CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 299
presentata dal Consigliere regionale
LEDDAil 25 gennaio 2016
Attivazione dell'organismo pagatore e disciplina dei tempi di pagamento in agricoltura. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2006
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), ha statuito che l'Agenzia agricola ARGEA č diventata organismo pagatore degli aiuti, premi e contributi in agricoltura. Nello specifico, l'articolo 22 ha definito la tempistica entro la quale il percorso di riforma sarebbe dovuto arrivare a compimento. Il dettato normativo č rimasto, tuttavia, lettera morta, lasciando l'ultima fase di liquidazione ed erogazione dei pagamenti agricoli in capo all'organismo pagatore statale. In questo collo di bottiglia si fermano tutte le buone intenzioni della Regione di essere leale nei confronti delle proprie aziende agricole. Č cronaca di questi giorni il dramma di ritardi ingiustificati e drammatici che stanno mettendo letteralmente al tappeto il comparto agricolo.
Con la presente proposta di legge la svolta, il cambio di rotta, la decisa e convinta decisione di attivare l'organismo pagatore sardo entro il 1° luglio 2016 ed ancora la definizione di un termine ultimo, il 30 novembre di ogni anno entro il quale i pagamenti, con o senza anomalie, devono essere liquidati. Nella proposta č previsto anche un meccanismo che inchioda alle proprie responsabilitą chi guida l'Agenzia ed i dirigenti responsabili di eventuali ritardi.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Integrazioni alla legge regionale n. 13 del 2006 (Funzioni di ARGEA Sardegna)1. All'articolo 22 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche;
a) al comma 3 č aggiunto il seguente capoverso: "L'ARGEA esercita le funzioni di organismo pagatore a partire dal 1° luglio 2016";
b) dopo il comma 4 č aggiunto il seguente:
"4 bis. La liquidazione dei pagamenti agricoli č effettuata entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno. In caso di anomalie da valutare il pagamento č effettuato nei medesimi termini, con eventuale recupero di somme non dovute dopo l'accertamento nel contraddittorio delle parti nell'annata successiva. Il mancato adempimento di quanto stabilito nei precedenti capoversi comporta il commissariamento dell'Agenzia e l'attivazione di procedimento disciplinare nei confronti del dirigente incaricato.".