CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 292/A

presentata dai Consiglieri regionali,
COCCO Pietro - DESINI - ANEDDA - COCCO Daniele Secondo - USULA - ZANCHETTA

il 10 dicembre 2015

Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge, composta da 15 articoli, si rende necessaria al fine di adeguare la manovra finanziaria alle nuove esigenze manifestatesi durante l'esercizio.

Articolo 1 - Patrimonio culturale e valorizzazione dei territori

La presente norma, al comma 1, integra lo stanziamento di bilancio al fine di consentire il completamento dei progetti di gestione del patrimonio culturale della Sardegna per l'anno 2015, di cui alle leggi regionali 20 settembre 2006, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, e 9 marzo 2015, n. 5, articolo 29, comma 33.

Il comma 2, che non genera costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale, dispone l'utilizzo dei fondi che nell'anno sono stati risparmiati per l'avvio ed il completamento di azioni di promozione coordinata e omogenea dei territori della Sardegna.

Il comma 3 dispone il trasferimento di risorse, già previste dall'articolo 17, comma 5, della legge finanziaria 2015, rimaste inutilizzate per la partecipazione ad Expo 2015, destinandole agli eventi collaterali ad Expo.

Il comma 4 dispone il trasferimento della somma necessaria per coprire le spese relative all'aggiornamento e predisposizione dei piani di gestione dei siti Natura 2000, in origine finanziati con la misura 323 del Programma di sviluppo rurale 2007/2013, che non sarà possibile concludere entro dicembre 2015 a causa dei ritardi accumulati, legati sia al patto di stabilità che grava sui comuni che non hanno potuto anticipare le somme, sia a problemi di tempistica legati alle procedure della valutazione ambientale strategica e della valutazione di incidenza.

Articolo 2 - Incentivi all'esodo della Fluorite di Silius Spa in liquidazione

La società Fluorite di Silius Spa in liquidazione è una società interamente partecipata dalla Regione, alla quale compete l'esercizio provvisorio dell'attività limitatamente alla custodia e alla manutenzione ordinaria, minima e di legge, necessaria a mantenere lo status quo della miniera di Genna Tres Montis e delle sue pertinenze, anche sulla base dell'articolo 5, comma 39, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12, fino al momento della consegna dell'intero compendio al nuovo concessionario vincitore dell'Avviso pubblico bandito dal Servizio attività estrattive dell'Assessorato dell'industria, le cui procedure autorizzative si protrarranno anche nel corso del 2016.

Nelle more della consegna, per razionalizzare la spesa posta a carico della Regione e per dare seguito alla procedura liquidatoria della società, con l'approvazione della legge 30 dicembre 2013, n. 41, si è incentivato l'esodo del maggior numero possibile di lavoratori. Alla legge è stata data attuazione con le deliberazioni della Giunta n. 21/37 del 13 giugno 2014 e n. 8/23 del 2 dicembre 2014.

L'occupazione, che alla fine del 2013 era pari a 94 unità, è così passata agli attuali 62 addetti.

Per proseguire nel programma di razionalizzazione della spesa e risanamento economico-finanziario, la norma ripropone l'incentivo all'esodo in favore dei dipendenti della Fluorite di Silius Spa in liquidazione, al fine di proseguire, così come è avvenuto in passato, nel contenimento del numero dei lavoratori a carico della società partecipata dalla Regione, la cui attività è limitata alla sola custodia e manutenzione ordinaria minima di legge.

La direzione aziendale presume che si possano avviare all'esodo ulteriori 18 unità, mantenendo inalterata la qualità dei lavori.

Relativamente agli esodi per il 2015 ed il 2016, dalle analisi realizzate dall'ufficio personale della società emerge che, considerate le forti riduzioni imposte dalla legge Fornero, si possano impegnare euro 600.000 a valere sul 2015 ed euro 700.000 a valere sul 2016.

