CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 280
presentata dai Consiglieri regionali
DEMONTIS - COCCO Pietro - DERIU - MORICONI - TENDAS - PINNA Rossella - PISCEDDA - COZZOLINO - COLLU - COMANDINIil 17 novembre 2015
Disposizioni finalizzate a prevenire, contrastare e curare il gioco d'azzardo patologico in Sardegna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Con la presente proposta di legge si intende introdurre in Sardegna una normativa specifica che possa essere di aiuto ed essere strumento di prevenzione per contrastare il sempre più diffuso fenomeno della dipendenza da gioco con vincita in denaro, intesa come comportamento compulsivo/distruttivo che si sviluppa secondo modelli e processi di dipendenza che spesso sono simili a quelli tipici dell'alcoolismo e delle altre droghe "pesanti".
Tale patologia è diffusa in tutto il territorio nazionale e già numerose Regioni sono intervenute, nell'ambito delle proprie competenze, per cercare di arginare un fenomeno che è sempre più pervasivo nell'attuale società e che ha creato e crea non pochi problemi all'interno delle famiglie, specialmente nell'attuale congiuntura economica critica.
Come è noto, la competenza a legiferare in materia di gioco d'azzardo è in capo allo Stato, quale monopolista del gioco d'azzardo lecito, che da ultimo è intervenuto con il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) come convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
Rimane, comunque, uno spazio di intervento per la Regione che può intervenire su diversi fronti, individuati nell'articolo 1 quali finalità della proposta di legge: quello del trattamento terapeutico della sindrome da gioco, quello della sicurezza urbana, viabilità e governo del territorio e quello educativo.
Sul versante del trattamento terapeutico, all'articolo 5 si propone di stabilire la competenza dei servizi per il trattamento delle dipendenze istituiti in ciascuna azienda sanitaria locale i quali devono essere dotati di almeno un nucleo operativo specializzato nel trattamento terapeutico del gioco d'azzardo patologico (GAP). Alle ASL spetterà, altresì, promuovere gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da GAP mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione ed educazione per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza sul tema del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso la predisposizione di piani di formazione e informazione.
Sul versante sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio, all'articolo 4 si introduce il divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali posti a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette e luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
Spetterà ai comuni rilasciare le autorizzazioni all'esercizio delle sale da gioco e per il gioco lecito nei locali aperti al pubblico e la relativa vigilanza tramite la polizia municipale.
Nella consapevolezza che l'educazione e l'accrescimento della consapevolezza delle conseguenze negative del gioco lecito, specialmente fra gli adolescenti, rappresentano uno dei più importanti strumenti di prevenzione e lotta contro la dipendenza da gioco, il presente progetto di legge, all'articolo 4, si propone di promuovere fattive reti di collaborazione fra i comuni, le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
A questo proposito si stabilisce, all'articolo 5, quale compito delle ASL, la promozione di interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da GAP mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione ed educazione per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza sul tema del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso la predisposizione di piani di formazione e informazione, con particolare riferimento al gioco on-line, rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche di primo grado e delle istituzioni scolastiche e formative di secondo grado.
All'articolo 6 si istituisce il Comitato tecnico regionale per la prevenzione e il contrasto al GAP con la missione di studiare e monitorare il fenomeno del GAP in Sardegna e fungere da organo tecnico qualificato per informare gli organi di governo della Regione e proporre le azioni adeguate nella lotta alla dipendenza da gioco. I componenti del Comitato svolgono l'incarico a titolo gratuito.
All'articolo 7, al fine di non incentivare gli esercizi commerciali a installare apparecchi da gioco lecito si prevedono interventi a sostegno delle attività che scelgono di non installare o disinstallano apparecchi per il gioco lecito tramite riduzioni dell'aliquota dell'imposta regionale per le attività produttive (IRAP) e, all'articolo 8, anche premialità nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, nella forma di titoli di preferenza, per l'assenza, all'interno degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, di apparecchi per il gioco lecito.
L'articolo 9 stabilisce sanzioni amministrative da irrogare a coloro i quali aprano locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in violazione delle distanze stabilite. I proventi saranno destinati dai comuni alla prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.
