime entro il termine di venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde.

 

Art. 8
Provvedimenti per il contrasto all'abbandono dei terreni montani

1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani, a prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e ad assicurare la pulizia del sottobosco, la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimentazione delle acque.

2. Gli enti di cui al comma 1, con specifico provvedimento, danno attuazione all'articolo 2028 del Codice civile (Gestione della cosa altrui), stabilendo che chi ne faccia richiesta possa subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi, in quanto assente o altrimenti impedito ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvo-pastorale, o forestale.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente, imprenditore singolo o in forma associata (associazione, ente no profit o consorzio forestale), segnala all'amministrazione la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali dei terreni, da perizie che attestano lo stato di non coltivazione del terreno asseverate da testimoni, nonché da una relazione sulle ricerche effettuate e relative ai proprietari ed a eventuali eredi.

4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al comune interessato la volontà di avvalersi della facoltà di cui agli articoli 2028 e successivi del Codice civile, al fine di assumersi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi, in quanto assente o altrimenti impedito, ed impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), e di un deposito cauzionale il cui importo è stabilito nel provvedimento di cui al comma 2.

5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità anche attraverso la sua pubblicazione sul sito internet comunale.

6. Il provvedimento di cui al comma 2 definisce l'entità del canone di affitto annuale, del deposito cauzionale e il periodo entro il quale tali somme possono essere svincolate, nonché la destinazione delle somme stesse e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle sue competenze. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché siano verificati i requisiti stabiliti dal Codice civile.

 

Art. 9
Provvedimenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei piccoli comuni

1. I comuni di cui all'articolo 2, comma 2, adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.

2. Gli enti di cui al comma 1 attuano, mediante approvazione di specifico regolamento, l'articolo 2028 del Codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.

3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Tale regolamento prevede l'intervento sostitutivo solo dopo che non abbiano avuto esito due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero.

 

Art. 10
Recupero e riqualificazione dei centri storici

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, la Regione favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni di comuni costituite prevalentemente da comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

2. I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, possono realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti all'uopo previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia.

3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero dei patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 2; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.

4. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di recupero e riqualificazione nei comuni e nelle unioni di comuni di cui al comma 3, è istituito il fondo per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici, con una dotazione finanziaria annua di euro 1.500.000 a valere sulle risorse disponibili sul cap. SC04.2731.

5. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, definisce:
a) le modalità e i termini attraverso i quali ogni anno i comuni e le unioni di comuni presentano progetti concernenti gli interventi di cui al comma 3;
b) le percentuali minime di cofinanziamento che i comuni e le unioni di comuni possono destinare agli interventi;
c) le procedure per il controllo della effettiva realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) e per le eventuali revoche dei contributi previsti;
d) le modalità di riparto tra i comuni e le unioni di comuni più idonee ad assicurare priorità agli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse nella misura minima indicata nella lettera b).

 

Art. 11
Promozione di alberghi diffusi

1. Al fine di sviluppare un'offerta turistica identitaria integrata con le produzioni locali e la valorizzazione del territorio è autorizzata, a partire dall'anno 2016, la spesa di euro 2.200.000 annui, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo SC05.0838; la Giunta regionale, con propria deliberazione, predispone il relativo programma di finanziamento in favore dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, per la realizzazione di alberghi diffusi e/o ospitalità diffusa attraverso il recupero e la riqualificazione degli immobili situati nei borghi antichi o nei centri storici abbandonati o parzialmente spopolati attraverso l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali.

 

Art. 12
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 25.800.000 annui a decorrere dall'anno 2016; agli stessi si fa fronte con le risorse disponibili per l'anno 2016 sui seguenti capitoli:
SC06.0692 euro 10.000.000
SC07.0040 euro 5.000.000
SC07.0855 euro 3.000.000
SC07.1276 euro 2.000.000;
iscritte nel bilancio della Regione per gli anni 2016-2018 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 13
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).