CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 278

presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Pietro - COLLU - DEMONTIS - DERIU - RUGGERI - PINNA Rossella - COMANDINI - LOTTO

il 12 novembre 2015

Interventi per le pari opportunità di genere

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge sulle politiche di genere e pari opportunità nasce dall'esigenza di sostanziare le azioni svolte allo sviluppo delle politiche di genere.

La Regione deve assumere la differenza di genere tra i criteri di interpretazione della propria vita economica, culturale, sociale e politica se vuole garantire una cittadinanza piena ed effettiva delle cittadine e dei cittadini, realizzando così gli obiettivi generali di coesione sociale, crescita e occupazione. Avere consapevolezza delle diversità e dell'importanza della valorizzazione delle differenze è, inoltre, il presupposto di un equilibrato sviluppo locale.

Sono numerosi infatti, i settori della nostra società in cui le diseguaglianze basate sul genere provocano lo squilibrio sociale e frenano lo sviluppo.

Il Global gender gap report del World economic forum che quantifica le disparità di genere in vari paesi del mondo basandosi su 4 indicatori (economia, salute, istruzione e politica) ci dice che l'Italia, nel 2014 è al 69 posto (con un punteggio di 0,697 su 1) su 142 paesi. E l'indicatore economico ci dice che siamo scesi dal 97esimo al 114esimo posto: questo a causa della scarsa partecipazione delle donne nel mondo del lavoro e del gap salariale tra donne e uomini a parità di impiego.

L'uguaglianza nei diritti tra i generi è uno dei principi fondamentali sanciti dal diritto internazionale e comunitario e dalla nostra Costituzione, ma non è ancora pienamente raggiunto nella nostra società.

È, però, fondamentale mettere l'attuazione della parità tra i generi nell'agenda del governo regionale perché la parità corrisponde a una maggiore competitività e prosperità dei paesi dal punto di vista economico. E ancora, se le donne partecipano al processo decisionale si avranno decisioni che terranno conto delle esigenze di un segmento più ampio della società e quindi si faranno scelte e investimenti per il benessere collettivo.

Con questa proposta di legge si vuole iniziare a istituire una politica basata sul doppio binario: da un lato l'attuazione di azioni positive, per abbattere le discriminazioni in un ambito definito e circoscritto e, parallelamente, la programmazione di azioni in un'ottica di gender mainstreaming, quindi azioni di sistema, che mirano a trasformare l'approccio culturale delle politiche regionali, affinchè avvengano cambiamenti duraturi e ad ampio spettro.

La proposta di legge è composta da 15 articoli.

I punti salienti della proposta di legge sono alcuni strumenti essenziali del sistema paritario come il bilancio di genere. Questo strumento serve ad adottare una valutazione di impatto sugli uomini e sulle donne delle politiche di bilancio, con l'obiettivo di ristrutturare le entrate e le uscite al fine di una maggiore equità, efficienza e trasparenza dell'azione pubblica rispetto alle pari opportunità.

Con questa proposta di legge si introducono le statistiche di genere. Tutte le statistiche prodotte dal sistema regione o realizzate dagli enti, dalle aziende e dalle agenzie regionali dovranno condurre la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati in termini di genere. In questo modo si potrà realizzare un uso mirato delle risorse finanziarie e delle azioni amministrative, generando da un lato un risparmio economico e dall'altro una maggiore efficacia delle misure che si adotteranno.

Vi sono previste, inoltre, azioni che intervengono sul cambiamento culturale della società e che sono, quindi, da ricondursi anche a una prevenzione primaria contro la violenza di genere. Tra queste l'adozione di un linguaggio non discriminante e la messa in atto di azioni per disincentivare ogni contenuto di programmazione televisiva, radiofonica e digitale, anche pubblicitaria, che utilizzi strumenti discriminanti e sessisti.

La promozione della cultura delle pari opportunità, nonché dell'abbattimento degli stereotipi di genere, in collaborazione con le autonomie scolastiche, per dare la possibilità anche ai più giovani di imparare il rispetto per se stessi e per gli altri e diventare così cittadini e cittadine più consapevoli.

Un altro punto qualificante è l'introduzione della medicina di genere nel piano sanitario regionale. Con la medicina di genere si introduce il principio che la ricerca in campo medico e le cure devono essere distinte in base al genere di appartenenza, e quindi basate non solo sul punto di vista anatomico, ma secondo differenze biologiche, funzionali, psicologiche e culturali.

