CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 285
presentata dal Consigliere regionale
LAIil 19 novembre 2015
Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23
(Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge ha l'obiettivo di contribuire a modificare la legge regionale n. 23 del 1998 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna). Nel settore della protezione della fauna selvatica e dell'esercizio della caccia la Regione deve recepire le direttive comunitarie e quanto stabilito dalla legge quadro nazionale.
Per questo motivo, è necessaria una rivisitazione della normativa regionale onde migliorare alcuni aspetti della legislazione regionale vigente e stabilire norme e criteri adeguati alle esigenze di oggi.
La presente proposta di legge rimodula gli ambiti territoriali di caccia in base alle caratteristiche morfologiche della nostra Regione e alla presenza di usi e consuetudini diffusi nell'Isola, oltre che per favorire un'effettiva applicazione del modello organizzativo previsto dalla legge.
Con la presente proposta si vorrebbe far dialogare al meglio i comuni con i cacciatori che esercitano la caccia nei territori liberi e nelle zone autogestite di caccia, per favorire dialogo e sintonia degli interventi.
Inoltre, sarà valorizzata la prevenzione di danni alle colture, al bestiame, e favorita la protezione della flora e della fauna, nonché la tutela della salute e la sicurezza pubblica.
È chiaro però che la Regione sulla materia deve far valere le prerogative che lo statuto speciale riserva alla Sardegna.
Uno dei punti più importanti di questa proposta di legge è la sostituzione dell'articolo 52 della legge regionale n. 23 del 1998 (Istituzione dell'ambito territoriale di caccia programmata (ATC)), con la previsione dell'istituzione delle zone autogestite delle unioni dei comuni che verranno gestite dai comitati sovracomunali faunistici.
La legge regionale n. 23 del 1998, ha registrato la crescente difficoltà di applicazione nel territorio regionale degli ATC, la cui previsione aveva come principale obiettivo quello di legare responsabilmente il cacciatore a un ambito ben determinato.
Tale modello organizzativo, considerata la mancanza di selvaggina in molti territori, avrebbe impedito a un numero cospicuo di cacciatori di esercitare l'attività venatoria.
Tale previsione normativa è rimasta lettera morta e il legislatore sino ad oggi non ha ancora trovato una soluzione equa per rendere applicabile in via generale quanto disposto dalla legge nazionale n. 157 del 1992.
L'insularità e le particolari condizioni orografiche e ambientali dell'Isola la rendono senza dubbio diversa rispetto alle altre regioni che hanno applicato gli ATC e dove comunque la gestione faunistico-venatoria non ha prodotto i risultati sperati.
La Sardegna quindi potrebbe essere costituita da un ambito unico regionale, dove la gestione faunistico-venatoria in via principale è esercitata dall'Assessorato regionale alla difesa dell'ambiente con il supporto del Comitato regionale faunistico e dei comitati provinciali faunistici, del sostegno scientifico dell'Istituto nazionale e regionale della fauna selvatica e la collaborazione delle province.
Per poter gestire dal basso ulteriori competenze che in origine dovevano essere svolte dagli ATC, si è suddiviso l'intero territorio sardo in zone coincidenti con le unioni dei comuni.
Di qui nasce la proposta di creare un organismo di gestione faunistico-venatoria in capo alle unioni dei comuni e costituito da un comitato sovracomunale faunistico con compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio all'interno dei territori facenti parte delle unioni dei comuni dei territori della Sardegna.
Le funzioni in capo ai comitati sono la formulazione di proposte inerenti la pianificazione faunistico-venatoria comunale, l'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di zone temporanee di ripopolamento e di cattura nonché di zone pubbliche e private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento.
I comitati formulano inoltre proposte in ordine all'immissione di idonee specie selvatiche e progetti per l'istituzione di zone per l'addestramento di cani e per le gare degli stessi; rendono pareri su ogni questione che venga loro sottoposta da parte dei competenti organi provinciali; provvedono alla consegna e al ritiro del tesserino regionale presso ogni comune dell'unione; provvedono, per il tramite dei comuni di residenza appartenenti all'unione, alla trasmissione alle province dei dati riguardanti l'annata venatoria; pianificano, in raccordo alle zone autogestite di caccia, i turni per la vigilanza antincendio prestata dai cacciatori, di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale n. 23 del 1998.
Per tutte le specie ogni cacciatore ha diritto di esercitare la caccia nella provincia di appartenenza o in altra provincia con un limite di due province, dietro rilascio di nulla osta da parte delle province per il tramite dei comitati provinciali faunistici. Considerazione a parte per la caccia al cinghiale e alla migratoria, libera su tutto il territorio regionale e non necessitante del rilascio di nulla osta.
Per quanto riguarda la caccia alla nobile stanziale, essa dovrà essere ristretta alle zone autogestite in modo che all'inizio di ciascuna annata venatoria si dovrà optare per una sola zona autogestita.
Nella presente legge sono poi contenute norme relative alcune specie animali che, diffuse nei centri abitati, stanno creando notevoli danni alle colture e rappresentano una fonte di trasmissione di malattie.
Per queste specie, in particolare il piccione domestico inselvatichito e la tortora dal collare orientale (Streptopelia decaoto) vi è la necessità di consentire l'abbattimento nel rispetto delle distanze dai centri abitati e fabbricati e di ogni altra norma prevista dalla legge regionale n. 23 del 1998.