L'articolo definisce, al comma 1, le fattispecie per le quali è ammesso l'incentivo all'esodo, al comma 2 ribadisce il divieto alla società Fluorite di Silius Spa in liquidazione di attivare procedure di reclutamento di personale in sostituzione di quello esodato, mentre i commi 3 e 5 stabiliscono l'importo massimo dell'incentivo e le modalità di calcolo dello stesso.

Articolo 3 - Rischio idrogeologico

Il presente articolo, che non genera costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale, consente di dare continuità a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2011 estendendo quanto già previsto per il commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna al Commissario - Presidente della Regione, subentrato ai sensi del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116.

Articolo 4 - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2014

La modifica di cui al comma 1, dell'importo previsto dalla legge regionale n. 19 del 2014 da euro 10 milioni a euro 5 milioni si rende necessaria a seguito dell'accertamento della reale consistenza delle economie presenti nel bilancio di Argea Sardegna.

Comma 2: l'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2014, recante disposizioni in materia di opere pubbliche dispone il definanziamento ope legis delle autorizzazioni di spesa assunte in favore degli enti per opere delegate o affidate mediante atto convenzionale, sussistenti nel conto dei residui di provenienza dell'esercizio 2011, per le quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge non sia stata assunta da parte dell'ente beneficiario l'obbligazione giuridicamente vincolante nei confronti dell'esecutore dei lavori o pubblicato il relativo bando di gara.

Il medesimo articolo prevede, inoltre, la costituzione di uno specifico fondo del bilancio regionale per il rifinanziamento degli interventi oggetto di definanziamento, subordinando lo stesso alla presentazione di specifica richiesta dell'ente ed al rilascio dell'apposita autorizzazione regionale entro trenta giorni successivi alla data di presentazione della richiesta. L'erogazione del rifinanziamento è subordinata alla pubblicazione del bando entro trenta giorni dalla data dell'autorizzazione regionale e alla costituzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) entro e non oltre otto mesi successivi dalla data di pubblicazione del bando.

La modifica proposta, che prevede di mantenere inalterato il tempo complessivo di 9 mesi (1 mese per pubblicazione bando + 8 mesi per costituzione della OGV) per giungere alla costituzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante previsti in origine, consente di superare alcune criticità riscontrate dagli enti nella pubblicazione del bando entro un mese dall'autorizzazione regionale al rifinanziamento.

Articolo 5 - Norma interpretativa all'articolo 5, comma 16 della legge regionale n. 12 del 2013

La norma consente lo scorrimento della graduatoria del bando di cui all'articolo 5, comma 16 della legge regionale n. 12 del 2013 fino ad esaurimento delle risorse.

Articolo 6 - Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2015, n. 5

La norma di cui al comma 1 si rende necessaria al fine di consentire l'accesso alle risorse del mutuo per la progettazione e realizzazione di opere di interesse regionale e di competenza degli enti locali o funzionali alle loro esigenze.

La variazione di cui al comma 2 consente la copertura, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, degli oneri a carico dei consorzi di bonifica per l'assunzione obbligatoria di personale avventizio.

La norma di cui al comma 3 consente di velocizzare la liquidazione delle diverse poste debitorie, semplificando la procedura attraverso il pagamento diretto di Abbanoa ai consorzi di bonifica.

Articolo 7 - Aumento e valorizzazione del patrimonio boschivo

La norma consente, secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 54/20 del 10 novembre 2015, di riallineare le poste di bilancio regionale (sia di competenza sia di residui) e dei bilanci comunali al fine di garantire il pieno utilizzo di tutte le risorse disponibili per gli interventi di aumento e valorizzazione del patrimonio boschivo.

Articolo 8 - Manifestazioni sportive nazionali e internazionali, articolo 26, comma 4, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17

La norma, al comma 1, consente la definizione di alcuni interventi inseriti nella programmazione regionale per le attività di cui all'articolo 26, comma 4, della legge regionale n. 17 del 1999, per le annualità 2013 e 2014 mediante il perfezionamento della rendicontazione a suo tempo presentata.

