CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 288
presentata dai Consiglieri regionali
DEMONTIS - COLLU- COMANDINI - COZZOLINO - COCCO Pietroil 1° dicembre 2015
Interventi in materia di risorse per il diritto allo studio universitario in Sardegna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La Costituzione prevede, all'articolo 34, che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto a raggiungere i più elevati gradi di istruzione e stabilisce che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Tale dettato costituzionale, a livello di studi universitari, ha ricevuto attuazione tramite un sistema complesso che coinvolge le competenze sia dello Stato che delle regioni e delle province autonome e che vede partecipi nel sistema di finanziamento delle borse di studio anche gli studenti universitari tramite la tassa per il diritto allo studio universitario.
La competenza dello Stato è primariamente quella di dettare la normativa di principio per tutte le regioni italiane e di stanziare risorse per borse di studio e prestiti d'onore.
La competenza delle regioni è quella di definire le modalità organizzative del sistema dedicato alla garanzia al diritto allo studio universitario nel territorio di pertinenza, oltreché quella di stanziare risorse aggiuntive a quelle statali finalizzate all'erogazione di borse di studio.
Già da alcuni anni ormai, si assiste al continuo diminuire delle risorse statali destinate all'erogazione di borse di studio con l'effetto di aumentare la platea di cosiddetti "idonei non beneficiari", quegli studenti cioè che, pur avendo i requisiti per l'accesso al beneficio della borsa di studio, ne sono esclusi per il solo motivo della scarsità di risorse a ciò destinate.
Inoltre, già dal 2012, la normativa statale di principio impone alle regioni di modulare la tassa per il diritto allo studio universitario, pagata dagli studenti e i cui proventi vengono interamente destinati a borse di studio, in tre fasce che variano al variare del reddito familiare pena, in caso di mancata attuazione, il livellamento di fatto di tutti gli studenti, abbienti e meno abbienti, in quanto è previsto che, in assenza di normativa specifica, tutti debbano pagare il medesimo importo pari a 140 euro.
A ciò si somma la circostanza che, dal 1° gennaio 2015, sono stati modificati da parte dello Stato, esclusivamente competente in materia, i parametri per la determinazione dell'Indice della situazione economica equivalente (ISEE) che viene utilizzato quale parametro minimo per partecipare ai bandi per l'attribuzione delle borse di studio universitario, determinando così l'esclusione dai benefici di studenti che solo l'anno accademico precedente sono stati invece titolari di borsa di studio.
Tramite la presente proposta di legge si intende, in primo luogo, porre fine in Sardegna al fenomeno degli idonei non beneficiari con l'istituzione del fondo regionale per il diritto allo studio universitario (articolo 1), dotato per ciascun anno accademico di risorse certe e sufficienti a garantire la borsa di studio a tutti gli idonei al beneficio.
Il fondo per il diritto allo studio universitario sarà alimentato dalle risorse statali assegnate alla Sardegna, dalle risorse regionali per il diritto allo studio e dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dalla tassa di abilitazione all'esercizio della professione.
Proprio a proposito delle tasse da ultimo citate, si interviene (articolo 2) in attuazione del principio costituzionale di capacità contributiva e attuando la normativa statale di principio, posto che sino a ora in Sardegna la tassa per il diritto allo studio universitario è stata pagata per il medesimo importo da studenti provenienti da famiglie a reddito alto come da studenti provenienti da famiglie a reddito basso.
All'articolo 3 si interviene sull'importo della tassa per l'abilitazione all'esercizio della professione, mai adeguato in Sardegna dagli anni '50, il cui importo attuale, pari a euro 5,20, non risponde più a scopi solidaristici e ne è addirittura diseconomico l'incasso in quanto i relativi costi amministrativi sono superiori al beneficio che il gettito dell'imposta dovrebbe dare alla collettività degli studenti universitari.
Infine, si cerca di dare una risposta, per quanto di competenza regionale, al problema emerso a seguito della modifica dei parametri ISEE, stabilendo che, con deliberazione della Giunta regionale adottata per ciascun anno accademico, al fine di garantire massimi livelli di accessibilità all'istruzione universitaria e per attivare interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio del diritto allo studio venga definito l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, determinato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), nella misura massima della soglia entro cui è consentito il potere decisorio delle regioni e province autonome ai fini dell'attribuzione dei benefici.
Gli articoli 5 e 6 prevedono la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Fondo regionale per il diritto allo studio1. Il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo universitario, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 4 è garantito attraverso il fondo regionale per il diritto allo studio universitario.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le seguenti modalità:
a) dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio;
a) dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 2;
b) dal gettito derivante dall'importo della tassa per l'abilitazione all'esercizio della professione di cui all'articolo 3;
c) da risorse regionali proprie stabilite per ciascun esercizio finanziario con la legge finanziaria di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23), previste in misura tale da soddisfare la totalità degli aventi diritto alla borsa di studio;
d) da eventuali risorse comunitarie stanziate dalla Giunta regionale nell'ambito delle strategie di sviluppo regionale.3. Ai fini di cui alla lettera d), la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, qualora le risorse previste si rivelino insufficienti a esito delle graduatorie degli aventi diritto, approva un disegno di legge di variazione al bilancio che è esaminato e approvato dal Consiglio regionale con la procedura di cui agli articoli 101 e 102 del regolamento interno del Consiglio stesso.
Art. 2
Tassa regionale
per il diritto allo studio universitario1. A partire dall'anno accademico 2016/2017, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo del 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6)) e nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato a quelle a reddito basso, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario è rideterminata in 3 fasce:
a) la misura minima della fascia più bassa della tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 4;
b) 140 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente superiore al livello minimo e sino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di cui all'articolo 4;
c) 200 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di cui all'articolo 4.2. Sono, comunque, esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.
3. Spettano agli enti regionali per il diritto allo studio universitario di Cagliari e Sassari l'accertamento e la riscossione della tassa di cui al comma 1, anche tramite convenzioni, a titolo gratuito, con le rispettive università.
4. Il gettito della tassa di cui al comma 1 è destinato interamente al finanziamento del fondo regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 1.
Art. 3
Tassa per l'abilitazione
all'esercizio della professione1. Al fine di finanziare adeguatamente borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, a far data dal 1° gennaio 2016, la tassa per l'abilitazione all'esercizio della professione è determinata in euro 120.
2. Il gettito della tassa di cui al comma 1 è destinato interamente al finanziamento del fondo regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 1.
Art. 4
Determinazione della soglia ISEE massima
per la partecipazione ai bandi di concorso
per l'assegnazione delle prestazioni
relative al diritto allo studio universitario1. Per ciascun anno accademico, la Giunta regionale stabilisce, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario dagli enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sardegna, nel rispetto della normativa statale afferente ai livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.
2. Al fine di garantire massimi livelli di accessibilità all'istruzione universitaria e attivare interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio del diritto allo studio, la deliberazione di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2011 e sino all'adozione del decreto previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2012, definisce l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, determinato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), nella misura massima della soglia entro cui è consentito il potere decisorio delle regioni e province autonome ai fini dell'attribuzione dei benefici.
3. La disposizione di cui al comma 2 è derogabile solamente per motivi legati alla disponibilità di risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni afferenti il diritto allo studio.
Art. 5
Copertura finanziaria1. Con la presente legge non si stabiliscono nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.
Art. 6
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).