Tra le novità introdotte dalla presente legge vi è anche il divieto del porto e utilizzo di pallettoni per tutta la stagione venatoria, per tutte le specie cacciabili. Questo per ragioni quali limitare l'abbattimento illegale ed evitare tragedie che ogni anno capitano nelle campagne sarde.
Altro punto rilevante è il tema dei danni alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche causati dalla fauna selvatica. Come risulta dalle richieste di risarcimento e da quanto denunciano le associazioni del settore agricolo, ittico e zootecnico, i danni non si limitano solamente alle produzioni, ma interessano anche i mezzi, le infrastrutture e le attrezzature che servono per la produzione. Per questo si prevedono appositi fondi e coperture assicurative per il risarcimento in seguito a incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica.
Tra le innovazioni previste anche la possibilità che la Regione chieda i pareri di competenza in materia faunistica all'Istituto regionale della fauna selvatica facendo valere le norme sulla specialità dell'Isola, prevedendo anche una forma di collaborazione più stretta con il mondo delle associazioni venatorie e ambientaliste.
Con l'articolo 1 si apportano modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1998 che regolamenta le specie tutelate. Si ritiene opportuno inserire tra le specie cacciabili anche i piccioni domestici inselvatichiti e la tortora dal collare orientale (Streptopelia decaoto), che siano almeno a 150 metri dalle case coloniche e/o fattorie o centri abitati, in quanto la numerosa popolazione ormai presente in tutti i centri dell'Isola sta creando numerosi problemi, anche riguardanti la salute pubblica.
Nell'articolo 2 vengono apportate modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998 che regolamenta la cattura e l'abbattimento autorizzato.
Si ritiene indispensabile inserire anche l'abbattimento per il controllo di certi tipi di fauna.
Inoltre si è sostituita la parola "nazionale" con "regionale", in quanto si ritiene che l'Istituto regionale della fauna selvatica possa e debba lavorare in piena autonomia, anche in virtù dello statuto speciale della Regione.
Sempre nell'articolo 2 si è ritenuto opportuno che per le operazioni di inanellamento e studio debbano essere coinvolte direttamente anche le associazioni ambientaliste e venatorie; nel caso non fossero in possesso dei requisiti per procedere direttamente o qualora i procedimenti investissero terzi soggetti (società, università, ecc.) deve essere garantita durante tutta la fase di studio/campionamento, la presenza di almeno un esponente delle sopra citate associazioni, evitando in tal modo malintesi e/o eventuali ricorsi sulla validità e correttezza degli studi stessi. Nell'articolo 3 vengono apportate le modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1998 che regolamenta gli organi di tutela, dove la parola ATC viene sostituita dai comitati sovracomunali faunistici.
Nell'articolo 4 vengono apportate le modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 1998 che regolamenta l'Istituto regionale per la fauna selvatica, al fine di darle piena autonomia.
Nell'articolo 5 vengono apportate le modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1998 che regolamenta la composizione del comitato regionale faunistico.
Si è ritenuto di portare a quattro la rappresentanza delle associazioni venatorie, e inserire due nuove figure; una in rappresentanza degli armieri sardi e delle attività commerciali che ruotano attorno all'attività venatoria; una riguardante un rappresentante dei coadiutori della fauna selvatica, una nuova figura abilitata in tutte le province e operativa per il contenimento degli animali dannosi.
Nell'articolo 6 vengono apportate le modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 1998 che regolamenta i compiti delle province. Si è ritenuto opportuno tutelare le aziende zootecniche e ittiche da eventuali danni prodotti da fauna selvatica e introdurre la vigilanza sull'operato delle zone autogestite di caccia e dei comitati sovracomunali faunistici.
Nell'articolo 7 viene inserito l'articolo 12 bis della legge regionale n. 23 del 1998 che prevede l'istituzione dei comitati sovracomunali faunistici.
Per la tutela e la salvaguardia della flora e della fauna riteniamo indispensabile il coinvolgimento attivo del cacciatore e accentuarne il legame al territorio, ferme restando le caratteristiche uniche del territorio regionale rispetto alle altre province italiane.
In questo articolo si prevede l'istituzione e i compiti dei comitati sovracomunali faunistici delle unioni dei comuni in sostituzione degli ATC, con il compito di esercitare compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio all'interno dei territori facenti parte delle unioni dei comuni
Nell'articolo 8 vengono apportate le modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 1998 che viene sostituito con le norme dettanti la composizione e funzionamento dei comitati sovracomunali faunistici.
Nell'articolo 9 viene soppresso l'articolo 18 della legge regionale n. 23 del 1998.
Nell'articolo 10 vengono apportate modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 23 del 1998, prevedendo che in luogo degli ambiti territoriali di caccia, mai entrati in funzione, il legame dei cacciatori al territorio avvenga attraverso i soci delle autogestite, pertanto si determina l'esercizio della caccia alla nobile stanziale solo all'interno delle zone autogestite di caccia che coincidono con l'ambito ottimale. Tutti i cacciatori sardi dovranno iscriversi ad una zona autogestita di caccia e avranno la possibilità di iscriversi in altre autogestite fino ad un massimo di tre su tutto il territorio regionale. Ciò è previsto per contribuire con la quota di iscrizione al ripopolamento per la selvaggina nobile stanziale.
