CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 290
presentata dai Consiglieri regionali
CRISPONI - DEDONI - COSSAil 4 dicembre 2015
Disciplina dell'attività di panificazione e norme per la tutela dei pani tipici della Sardegna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
In continuità con le proposte di legge recentemente approvate in altre regioni, a seguito di un proficuo confronto con le associazioni degli imprenditori del comparto, si ritiene improcrastinabile l'approvazione di un testo aggiornato sulla panificazione anche nella nostra regione; ciò ai fini di una tutela superiore del consumatore, ma anche per la necessaria valorizzazione "dell'arte bianca" e degli stessi imprenditori.
In particolare, con la presente proposta di legge si intende assicurare la massima trasparenza all'utente consentendogli di accedere a una corretta informazione sulla qualità del pane in commercio e con la necessaria distinzione fra pane fresco, pane confezionato o pane ottenuto per completamento di cottura effettuata nel punto vendita, anche partendo da basi congelate.
Ecco, quindi, la necessità di un nuovo articolato che aggiorni l'attuale quadro legislativo di riferimento, ma che sappia anche riconoscere ai produttori panari la valorizzazione delle proprie peculiarità artigiane e la tutela dei rispettivi prodotti.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La presente legge reca disposizioni in materia di valorizzazione delle imprese artigiane della panificazione, di riconoscimento delle diverse tipologie produttive e di vendita del pane e della garanzia al diritto all'informazione dei consumatori sul territorio della regione.
Art. 2
Definizioni1. Ai fini della presente legge, le definizioni di "attività di panificazione", "panificio", "pane fresco" e "pane conservato" sono quelle di cui all'articolo 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Per impresa di panificazione si intende l'azienda, organizzata dall'imprenditore, nel complesso di beni e servizi per la produzione di pane, impasti di pane, prodotti da forno dolci e salati e prodotti assimilati o affini.
3. La denominazione di "pane di produzione locale" è riservata al pane preparato prevalentemente con ingredienti la cui provenienza risulta avere la minore distanza di trasporto e che rispettano le caratteristiche della stagionalità.
Art. 3
Esercizio dell'attività di panificazione1. L'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti a dichiarazione autocertificativa unica (DUAAP) di cui all'articolo 1, comma 21, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), da inoltrarsi al comune competente per territorio tramite lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP). La DUAAP è corredata anche dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva.
2. L'attività di panificazione è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 4
Responsabile dell'attività produttiva1. Il responsabile dell'attività produttiva è il titolare, ovvero un proprio collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione, appositamente designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della DUAAP.
2. Al responsabile dell'attività produttiva è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito.
3. Il responsabile dell'attività produttiva è individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione.
4. Il responsabile dell'attività produttiva è assoggettato a un corso di formazione accreditato dalla Regione, e ai successivi aggiornamenti formativi da frequentare con cadenza periodica, tenuti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, anche attraverso l'ausilio del sistema regionale della formazione professionale. I contenuti e la durata del corso e degli aggiornamenti professionali sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale che tiene conto dell'esigenza di effettuare almeno il 60 per cento di tirocinio in azienda.
5. Non è assoggettato al corso di cui al comma 4 il responsabile dell'attività produttiva che risulti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) avere prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere o una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti;
b) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo;
c) essere in possesso di diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l'attività di panificazione conseguito nel sistema di istruzione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, oppure di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età.6. Il responsabile dell'attività produttiva svolge la propria attività in completa autonomia relativamente alla gestione, organizzazione e attuazione della produzione.
Art. 5
Modalità di vendita1. Il pane fresco, esposto in scaffali distinti e separati rispetto al pane ottenuto dagli intermedi di produzione, è venduto entro e non oltre la giornata in cui è stato concluso il processo produttivo.
2. Il pane parzialmente cotto, surgelato o conservato, è distribuito e messo in vendita in scaffali separati dal pane fresco, riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, al fine della corretta informazione al consumatore sulla natura del prodotto, sulla data di produzione nonché sulle eventuali modalità di conservazione e di consumo.
3. È vietato utilizzare la denominazione di "pane fresco" o di "pane conservato", anche se accompagnata da integrazioni e specificazioni, per identificare prodotti che si differenziano in modo sostanziale, per modalità di composizione o per procedura di fabbricazione, da quelli indicati all'articolo 2, comma 1.