Gli articoli 10 e 11 riguardano rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate:
a) alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo lecito, nonché a garantire il trattamento terapeutico e il recupero dei soggetti coinvolti e al supporto alle loro famiglie;
b) all'accrescimento della consapevolezza dei rischi correlati al gioco d'azzardo e al gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione;
c) al contenimento e riduzione degli effetti negativi connessi alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio.2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite nel rispetto delle istruzioni dell'Organizzazione mondiale della sanità delle disposizioni nazionali e comunitarie vincolanti in materia, in particolare, con riguardo al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) come convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute).
Art. 3
Competenze della Regione1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, la Regione:
a) promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il sostegno e il recupero sociale dei soggetti coinvolti nell'ambito della collaborazione tra ASL, i comuni, le scuole e gli altri soggetti coinvolti;
b) istituisce di norma in ciascuna ASL, un servizio specializzato nel trattamento delle dipendenza da gioco d'azzardo patologico (GAP) secondo standard individuati dalla Giunta regionale;
c) favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo, anche sostenendo campagne d'informazione sui rischi e sui danni del GAP in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche e organismi del terzo settore;
d) promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti;
e) sostiene l'attività delle organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro rivolte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco.
Art. 4
Competenze dei comuni1. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. È fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali posti a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
3. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 2, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
4. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
5. Ai sensi dell'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del disegno di legge n. 158 del 2012 é vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito.
6. I comuni effettuano controlli, tramite la polizia locale, sui locali di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d'azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio.
Art. 5
Competenze delle ASL1. Il trattamento terapeutico del GAP e delle eventuali patologie correlate rientra nella competenza dei servizi delle dipendenze istituiti presso le ASL.
2. Presso ciascun servizio per il trattamento delle dipendenze è previsto almeno un nucleo operativo specializzato nel trattamento terapeutico del GAP. Ulteriori nuclei operativi possono essere istituiti in correlazione alla densità abitativa del territorio di competenza e a eventuali specifiche attività di monitoraggio, ricerca e studio della patologia.
3. Le ASL promuovono gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da GAP, mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione ed educazione per fornire un primo servizio di ascolto, di assistenza e di consulenza sul tema del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso la predisposizione di piani di formazione e informazione, con particolare riferimento al gioco on-line, rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche di primo grado e delle istituzioni scolastiche e formative di secondo grado.
Art. 6
Comitato tecnico regionale per la prevenzione
e il contrasto al GAP1. È istituito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione e il contrasto al GAP presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale con i seguenti compiti:
a) studio e monitoraggio del GAP nella regione, ai fini di raccogliere esperienze e individuare buone prassi, anche per organizzare campagne informative e di sensibilizzazione sia per elaborare protocolli diagnostico-terapeutici applicativi, anche in raccordo con gli organismi operanti a livello nazionale;
b) informazione all'Assessorato regionale competente e al Consiglio regionale, attraverso relazioni di cadenza annuale, sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito della prevenzione primaria e secondaria e delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP;
c) formulazione di proposte e pareri all'Assessorato competente e agli altri organi interessati per il miglioramento della prevenzione, del trattamento e del contrasto della dipendenza da gioco.2. Il Comitato tecnico regionale per la prevenzione e il contrasto al GAP è composto da rappresentanti delle ASL, dei comuni, delle istituzioni scolastiche e degli organismi del terzo settore entro un numero massimo individuato dalla Giunta regionale. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.
3. La partecipazione al Comitato è da intendersi a titolo gratuito e senza rimborso spese e non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.
Art. 7
Riduzione dell'aliquota IRAP per gli esercizi privi di apparecchi per il gioco lecito1. La legge finanziaria regionale adottata ai sensi della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23) può prevedere che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, siano previste riduzioni dell'aliquota dell'imposta regionale per le attività produttive (IRAP) a favore delle attività che scelgono di non installare o disinstallano apparecchi per il gioco lecito.
Art. 8
Premialità per gli esercizi privi di apparecchi
per il gioco lecito nell'erogazione
di benefici regionali1. Nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici, comunque denominati, la Regione considera titolo di preferenza l'assenza, all'interno degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, di apparecchi per il gioco lecito.
Art. 9
Sanzioni amministrative1. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in violazione delle distanze previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.
2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede il comune competente per territorio.
3. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 prioritariamente a iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.
Art. 10
Copertura finanziaria1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Art. 11
Entrata in vigore1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).