Nell'articolo 11 vengono previste modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 23 del 1998 (Utilizzo dei terreni dell'Azienda regionale delle foreste demaniali) e le parole "Azienda regionale delle foreste demaniali" sono sostituite con "Ente foreste della Sardegna".
Nell'articolo 12 sono previste modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 23 del 1998 (Istituzione delle aziende agri-turistico-venatorie) e le parole "dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda" sono sostituite con "dell'Ente foreste della Sardegna".
Nell'articolo 13 sono previste modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di addestramento e allenamento cani.
Nell'articolo 14 sono previste modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 23 del 1998 che detta norme sulle tabelle segnaletiche da estendere oltre alle zone di caccia autogestite anche alle aree SIC e ZPS.
Nell'articolo 15 vengono introdotte modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 23 del 1998 (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria) prevedendo il divieto per tutta la stagione venatoria del porto e uso della munizione spezzata "tipo pallettoni". Considerato che nonostante la legge ne vieti l'utilizzo la maggior parte degli incidenti di caccia sono stati causati dall'utilizzo delle cartucce a pallettoni, si vuole arginare questo problema inserendo il divieto di porto di cartucce caricate a pallettoni durante le battute di caccia al cinghiale. Nelle citate battute sarà vietato portare con sé munizionamento spezzato con diametro del singolo pallino superiore allo zero numerazione italiana 3,9 mm di diametro. Sarà vietato l'uso e il porto di cartucce caricate a pallettoni anche per tutte le altre specie cacciabili e per tutta la stagione venatoria.
Nell'articolo 16 sono previste modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 23 del 1998 (Specie di fauna selvatica cacciabile) e aggiunta la specie cacciabile tortora dal collare orientale (Streptopelia decaoto) e del piccione domestico inselvatichito.
Nell'articolo 17 vengono introdotte modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998 (Periodo di caccia) allungando l'attività venatoria nel territorio della Sardegna per abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'articolo 48, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 28 febbraio dell'anno successivo e modificando la lettera c) del comma 1 dell'articolo 49 inserendo la tortora selvatica (Streptopelia turtur), tortora dal collare orientale (Streptopelia decaoto), colombaccio, merlo cornacchia grigia e piccione domestico, dalla prima giornata utile di settembre.
Nell'articolo 18 viene inserito un nuovo articolo, il 49 bis, che regolamenta la caccia in deroga.
Si ritiene indispensabile l'inserimento di questo nuovo articolo, in quanto alcune specie di uccelli selvatici stanno causando seri problemi alle coltivazioni e ad alcune specie di fauna, in particolare a quella marina.
Si ribadisce che il ricorso alla caccia in deroga è tuttavia limitato. Quest'ultima deve essere giustificata rispetto agli obiettivi generali della direttiva e soddisfare le specifiche condizioni stabilite all'articolo 9 della direttiva. Gli stati membri non sono tenuti a consultare la Commissione prima di applicare le deroghe, ma hanno l'obbligo di trasmetterle annualmente una relazione su tutte le deroghe applicate. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 della direttiva comunitaria uccelli.
Nell'articolo 19 viene sostituito l'articolo 52 della legge regionale n. 23 del 1998 (Istituzione dell'ambito territoriale di caccia programmata (ATC)) e viene prevista l'istituzione delle zone autogestite delle unioni dei comuni che verranno gestite dai comitati sovracomunali faunistici. Considerato che la maggior parte delle associazioni venatorie e i cacciatori sardi si sono dichiarati contrari all'istituzione degli ambiti territoriali di caccia (ATC), si è ritenuto modificare e abrogare gli articoli che ne prevedevano la loro istituzione. Nel rispetto di chi è comunque convinto che il cacciatore vada in qualche modo legato al territorio, si è pensato di rendere obbligatorio l'esercizio della caccia alla nobile stanziale facendo iscrivere obbligatoriamente tutti i cacciatori a una zona autogestita di caccia.
Nell'articolo 20 viene sostituito l'articolo 53 della legge regionale n. 23 del 1998 (Gestione dell'ATC) e viene individuata una nuova gestione dei nuovi ambiti ottimali attraverso un comitato sovracomunale faunistico delle unioni dei comuni. Gli ambiti ottimali sovracomunali faunistici sono individuati nei territori delle unioni dei comuni composti dai territori inclusi all'interno delle zone autogestite di caccia e dai territori liberi sono gestiti dai comitati sovracomunali faunistici.
Nell'articolo 21, l'articolo 54 della legge regionale n. 23 del 1998 (Gestione finanziaria dell'ATC) è soppresso.
Nell'articolo 22 l'articolo 55 della legge regionale n. 23 del 1998 (Accesso all'ATC) è sostituito con un nuovo articolo che regola l'accesso alla autogestita sovracomunale faunistica dell'unione dei comuni. In questo caso sarà compito dei comitati provinciali e sovracomunali faunistici farsi carico degli accessi di ogni cacciatore nei diversi territori nel rispetto del Piano regionale faunistico e del carico venatorio sostenibile negli ambiti ottimali.
Nell'articolo 23, l'articolo 56 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito con un nuovo articolo che regola l'ammissione dei cacciatori alla autogestita dell'unione dei comuni gestita dal comitato sovracomunale faunistico.
