CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 289
presentata dai Consiglieri regionali
TEDDE - FASOLINO - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandrail 3 dicembre 2015
Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21)
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Negli ultimi anni in Sardegna c'è stata una esponenziale proliferazione di attività extra alberghiere senza regolare licenza di esercizio. I turisti non registrati sono circa il 65 per cento di chi arriva in Sardegna ed è come se non avessero mai attraversato il Tirreno. Il mercato dell'ospitalità sommersa rappresenta quindi due terzi di tutto il sistema dell'accoglienza in Sardegna. Sono dati inaccettabili, che fanno comprendere che occorre intervenire e legiferare velocemente in tema di riclassificazione e per censire queste attività abusive - principalmente ubicate nelle località costiere - che su tre turisti sbarcati in Sardegna ne ospitano due. Sono strutture che esercitano una vera e propria concorrenza sleale, che evadono tributi in quantità di straordinaria rilevanza, generano lavoro nero e riducono la sicurezza sociale. Sui portali che pubblicano le inserzioni e le offerte delle strutture si assiste ad una crescita esponenziale del loro numero, a cui non è associata una significativa variazione del numero di attività ufficialmente autorizzate. E che non si tratti di attività occasionali e sporadiche è testimoniato dal fatto che molte di queste sono gestite dalle stesse persone. Si sta strutturando un abusivismo commerciale che si eleva al rango di sistema della locazione in nero di seconde case e rischia di radicarsi danneggiando la destinazione Sardegna e coloro che esercitano attività in modo regolare assolvendo agli oneri tributari e occupando forza lavoro all'interno del quadro normativo.
Nelle more di una legge organica di riclassificazione occorre prevedere nell'immediato un controllo informatico con software automatici in grado di confrontare la banca dati dei comuni sulle licenze di esercizio rilasciate e il totale delle strutture che si vendono nei portali on line, consentendo così l'attivazione dei controlli con apposite convenzioni con le autorità competenti in accordo con la prefettura. È anche prevista la gestione non imprenditoriale delle CAV che dovrà però sottostare alla medesima disciplina di quelle a gestione imprenditoriale. In norma viene anche delineato un trattamento di favore per le strutture che incrementano l'accessibilità e migliorano l'accoglienza per le persone con disabilità motorie, sensoriali ed intellettive.
Al fine di istituire idonee barriere di deterrenza si propone anche di adeguare le sanzioni previste dalla norma che si propone di modificare, che oggi appaiono quantitativamente inidonee ad assolvere alla loro funzione. Per tale motivo si propone anche una previsione normativa che punisce fattispecie di recidiva.
Si prevede, inoltre, che i proventi delle sanzioni siano interamente devoluti ai comuni al solo scopo di finanziare interventi in materia di promozione del turismo e di sostegno delle strutture ricettive. Nella presente proposta di modifica della legge regionale 12 agosto 1998, n. 27, è previsto che il comune, di concerto con gli enti e le autorità competenti per combattere l'abusivismo, una volta riscontrato che dal confronto tra le strutture che si vendono nei portali on line e quelli con regolare autorizzazione ci siano delle differenze, possa attivare le autorità competenti in materia per i controlli necessari. Con proprio regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale disciplina nel dettaglio le attività relative alla vigilanza, sicurezza, controllo e accessibilità.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 27 del 1998 (Case e appartamenti
per vacanze)1. L'articolo 7 (Case ed appartamenti per vacanze) della legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21), è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Case ed appartamenti per vacanze)
1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono strutture costituite da immobili arredati da destinare alla locazione ai turisti e all'interno delle quali non vi sono persone residenti né domiciliate. Tali strutture sono prive sia di servizi centralizzati che di somministrazione di alimenti e bevande e sono ubicate nello stesso territorio comunale.
2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere gestite:
a) in forma non imprenditoriale, nel caso in cui la gestione di una o massimo due case e appartamenti per vacanze collocati in uno o più stabili avvenga in modo occasionale, con un periodo di inattività pari ad almeno cento giorni nell'anno solare;
b) in forma imprenditoriale, nel caso in cui la gestione di una o più case e appartamenti per vacanze, collocati in uno o più stabili, avvenga in modo organizzato e non occasionale; la gestione in forma imprenditoriale è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero di case e appartamenti per vacanze sia pari o superiore a tre.
3. La durata dei contratti di locazione delle strutture gestite nelle forme di cui al comma 2 è determinata in un periodo non superiore a tre mesi consecutivi.
4. L'unità immobiliare utilizzata per l'ospitalità è dotata di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati, di una cucina o di un angolo cottura annesso al soggiorno e non necessita di cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.
5. Le strutture di cui al comma 1, gestite nelle modalità individuate al comma 2, sono locate ai turisti nella loro interezza e al loro interno non sono riservati vani al titolare o ad altri soggetti. Le strutture rispettano i requisiti previsti per le civili abitazioni, la normativa vigente in materia edilizia ed igienico-sanitaria nonché tutti i requisiti minimi funzionali e strutturali previsti.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 27 del 1998 (Vigilanza e controllo)1. All'articolo 21 (Vigilanza e controllo) della legge regionale n. 27 del 1998, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Vigilanza, controllo, sicurezza e accessibilità".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 27 del 1998, sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Al fine di sostenere la sicurezza sul territorio regionale e contrastare forme illegali di ospitalità a danno della qualità dell'offerta turistica e a discapito delle strutture che esercitano rispettando la vigente normativa, i soggetti titolari di strutture diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 1, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), e tutti coloro che esercitano altre forme di ospitalità attraverso canali on line di promo-commercializzazione sono tenuti, oltre che al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei pernottamenti alle autorità competenti e all'adempimento della comunicazione delle generalità degli alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza entro ventiquattro ore dal loro arrivo.