Il comma 2 consente la copertura dei maggiori oneri sostenuti nell'annualità 2014/2015 dalle società sportive per la partecipazione ai campionati nazionali e per la promozione delle discipline sportive a favore dei giovani atleti.

Articolo 9 - Rimodulazione delle risorse disponibili in capo al Consorzio industriale provinciale di Cagliari, articolo 33 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11

Secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 53/10 del 3 novembre 2015, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, la norma consente la rimodulazione delle ulteriori risorse disponibili in capo al CACIP rinvenienti dal finanziamento delegato con decreto n. 314/4772 del 13 luglio 1998 del Coordinatore generale dell'Assessorato dei trasporti già destinate agli interventi per l'interporto di Cagliari ai sensi dell'articolo 33, della legge regionale n. 11 del 1998. In particolare, come indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 53/10 del 2015, le somme complessivamente a disposizione della Regione ammontano a euro 3.403.989,01, di cui euro 1.156.670 sono stati destinati alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano operativo della zona franca di Cagliari, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 33/18 del 30 giugno 2015. Con la presente norma si autorizza pertanto il CACIP ad utilizzare le somme residue, valutate in euro 2.247.319,01, che possono essere pertanto destinate per interventi di infrastrutturazione e miglioramento dei livelli di servizio dell'area industriale nell'agglomerato di Elmas.

Articolo 10 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2015, n. 20 (Trasformazione in agenzia del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche")

La norma interviene sulla legge regionale n. 20 del 2015 in riferimento alle modifiche concernenti la spesa per attività di ricerca e innovazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso n. 92 del 12 dicembre 2015, pubblicato sul BURAS n. 48 del 29 ottobre 2015, ha impugnato la legge ritenendo censurabili le norme contenute nell'articolo 7, comma 4, della stessa, perché "prevede l'applicazione dei vincoli di spesa dettati dalla normativa nazionale per gli enti di ricerca pubblici, limitatamente all'attuazione dei progetti di ricerca e innovazione da parte dell'Agenzia "Sardegna ricerche" e delle sue società partecipate, mantenendo, invece, fermo l'obbligo di attenersi alle limitazioni previste dalla normativa di contenimento della spesa pubblica concernente le amministrazioni pubbliche per le attività non rientranti nella tipologia di attuazione di progetti di ricerca e innovazione". A parere del Governo, tale previsione si pone in contrasto con i principi di buon andamento sanciti dall'articolo 97 Cost., nonché con l'articolo 117, comma 3, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica. Sempre secondo il Governo, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle regioni ad autonomia ordinaria in base all'articolo 119 della Costituzione, si impone anche alle regioni a statuto speciale nell'esercizio della propria autonomia finanziaria. Al riguardo il Governo ha evidenziato che agli enti appartenenti al sistema regionale devono applicarsi integralmente i vincoli di spesa previsti per le stesse regioni, in quanto detti enti devono contribuire al concorso della Regione per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica secondo le medesime modalità e condizioni.

In realtà, con la norma impugnata il legislatore regionale intendeva operare all'interno degli spazi normativi riconosciuti dagli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost.. Il significato della stessa disposizione regionale era stato concepito quale disposizione attuativa dei principi desumibili dal quadro di riferimento statale: l'articolo 7, nei commi 4, 5, 6 e 7, era destinato cioè a disciplinare l'attività dei soggetti regionali della ricerca non già in deroga, ma piuttosto in applicazione dei principi medesimi disposti dal legislatore statale. Intendeva cioè collocarsi, nel rispetto del principio che riserva allo Stato il coordinamento della finanza pubblica, nel solco degli orientamenti normativi statali che tendono ad escludere gli organismi di ricerca dai vincoli generali previsti per le pubbliche amministrazioni. Intendeva esplicitare che a tali soggetti, in quanto organismi di ricerca, si applicano le deroghe statali previste ad esempio dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Considerato tuttavia che, pur in assenza di un richiamo disposto da norme regionali, una pluralità di norme statali consente, in ambiti definiti, agli organismi e alle fondazioni di ricerca, di godere di un regime vincolistico differenziato rispetto a quello delle amministrazioni pubbliche, appare preferibile una revisione della legge regionale in esame che agevoli da un lato il venir meno del contenzioso costituzionale, dall'altro, la ricerca, in un contesto non conflittuale, di indirizzi interpretativi concernenti gli organismi di ricerca operanti in ambito regionale.

