CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 301

presentata dai Consiglieri regionali
PINNA Rossella - COCCO Pietro - SABATINI - MANCA Gavino - TENDAS - DERIU - PISCEDDA - COZZOLINO - LOTTO - DEMONTIS - COMANDINI - SOLINAS Antonio - MELONI - FORMA - MORICONI - COSSA - DEDONI

il 29 gennaio 2016

Sistema integrato di interventi e servizi in materia di adozioni e affidi

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La proposta di legge che segue è il risultato di un lungo, complesso e meticoloso lavoro avviato nella precedente legislatura, che ha visto vari soggetti istituzionali coinvolti in un percorso partecipativo articolato in ampi dibattiti, tavoli di approfondimento, consultazioni e audizioni sul tema; ma è anche il frutto di un accurato e complesso lavoro di sintesi della competente Commissione consiliare di allora che, avvalendosi di due differenti proposte di legge, presentate da forze politiche di centro sinistra e di centro destra, aveva unificato il testo.

Per non disperdere il lavoro fin qui fatto, si ritiene, altresì, doveroso, riprendere e portare a compimento l'eccezionale contributo profuso da tutti gli attori coinvolti, che hanno messo a disposizione saperi, esperienze e competenze su un tema particolarmente delicato come quello delle adozioni e degli affidi, che richiama forti aspettative, sempre attuali e meritevoli di attenzione.

In Italia, secondo l'ultimo dato disponibile, ci sono 35.000 "minori fuori famiglia", a cui si aggiungono ogni anno circa 400 neonati abbandonati alla nascita, a fronte delle domande di adozione che si attestano stabilmente oltre 10.000 (va registrato un calo dalle 17.000 del 2006 alle 11.000 del 2010).

Per ogni bambino dichiarato adottabile ci sono dieci coppie di genitori disponibili all'adozione, il che permette ai tribunali di scegliere con accuratezza, ma frustra moltissime aspettative.

Per questo molte coppie decidono di diventare genitori ricorrendo alle adozioni internazionali. Essere genitori adottivi, però, è un percorso complicato e impegnativo che richiede il coraggio di affrontare sfide complesse, davanti alle quali molti desistono.

Obiettivo prioritario della presente proposta è dunque migliorare e snellire l'attuale sistema esistente, i cui limiti ed elementi di criticità sono rappresentati, prima di tutto, dalle lungaggini e dalle duplicazioni degli interventi attualmente posti in essere, cui si propone un nuovo impianto del sistema fondato su una rete di servizi integrati, volto a coprire l'intero territorio regionale e assicurare una reale omogeneità e trasparenza delle prestazioni.

La proposta di legge, in linea con la normativa nazionale, sottolinea la necessità del sostegno alla famiglia di origine e non, ed anche quello, non meno importante, della sussidiarietà dell'adozione internazionale in attuazione di quanto stabilito dalla Convenzione dell'ONU sui diritti dei fanciulli del 1989.

Il nuovo sistema prevede l'équipe adozioni e i centri per l'affido e stabilisce che tali organismi debbano realizzare l'integrazione dei servizi sociali degli enti locali con quelli delle aziende sanitarie locali, individuando l'ambito territoriale dei PLUS come quello più idoneo a garantire l'integrazione gestionale, organizzativa e professionale tra gli enti coinvolti (articolo 2). L'integrazione gestionale si estende, inoltre, alle altre istituzioni interessate al procedimento di adozione o affido, in particolare alle autorità giudiziarie e agli enti autorizzati.

L'unitarietà degli interventi è garantita dalle linee guida che la Giunta regionale dovrà emanare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge e che costituiscono dei binari entro i quali deve svolgersi l'intera attività delle équipe e dei centri (articolo 3).

L'obiettivo di garantire un livello adeguato e omogeneo delle prestazioni in tutto il territorio regionale, è assicurato sia dalla vigilanza e dal controllo che la Regione esercita ai sensi della normativa nazionale (articolo 4) che dalla formazione degli operatori, intesa in modo continuo e riferita in egual misura ai professionisti che a vario titolo si occupano di adozioni e di affidi, tale da garantire la standardizzazione delle fasi istruttorie e di assistenza alle famiglie (articolo 7).

