CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 302
presentata dai Consiglieri regionali
COSSA - DEDONI - CRISPONIil 1° febbraio 2016
Istituzione dell'Agenzia regionale per le bonifiche (ARB)
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge intende creare un'Agenzia regionale per le bonifiche (ARB), per il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di bonifiche ambientali e riqualificazione del settore minerario e industriale. L'ARB dovrà essere una struttura tecnico-operativa della Regione autonoma della Sardegna e dovrà assumere le funzioni svolte dalla società in house IGEA Spa. L'Agenzia avrà personalità giuridica di diritto pubblico e sarà dotata di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.
L'Agenzia avrà un proprio statuto che disciplinerà le competenze e le modalità di funzionamento dei propri organi istituzionali nonché, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia, i criteri per la disciplina regolamentare della gestione amministrativa, economica e contabile, per l'ordinamento del personale e per l'organizzazione interna.
L'Agenzia regionale per le bonifiche sarà sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Regione.
L'obiettivo del presente intervento legislativo è quello di garantire, finalmente, la corretta gestione del territorio interessato dall'attività mineraria e industriale dismessa o in via di dismissione ai fini della sicurezza, bonifica, riqualificazione ambientale ed eliminazione del rischio sanitario connesso nelle aree di cui l'ARB deterrà la disponibilità. Al contempo si vogliono attivare processi di sperimentazione finalizzati alla riqualificazione e bonifica del settore minerario e industriale, all'accrescimento della qualificazione in materia di bonifica mineraria e industriale e, infine, alla tutela e alla valorizzazione dei compendi immobiliari della società IGEA Spa soppressa, così come quelli della Carbosulcis Spa e Fluorite di Silius in liquidazione, delle quali si prevede la definitiva soppressione.
Tre sono gli aspetti rilevanti e innovativi.
Il primo. Trattandosi di condizioni ambientali connessi all'attività dell'uomo, che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con immediatezza di intervento con mezzi e poteri straordinari si applicano le disposizioni concernenti la Protezione civile e dunque per l'attuazione degli interventi da effettuare si provvede anche in deroga a ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Il secondo. Per il perseguimento delle proprie finalità l'ARB, in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione nel settore minerario e ambientale, svolge senza intermediari, per mero esempio, le seguenti funzioni:
a) a caratterizzazione, la messa in sicurezza d'emergenza o permanente, il ripristino ambientale e la bonifica di aree minerarie e industriali dismesse o in via di dismissione nelle aree di cui detiene la disponibilità o appartenenti a società interamente partecipate dalla Regione, qualora le medesime non dispongano di adeguati mezzi tecnico-finanziari;
b) la messa in sicurezza delle concessioni minerarie, anche in funzione della restituzione all'uso legittimo;
c) l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni tecnico-scientifiche nel settore minerario, di rilevamenti geologici e geofisici;
d) l'esecuzione di rilievi e ricerche idrogeologiche e idrauliche, di programmi e piani di intervento e realizzazioni per la prevenzione degli inquinamenti e la decontaminazione delle acque sotterranee nelle aree in disponibilità;
e) nelle more del trasferimento delle competenze al gestore del servizio idrico integrato, lo svolgimento di attività inerenti alla realizzazione di opere idrauliche e di opere civili o industriali, nonché la gestione di sistemi di approvvigionamento e distribuzione di risorse idriche, in connessione con l'utilizzazione di acque sotterranee profonde della Sardegna delle aree minerarie di cui detiene la disponibilità;
f) la gestione del patrimonio immobiliare di sua proprietà, tenendo conto, per le cessioni, delle procedure previste dall'articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33 (Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressione dell'Ente minerario sardo (E.M.S.A.), e successive modifiche e integrazioni e delle conseguenti direttive regionali;
g) le attività dirette relative alla manutenzione, alla messa in sicurezza delle strutture minerarie e al recupero ambientale di compendi immobiliari adibiti a percorsi turistico-museali, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221 (Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria) e sulla base di specifici affidamenti da parte del futuro soggetto titolare.Il terzo. La pianta organica sarà deliberata dalla Giunta regionale entro e non oltre venti giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge e sarà strettamente collegata al ruolo svolto dall'Agenzia quale soggetto finale che realizza gli obiettivi regionali che comportano l'erogazione di risorse finanziarie sui principali programmi comunitari, nazionali e regionali. Per fare ciò l'Agenzia opererà con personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato cui si applicherà il contratto collettivo del comparto Regione, enti e agenzie e alla copertura dei posti della pianta organica si procederà mediante concorsi pubblici nel rispetto dei principi costituzionali e delle direttive comunitarie.