Per i motivi suesposti, si prevede la soppressione dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 2015.

Articolo 11 - Interpretazione del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012

Nell'articolo viene data interpretazione del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012, al fine di omogeneizzare l'applicazione della normativa regionale con quella nazionale concernente l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e l'equo indennizzo a favore del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della Direzione generale della protezione civile e dell'Ente foreste della Sardegna, per le infermità contratte per effetto dello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza o di soccorso pubblico.

Articolo 12 - Misure per la protezione civile

Nell'articolo vengono introdotti strumenti di flessibilità per la gestione del personale, utili a far fronte alle particolari esigenze in materia di protezione civile per le quali è richiesto un impegno lavorativo straordinario del personale, non affrontabili con gli ordinari istituti e strumenti contrattuali e organizzativi.

La deroga dell'onnicomprensività del trattamento retributivo si applica anche al personale incaricato non dirigente per attività che eccedono quelle dell'incarico attribuito o per il superamento dei limiti al lavoro straordinario contrattualmente previsti.

Il comma 2 attribuisce, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, alla contrattazione collettiva regionale 2013-2015 le risorse finalizzate ad avviare una fase contrattuale per la definizione di disposizioni particolari sull'orario di lavoro della Protezione civile. Le risorse ammontano ad euro 160.000 e sono attribuite a decorrere dall'anno 2015. Gli effetti economici decorrono, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 23 luglio 2015, dal 30 luglio 2015.

Gli articoli 13, 14 e 15 sono relativi, rispettivamente, alla norma finanziaria e alle variazioni di bilancio conseguenti e all'entrata in vigore della legge.

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RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CONTABILITÀ, CREDITO, FINANZA E TRIBUTI, PARTECIPAZIONI FINANZIARIE, DEMANIO E PATRIMONIO, POLITICHE EUROPEE, RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

composta dai Consiglieri

SABATINI, Presidente e relatore, TRUZZU, Vice presidente, COCCO Daniele Secondo, Segretario, SOLINAS Christian, Segretario, BUSIA - COCCO Pietro - COLLU - COMANDINI - CONGIU - DEDONI - OPPI - PITTALIS - ZEDDA Alessandra

pervenuta il 21 dicembre 2015

La Terza Commissione permanente, nella seduta del 15 dicembre 2015, ha approvato a maggioranza, la proposta di legge n. 292 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie).

Il testo licenziato dalla Commissione reca rispetto a quello del proponente la previsione del ripristino per il triennio 2015-2017 degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011) destinati a garantire la sicurezza delle navi in porto e degli impianti portuali, nonché l'integrazione del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (legge quadro in materia di consorzi di bonifica).

Stante l'urgenza che l'approvazione del presente provvedimento riveste, se ne auspica un'immediata presa in esame e approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Patrimonio culturale e valorizzazione
dei territori

1. Al fine di consentire, nell'anno 2015, il completamento dei progetti di cui all'articolo 29, comma 33 della legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 (legge finanziaria 2015), per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale della Sardegna, è autorizzata per il medesimo anno l'ulteriore spesa di euro 2.300.000 (UPB S03.01.003).

2. Per il finanziamento di programmi di sviluppo e valorizzazione turistica, è autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 677.000 (UPB S06.02.002).

3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'intervento già avviato di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 5 del 2015, è disposto il trasferimento della somma di euro 150.000 per altre iniziative da svolgersi entro sei mesi dalla data di chiusura di EXPO 2015 (UPB S06.04.015).

4. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di aggiornamento e predisposizione dei piani di gestione dei siti Natura 2000, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 250.000 (UPB S04.08.001).