Nell'articolo 24 l'articolo 57 della legge regionale n. 23 del 1998 (Gestione dell'ATC) è soppresso.
Nell'articolo 25 l'articolo 59 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito con un nuovo articolo recante disposizioni per il "Risarcimento danni provocati dalla fauna selvatica" arrecati alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche ed alle opere e attrezzature approntate sui terreni coltivati o a pascolo. Fa carico alla Regione, per il tramite delle province, il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nelle zone pubbliche per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, nelle aree adibite a parchi naturali regionali o nazionali, nelle aree SIC e ZPS. Fa carico ai rispettivi titolari o agli organismi preposti alla gestione l'indennizzo dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agrituristico-venatorie e nei centri faunistici attrezzati. È a carico della Regione predisporre interventi per opere di prevenzione per i danni arrecati dagli uccelli ittiofagi alle produzioni ittiche dei compendi lagunari e in mare aperto e dai delfini alle attrezzature di pesca degli operatori ittici. La Regione provvede a risarcire i pescatori e le aziende interessate dai danni ponendo in essere anche attività per il contenimento degli uccelli ittiofagi. Compete alla Regione, in raccordo con le province, stabilire dei piani annuali per il contenimento delle cornacchie per la prevenzione dei danni in agricoltura con l'intervento dei coadiutori che, per il tramite della province, riceveranno appositi rimborsi spese e a tale scopo viene costituito un apposito fondo regionale. Fa carico alla Regione prevedere in bilancio apposito fondo per il risarcimento dei danni derivanti da fauna selvatica avvenuti nella viabilità statale di competenza dell'ANAS, nella viabilità di competenza delle province, nella viabilità di competenza dei comuni, nelle strade poderali, interpoderali e vicinali ad uso pubblico. Compete infine alla Regione stabilire idonee misure di prevenzione contro i danni da fauna selvatica mediante il finanziamento ai comuni e alle province di apposita cartellonistica di segnalazione dei pericoli lungo la viabilità.
Nell'articolo 26 sono contenute le norme di carattere finanziario.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1998 (Specie tutelate)1. Al comma 6 dell'articolo 5 (Specie tutelate) della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), dopo la parola "arvicole" sono aggiunte le seguenti: "e alle forme inselvatichite di piccione domestico".
Art. 2
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998 (Cattura e abbattimento autorizzati)1. Nell'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) del comma 1 è così sostituita:
"e) adottare, secondo i pareri dell'Istituto regionale della fauna selvatica, idonei piani di intervento, compreso l'abbattimento, per il controllo delle popolazioni di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, al fine di assicurare la migliore gestione del patrimonio zootecnico, e tutelare la salute, il patrimonio storico artistico, le produzioni zoo-agro-forestali e quelle ittiche; il controllo è praticato selettivamente mediante l'utilizzo di metodi ecologici.";
b) il comma 2 è così sostituito:
"2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata dall'Istituto regionale per la fauna selvatica. Tale attività è svolta secondo lo schema nazionale di inanellamento previsto dall'Unione europea per l'inanellamento (Euring). L'Istituto regionale della fauna selvatica può avvalersi anche della collaborazione delle associazioni ambientaliste e venatorie riconosciute.";
c) al comma 3 la parola "nazionale" è sostituita con "regionale";
d) al comma 4 la parola "nazionale" è sostituita con "regionale".
Art. 3
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1998 (Organi di tutela)1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituita come segue:
"e) i comitati sovracomunali faunistici delle unioni dei comuni.".
Art. 4
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 1998 (Istituto regionale per la fauna selvatica)1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito:
"3. L'Istituto regionale per la fauna selvatica esplica la sua attività di ricerca per la gestione faunistica e gli altri compiti attribuiti dalla presente legge.".
Art. 5
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1998 (Composizione del Comitato regionale faunistico)1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera g) la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro";
b) la lettera n) è così sostituita:
"n) un rappresentante nominato dall'Associazione armieri sardi e un coadiutore della fauna selvatica.".
Art. 6
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 1998 (Compiti delle province)1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera h) è così sostituita:
"h) ad accertare gli eventuali danni alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche e alle opere, mezzi e attrezzature che servono alla produzione provocati dalla fauna selvatica;";
b) la lettera n) è così sostituita:
"n) a vigilare sull'attività e sul funzionamento delle zone autogestite di caccia e dei comitati sovracomunali faunistici delle unioni dei comuni.".
Art. 7
Sostituzione dell'articolo 16
della legge regionale n. 23 del 19981. L'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito:
"Art. 16 (Istituzione e compiti dei comitati sovracomunali faunistici delle unioni dei comuni)
1. In sostituzione degli ambiti territoriali di caccia sono istituiti gli ambiti ottimali delle unioni dei comuni gestiti dai comitati sovracomunali faunistici, che esercitano compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio all'interno dei territori facenti parte delle unioni dei comuni dei territori della Sardegna.