4. È fatto obbligo al venditore di pane precotto o congelato di esporre l'etichetta contenente la dicitura relativa all'indicazione del luogo di provenienza del prodotto e la ragione sociale del produttore.
5. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002 e successive modificazioni.
Art. 6
Contrassegno regionale1. La Regione, riconoscendo l'importanza che un prodotto di qualità riveste per il miglioramento dell'offerta rivolta al consumatore nonché per il rilancio dell'economia di settore, istituisce un apposito contrassegno regionale che attesti la vendita del pane fresco.
2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentite le associazioni dei panificatori, definisce le caratteristiche del contrassegno regionale e le modalità di rilascio.
Art. 7
Istituzione del marchio regionale
forno di qualità1. La Regione, al fine di garantire al consumatore l'acquisto del pane fresco presso panifici che ne assicurano l'esclusiva produzione e commercializzazione, istituisce il marchio "forno di qualità".
2. Il marchio di forno di qualità può essere usato nella denominazione della ditta, dell'insegna o nella comunicazione all'utente.
Art. 8
Registro regionale del pane da forno tipico
della tradizione della Sardegna
e del forno di qualità1. È istituito, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, il registro regionale distinto nelle rispettive sezioni:
a) del pane da forno tipico della tradizione della Sardegna;
b) del forno di qualità.2. La Regione, su proposta delle associazioni dei panificatori più rappresentative, riconosce i disciplinari di produzione dei pani tradizionali tipici locali identificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale istituito dal citato regolamento.
3. L'Assessorato regionale competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni dei panificatori, disciplina le modalità di tenuta del registro regionale, individuando le specialità di pane da forno tipiche della tradizione da inserirvi e le caratteristiche dei forni di qualità unitamente alle modalità di rilascio del marchio, con il coinvolgimento della camera di commercio competente per territorio.
4. La locale camera di commercio cura il conferimento del contrassegno regionale e del marchio di forno di qualità.
Art. 9
Norme contro l'abusivismo nel settore
dell'attività di panificazione1. È vietata l'attività di panificazione o di vendita di pane senza la prescritta autorizzazione o senza aver trasmesso la DUAAP al comune competente per territorio.
2. Il trasgressore è soggetto al sequestro della merce e dell'eventuale mezzo di trasporto con il quale effettua la vendita, oltre al massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'esercizio abusivo dell'attività.
Art. 10
Valorizzazione della filiera sarda1. La Regione, riconoscendo l'importanza di sostenere e rilanciare l'economia del settore e di migliorare l'offerta al consumatore, valorizza la filiera del pane e dei prodotti da forno tipici della tradizione della Sardegna attraverso accordi o programmi di filiera attuati dai soggetti interessati.
2. Gli accordi e i programmi di filiera prevedono la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, tra i quali agricoltori, produttori, panificatori, rivenditori e consumatori finali.
3. La Giunta regionale, sentite le associazioni dei panificatori, definisce gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche degli accordi e dei programmi di filiera, con particolare riguardo ai principi di trasparenza, sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale.
Art. 11
Vigilanza1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali (ASL) e dai comuni, cui spettano i proventi delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 9, comma 2.
Art. 12
Sanzioni1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da euro 2.500 a euro 8.000, per l'esercizio abusivo dell'attività di produzione e vendita del pane;
b) da euro 1.000 a 4.000, ove il responsabile dell'attività produttiva non ottemperi all'obbligo formativo di cui all'articolo 4, comma 4, o non soddisfi alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 5;
c) da euro da 1.000 a 4.000, per il mancato rispetto di ogni singolo obbligo di cui all'articolo 5.2. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 1, lettera a), sono raddoppiati. In caso di recidiva reiterata, il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni.
Art. 13
Disposizioni transitorie1. I panifici attivi alla data di entrata in vigore della presente legge comunicano al SUAP, entro centottanta giorni dalla stessa data, il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, i responsabili dell'attività produttiva, a eccezione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, sono tenuti alla formazione di cui all'articolo 4, comma 4, entro il termine massimo di dodici mesi dall'attivazione dei corsi.
Art. 14
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, valutati in euro 50.000 annui, si provvede, per il triennio 2016-2019, mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse iscritte in conto dell'UPB S02.02.001 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2016-2019.
2. Dall'attuazione delle altre disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.