CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 304

presentata dai Consiglieri regionali
PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandra

il 2 febbraio 2016

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26
(Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda)

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Da oltre trent'anni dalla sua promulgazione, la legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, istitutiva del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione e le sue poche modifiche che si sono avute nel tempo, ha regolato in maniera egregia l'attività del Corpo forestale. Considerato che da più parti, in primis dalla Giunta regionale che, con deliberazione n. 54/17 del 10 novembre 2015, avente per oggetto "Indirizzi per la predisposizione di un disegno di legge di riforma del Corpo forestale e di vigilanza ambientale" ha ritenuto "necessario procedere all'approvazione di una legge di riforma del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ridisegnandone il ruolo, favorendo non solo le attività di repressione, ma soprattutto quelle di prevenzione, di sensibilizzazione e di supporto agli operatori del settore, nel quadro generale della semplificazione normativa e amministrativa portato avanti dall'attuale esecutivo.", evidenziando l'importanza di procedere a una riforma del Corpo.

Visto lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma I, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, approvato lo scorso il 20 gennaio 2016, con il quale è previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri e il trasferimento delle funzioni.

Preso atto che non rientrano nella succitata riforma e continueranno a operare nel territorio nazionale i Corpi forestali delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, si ritiene opportuno procedere a un "aggiornamento" della normativa regionale.

Si fa riferimento a un "aggiornamento", perché si ritiene che la strutturazione della stessa, nonostante il lungo periodo di tempo trascorso, sia ancora valida, anche perché, con diversi articoli di legge successivi, si è man mano proceduto ad aggiustamenti e a innovazioni.

Infatti:
- nel 1993, si è intervenuti con la costituzione della Direzione generale del Corpo con la legge regionale 13 dicembre 1993, n. 53, articolo 2 (Coordinamento dei Corpo forestale e di vigilanza ambientale); in particolare:
1) è stata istituita la funzione di coordinatore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, l'incarico è conferito, nell'ambito della dotazione organica vigente, a un dirigente del ruolo unico regionale appartenente al Corpo, che abbia almeno tre anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa, secondo le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41;
2) il coordinatore generale, che assume la denominazione di comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, svolge le funzioni previste dall'articolo 9 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, assicurando il coordinamento organizzativo e funzionale tra le strutture in cui si articola il Corpo nonché le funzioni ispettive sulle strutture stesse e sul personale.
- nel 2005 con l'elevazione del titolo di studio per l'assunzione degli agenti e sottufficiali forestali, con la legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 che, all'articolo 15, comma 6, dispone che i titoli di studio per l'accesso alle tre aree di classificazione del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono stabiliti nel diploma di istruzione media di secondo grado per le aree A (agenti) e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per l'area C (ufficiali). Le ulteriori specificazioni sono stabilite nei bandi di concorso. I concorsi per il reclutamento nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalle norme vigenti al tempo dell'indizione;
- nel 2011, con la costituzione della Scuola regionale e della qualifica dirigenziale dello stesso CFVA, con la legge regionale 4 agosto 2011, n. 16, all'articolo 5 (Istituzione della Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale) si è previsto:
1) al comma 1 "1. È istituita la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, prevista dall'articolo 5, comma 19, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), per la formazione, l'aggiornamento, la specializzazione e l'arricchimento professionale del personale, con sede in Nuoro.";
2) al comma 5, alla prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, "1. In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78), e in attesa di una disciplina organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (CFVA) che ne riconosca la specialità, è istituita la dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.";
- e, infine, nell'anno 2011, anche un provvedimento rivendicativo nei confronti dello Stato per il fine di ottenimento di una partecipazione finanziaria al servizio pubblico di sicurezza e di difesa dell'ambiente, cui la Regione ha saputo ben valorizzare ed esercitare. Una rivendicazione, quindi, perché lo Stato riconosca questa funzione delegata, stante che per il restante territorio nazionale viene esercitata dallo stesso Stato con proprie risorse. In prima battuta, si ipotizza una partecipazione finanziaria riconoscendo in favore del personale del CFVA i benefici previsti dalla legislazione nazionale: legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni e integrazioni, legge 22 dicembre 1969, n. 967 e successive modificazioni e integrazioni e legge n. 284 del 1977, in materia di indennità di istituto e quiescenza, nella misura e modalità previste per i Corpi di polizia e dello stesso Corpo forestale dello Stato, a carico dello stesso Stato.
1) legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, all'articolo 2 (Norma di attuazione per le funzioni attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale), recita "1. Al fine di disciplinare il trasferimento dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie relative al già avvenuto trasferimento delle funzioni attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), e successive modifiche e integrazioni, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone uno schema di proposta di norma di attuazione da trasmettere alla commissione paritetica di cui all'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);
2) la legge 27 maggio 1977, n. 284 (Adeguamento e riordinamento di indennità alle Forze di Polizia e al personale civile degli istituti penitenziari), all'articolo 1 recita "A decorrere dal 1° marzo 1977 le misure dell'indennità mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni e integrazioni, in favore nonché dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, sono aumentate di L.25.000." e, all'articolo 3, recita "ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione della indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l'aumento di un quinto".