Relativamente all'affido, in Sardegna, nel 2012 (ultimo dato disponibile) sono stati circa 1.200 i minori per cui è stata avviata una procedura di affido e di questi la metà è stata ospitata presso famiglie e l'altro 50 per cento nelle comunità di accoglienza o case famiglia nelle quali, mancando attualmente un effettivo sostegno alla genitorialità biologica, i "minori fuori famiglia" rischiano di restare fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Significativo a questo proposito è permettere al minore di vivere all'interno di esse, introducendo dei criteri importanti, come il superamento del ricovero indeterminato in strutture assistenziali, ma anche la necessità di favorire la stabilità degli affetti (anche alla luce del recente provvedimento con cui il legislatore ha apportato significative modifiche alla disciplina dettata dalla legge n. 184 del 1983 sotto il profilo della tutela del minore, introducendo il "diritto alla continuità affettiva" volto a salvaguardare le relazioni socio-affettive createsi tra il minore e la famiglia affidataria - legge n. 173 del 2015), nonché la previsione di programmi che consentano di estendere le forme di tutela ai giovani fino al ventunesimo anno di età.

È stata altresì prevista l'anagrafe dei minori affidati alle comunità, che consentirà un valido monitoraggio del fenomeno, e la banca dati regionale delle persone disponibili e preparate per l'affidamento, al fine di poter rapidamente individuare in caso di necessità le soluzioni più adatte per i minori. Un'attenzione particolare è stata altresì dedicata ai minori stranieri non accompagnati che si introducono clandestinamente nel territorio nazionale; per loro infatti il criterio che deve presiedere nella scelta dell'affido è quello dell'omogeneità culturale.

La proposta di legge prevede inoltre l'istituzione dì un servizio pubblico per le adozioni internazionali, possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 39 bis della legge n. 184 del 1983, inserendo (comma 2, articolo 5) una disposizione in base alla quale è possibile per la Regione stipulare accordi o convenzioni con agenzie pubbliche che operino nel territorio nazionale.

Altro aspetto da evidenziare è quello del sostegno alle famiglie nella fase successiva all'adozione e durante l'affido, per evitare che queste ultime vengano lasciate sole in momenti di difficoltà e preludere al fallimento dell'accoglienza. Nel post adozione, in particolare quella internazionale, l'inserimento di un bambino straniero in un paese diverso da quello natio comporta per lui un cambiamento personale e relazionale significativo che richiede da parte dei genitori adottivi capacità e risorse specifiche volte a favorire la sua crescita armonica nella famiglia e nella società. La normativa proposta è orientata ad assicurare il necessario supporto alle famiglie, da parte dei servizi e degli enti autorizzati, sia stabilendo forme di monitoraggio degli interventi nelle fasi successive all'ingresso del minore in famiglia (articolo 3, comma 2, lettera e)) sia infine favorendo la costituzione di una rete di famiglie e di comunità accoglienti, per permettere un proficuo scambio di esperienze e una maggiore collaborazione (articolo 3, coma 2, lettera s)).

Tuttavia tale supporto non può esaurirsi all'interno del nucleo familiare perché il minore nella sua vita relazionale si interfaccia con altre realtà, scolastiche, sportive, sanitarie; quindi di fondamentale importanza è il pieno coinvolgimento e coordinamento fra tutti gli attori: i servizi, gli enti autorizzati, gli organi giudiziari, le aziende sanitarie, gli enti locali, le istituzioni scolastiche (articolo 6).

Per il raggiungimento di tale obiettivo sono previsti protocolli operativi, attivazione di appositi tavoli di coordinamento ovvero forme dì partenariato pubblico-privato (articolo 8).

L'articolo 9 prevede la Consulta regionale per le adozioni e gli affidi, composta da rappresentanti delle diverse istituzioni, riveste un'importante funzione di coordinamento, non solo per i suoi compiti consultivi e propositivi, ma anche compiti di studio sulle problematiche inerenti l'adozione e l'affido con l'incarico di evidenziare le principali criticità e proporre eventuali azioni correttive.

L'articolo 10 riguarda l'istituzione di uno Sportello informativo permanente da parte della Regione con il duplice compito di promuovere campagne di sensibilizzazione e diffusione della cultura dell'accoglienza e dell'integrazione da un lato e, dall'altro, fornire le prime informazioni di carattere generale a chi intende intraprendere un percorso di adozione o di affido.