2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis il comune effettua, di concerto con gli enti e le istituzioni competenti, il monitoraggio e il confronto dei dati sulla capacità ricettiva delle strutture con i dati rilevabili attraverso i siti e i canali on line di promo-commercializzazione delle strutture medesime, segnalando gli esiti del monitoraggio alle autorità competenti.
2 quater. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge stipulano una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.
2 quinquies. La Giunta regionale promuove e favorisce le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che applicano le norme vigenti in materia di accessibilità in base alla categoria urbanistica di appartenenza e che offrono servizi, strutture aggiuntive e standard oltre gli obblighi di legge, per incrementare l'accessibilità e migliorare l'accoglienza delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive.
2 sexies. Sulla pagina internet dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio è pubblicato l'elenco unico regionale delle strutture ricettive extralberghiere suddiviso secondo le tipologie di cui all'articolo 1 e di quelle di cui al comma 2 bis secondo i dati forniti trimestralmente dai comuni.
2 septies. Con proprio regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale disciplina le attività di cui ai commi da 2 bis a 2 sexies. La proposta di regolamento è inviata alla competente Commissione consiliare che esprime il proprio parere non vincolante entro trenta giorni dalla ricezione. Trascorso tale termine il parere si intende espresso.
2 octies. Con lo stesso regolamento la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, con l'obiettivo di far emergere l'offerta della ricettività turistica atipica e informale, con deliberazione definisce interventi tesi a incentivare l'esercizio imprenditoriale dell'attività di gestione di immobili utilizzati occasionalmente per fini turistico-ricettivi, e a stimolare la nascita di un'offerta integrata e di qualità, capace di aumentare la competitività del sistema ricettivo con progetti per lo sviluppo locale incentrato sulla valorizzazione a fini turistici di strutture abitative di proprietà di privati che, unitamente alle aziende ricettive extralberghiere regolarmente autorizzate, compongono una rete di operatori ospitali.".
Art. 3
Modifiche all'articolo 22 (Sanzioni) della legge regionale n. 27 del 19981. L'articolo 22 delle legge regionale n. 27 del 1998 è sostituito come segue:
"Art. 22 (Sanzioni)
1. È soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000 il titolare di un esercizio ricettivo che:
a) svolga una delle attività disciplinate dalla presente legge senza l'autorizzazione richiesta ovvero senza essere in possesso dei requisiti o avere effettuato le previste comunicazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 21, comma 2 bis;
b) non esponga il segno distintivo o una o più delle altre indicazioni prescritte dalla presente legge;
c) nel segno distintivo esposto faccia risultare indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dal comune;
d) al di fuori delle ipotesi previste alle lettere b) e c), attribuisca al proprio esercizio, o agli alloggi di cui al comma 2 bis dell'articolo 21, con scritti o stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, una tipologia, una classificazione o requisiti diversi da quelli propri dell'esercizio o dell'alloggio;
e) non faccia pervenire la denuncia di cui all'articolo 19 o vi esponga elementi non veritieri;
f) non fornisca al comune le informazioni richieste o non consenta gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;
g) doti le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato o comunque ecceda i limiti della capacità ricettiva complessiva dell'esercizio;
h) modifichi, peggiorandole, le caratteristiche strutturali, o la tipologia, o i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi autorizzati, nonché delle prestazioni dovute;
i) applichi prezzi superiori a quelli comunicati;
j) interrompa l'attività senza averne dato preventiva comunicazione al comune;
k) non esponga le tabelle e i cartellini dei prezzi.
2. È soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 150 a euro 1.000 il titolare di un esercizio ricettivo che:
a) adotti la denominazione del proprio esercizio senza l'approvazione di cui all'articolo 15;
b) ometta di indicare nel materiale pubblicitario realizzato per suo conto la tipologia e la classificazione riconosciute all'esercizio.
3. Per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 3, si applica una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 8.000.
4. Chiunque attribuisce ad un proprio immobile e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva in violazione alla norme della presente legge è soggetto alle sanzioni di cui al comma 1.
5. Il titolare di attività ricettiva extra alberghiera, nonché il proprietario dell'alloggio o della porzione di alloggio data in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge n. 431 del 1998, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione dei pernottamenti.
6. Il titolare di attività ricettiva extra alberghiera, nonché il proprietario dell'alloggio o della porzione di alloggio dato in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge n. 431 del 1998, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000 per ciascun ingiustificato rifiuto di accesso opposto agli incaricati del comune per l'esercizio delle funzioni di vigilanza. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni sono incrementate fino ad un massimo di quattro volte, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi.
7. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione non superiore a sei mesi o la cessazione dell'attività.
8. I proventi delle sanzioni di cui alla presente legge sono interamente devoluti ai comuni e il relativo gettito è destinato esclusivamente a finanziare interventi in materia di promozione del turismo, di sostegno delle strutture ricettive e progetti di contrasto al fenomeno delle locazioni e dell'ospitalità di cui all'articolo 21, comma 2 bis.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11 della medesima legge. L'entità delle sanzioni è proporzionata alle dimensioni tecnico-economiche dell'attività ricettiva.".
Art. 4
Norma finanziaria1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Art. 5
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).