A questo proposito, occorre ricordare quanto affermato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 7 del 26 gennaio 2015, con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale sarda n. 4 del 2014 istitutiva dell'Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM).
La norma impugnata prevedeva il trasferimento del personale a tempo indeterminato dipendente di IGEA spa all'ARBAM e l'applicazione a esso del contratto collettivo del comparto Regione, enti e agenzie: la questione di legittimità costituzionale è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri per violazione del principio dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso.
Per il giudice delle leggi, la questione è fondata sotto l'assorbente profilo della violazione dell'articolo 97, terzo comma, della Costituzione. Nel caso di specie, la norma censurata dispone il trasferimento del personale dalla soppressa società in house (IGEA spa) alla neocostituita ARBAM, agenzia, quest'ultima, da considerarsi amministrazione pubblica in senso proprio, in quanto "struttura tecnico-operativa della Regione autonoma della Sardegna", avente "personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale".
Richiamando quella giurisprudenza che ha reputato operante il principio della necessità del pubblico concorso con specifico riferimento a disposizioni legislative che prevedevano il passaggio automatico di personale di società in house, ovvero società o associazioni private, all'amministrazione pubblica, la Consulta perviene alla conclusione che "il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell'articolo 97 della Costituzione" e che "la necessità di risorse umane da parte dell'ARBAM, derivante dall'assunzione di funzioni della soppressa società in house, non costituisce valido motivo per disattendere il principio del concorso pubblico, non potendo essa configurare una peculiare e straordinaria esigenza di interesse pubblico" (Corte costituzionale, testo sentenza n. 7 del 2015).
In conclusione riteniamo che l'Agenzia regionale per le bonifiche, adeguatamente diretta e attraverso le giuste competenze, possa segnare una svolta nell'ambito del recupero ambientale e della tutela della salute e possa finalmente raggiungere gli obiettivi di pubblico interesse.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Istituzione1. È istituita l'Agenzia regionale per le bonifiche (ARB), per il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di bonifiche ambientali e riqualificazione del settore minerario e industriale.
2. L'ARB è struttura tecnico-operativa della Regione autonoma della Sardegna e assume le funzioni svolte dalla società in house IGEA Spa.
3. L' Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.
4. L'Agenzia ha un proprio statuto che disciplina le competenze e le modalità di funzionamento dei propri organi istituzionali nonché, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia, i criteri per la disciplina regolamentare della gestione amministrativa, economica e contabile, per l'ordinamento del personale e per l'organizzazione interna.
5. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi nei successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole.
6. L'ARB è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Regione.
7. La sede legale è Iglesias.
Art. 2
Finalità1. La presente legge è finalizzata a:
a) garantire la corretta gestione del territorio interessato dall'attività mineraria e industriale dismessa o in via di dismissione ai fini della sicurezza, bonifica, riqualificazione ambientale ed eliminazione del rischio sanitario connesso nelle aree di cui l'ARB detiene la disponibilità;
b) attivare processi di sperimentazione ai fini della riqualificazione e bonifica del settore minerario e industriale;
c) accrescere la qualificazione in materia di bonifica mineraria e industriale;
d) contribuire alla tutela e alla valorizzazione dei compendi immobiliari della società IGEA Spa soppressa ai sensi dell'articolo 15.
Art. 3
Competenze della Regione1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, approva:
a) gli atti di indirizzo e le direttive a cui l'Agenzia si attiene nell'esercizio della propria attività;
b) il programma triennale e annuale delle attività;
c) il bilancio preventivo annuale e pluriennale, le relative variazioni e il conto consuntivo;
d) lo statuto;
e) i regolamenti interni riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale.2. La pianta organica è deliberata dalla Giunta regionale entro e non oltre venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è strettamente collegata al ruolo svolto dall'Agenzia, quale soggetto finale che realizza gli obiettivi regionali che comportano l'erogazione di risorse finanziarie sui principali programmi comunitari, nazionali e regionali.