2. Gli ambiti ottimali delle unioni dei comuni, in raccordo con le zone autogestite per la caccia dei singoli comuni facenti parte dell'unione, promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica e programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat, sulla base del Piano faunistico regionale e delle indicazioni fornite dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
3. Gli ambiti ottimali delle unioni dei comuni assumono le iniziative attinenti alla pianificazione e alla disciplina dell'attività faunistico-venatoria. In particolare:
a) formulano proposte in ordine alla pianificazione faunistico-venatoria comunale;
b) formulano proposte per l'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di zone temporanee di ripopolamento e di cattura nonché di zone pubbliche e private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento;
c) formulano proposte in ordine all'immissione di idonee specie selvatiche;
d) formulano proposte per l'istituzione di zone per l'addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;
e) rendono pareri su ogni altra questione che sia loro sottoposta da parte dei competenti organi provinciali;
f) provvedono alla consegna e al ritiro del tesserino regionale presso ogni comune dell'unione;
g) provvedono, per il tramite dei comuni di residenza appartenenti all'unione, alla trasmissione alle province dei dati riguardanti l'annata venatoria;
h) pianificano, in raccordo con le zone autogestite di caccia, i turni per la vigilanza antincendio prestata dai cacciatori;
i) concedono le autorizzazioni per l'allenamento cani, di cui al comma 1 dell'articolo 38;
j) si dotano di una o più zone di addestramento cani, per consentire l'attività degli ausiliari, in rispetto alla salute e allo stato psichico degli animali;
k) provvedono, sotto la diretta responsabilità del comitato provinciale faunistico, alle operazioni di ripopolamento e cattura, con l'immissione della selvaggina catturata in altre zone comunali precedentemente individuate, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.".
Art. 8
Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 19981. L'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito:
"Art. 17 (Composizione e funzionamento dei comitati sovracomunali faunistici)
1. In ogni unione dei comuni è costituito un comitato sovracomunale faunistico presieduto dal presidente dell'unione o da un suo delegato e composto da:
a) due membri eletti dall'assemblea dell'unione di cui uno espresso dalla minoranza;
b) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni venatorie riconosciute operanti nell'unione;
c) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni naturalistiche e di tutela degli animali riconosciute, operanti nell'unione;
d) un rappresentante dell'unione degli agricoltori, uno delle federazione dei coltivatori diretti, uno dell'unione contadini e pastori, designati dalle rispettive organizzazioni tra gli associati residenti nell'unione;
e) un rappresentante delle zone autogestite di caccia.
2. Il comitato sovracomunale faunistico può avvalersi della consulenza dei servizi veterinari della ASL di riferimento per funzioni consultive ogniqualvolta ritenga opportuno richiederne la collaborazione.
3. Il comitato elegge, nel suo seno, il vice presidente. I componenti del comitato sovracomunale faunistico decadono dalla carica in coincidenza con il rinnovo dei consigli comunali; funge da segretario un impiegato dell'unione o di uno dei comuni facenti parte della stessa.
4. Per il funzionamento dei comitati sovracomunali faunistici, i componenti designati all'atto dell'insediamento eleggono al proprio interno un presidente. Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono adottate dalle maggioranza dei presenti. L'assenza ingiustificata da parte di uno dei componenti per almeno tre sedute consecutive comporta la sua decadenza. In tal caso gli enti o associazioni di riferimento provvedono alla sostituzione entro dieci giorni dall'avvenuta decadenza.
5. I comuni mettono a disposizione dei comitati sovracomunali faunistici i locali necessari per le adunanze del comitato.
6. Le prestazioni dei componenti del comitato sono volontarie e gratuite. Compete ai rappresentanti del comitato il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.".
Art. 9
Abrogazione dell'articolo 18
della legge regionale n. 23 del 19981. L'articolo 18 della legge regionale n. 23 del 1998 è abrogato.
Art. 10
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 23 del 1998 (Contenuto del piano faunistico-venatorio regionale)1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il punto 4) della lettera b) è così sostituito:
"4) delle zone autogestite di caccia ricomprese all'interno del territorio dell'unione dei comuni con l'obiettivo di assicurare la presenza predeterminata dei cacciatori e il prelievo venatorio per le specie rientranti nella nobile stanziale;";
b) le lettere c) e d) sono abrogate.2. Entro un anno dall'approvazione della presente modifica, i cacciatori devono scegliere almeno una zona autogestita su cui iscriversi, con la possibilità di sceglierne fino ad un massimo di tre su tutto il territorio regionale.
Art. 11
Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 23 del 1998 (Utilizzo dei terreni dell'azienda regionale delle foreste demaniali)1. Nel comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 23 del 1998 le parole "Azienda regionale delle foreste demaniali" sono sostituite con "Ente foreste della Sardegna".
Art. 12
Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 23 del 1998 (Istituzione delle aziende agri-turistiche-venatorie)1. All'articolo 34, comma 2 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda" sono sostituite con "dell'Ente foreste della Sardegna";
2) la parola "preferibilmente" è soppressa.
Art. 13
Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 23 del 1998 (Addestramento e allenamento cani)1. All'articolo 38 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Le province, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico - venatorio, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani in aree delimitate.
1 bis. Nelle aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani è consentito l'abbattimento di selvaggina allevata per l'addestramento dei cani.
1 ter. L'istituzione delle zone di cui ai commi 1 e 1 bis è consentita nelle zone dei comitati sovracomunali faunistici e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite le attività cinofile nelle forme compatibili con le finalità del piano faunistico-venatorio redatto dai comitati sovracomunali faunistici.