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 26 del 1985
(Compiti istituzionali)

1. All'articolo 1, della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma sono aggiunte le seguenti alinee:
"- prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari;
- controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di bio-sicurezza in genere;
- vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale;
- repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
- concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali;
- prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;
- vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;
- sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonché delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, a eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree;
- tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;
- contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973), e della relativa normativa nazionale, comunitaria e internazionale a eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11;
- concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;
-attività di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
- attività di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
-educazione ambientale;
- concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio regionale;
- tutela del paesaggio e dell'ecosistema;
b) al terzo comma la terza alinea è sostituita dalla seguente:
"coordinamento delle attività di prevenzione e lotta agli incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane;".

 

Art. 2
Modifiche all'articolo 2
della legge regionale n. 26 del 1985
(Organizzazione)

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 1985 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Organizzazione)
1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è struttura operativa della Presidenza della Giunta regionale.
2. L'articolazione delle strutture organizzative del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, fatta eccezione per le Stazioni forestali e di vigilanza ambientale, è disposta secondo le procedure previste dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e successive modifiche e integrazioni.
3. Il coordinatore generale del CFVA, assume la denominazione di comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, svolge le funzioni previste dalle leggi regionali 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell’Amministrazione regionale) e n. 31 del 1998, assicurando il coordinamento organizzativo e funzionale tra le strutture in cui si articola il Corpo nonché le funzioni ispettive sulle strutture stesse e sul personale.
4. Il coordinamento delle strutture inferiori a quelle di Servizio, è attribuito a personale appartenente al CFVA.
5. Le stazioni forestali e di vigilanza ambientale e le stazioni forestali e di vigilanza marittima, costituiscono unità organizzative e operano alle dipendenze delle unità territoriali denominati ispettorati ripartimentali CFVA, ciascuna nel proprio ambito territoriale.
6. È prevista la rotazione quinquennale dei direttori degli ispettorati ripartimentali CFVA, dei responsabili delle unità organizzative e operative.".

 

Art. 3
Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 26 del 1985
(Personale e accessi)

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 1985 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Personale e accessi)
1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è disciplinato dalle norme previste per il personale del sistema regione e costituisce una separata area contrattuale, salvo quanto disposto nei successivi articoli.
2. La consistenza, la composizione, le modalità di reclutamento del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono disciplinate dalle norme degli articoli successivi.".

 

Art. 4
Modifiche all'articolo 5
della legge regionale n. 26 del 1985
(Insediamento e retribuzione del personale)

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 1985 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Insediamento e retribuzione del personale)
1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è costituito da impiegati appartenenti alle aree A, B e C previste dal CCRL del sistema regione, con le seguenti qualifiche: Ufficiale forestale e di vigilanza ambientale, Sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale e Agente forestale e di vigilanza ambientale.
2. In applicazione della disposizione di cui all'articolo 15, comma 6, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2005), i valori tabellari dell'area "A" CFVA sono sostituiti dai valori della categoria "C", quelli dell'area "B" CFVA dalla media dei valori delle Categorie "C" e "D", e quelli dell'area "C" CFVA con quelli della categoria "D".
3. Al personale appartenente alle qualifiche di Ufficiale, di Sottufficiale e di Sovrintendente forestale e di vigilanza ambientale, è attribuita la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria, al personale appartenente alla qualifica di Agente e assistente forestale e di vigilanza ambientale, quella di Agente di polizia giudiziaria.
4. Al personale appartenente al CFVA è attribuita la qualifica di Agente di pubblica sicurezza a norma del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali).
5. Nell'ambito della dotazione organica complessiva del sistema regione, i contingenti numerici del personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono specificatamente e separatamente determinati secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 31 del 1998.
6. Il contingente numerico degli ispettori è fissato nella quota del 50 per cento del contingente numerico degli agenti forestali.
7. Al dipendente promosso nella qualifica funzionale superiore, che abbia in godimento un livello retributivo superiore, rispetto a quello previsto per il nuovo inquadramento, è attribuito un assegno ad personam corrispondente alla differenza della retribuzione dell'area di provenienza e quella di inquadramento, quale quota di retribuzione individuale di anzianità.".