Per un puntuale monitoraggio del fenomeno dell'adozione e dell'affido viene invece prevista (articolo 10, comma 4) l'istituzione di un osservatorio presso l'Assessorato competente in materia che, in collaborazione con gli osservatori delle politiche sociali già operativi presso le province e che, utilizzando i dati informatici provenienti dalla rete dei servizi, svolga indagini conoscitive anche di tipo statistico; infine, ma non meno importante, è la previsione e la sperimentazione di diverse e innovative tipologie di affidamento familiare e di accoglienza per poter rispondere alle diverse situazioni e necessità.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi e finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna tutela il diritto del minore a crescere all'interno di una famiglia e pone in essere tutte le iniziative utili a prevenire l'abbandono e a sostenere le famiglie d'origine.

2. La Regione realizza interventi di sostegno alla genitorialità e alle persone che intraprendono un percorso di adozione o affidamento in attuazione dei principi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), e successive modifiche ed integrazioni, e nel quadro degli interventi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)).

3. La Regione, inoltre, favorisce, in un'ottica di sussidiarietà, la diffusione di una cultura dell'accoglienza dei minori e promuove azioni di cooperazione internazionale.

 

Art. 2
Rete dei servizi per l'adozione e l'affido

1. La Regione organizza, nell'ambito del sistema integrato dei servizi alla persona di cui alla legge regionale n. 23 del 2005, una rete di servizi volta a sostenere e accompagnare coloro che intraprendono un percorso di adozione e affido, il minore e la famiglia di origine.

2. La Regione indirizza e coordina l'attività di cui al comma 1 e garantisce la qualità e la trasparenza delle prestazioni e un livello omogeneo dei servizi nell'intero territorio regionale.

3. La rete dei servizi è così articolata:
a) équipe adozioni, che hanno il compito di informare, promuovere, preparare, valutare e assistere gli aspiranti all'adozione in tutte le fasi del percorso di adozione e post adozione;
b) centri per l'affido, che operano per la promozione degli affidi e lo svolgimento dei relativi adempimenti, per il sostegno alla famiglia affidataria e il supporto culturale, educativo e psicologico a favore dei minori e delle famiglie di origine.

4. Le équipe adozioni e i centri per l'affido sono composti da personale con preparazione professionale specifica e operano in maniera stabile realizzando l'integrazione dei servizi sociali degli enti locali con quelli delle aziende sanitarie locali.

5. Gli organismi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 svolgono la loro attività in costante collegamento con le autorità giudiziarie minorili, gli enti autorizzati e le altre istituzioni coinvolte nel procedimento adottivo e post adottivo e in quello di affido familiare o comunitario e possono, in relazione ai singoli casi, operare in modo congiunto tra di loro. All'interno di ciascuno di essi è individuato un coordinatore che assicura il necessario raccordo con le altre strutture a livello locale e regionale.

6. Le attività di cui al presente articolo, al fine dì garantire l'integrazione gestionale, organizzativa e professionale tra gli enti coinvolti, sono svolte nell'ambito dei PLUS, di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 23 del 2005, e sulla base delle linee guida di cui all'articolo 3.

7. Nell'individuazione delle modalità organizzative e gestionali degli organismi di cui al comma 3 si tiene conto delle forme di partenariato esistenti e si prevede il ricorso alle forme di gestione associata dei servizi tali da garantire un'adeguata articolazione territoriale e la stabilità delle funzioni, del personale e delle risorse economiche.

 