 

Art. 1
Patrimonio culturale e valorizzazione
dei territori


(identico)

Art. 2
Incentivi all'esodo della Fluorite di Silius Spa in liquidazione.

1. Al fine di razionalizzare la spesa e dare seguito alla procedura liquidatoria della società Fluorite di Silius Spa in liquidazione, al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che non si opponga al licenziamento e che risolva il rapporto di lavoro entro il 30 aprile 2016, è corrisposta un'indennità a titolo di incentivazione che tenga conto delle seguenti fattispecie alternative:
a) risoluzione del rapporto di lavoro consensuale incentivata senza il collocamento nelle liste di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);
b) risoluzione del rapporto di lavoro con i lavoratori da collocare in mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991, che non maturano i requisiti pensionistici entro il medesimo periodo di mobilità;
c) risoluzione del rapporto di lavoro con i lavoratori da collocare in mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991, che maturano i requisiti pensionistici entro il medesimo periodo di mobilità.

2. È fatto divieto alla società Fluorite di Silius Spa in liquidazione di attivare procedure di reclutamento di personale in sostituzione di quello esodato.

3. Al fine di garantire una parità di trattamento con i lavoratori precedentemente esodati, a seguito delle procedure di liquidazione dell'ex Ente Minerario Sardo (EMSA) e della Fluorite di Silius Spa in liquidazione, si tiene conto che l'incentivo da corrispondere a ciascun dipendente non può essere superiore a euro 120.000.

4. Sulla base di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, la società Fluorite di Silius Spa in liquidazione attiva le procedure necessarie al fine di predisporre un piano di esodi compatibile con le attività di custodia e messa in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis fino all'affidamento delle concessioni al nuovo concessionario.

5. Ai fini del calcolo dell'indennità di incentivazione all'esodo si tiene conto, per le casistiche di cui al comma 1, lettere a), b) e c), rispettivamente dei seguenti criteri di calcolo:
a) I.I = [12+ (A x MM) x RAL/12]
b) 12: n. mensilità da corrispondere;
c) A= 0,417: rapporto 5/12 dove 5 è il numero di mensilità incentivate su 12 mensilità;
d) MM = 36: numero massimo di mensilità di collocamento in mobilità previsto dalla L. 223/91 e succ. per l'anno 2015;
e) MM = 24: numero massimo di mensilità di collocamento in mobilità previsto dalla L. 223/91 e succ. per l'anno 2016;
f) RAL = retribuzione annua lorda contrattuale;
g) I.I = [9+ (A x MPM) x RAL/12]
h) n. mensilità da corrispondere:
i) A = 0,417: rapporto 5/12 dove 5 è il numero di mensilità incentivate su 12 mensilità;
j) MPM = numero mesi di permanenza in mobilità;
k) RAL = retribuzione annua lorda contrattuale;
l) I.I = [A x MPM) x RAL/12]:
m) A = 0,417: rapporto 5/12 dove 5 è il numero di mensilità incentivate su 12 mensilità;
n) MPM = numero mesi di permanenza in mobilità;
o) RAL = retribuzione annua lorda contrattuale.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in euro 600.000 nel 2015 ed euro 700.000 nel 2016, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse, ancorché impegnate, a valere sulla UPB S06.03.023 (cap. SC06.0676).

 

Art. 2
Incentivi all'esodo della Fluorite di Silius Spa in liquidazione


(identico)

Art. 3
Rischio idrogeologico

1. Una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse finanziarie regionali assegnate per la realizzazione degli interventi di competenza del commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.116 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), può essere impiegata per l'acquisizione di risorse umane dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti e da società pubbliche dei quali lo stesso commissario può avvalersi al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei diversi istituti contrattuali, nonché per l'acquisizione di beni strumentali e per missioni.