 

Art. 5
Modifiche all'articolo 9
della legge regionale n. 26 del 1985

1. Nell'articolo 9, primo comma, della legge regionale n. 26 del 1985, la parola "Ispettore", è sostituita con quella di "ufficiale", e le parole "secondo le disposizioni contenuto nel titolo II, capo III, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51", sono soppresse.

2. Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Il 50 per cento dei posti, sono riservati a selezioni interne tra il personale appartenente alla qualifica di ispettore, mediante indizione di apposito bando che ne disciplina le modalità. Il bando prescrive il possesso del titolo di studio del diploma di laurea (vecchio ordinamento), ovvero il possesso di diploma di istruzione media di secondo grado e un'anzianità nella qualifica non inferiore a cinque anni.".

 

Art. 6
Modifiche all'articolo 11
della legge regionale n. 26 del 1985

1. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 1985 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo comma, le parole: "secondo le disposizioni contenute nel titolo II, capo III, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51", sono soppresse;
b) nel secondo comma, le parole: "su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente", sono soppresse;
c) nel quarto comma, le parole: "diploma di scuola media inferiore", sono sostituite con "diploma di istruzione media di secondo grado".

 

Art. 7
Modifiche all'articolo 12
della legge regionale n. 26 del 1985

1. Nell'articolo 12, primo comma, della legge regionale n. 26 del 1985, le parole "dall'Assessorato degli affari generali, d'intesa con l'Assessorato della difesa dell'ambiente", sono sostituite dalle parole: "dalla Giunta regionale", e le parole. "di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904", sono sostituite dalle seguenti: "previste per gli appartenenti alla Polizia di Stato".

 

Art. 8
Modifiche all'articolo 13
della legge regionale n. 26 del 1985

1. Nell'articolo 13, alla fine del primo comma, della legge regionale n. 26 del 1985, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), è aggiunto il seguente periodo: ", ovvero, per particolari attività, o per limitati periodi di tempo, presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato o altre Forze di Polizia".

 

Art. 9
Modifiche all'articolo 14
della legge regionale n. 26 del 1985
(Selezione e bandi)

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 1985 è sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Selezione e bandi)
1. Alla qualifica di Ispettore si accede mediante selezione tra il personale appartenente all'Area A, che non abbia riportato sanzione disciplinare superiore alla censura nel periodo di cinque anni anteriori al bando.
2. La selezione è disposta mediante indizione di apposito bando che ne stabilisce le modalità e la partecipazione di apposito corso formativo presso la Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale; la graduatoria resta valida per un periodo di tre anni, per essere utilizzata alla nomina di sottufficiali, nei limiti indicati dall'articolo 5, alla cessazione del rapporto di lavoro di ciascun sottufficiale.
3. Gli Ispettori di nuova nomina sono destinati alle stazioni forestali per un periodo non inferiore a tre anni.".

 

Art. 10
Modifiche all'articolo 16
della legge regionale n. 26 del 1985
(Gradi e gerarchie)

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 26 del 1985 è sostituito dal seguente:
"Art.16 (Gradi e gerarchie)
1. Al personale con la qualifica di Ufficiale forestale e di vigilanza ambientale, sono attribuiti i gradi di: Commissario, Commissario capo e Commissario superiore, secondo le disposizioni del CCRL.
2. Al personale con la qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale sono attribuiti i gradi di Ispettore, Ispettore capo, Ispettore superiore, Ispettore superiore scelto e Ispettore superiore sostituto commissario, secondo le disposizioni del CCRL.
3. Al personale con la qualifica di Agente forestale e di vigilanza ambientale sono attribuiti i gradi di: Agente, Assistente, Assistente capo, Sovrintendente e Sovrintendente capo, secondo le disposizioni del CCRL.
4. La gerarchia è determinata dalle qualifiche di appartenenza di dirigente, Ufficiale, Sottufficiale e Agente e, nell'ambito della stessa qualifica, dai gradi; a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado, determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.".