Art. 3
Linee guida regionali in materia di adozione e affido

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con propria deliberazione le linee guida regionali per l'attuazione degli interventi e dei servizi in materia di adozione e affido previsti dalla presente legge. La deliberazione è adottata previo parere della Consulta di cui all'articolo 9 e con il parere della Commissione consiliare competente in materia che si esprime entro venti giorni dal ricevimento della stessa. Decorso tale termine la Giunta regionale procede in assenza del parere.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono emanate sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) l'individuazione dei requisiti funzionali tecnici e professionali e delle modalità operative degli organismi di cui all'articolo 2, comma 3;
b) la progettazione di un percorso di informazione, accompagnamento e formazione per coloro che intendono intraprendere l'iter adottivo o di affidamento;
c) la definizione delle istituzioni interessate, dei compiti, delle responsabilità e delle risorse umane e strumentali disponibili;
d) l'individuazione di forme di sostegno educativo e psicologico a favore delle famiglie di origine, al fine di eliminare le situazioni di disagio e ripristinare le condizioni atte a consentire al minore di vivere, crescere ed essere educato nella propria famiglia;
e) la previsione di interventi a favore degli adottati e delle famiglie nella fase successiva all'adozione attraverso un costante monitoraggio e forme di supporto educativo e psicologico;
f) l'individuazione di opportune forme di coinvolgimento della famiglia di origine o delle comunità di tipo familiare nella definizione del progetto di affido e durante il periodo di affidamento;
g) la previsione di interventi di sensibilizzazione, informazione e promozione dell'adozione e dell'affido;
h) la definizione di criteri univoci da seguire nella stesura delle relazioni di indagine psico¬sociale, di cui all'articolo 29, comma 5, della legge n. 184 del 1983;
i) la promozione del massimo raccordo e collaborazione con gli organi giudiziari minorili al fine di potenziare l'attività di indagine psico-sociale anche attraverso la sottoscrizione di protocolli operativi comuni;
j) la disciplina di misure di sostegno a favore delle famiglie affidatarie nello svolgimento delle relative procedure e durante il periodo di affidamento;
k) la previsione e la sperimentazione di diverse tipologie di affidamento familiare e comunitario per poter rispondere alle diverse situazioni e necessità, anche attraverso l'attivazione di progetti e forme innovative d'affido e di accoglienza;
l) la realizzazione di un'anagrafe protetta dei minori affidati a famiglie e comunità di tipo familiare in rete con gli organi giudiziari minorili e gli altri enti e uffici competenti in materia;
m) l'individuazione e la formazione delle persone disponibili per l'affidamento e la creazione di un'apposita banca dati regionale;
n) la definizione degli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e la verifica periodica circa il rispetto dei medesimi, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 184 del 1983;
o) l'adozione di provvedimenti atti a superare il ricovero indeterminato in strutture ed enti assistenziali per garantire a ogni bambino e adolescente in stato di disagio concrete opportunità di crescita e di sviluppo in famiglia;
p) l'individuazione di misure atte a tutelare la condizione dei minori stranieri non accompagnati, orfani o privi di altre figure di riferimento, che si introducono con modalità clandestine nel territorio nazionale, favorendo, ove possibile, lo sviluppo di affidi con omogeneità culturale e l'apertura di centri specializzati per la loro pronta accoglienza;
q) la necessità di favorire, per quanto possibile, la continuità degli affidi nella considerazione dell'importanza della stabilità nel percorso e negli affetti del minore;
r) la previsione di programmi che consentano di estendere le forme di tutela ai giovani fino al ventunesimo anno di età al fine di consolidare la crescita psichica e affettiva e favorire l'autonomia;
s) la promozione di una rete regionale di famiglie affidatarie e adottive e delle comunità di tipo familiare che agevoli la collaborazione e lo scambio di esperienze e che favorisca la crescita del valore sociale dell'accoglienza.

 

Art. 4
Attività di controllo

1. L'Assessorato regionale competente per materia individua idonee forme di vigilanza e controllo dell'intero sistema dei servizi di sostegno al percorso adottivo e a quello dell'affido, al fine di verificare l'adeguatezza degli stessi e l'omogeneità delle prestazioni nell'intero territorio regionale.

 

Art. 5
Sostegno agli enti autorizzati

1. La Regione sostiene la costituzione e vigila sull'attività degli enti autorizzati alle adozioni internazionali con sede operativa nel territorio regionale che garantiscano la vicinanza territoriale con gli aspiranti all'adozione internazionale e assicurino l'operatività in un numero più ampio possibile di paesi stranieri con il compito di informare, preparare e assistere le famiglie e il minore nell'intero percorso adottivo e nello svolgimento delle attività relative al post adozione.

2. La Regione può, inoltre, stipulare appositi accordi o convenzioni con agenzie pubbliche per le adozioni internazionali operanti nel territorio nazionale che garantiscano un'assistenza qualificata e una più ampia possibilità di scelta di paesi stranieri.