Avere attenzione alla medicina di genere significa portare consistenti vantaggi alla salute di tutta la popolazione, perché senza un orientamento di genere le misure politiche a tutela della salute risultano metodologicamente scorrette e discriminanti. Inoltre, per il riconoscimento delle professioni femminili e dei ruoli istituzionali delle donne è importante la regolamentazione dell'uso del linguaggio di genere da parte delle amministrazioni e delle istituzioni. Già altre regioni d'Italia, come la Toscana e l'Emilia Romagna, hanno aperto la strada con leggi regionali sulla cittadinanza di genere e la legge quadro sulle politiche di genere.

La proposta di legge sulle politiche di genere lancia una sfida di civiltà, emblema dell'esigenza di un cambiamento di rotta verso una piena democrazia con il godimento pieno dei diritti di tutti e di tutte senza distinzione sostanziale basata sul genere e dove le differenze siano riconosciute come linfa vitale per la crescita culturale, sociale e quindi economica.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi

1. In attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione della Repubblica italiana e del proprio Statuto speciale per la Sardegna, la Regione opera affinché le politiche e i relativi interventi di attuazione favoriscano il superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta basata sul genere, sancendo il diritto alle pari opportunità tra donne e uomini e riconoscendo e valorizzando le differenze di genere.

 

Art. 2
Finalità

1. Al fine del conseguimento di quanto previsto dall'articolo 1, la Regione promuove i seguenti interventi:
a) sostegno ai progetti per il conseguimento delle pari opportunità tra generi, abbattimento degli stereotipi associati al genere e valorizzazione delle differenze in tutti i livelli dell'istruzione e della formazione quali strumenti imprescindibili di prevenzione primaria per ogni forma di violenza;
b) difesa della libertà di autodeterminazione della donna;
c) sostegno alle azioni per il lavoro, l'imprenditorialità e le professionalità femminili;
d) agevolazione, attraverso un piano integrato del welfare, di ogni intervento rivolto a favorire lo sviluppo della qualità della vita attraverso politiche di conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione;
e) approntamento di interventi finalizzati al conseguimento dell'equa distribuzione delle responsabilità familiari e della maternità e paternità responsabili;
f) assunzione di un'ottica di genere nella valutazione, programmazione e attuazione delle strategie di sviluppo regionale;
g) promozione della partecipazione delle donne nei luoghi e nei processi decisionali a tutti i livelli e in tutti gli incarichi di competenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale;
h) istituzione del bilancio di genere.

 

Art. 3
Azioni di conciliazione vita-lavoro

1. La Regione, per conseguire un'equa distribuzione delle responsabilità familiari tra donna e uomo e una paternità e maternità sostenibili, attua politiche di coordinamento dei tempi e degli orari delle persone, nonché il monitoraggio sulla qualità progettuale e gestionale degli spazi delle città e dei territori.

2. Le politiche di coordinamento dei tempi e degli spazi, di cui al comma 1, si articolano nei livelli regionale, provinciale e comunale.

3. La Regione integra i propri strumenti di pianificazione e programmazione generale con le politiche organizzative dei tempi e degli spazi e promuove l'adozione da parte dei comuni dei piani territoriali dedicati.

4. La Regione promuove esperienze di vita solidali e sostenibili come forme di coworking cioè di condivisione di ambienti di lavoro attrezzati al fine di favorire lo scambio, la collaborazione, la relazione tra giovani lavoratrici anche attraverso progetti finalizzati a sostenere la maternità.

5. La Regione promuove corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.

6. La Regione, per realizzare i progetti di cui ai commi 3, 4, 5, opera attraverso il sistema di partenariato socio-economico, istituzionale e privato, ivi compresi gli organismi che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne nei rispettivi territori di riferimento.

 

Art. 4
Azioni per una maternità e paternità responsabili

1. La Regione promuove la stipula di accordi territoriali, denominati piani per le pari opportunità, tra province, comuni, organizzazioni sindacali e datoriali, sistema scolastico, aziende sanitarie locali, consultori finalizzati al sostegno della maternità e della paternità, attraverso sistemi di organizzazione dell'orario di lavoro nelle pubbliche amministrazione, nelle imprese private che favoriscano la conciliazione tra vita professionale e vita privata e promuovano un'equa distribuzione dell'attività di cura tra i sessi; i piani per le pari opportunità sono volti a:
a) promuovere e divulgare, con azioni mirate, la cultura della conciliazione e della corresponsabilizzazione dei padri nella cura e nella crescita dei figli;
b) promuovere e diffondere l'utilizzo dei congedi di maternità e parentali in una logica territoriale di equilibrio tra la fruizione dei congedi e la disponibilità di servizi di cura;
c) favorire l'utilizzo del part-time per motivi parentali anche attraverso l'attivazione di meccanismi di incentivazione economica;
d) favorire l'inserimento lavorativo delle donne in particolari condizioni di disagio, quali madri sole con figli minori, famiglie monoparentali con carichi di cura.