Art. 4
Funzioni dell'ARB1. Trattandosi di condizioni ambientali connesse all'attività dell'uomo che, per intensità ed estensione, devono essere fronteggiate con immediatezza di intervento con mezzi e poteri straordinari, si applicano le disposizioni concernenti la Protezione civile e dunque, per l'attuazione degli interventi da effettuare, si provvede anche in deroga a ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, l'ARB, in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione nel settore minerario e ambientale, svolge senza intermediari le seguenti funzioni:
a) la caratterizzazione, la messa in sicurezza d'emergenza o permanente, il ripristino ambientale e la bonifica di aree minerarie e industriali dismesse o in via di dismissione nelle aree di cui detiene la disponibilità o appartenenti a società interamente partecipate dalla Regione, qualora le medesime non dispongano di adeguati mezzi tecnico-finanziari;
b) la messa in sicurezza delle concessioni minerarie, anche in funzione della restituzione all'uso legittimo;
c) l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni tecnico-scientifiche nel settore minerario, di rilevamenti geologici e geofisici;
d) l'esecuzione di rilievi e ricerche idrogeologiche e idrauliche, di programmi e piani di intervento e realizzazioni per la prevenzione degli inquinamenti e la decontaminazione delle acque sotterranee nelle aree in disponibilità;
e) nelle more del trasferimento delle competenze al gestore del servizio idrico integrato, lo svolgimento di attività inerenti alla realizzazione di opere idrauliche e di opere civili o industriali, nonché la gestione di sistemi di approvvigionamento e distribuzione di risorse idriche, in connessione con l'utilizzazione di acque sotterranee profonde della Sardegna delle aree minerarie di cui detiene la disponibilità;
f) la gestione del patrimonio immobiliare di sua proprietà tenendo conto, per le cessioni, delle procedure previste dall'articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33 (Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressione dell'Ente minerario sardo (E.M.S.A.)), e successive modifiche e integrazioni e delle conseguenti direttive regionali;
g) le attività dirette relative alla manutenzione, alla messa in sicurezza delle strutture minerarie e al recupero ambientale di compendi immobiliari adibiti a percorsi turistico-museali, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221 (Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria) e sulla base di specifici affidamenti da parte del futuro soggetto titolare;
h) la gestione dell'archivio storico minerario, nelle more dell'individuazione del soggetto gestore.
Art. 5
Organi dell'Agenzia1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore generale;
b) il collegio dei revisori dei conti;
c) il comitato regionale di coordinamento.
Art. 6
Nomina e sostituzione del direttore generale1. L'incarico di direttore generale dell'Agenzia è conferito, dal Presidente della Regione con proprio decreto, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione della presente legge, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
2. Il direttore generale è scelto, con procedura a evidenza pubblica, tra i dirigenti dell'Amministrazione o degli enti regionali o tra soggetti esterni in possesso del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza dell'Agenzia, acquisita nella direzione di sistemi organizzativi pubblici o privati complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al soggetto medesimo.
3. L'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività professionali e incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall'ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.
4. L'incarico di direttore generale ha durata quinquennale e può essere rinnovato entro la scadenza.
5. L'attribuzione dell'incarico di direttore generale è confermata o revocata entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale. Il Direttore generale può essere revocato dall'incarico con deliberazione motivata della Giunta regionale, assunta a maggioranza dei componenti, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previo parere dell'area legale, ferme restando le vigenti disposizioni di legge.
6. In caso di assenza temporanea o di vacanza, le funzioni di direttore generale sono esercitate secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 30 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche e integrazioni.
7. Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'Agenzia è regolato da un contratto di diritto privato in conformità alle disposizioni previste dalla legge regionale n. 31 del 1998 per la dirigenza. Il trattamento economico è stabilito nel contratto secondo quanto previsto dagli articoli 29 e 31 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 7
Revoca del direttore generale1. Nei casi in cui la gestione evidenzi una situazione di grave disavanzo, di grave violazione di legge, di mancato raggiungimento degli obiettivi, di difformità rispetto alle finalità istituzionali dell'ente o inosservanza delle direttive, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa contestazione dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, provvede alla revoca del direttore generale, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.