 

Art. 6
Interventi in ambito scolastico e sanitario

1. La Regione attua interventi finalizzati a sostenere il minore, adottato o in affidamento familiare o comunitario, in ambito scolastico e sanitario, in particolare:
a) prevede, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, forme di intervento individualizzato a favore del minore che tengano conto delle sue specificità e del suo percorso di vita;
b) favorisce l'inserimento scolastico e sociale del minore anche attraverso l'attivazione di progetti che agevolino l'integrazione e sensibilizzino i docenti e i discenti sui temi dell'accoglienza e sulle problematiche specifiche dell'adozione e dell'affido;
c) prevede la presenza nei presidi sanitari di pediatri di base, appositamente formati, che assicurino un'adeguata accoglienza e assistenza sanitaria volta anche alla ricostruzione della storia sanitaria del minore;
d) può individuare, nell'ambito dei presidi sanitari, dei percorsi agevolati e concentrati per l'effettuazione degli esami medico diagnostici richiesti dalle autorità nazionali ed estere competenti.

 

Art. 7
Formazione degli operatori

1. Nell'ambito della normativa di formazione di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), la Regione attiva percorsi di formazione continua e di riqualificazione professionale, sia per gli addetti al settore delle adozioni che per coloro che operano nell'ambito degli affidi, per garantire uniformità nella preparazione professionale e omogeneità nella conduzione delle istruttorie e nell'assistenza e formazione degli aspiranti all'adozione e all'affidamento.

2. La Regione promuove lo scambio professionale fra gli operatori sardi e quelli delle altre regioni al fine di arricchire il bagaglio di esperienze e condividere conoscenze e strumenti operativi.

 

Art. 8
Forme di collaborazione e di coordinamento

1. La Regione, al fine di realizzare un maggiore coordinamento e adottare linee di azione comuni tra le istituzioni coinvolte nelle procedure adottive e di affido, promuove, per ciascuno dei due percorsi, la definizione di protocolli operativi e stabilisce forme stabili di collegamento tra:
a) gli enti autorizzati;
b) gli organi giudiziari minorili;
c) gli enti locali;
d) le aziende sanitarie locali;
e) il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
f) le istituzioni scolastiche;
g) le comunità di tipo familiare;
h) le altre istituzioni pubbliche o private che abbiano titolarità di funzioni o competenze in materia di tutela dei minori.

2. L'Assessore regionale competente per materia può realizzare le finalità di cui al comma 1 anche attraverso l'attivazione di appositi tavoli di coordinamento.

3. La Regione, inoltre, collabora con il privato sociale anche attraverso la stipula di accordi e l'istituzione di forme di partenariato pubblico-privato al fine di evidenziare i reciproci compiti e responsabilità e garantire degli interventi unitari nel settore.

 

Art. 9
Consulta regionale per le adozioni e gli affidi

1. È istituita la Consulta regionale per le adozioni e gli affidi con funzioni consultive e di proposta in materia. In particolare la Consulta svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri sui provvedimenti di carattere generale riguardanti l'adozione e l'affido;
b) avanza proposte e osservazioni sulla programmazione regionale in un'ottica di miglioramento e facilitazione del percorso adottivo;
c) effettua indagini e ricerche sulle problematiche inerenti le adozioni e l'affido in Sardegna;
d) individua e promuove delle buone pratiche anche attraverso il confronto con le altre regioni italiane.

2. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale competente per materia, o da un suo delegato, ed è composta da:
a) il direttore generale delle politiche sociali dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
b) tre rappresentanti delle associazioni delle famiglie adottive e affidatarie;
c) due rappresentanti degli enti autorizzati all'adozione internazionale operanti nella Regione;
d) un rappresentante dei giudici dei tribunali dei minorenni;
e) un rappresentante delle procure della Repubblica presso il tribunale dei minorenni;
f) i coordinatori delle équipe territoriali adozioni e dei centri per l'affido;
g) un rappresentante dell'ANCI e uno dell'UPS;
h) due rappresentanti delle comunità di tipo familiare operanti in Sardegna;
i) un funzionario dell'Assessorato regionale competente per materia, con funzioni di segretario.