 

Art. 11
Modifiche all'articolo 22 bis
della legge regionale n. 26 del 1985

1. Nell'articolo 22 della legge regionale n. 26 del 1985 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo comma, la parola "Ispettore", è sostituita dalla parola "Ufficiali";
b) il secondo comma è soppresso.

 

Art. 12
Modifiche all'articolo 22 bis
della legge regionale n. 26 del 1985

1. Nell'articolo 22 bis, comma 2, della legge regionale n. 26 del 1985 le parole "da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale", sono sostituite dalle parole: "nell'apposito bando di concorso, previa deliberazione della Giunta regionale".

 

Art. 13
Modifiche all'articolo 27
della legge regionale n. 26 del 1985
(Dotazioni del Corpo forestale
e di vigilanza ambientale)

1. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge regionale n. 26 del 1985 è sostituito dal seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, sono determinate le modalità di assegnazione delle dotazioni di cui al comma 1, e i disciplinari delle dotazioni e dei colori, gradi, contrassegni e accessori da applicare agli automezzi del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e alle uniformi del personale, sulla base di criteri di salute e sicurezza sul lavoro, decoro ed economicità. L'Amministrazione regionale, provvede alla ordinaria manutenzione, al lavaggio e alla sostituzione periodica dei capi usurati; in alternativa, prevede un compenso forfettario per il lavaggio e/o la manutenzione delle uniformi dei capi in dotazione.".

 

Art. 14
Modifiche all'articolo 27
della legge regionale n. 26 del 1985
(Disposizioni particolari)

1. Dopo l'articolo 27, sono aggiunti i seguenti:
a) "Art. 27 bis (Definizione di norme)
1. Le disposizione della presente legge costituiscono norme speciali e restano valide se non espressamente soppresse o modificate da successive disposizioni legislative.".
b) "Art. 27 ter (Riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio)
1. Al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale si applicano, senza soluzione di continuità, le disposizioni in materia di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dell'aggravamento, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33 (Norme attuative della legge quadro sul pubblico impiego, modificative ed integrative della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni) e articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici).
2. Per il periodo antecedente l'entrata in vigore della presente legge, le domande, per l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, per il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, per l'equo indennizzo e per l'aggravamento della stessa, devono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
c) "Art. 27 quater. (Norma di attuazione per le funzioni attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale)
1. Ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale n. 12 del 2011, la Giunta regionale nella predisposizione dello schema di proposta di norma di attuazione da trasmettere alla commissione paritetica di cui all'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), propone il riconoscimento, a carico dello Stato e in quanto compatibile, delle disposizioni in materia di quiescenza e di previdenza, e l'attribuzione dell'indennità pensionabile (ex indennità d'istituto), nella misura e modalità riservate ai Corpi di polizia e dello stesso Corpo forestale dello Stato, in favore del personale appartenete al Corpo forestale e di vigilanza ambientale. In sede di prima applicazione, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'indennità pensionabile è attribuita al personale appartenente al CFVA nella misura del 50 per cento di quella attribuita ai parigrado del CFS e/o Corpi di polizia; l'assegno di funzione è soppresso.".

 

Art. 15
Abrogazioni

1. Gli articoli: 6, 7, 8, 10, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 31 della legge regionale n. 26 del 1985 sono soppressi.

2. L'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42 (Norme in materia di personale) è soppresso.

3. L'articolo 1 e il comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 53 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sul personale dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione autonoma della Sardegna) sono soppressi.

 

Art. 16
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in euro 3.400.000 per l'anno 2016, si fa fronte con le seguenti variazioni nel bilancio della Regione per l'anno 2016:

in aumento

UPB SC01.0128
Stipendi, paghe, indennità
2016 euro 3.400.000

in diminuzione

UPB SC01.0133
Fondo per le retribuzioni di risultato del personale dirigente
2016 euro 1.000.000

UPB SC01.0134
Fondo unico per le retribuzioni di posizione
2016 euro 1.000.000

UPB SC01.0135
Fondo per la retribuzione di posizione
2016 euro 1.000.000.

 

Art. 17
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).