2. All'atto della revoca la Giunta regionale nomina un commissario straordinario incaricato di provvedere alla gestione ordinaria dell'Agenzia, all'adozione degli atti indifferibili e urgenti con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
3. Le funzioni di commissario sono attribuite con decreto del Presidente della Regione, adottato in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Il commissario straordinario è dotato di professionalità ed esperienza idonee allo svolgimento dell'incarico.
4. Il commissario straordinario esercita le funzioni per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure previste per la nomina di un nuovo direttore generale e per un periodo massimo di tre mesi, prorogabile per una sola volta per quarantacinque giorni, trascorso il quale decade.
Art. 8
Funzioni del direttore generale1. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'Agenzia, esercita la propria competenza entro i limiti stabiliti dallo statuto, dirige e coordina le attività, verifica ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi.
2. Il direttore generale:
a) predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell'agenzia e la trasmette alla Giunta regionale, entro e non oltre trenta giorni dalla nomina, per la relativa adozione;
b) predispone la proposta di programma annuale di attività e la trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno, per la relativa adozione;
c) adotta il bilancio di previsione, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonché il rendiconto generale;
d) provvede all'indirizzo e al coordinamento delle strutture organizzative dell'Agenzia, nonché all'assegnazione alle stesse delle dotazioni finanziarie e strumentali, coerentemente con quanto previsto dal bilancio e dal programma, e alla verifica del loro utilizzo;
e) dirige, controlla e coordina l'attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
f) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma annuale di attività dell'Agenzia, nonché le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali;
g) redige la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;
h) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati;
i) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
j) promuove e resiste alle liti e alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni.
Art. 9
Comitato regionale di coordinamento1. Il comitato regionale di coordinamento è nominato dal Presidente della Regione e dura in carica tre anni.
2. Il comitato è composto da:
a) il Presidente della Regione, che lo presiede;
b) l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente;
c) l'Assessore regionale dell'industria.3. Il comitato svolge le seguenti funzioni:
a) verifica l'andamento generale delle attività ed esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte in merito all'attività di gestione dell'ARB;
b) esprime parere obbligatorio sul programma triennale e annuale delle attività.4. Trascorsi dodici mesi dalla nomina del direttore generale, il comitato di coordinamento può, in caso di manifesta mancata esecuzione del programma di attività, esprimere motivato parere sull'operato del direttore generale.
5. I pareri del comitato sono espressi entro venti giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali si intendono comunque espressi in senso favorevole.
6. Alle riunioni del comitato partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale.
7. Le attività amministrative del comitato di coordinamento sono espletate dalla Direzione generale della Presidenza della Regione.
Art. 10
Collegio dei revisori dei conti1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti al registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente.
2. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente e dura in carica cinque anni. Si applicano le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice civile, nonché le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).
3. Il collegio dei revisori esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e aziende regionali). Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sono definiti gli ulteriori compiti del collegio dei revisori.
4. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del collegio dei revisori dei conti, il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, ne dispone con decreto motivato la revoca.
5. Ai componenti del collegio dei revisori è attribuita un'indennità di carica determinata ai sensi dell'articolo 4 bis della legge regionale n. 20 del 1995 e successive modifiche e integrazioni, che deve essere interpretata come non comprensiva di IVA e oneri previdenziali.
Art. 11
Indirizzo, vigilanza e controllo1. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale n. 14 del 1995, e successive modifiche.
2. Il controllo preventivo di legittimità e di merito è esercitato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e ha per oggetto gli atti indicati nell'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 1995.
3. Il controllo è esercitato secondo la procedura di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1995. Gli atti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 14 del 1995, nonché gli atti attinenti alle procedure concorsuali, alla costituzione di rapporti di lavoro e all'attribuzione di incarichi di consulenza sono trasmessi per il controllo di legittimità e di merito all'Assessorato competente in materia di personale. Gli atti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 14 del 1995 sono inviati anche all'Assessore competente in materia di bilancio e, per conoscenza, al Consiglio regionale.