3. La Consulta può richiedere la partecipazione ai propri lavori di altri soggetti privati o istituzioni pubbliche all'uopo individuati che operano a diretto contatto con i minori. Essa può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su aspetti specifici, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca.

4. La Consulta è nominata e insediata dal Presidente della Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elegge nel proprio seno il presidente e delibera un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori. Il supporto tecnico¬organizzativo, i locali e le attrezzature necessari per il suo funzionamento sono forniti dall'Assessorato regionale competente per materia.

5. La Consulta si riunisce obbligatoriamente almeno quattro volte all'anno e ogni volta che il Presidente, anche su richiesta dei componenti, lo ritenga necessario. La Consulta dura in carica per tutta la legislatura nel corso della quale è stata insediata.

6. La Consulta redige un rapporto annuale, anche sulla base delle indagini elaborate dall'osservatorio di cui all'articolo 10, comma 4. Tale rapporto illustra la situazione delle adozioni, nazionali e internazionali, e degli affidi in Sardegna evidenziando le principali criticità e proponendo eventuali azioni correttive o interventi di sostegno. Il rapporto è inviato alla Commissione consiliare competente e dello stesso viene data la massima diffusione ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore delle adozioni e degli affidi.

 

Art. 10
Attività informativa e conoscitiva della Regione

1. La Regione promuove iniziative tese a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'adozione e dell'affido e fornisce un'informazione completa e dettagliata a chiunque voglia intraprendere i relativi percorsi.

2. In particolare, per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale competente per materia intraprende, tra le altre, le seguenti iniziative:
a) istituisce uno Sportello informativo permanente e un'apposito numero verde;
b) attiva un sito internet;
c) predispone guide informative di carattere divulgativo;
d) realizza progetti, in particolare all'interno delle scuole;
e) promuove campagne divulgative e di sensibilizzazione.

3. Per lo svolgimento delle attività previste dai commi 1 e 2 la Regione può avvalersi di idonee forme di collaborazione dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore delle adozioni e degli affidi, in particolare degli enti autorizzati operanti nel territorio della Regione, della Consulta e del privato sociale.

4. La Regione, inoltre, istituisce presso l'Assessorato regionale competente per materia un osservatorio che, in collaborazione con gli osservatori provinciali delle politiche sociali, garantisca un costante monitoraggio del fenomeno dell'adozione e dell'affido in Sardegna e svolga indagini conoscitive anche di tipo statistico. Esso si avvale di un sistema informativo alimentato dai dati provenienti dalla rete dei servizi di cui all'articolo 2 e dai soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dell'adozione o dell'affido.

 

Art. 11
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità annuale, presenta alla Commissione consiliare competente per materia una relazione che riferisce dello stato di attuazione e dei risultati conseguiti con la presente legge.

2. In particolare, con riferimento all'attuazione della legge, la relazione di cui al comma 1 riferisce su:
a) l'istituzione e il funzionamento della rete dei servizi per l'adozione e l'affido, gli enti autorizzati e la Consulta regionale per le adozioni e gli affidi e sulle principali criticità rilevate nel loro funzionamento;
b) le misure messe in atto per promuovere un maggiore coordinamento tra i principali attori pubblici e privati coinvolti nelle procedure adottive;
c) le principali attività realizzate in attuazione degli articoli della presente legge;
d) le principali problematiche emerse e le soluzioni individuate nel settore dell'adozione e dell'affido.

3. La relazione di cui al comma 1, inoltre, riferisce dell'efficacia del sistema regionale di supporto ai percorsi di adozione e di affido, anche con riferimento al grado dì soddisfazione dell'utenza rispetto all'assistenza prestata che evidenzi il grado di copertura degli stati esteri da parte degli enti autorizzati, dei fallimenti adottivi e del grado di istituzionalizzazione dei minori nelle strutture di accoglienza.

4. Tutti i soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste per consentire alla Giunta regionale di predisporre la relazione di cui al comma 1.

 

Art. 12
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2016, alle quali si fa fronte con quota parte delle risorse destinate alla Missione 15 (politiche per il lavoro e la formazione professionale) programma 02 (formazione professionale) titolo 01 (spese correnti).

2. La spesa per l'attuazione della presente legge grava sulla suddetta Missione del bilancio della Regione per gli anni 2016-2018 e su quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 13
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).