2. La quota di cui al comma 1 grava sui quadri economici dei singoli interventi.

 

Art. 3
Rischio idrogeologico


(identico)

Art. 4
Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2014

1. Alla legge regionale 24 ottobre 2014, n. 19 (Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014-2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 37 dell'articolo 1, dopo il punto, le parole "una somma di euro 10.000.000", sono sostituite con le parole "una somma di euro 5.000.000";
b) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 è così sostituita:
"c) l'erogazione del rifinanziamento è subordinato alla costituzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro e non oltre nove mesi successivi dalla data dell'autorizzazione regionale di cui alla lettera b)".

 

Art. 4
Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2014


(identico)

Art. 5
Norma interpretativa dell'articolo 5, comma 16 della legge regionale n. 12 del 2013

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 16 della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013), è da intendersi fino ad esaurimento delle risorse.

 

Art. 5
Norma interpretativa dell'articolo 5, comma 16 della legge regionale n. 12 del 2013


(identico)

Art. 6
Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2015

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2015 le parole: "opere di competenza degli enti locali" sono sostituite dalle parole: "opere di interesse regionale e di competenza degli enti locali funzionali alle loro esigenze".

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2015 è incrementata dell'importo di euro 500.000 (UPB S04.02.003).

3. Dopo il comma 23 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2015 è inserito il seguente:
"23 bis. A sostegno del sistema idrico multisettoriale della Sardegna e al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di interesse generale ed il riequilibrio del ciclo economico-finanziario della gestione, i debiti maturati da ENAS nei confronti dei consorzi di bonifica della Sardegna nelle annualità 2014 e 2015 sono ceduti ad Abbanoa a compensazione del piano rateale di rientro del debito di Abbanoa nei confronti di ENAS per l'annualità 2016.".

 

Art. 6
Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2015

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2015 le parole: "opere di competenza degli enti locali" sono sostituite dalle parole: "opere di interesse regionale e di competenza degli enti locali funzionali alle loro esigenze".

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2015 è incrementata dell'importo di euro 500.000 (UPB S04.02.003).

3. Dopo il comma 23 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2015 è inserito il seguente:
"23 bis. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica), dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:
"Qualora, per le finalità di cui al presente comma si renda necessario il ristoro dei correlati costi energetici sostenuti dai consorzi di bonifica, il relativo onere è quantificato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base di costi standard, che tengano conto di un uso efficiente delle risorse idriche ed energetiche. A decorrere dal 2016, la Regione provvede direttamente al trasferimento delle somme in favore dei consorzi di bonifica, a valere su uno specifico capitolo a destinazione vincolata nel limite massimo dello stanziamento approvato con la legge di bilancio. Il ristoro dei costi energetici ancora dovuti ai consorzi di bonifica per gli anni 2014 e 2015, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale, è corrisposto dalla società Abbanoa. Il piano di rientro del debito di cui all'atto di transazione del 27 marzo 2015, repertorio n. 1217, è ridotto di un ammontare pari a quello effettivamente corrisposto dalla medesima società Abbanoa ai consorzi di bonifica. L'Amministrazione regionale assicura la definizione di programmi di efficientamento e recupero energetico la cui realizzazione è considerata di interesse regionale nel ciclo di programmazione dei fondi comunitari e nazionali 2014-2020.".

 

Art. 7
Aumento e valorizzazione patrimonio boschivo

1. I contributi assegnati/erogati ai comuni per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), all'articolo 6, comma 10, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), e all'articolo 5, comma 5 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), permangono in capo ai comuni purché gli interventi siano avviati entro il 31 dicembre 2016.

 

Art. 7
Aumento e valorizzazione patrimonio boschivo


(identico)

Art. 8
Manifestazioni sportive nazionali e internazionali - legge regionale n. 17 del 1999

1. Per le attività svolte dai sodalizi sportivi isolani nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 26, comma 4, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), per le annualità 2013 e 2014, è riconosciuto il contributo assegnato per le medesime annualità, previo perfezionamento della documentazione probatoria delle spese sostenute.

2. Per le finalità di cui all'articolo 33, comma 37, della legge regionale n. 5 del 2015, relative alla annualità sportiva 2014/2015, l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport dispone l'integrazione di euro 200.000 al programma già approvato per l'annualità sportiva 2014/2015 ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 17 del 1999 (UPB S05.04.001).

