CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 287
presentata dai Consiglieri regionali
TEDDE - PERU - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandrail 25 novembre 2015
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23(Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali))
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Nell'ambito del quadro normativo regionale che disciplina l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte della Regione, riformato con legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, il legislatore regionale ha introdotto una specifica norma contenuta nell'articolo 44 della summenzionata legge finalizzata a disciplinare la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), che la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ha da sempre annoverato in via esclusiva nell'alveo delle istituzioni di diritto pubblico, in aziende pubbliche di servizi alla persona o anche in associazioni o fondazioni di diritto privato. La norma, inoltre, introduce la possibilità di procedere alla soppressione delle IPAB che non sono in grado di funzionare correttamente e che non possiedono i requisiti per essere trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona, associazioni o fondazioni, prevedendone il contestuale trasferimento di funzioni, personale e beni ai comuni in cui hanno sede legale. L'applicazione di detta normativa alle IPAB che svolgono attività socio-sanitarie comporterebbe in caso di estinzione il trasferimento ai comuni di funzioni sanitarie proprie delle aziende sanitarie locali nella loro qualità di soggetti istituzionalmente preposti alla cura della salute.
In tale ottica l'ipotesi di modifica alla legge regionale n. 23 del 2005, contenuta nella presente proposta di legge, traccia una prospettiva differente per le IPAB che svolgono prevalentemente attività socio-sanitaria, prevedendo, in caso di estinzione, che le funzioni e i beni siano trasferiti all'azienda sanitaria locale nel cui ambito territoriale hanno la sede legale. Ciò al fine di assicurare una più corretta corrispondenza tra le funzioni socio-sanitarie eventualmente svolte dalle IPAB e l'ente - azienda sanitaria locale - concretamente chiamato ad esercitare le stesse funzioni, proprie del sistema sanitario, con l'assorbimento dei relativi beni e del personale.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 23 del 2005 (Disposizioni in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB).1. Dopo il comma 8 dell'articolo 44 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)), è aggiunto il seguente:
"8 bis. Le IPAB la cui attività prevalente è costituita da erogazione di servizi socio-sanitari che non sono più in grado di funzionare o hanno espresso la volontà di non sussistere sono soppresse con decreto del Presidente della Regione e i beni e le funzioni sono trasferiti al comune all'azienda sanitaria locale nel cui territorio hanno sede legale.".