4. Qualora l'Agenzia non provveda all'adozione degli atti obbligatori per legge o di quelli richiesti dal competente Assessorato, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta.
5. Alla tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995, dopo il "n. 6) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS)" è aggiunto il "n. 6 bis) Agenzia regionale per le bonifiche".
6. L'ARB è sottoposta al controllo di gestione previsto dalle normative comunitarie, statali e regionali.
Art. 12
Entrate, patrimonio e sistema contabile1. Il patrimonio dell'Agenzia ARB Sardegna è costituito dai beni mobili e immobili della soppressa società IGEA Spa, della Società Carbosulcis Spa e della Fluorite di Silius in liquidazione, riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all'Agenzia con atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione.
2. I beni mobili e immobili che non sono riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all'Agenzia sono trasferiti alla Regione ai fini dell'acquisizione al patrimonio regionale e alla successiva alienazione o conservazione ai sensi della normativa vigente.
3. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
a) contributo ordinario a carico della Regione per i compiti previsti dalla presente legge e le spese relative al personale;
b) contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
c) proventi derivanti da attività e servizi effettuati;
d) rendite patrimoniali;
e) ogni altro introito.4. Il sistema contabile delle agenzie è disciplinato in coerenza con la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), e successive modifiche.
Art. 13
Personale dell'Agenzia1. L'ARB opera con personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato cui si applica il contratto collettivo del comparto Regione, enti e agenzie.
2. Alla copertura dei posti della pianta organica dell'ARB si procede mediante concorsi pubblici nel rispetto dei principi costituzionali e delle direttive comunitarie.
3. Esperti altamente qualificati possono essere assunti con contratti a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a due anni, rinnovabile una sola volta previa procedura di valutazione comparativa.
Art. 14
Struttura organizzativa1. Per l'organizzazione degli uffici e la disciplina del rapporto di lavoro del personale si applicano le normative comunitarie, statali e regionali.
Art. 15
Soppressione della società IGEA Spa,
della Società Carbosulcis Spa
e della Fluorite di Silius1. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la società IGEA Spa, già SIM Spa, di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 33 del 1998, così come sono soppresse le Società Carbosulcis Spa e Fluorite di Silius in liquidazione e, sulla base di criteri e requisiti generali definiti con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate forme e modalità di trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi.
2. Alla data di cui al comma 1, l'ARB succede all'IGEA Spa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, in particolare l'Agenzia è soggetto obbligato, ai termini dell'articolo 9 del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471 del 1999 e ai termini dell'articolo 7 della legge regionale n. 33 del 1998, in relazione alle attività di bonifica nelle aree di cui detiene la disponibilità.
3. Alla data di cui al comma 1, l'ARB succede all'IGEA Spa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi derivanti dalla gestione delle attività minerarie di cui alle procedure del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE).
4. Alla data di cui al comma 1, l'ARB succede alle Società Carbosulcis Spa e Fluorite di Silius in liquidazione in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
5. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono nominati un commissario liquidatore della Società Igea e della Spa e della Società Carbosulcis Spa e un collegio sindacale, composto da tre membri, cui sono attribuiti i compiti previsti dal Codice civile.
Art. 16
Norma transitoria1. Nelle more del trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi all'Agenzia di cui all'articolo 15 e, comunque, entro non oltre centottanta giorni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare attività di progettazione e lavori di messa in sicurezza e di bonifica alla Società IGEA Spa, organismo in house della Regione autonoma della Sardegna e soggetto obbligato alle attività di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati, ai sensi della decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nelle aree interessate dalle attività minerarie dismesse in capo alla medesima società, anche al fine di conseguire le obbligazioni giuridicamente vincolanti richieste da provvedimenti di finanziamento statali.
Art. 17
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, lettera a), sono valutati in euro 4.000.000 per l'anno 2016 e in euro 3.000.000 per gli anni 2017 e 2018. Agli stessi oneri si fa fronte con le risorse stanziate sui capitoli SC06.0693 e SC06.0678.
Art. 18
Abrogazione di norme1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme della presente legge.
Art. 19
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).