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, si fa fronte mediante pari riduzione delle risorse iscritte nell'UPB S06.02.002 del bilancio della Regione per l'anno 2015.

 

Art. 8
Manifestazioni sportive nazionali e internazionali - legge regionale n. 17 del 1999


(identico)

Art. 9
Rimodulazione delle risorse disponibili in capo al Consorzio industriale provinciale di Cagliari, articolo 33, legge regionale n. 11 del 1998

1. Le somme attualmente in capo al Consorzio industriale provinciale di Cagliari rivenienti dal finanziamento di cui all'articolo 33 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 (legge finanziaria 1998), al netto delle risorse rimodulate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 53/10 del 3 novembre 2015, sono autorizzate per interventi di infrastrutturazione e miglioramento dei livelli di servizio dell'area industriale nell'agglomerato di Elmas.

 

Art. 9
Rimodulazione delle risorse disponibili in capo al Consorzio industriale provinciale di Cagliari, articolo 33, legge regionale n. 11 del 1998


(identico)

Art. 10
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 2015

1. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2015, n. 20 (Trasformazione in agenzia del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche", istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268)), sono soppressi.

 

Art. 10
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 2015


(identico)

Art. 11
Interpretazione del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 8 della legge regionale n. 6 del 2012 deve interpretarsi nel senso che le eccezioni previste nel richiamato articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), si applicano al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della Direzione generale della protezione civile e dell'Ente Foreste della Sardegna, per le infermità contratte per effetto dello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza o di soccorso pubblico.

2. Il personale di cui al comma 1 può presentare domanda, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, per il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e per l'equo indennizzo, anche a seguito di infermità contratte dall'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 6 del 2012.

 

Art. 11
Interpretazione del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012


(identico)

Art. 12
Misure per la protezione civile

1. In deroga alle vigenti disposizioni normative e contrattuali che stabiliscono il numero massimo individuale di ore di lavoro straordinario e alle disposizioni concernenti l'onnicomprensività del trattamento retributivo, la Giunta regionale, per le attività legate alle funzioni di protezione civile, può autorizzare il personale non dirigente, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili. La deroga dell'onnicomprensività del trattamento retributivo trova applicazione anche nei confronti del personale non dirigente incaricato, limitatamente alle attività che non rientrano tra quelle a cui l'incarico si riferisce ovvero in relazione alle attività che eccedono i limiti di lavoro straordinario contrattualmente previsti.

2. Ai sensi dall'articolo 62 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva per il triennio 2013-2015 del personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, finalizzata alla definizione di disposizioni particolari sull'orario di lavoro della Protezione civile è determinato, limitatamente all'anno 2015, in euro 160.000, comprensivi degli oneri riflessi e dell'Irap. Gli effetti economici decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 23 luglio 2015.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in euro 160.000 annui. Detti oneri gravano sull'UPB S01.02.003 del bilancio della Regione per gli anni 2015-2017 e sulle corrispondenti dei bilanci degli anni successivi; ad essi si fa fronte mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa già destinata agli interventi di cui all'articolo 16 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione), e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 12
Misure per la protezione civile


(identico)

 

Art. 12 bis
Interventi finalizzati a garantire la sicurezza
delle navi in porto e degli impianti portuali

1. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011) è autorizzata la spesa di euro 30.000 per l'anno 2015 e di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 (UPB S07.04.001).