1 quater. Al fine di garantire la vigilanza antincendio da parte dei cacciatori è consentito l'allenamento dei cani a partire dal 1° agosto, previa autorizzazione da parte dei comitati sovracomunali faunistici, anche sul territorio libero.
1 quinques. Le prove di lavoro nel periodo di divieto dell'attività venatoria sono autorizzate dalle province e approvate dall'ENCI e/o da associazioni riconosciute. Si svolgono dal 1° febbraio al 30 giugno.";
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Nell'Isola di La Maddalena è individuata un'area di almeno 5 ettari di territorio libero da destinare agli animali d'affezione, compresi i cani da caccia.".
Art. 14
Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 23 del 1998 (Tabelle segnaletiche)1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale n. 23 del 1998, dopo le parole "delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento" sono aggiunte le seguenti: "delle zone autogestite di caccia, dei SIC, delle ZPS".
Art. 15
Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 23 del 1998 (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale n. 23 del 1998, è aggiunto il seguente:
"1 bis. Durante la stagione venatoria è vietato il porto e utilizzo di cartucce caricate con munizione spezzata del tipo "a pallettoni". Pertanto è vietato portare e utilizzare cartucce con pallini superiori a 3,9 mm di diametro.".
Art. 16
Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 23 del 1998 (Specie di fauna selvatica cacciabile)1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale n. 23 del 1998, nella classe Mammiferi vengono aggiunte le specie Daino e Muflone. Nella classe Uccelli vengono aggiunte le specie cacciabili tortora dal collare orientale (Streptopelia decaoto) e piccione domestico inselvatichito.
Art. 17
Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998 (Periodo di caccia)1. Il comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito:
"1. Ai fini dell'attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'articolo 48, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 28 febbraio dell'anno successivo, con le seguenti eccezioni:
a) Cinghiale (Sus scrofa) dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;
b) Tortora selvatica (Streptopelia turtur) tortora dal collare orientale (streptopelia decaoto), colombaccio, merlo cornacchia grigia e piccione domestico, dalla prima giornata utile di settembre.".
Art. 18
Integrazioni all'articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998 (Caccia in deroga)1. Dopo l'articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998 è aggiunto il seguente:
"Art. 49 bis (Caccia in deroga)
1. Le deroghe sono eccezioni che introducono un certo margine di flessibilità nell'applicazione di un provvedimento normativo. Grazie ad esse, un numero limitato di attività normalmente vietate dalla direttiva "Uccelli selvatici" è autorizzato qualora si verifichino o possano verificarsi particolari problemi o situazioni. Le possibilità di ricorso alle deroghe sono tuttavia limitate: queste ultime devono essere giustificate rispetto agli obiettivi generali della direttiva e soddisfare le specifiche condizioni stabilite all'articolo 9 della direttiva comunitaria.
Gli stati membri non sono tenuti a consultare la Commissione prima di applicare le deroghe, ma hanno l'obbligo di trasmetterle annualmente una relazione su tutte le deroghe applicate.
Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 della direttiva comunitaria "Uccelli" per le seguenti ragioni:
a) per garantire la salute e la sicurezza pubblica, e la sicurezza aerea; per la protezione della flora e della fauna e per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;
b) per favorire la ricerca e l'insegnamento, nonché il ripopolamento e l'allevamento connesso a tali operazioni;
c) per consentire, per piccole quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinate specie di uccelli.
2. Le deroghe di cui al comma 1 devono menzionare:
a) le specie che formano oggetto delle medesime;
b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura e/o di uccisione autorizzati;
c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;
d) l'autorità abilitata a dichiarare il rispetto delle condizioni stabilite; e decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
e) i controlli effettuati.".
Art. 19
Sostituzione all'articolo 52 della legge regionale n. 23 del 1998 (Istituzione dell'ambito territoriale di caccia programmata - ATC)1. L'articolo 52 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito:
"Art. 52 (Istituzione delle autogestite delle unioni dei comuni)
1. Nel territorio regionale destinato all'attività di caccia sono istituite le zone autogestite ottimali delle unioni dei comuni gestiti dai comitati sovracomunali faunistici.
2. Nell'individuazione della zona di cui al comma 1, il Piano faunistico-venatorio regionale fa riferimento per la gestione faunistica ai comitati sovracomunali faunistici quali ripartizioni ottimali per la gestione della caccia da esercitarsi nei territori liberi e nelle zone autogestite di caccia.
3. Tutti i comuni, anche consorziandosi, hanno l'obbligo di istituire una zona autogestita di caccia con una densità di almeno 10 ettari per cacciatore.
4. Tutti i cacciatori hanno l'obbligo di iscriversi ad una zona autogestita di caccia.
5. La caccia alla nobile stanziale è ammessa solo all'interno delle zone autogestite di caccia i cui confini, con l'entrata in vigore della presente legge, possono essere rivisti con l'inclusione dei territori liberi. Tale rivisitazione ha l'obiettivo di incrementare le aree interdette all'esercizio della caccia, che sono appositamente delimitate.".
Art. 20
Modifiche all'articolo 53 della legge regionale n. 23 del 1998 (Gestione dell'ATC)1. L'articolo 53 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito:
"Art. 53 (Gestione delle zone autogestite sovracomunali faunistiche delle unioni dei comuni)
1. Le zone autogestite sovracomunali faunistiche individuate nei territori delle unioni dei comuni composti dai territori inclusi all'interno delle zone autogestite di caccia e dai territori liberi sono gestite dai comitati sovracomunali faunistici secondo quanto stabilito dall'articolo 16.