 

Art. 13
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 4.077.000 per l'anno 2015, si fa fronte con le seguenti variazioni di bilancio:

ENTRATA

in aumento

UPB E116.002
Tributi regionali
2015 euro 2.300.000

SPESA

in aumento

UPB S03.01.003
Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - spese correnti
2015 euro 2.300.000

UPB S06.02.002
Promozione e propaganda nei settori del turismo, artigianato e commercio
2015 euro 677.000

UPB S06.04.015
Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli
2015 euro 150.000

UPB S04.08.002
Interventi a tutela dei Parchi e delle aree protette – spese correnti
2015 euro 250.000

UPB S04.02.003
Contributi per la gestione della risorsa idrica nel settore agricolo
2015 euro 500.000

UPB S05.04.001
Interventi a favore dello Sport
2015 euro 200.000
in diminuzione

UPB S01.06.001
Trasferimenti agli enti locali - Parte corrente
2015 euro 677.000

UPB S06.02.002
Promozione e propaganda nei settori del turismo, artigianato e commercio
2015 euro 150.000

UPB S04.08.002
Interventi a tutela dei Parchi e delle aree protette – investimenti
2015 euro 250.000

UPB S01.06.001
Trasferimenti agli enti locali
2015 euro 500.000

UPB S06.02.002
Promozione e propaganda nei settori del turismo, artigianato e commercio
2015 euro 200.000.

 

Art. 13
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 4.267.000 per l'anno 2015 e a euro 220.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si fa fronte con le seguenti variazioni di bilancio:

ENTRATA

in aumento

UPB E116.002
Tributi regionali
2015 euro 2.300.000

SPESA

in aumento

UPB S01.02.003 (capitolo SC01.0216)
2015 euro 160.000
2016 euro 160.000
2017 euro 160.000

UPB S03.01.003
Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - spese correnti
2015 euro 2.300.000

UPB S04.08.002
Interventi a tutela dei Parchi e delle aree protette – spese correnti
2015 euro 250.000

UPB S04.02.003
Contributi per la gestione della risorsa idrica nel settore agricolo
2015 euro 500.000

UPB S05.04.001
Interventi a favore dello sport
2015 euro 200.000

UPB S06.02.002
Promozione e propaganda nei settori del turismo, artigianato e commercio
2015 euro 677.000

UPB S06.04.015
Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli
2015 euro 150.000

UPB S07.04.001
Spese per la manutenzione ordinaria e la sicurezza dei porti
2015 euro 30.000
2016 euro 60.000
2017 euro 60.000

in diminuzione

UPB S01.01.002 (capitolo SC01.0008)
2015 euro 160.000
2016 euro 160.000
2017 euro 160.000

UPB S01.06.001
Trasferimenti agli enti locali - Parte corrente
2015 euro 1.177.000

UPB S04.08.002
Interventi a tutela dei Parchi e delle aree protette - investimenti
2015 euro 250.000

UPB S06.02.002
Promozione e propaganda nei settori del turismo, artigianato e commercio
2015 euro 380.000
2016 euro 60.000
2017 euro 60.000.

 

Art. 14
Variazioni di bilancio

1. Nel bilancio della Regione per gli anni 2015-2017, sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

in diminuzione

UPB S01.05.001
Gestione del patrimonio e del demanio (capitolo SC01.0909)
2015 euro 474.503

in aumento

UPB S01.02.005
Acquisizione di beni e servizi (capitolo SC01.0269)
2015 euro 474.503

in diminuzione

UPB S01.01.002 - capitolo SC01.0008
2015 euro 160.000
2016 euro 160.000
2017 euro 160.000

in aumento

UPB S01.02.003 - capitolo SC01.0216
2015 euro 160.000
2016 euro 160.000
2017 euro 160.000.

 

Art. 14
Variazioni di bilancio

1. Nel bilancio della Regione per gli anni 2015-2017, sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

in diminuzione

UPB S01.05.001
Gestione del patrimonio e del demanio (capitolo SC01.0909)
2015 euro 474.503

UPB S05.06.001
Interventi a sostegno della cultura della legalità (capitolo SC05.1207)
2015 euro 100.000
2016 euro 100.000
2017 euro 100.000

in aumento

UPB S01.02.005
Acquisizione di beni e servizi (capitolo SC01.0269)
2015 euro 474.503

UPB S02.01.005
Contributi per favorire il diritto allo studio (capitolo NI)
2015 euro 100.000
2016 euro 100.000
2017 euro 100.000.

 

Art. 15
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Art. 15
Entrata in vigore


(identico)