2. Il regolamento di attuazione della presente legge individua i criteri per la gestione tecnica e amministrativa delle zone autogestite sovracomunali faunistiche istituite nei territori delle unioni dei comuni. Le zone autogestite approvano apposito regolamento di organizzazione secondo le direttive emanate dalla Regione.
3. La gestione faunistica ha una regolamentazione che coinvolge i territori attraverso direttive emanate annualmente dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, che si avvale dell'Istituto regionale della fauna selvatica, del Comitato regionale faunistico e del Comitato provinciale faunistico.
4. Le zone autogestite di caccia che si occupano della gestione tecnico-amministrativa operano sulla base delle direttive emanate dal comitato sovracomunale faunistico che applica le direttive ricevute dalla Regione. Le direttive regionali individuano i criteri e le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori iscritti.
5. Il comitato sovracomunale faunistico, d'intesa con le zone autogestite di caccia, propone all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro il mese di aprile di ogni anno, la modifica del carniere giornaliero e stagionale relativamente alla fauna stanziale.
6. Il comitato sovracomunale faunistico di cui all'articolo 16, d'intesa con le zone autogestite di caccia, propone l'individuazione e la delimitazione, per periodi limitati, di zone di rispetto nelle quali è vietato l'esercizio della caccia.
7. Il comitato sovracomunale faunistico, d'intesa con le zone autogestite di caccia, dà comunicazione all'Assessorato regionale alla difesa dell'ambiente delle diverse proposte di gestione e tutela faunistico-venatoria per la loro approvazione. Le proposte o eventualmente le limitazioni all'esercizio venatorio sono inviate al comitato regionale faunistico che esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Sulla base di tale parere l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente delibera con proprio decreto.
8. I cacciatori ammessi alle zone autogestite sovracomunali partecipano alla gestione e corrispondono alle zone autogestite di caccia la quota annuale. Il comitato sovracomunale, su richiesta delle zone autogestite di caccia, può prevedere anche forme di limitazione delle quote o altre forme di riconoscimento e agevolazioni sulla base della collaborazione faunistico venatoria prestata dal singolo cacciatore.
9. L'addestramento cani è consentito al cacciatore facente parte della zona autogestita sovracomunale di riferimento in cui ha facoltà di accesso.
10. Nelle zone autogestite faunistiche il cacciatore ha il dovere di:
a) collaborare alla gestione faunistica, partecipando alle attività programmate dal comitato sovracomunale faunistico e dalle zone autogestite di caccia;
b) corrispondere la quota di partecipazione nei tempi stabiliti;
c) rispettare le limitazioni dell'esercizio venatorio indicate nel programma venatorio predisposto dal comitato sovracomunale faunistico.".
Art. 21
Modifiche all'elenco delle specie di fauna selvatica particolarmente protetta e abrogazione dell'articolo 54 della legge regionale n. 23 del 19981. Alla lettera a) "Mammiferi presenti in Sardegna e nelle sue acque territoriali" dell'elenco delle specie di fauna selvatica particolarmente protetta ai sensi dell'articolo 5, comma 3, allegato alla legge regionale n. 23 del 1998, le parole "Daino (Dama dama)" e "Muflone", sono soppresse.
2. L'articolo 54 della legge regionale n. 23 del 1998 (Gestione finanziaria dell'ATC) è abrogato.
Art. 22
Modifiche all'articolo 55 della legge regionale n. 23 del 1998 (Accesso all'ATC)1. L'articolo 55 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito:
"Art. 55 (Accesso alle zone autogestite sovracomunali faunistiche dell'unione dei comuni)
1. Ogni cacciatore, previa domanda al competente comitato sovracomunale faunistico, ha diritto di accesso in una zona autogestita sovracomunale prescelta per l'esercizio dell'attività venatoria nei confronti della fauna stanziale e stanziale nobile, indipendentemente dal paese di residenza.
2. Per l'esercizio della caccia di cui al comma 1, ogni cacciatore ha inoltre diritto di poter esercitare, previa domanda al competente comitato sovracomunale faunistico, l'attività venatoria in tre zone autogestite su tutto il territorio regionale. È quindi data facoltà alle zone di caccia autogestite di inserire al proprio interno cacciatori non soci per i quali è rilasciato apposito nulla osta da allegare alla domanda su cui si pronuncia il comitato sovracomunale faunistico.
3. Ogni cacciatore ha diritto di esercitare la caccia al cinghiale e alla migratoria in tutti i territori liberi della Sardegna e all'interno delle zone autogestite di caccia, previo assenso da parte della competente zona autogestita di caccia. Per l'esercizio della caccia al cinghiale non è necessario richiedere nulla osta al comitato sovracomunale faunistico.
4. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna migratoria può essere esercitato in tutte le zone libere e nelle autogestite sovracomunali delle unioni dei comuni o all'interno delle zone autogestite di caccia previo assenso delle stesse. Per l'esercizio della caccia alla migratoria non è necessario richiedere nulla osta al comitato sovracomunale faunistico.".
Art. 23
Modifiche all'articolo 56 della legge regionale n. 23 del 1998 (Ammissione all'ATC)1. L'articolo 56 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito:
"Art. 56 (Ammissione alla zona autogestita dell'unione dei comuni gestita dal comitato sovracomunale faunistico)
1. Il cacciatore partecipa di diritto alla zona autogestita sovracomunale faunistica del comune facente parte dell'unione dei comuni in cui ha la residenza o risulta iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero in cui sia stato iscritto per almeno cinque anni, anche non consecutivi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, ovvero la libertà di scelta su tutto il territorio regionale.
2. In sede di prima applicazione della presente legge l'iscrizione a un'autogestita dà diritto di essere iscritto automaticamente nella zona sovracomunale del comune facente parte dell'unione.
3. I comitati sovracomunali faunistici, sulla base degli elenchi degli iscritti alla zone autogestite di caccia, possono ammettere ulteriori cacciatori provenienti da altre autogestite o da altre regioni, tenuto conto della distribuzione territoriale e del carico venatorio sull'intero territorio sovracomunale e si pronunciano secondo criteri di priorità tenendo conto dei:
a) residenti della provincia dove ha sede l'ambito sovracomunale faunistico;
b) residenti nelle altre province;
c) residenti in altre regioni.
4. In ogni zona autogestita, il comitato sovracomunale faunistico può ammettere un numero di cacciatori superiore alla densità venatoria tenendo conto delle priorità di cui al comma 3 e previo assenso della Regione quando siano accertate modificazioni positive della popolazione faunistica o si sia manifestata l'esigenza di provvedere a specifici prelievi a tutela delle produzioni agricole, ittiche e zootecniche o altre situazioni positive dovute alla presenza in loco di oasi di protezione faunistica o zone di ripopolamento. Il regolamento di attuazione disciplina i criteri sull'ordine di precedenza per l'ammissione dei cacciatori in sovrannumero a cui i comitati sovracomunali faunistici si adeguano.".
Art. 24
Abrogazione dell'articolo 57 della legge regionale n. 23 del 1998 (Gestione dell'ATC)1. L'articolo 57 della legge regionale n. 23 del 1998 (Gestione dell'ATC) è abrogato.
Art. 25
Sostituzione dell'articolo 59 della legge regionale n. 23 del 19981. L'articolo 59 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito:
"Art. 59 (Risarcimento danni provocati dalla fauna selvatica)
1. I danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche ed alle opere e attrezzature approntate sui terreni coltivati o a pascolo sono risarciti per intero, come specificato dai commi seguenti, ove non già coperti da polizze assicurative o non siano oggetto di altre provvidenze.
2. È a carico della Regione, per il tramite delle province, il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nelle zone pubbliche per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, nelle aree adibite a parchi naturali regionali o nazionali, nelle aree SIC e ZPS. In queste ultime aree la Regione richiede all'Unione europea appositi fondi per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche e alle opere e attrezzature finalizzate alla produzione.
3. È a carico dei rispettivi titolari o agli organismi preposti alla gestione l'indennizzo dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie e nei centri faunistici attrezzati.
4. È a carico della Regione predisporre interventi per opere di prevenzione per i danni arrecati dagli uccelli ittiofagi alle produzioni ittiche dei compendi lagunari e in mare aperto e dai delfini alle attrezzature di pesca degli operatori ittici. La Regione risarcisce i pescatori e le aziende interessate dai danni ponendo in essere anche attività per il contenimento degli uccelli ittiofagi.
5. Compete alla Regione, in raccordo con le province, approvare piani annuali per il contenimento delle cornacchie per la prevenzione dei danni in agricoltura inserendo nel calendario venatorio apposite giornate per l'abbattimento e stabilendo calendari di abbattimento in altri periodi dell'anno impiegando in tali operazioni i coadiutori già inseriti in appositi elenchi provinciali ai quali la Regione, per il tramite delle province, che ricevono gli appositi fondi, rimborsa le spese viaggio e le altre spese necessarie per l'attività programmata. A tale scopo è costituito un fondo regionale per sostenere le spese di viaggio, munizionamento e quant'altro utile per attuare i piani provinciali di abbattimento controllato messi in atto dalle province su disposizione della Regione.
6. È a carico della Regione il finanziamento di polizze assicurative per i danni da fauna selvatica secondo le modalità stabilite dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
7. È a carico della Regione prevedere in bilancio un fondo per il risarcimento dei danni derivanti da fauna selvatica avvenuti nella viabilità statale di competenza dell'ANAS, nella viabilità di competenza delle province, nella viabilità di competenza dei comuni, nelle strade poderali, interpoderali e vicinali ad uso pubblico.
8. Compete alla Regione stabilire idonee misure di prevenzione contro i danni da fauna selvatica mediante il finanziamento ai comuni e alle province di apposita cartellonistica di segnalazione dei pericoli lungo la viabilità.
9. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina la materia e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti e dei finanziamenti delle opere di prevenzione di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto stabilito dal Piano faunistico-venatorio regionale.".
Art. 26
Norma finanziaria1. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, e, comunque, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli oneri conseguenti alle disposizioni di cui agli altri articoli sono quantificati in euro 100.000 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, che trovano copertura sull'ordinario stanziamento di bilancio di cui all'UPB S04.08016 (Contributi e finanziamenti in materia di gestione della fauna selvatica) del bilancio di previsione 2015-2017.