2. La Regione considera le politiche di conciliazione-condivisione elementi fondamentali nella riforma del sistema di welfare territoriale e del lavoro.

 

Art. 5
Banca dati dei saperi delle donne

1. La Regione istituisce la banca dati delle competenze delle donne nella quale sono inseriti, a richiesta, i curricula delle donne nate in Sardegna e che vi risiedono o vi lavorano.

2. La Banca dati è uno strumento aperto, disponibile sul sito istituzionale della Regione, consultabile in caso di designazioni e nomine di competenza regionale.

3. Il trattamento dei dati contenuti nella banca dati avviene nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

4. La banca dati è istituita presso l'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione che ne cura l'aggiornamento periodico e la divulgazione.

 

Art. 6
Promozione della cultura di pari opportunità
e valorizzazione della differenza

1. La Regione, nel rispetto dell'autonomia degli istituti scolastici, favorisce percorsi per la promozione della cultura delle pari opportunità, nonché dell'abbattimento degli stereotipi di genere anche come strumento di prevenzione primaria della violenza di genere e di contrasto a ogni forma di discriminazione basata sul genere.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, sottoscrive protocolli di intesa con i soggetti competenti in materia di istruzione al fine di:
a) istituire corsi di formazione e aggiornamento delle insegnanti e degli insegnanti finalizzati alla valorizzazione della differenza di genere nelle relazioni educative;
b) rivisitare i contenuti dei programmi e dei materiali didattici in un'ottica di genere valorizzando la presenza dei due sessi nel mondo della cultura;
c) elaborare metodologie e strumenti che permettano alle istituzioni scolastiche di analizzare, dal punto di vista del genere, i contesti socio-economici di riferimento al fine della individuazione dei bisogni formativi della popolazione scolastica femminile e maschile;
d) sostenere il recupero dei livelli di istruzione delle donne.
 

 

Art. 7
Medicina di genere

1. La Regione redige il Piano sanitario regionale nel rispetto delle differenze biologiche, psicologiche e culturali legate al genere, attuando la medicina di genere.

2. La Regione riconosce, attraverso politiche mirate, il principio che gli interventi di promozione della salute, la ricerca farmacologia, i fattori di rischio, le diagnosi e i trattamenti sanitari tengono conto della differenza tra donna e uomo.

3. La Regione sostiene le scelte procreative delle donne e la maternità e la paternità consapevoli e il principio di autodeterminazione individuale della donna.

4. La Regione, nell'ambito del Piano sanitario regionale, favorisce interventi volti alla prevenzione delle patologie specifiche per genere.

5. La Regione, in base al genere, attua nei consultori i programmi specifici di prima assistenza e informazione favorendo i percorsi di educazione sessuale e riproduttiva e di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

6. La Regione attiva percorsi multidisciplinari tra i soggetti che compongono la rete socio-sanitaria al fine di conseguire una formazione specializzata del personale del pronto soccorso per l'accoglienza delle donne che hanno subito violenza.

 

Art. 8
Comunicazione e informazione

1. La Regione, nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione, adotta un linguaggio non discriminante e utilizza il genere negli atti amministrativi e nella stesura delle leggi.

2. La Regione disincentiva ogni contenuto di programmazione televisiva, radiofonica e digitale, anche pubblicitaria, che utilizzi strumenti contrari a una comunicazione non discriminante.

 

Art. 9
Formazione del personale
in materia di pari opportunità

1. La Regione attua azioni di informazione e formazione finalizzate alla diffusione della cultura dell'uguaglianza e della lotta alla discriminazione di genere per l'acquisizione, da parte di tutto il personale del sistema regione, di conoscenze specifiche in materia di pari opportunità.

2. La Regione, su proposta degli enti di competenza, realizza specifici corsi per la dirigenza e per il personale che gestisce risorse umane, al fine della loro formazione riguardo alla valorizzazione delle diversità di genere.

 

Art. 10
Bilancio di genere

1. La Regione predispone ogni anno il bilancio di genere. Il bilancio di genere, redatto dalla Giunta regionale, costituisce strumento di monitoraggio e di valutazione dell'impatto delle politiche regionali sulla società sarda.

2. Col bilancio di genere la Regione:
a) analizza e valuta il diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche dell'Amministrazione regionale;
b) individua gli strumenti e le azioni per promuovere pari opportunità tra donne e uomini.

 

Art. 11
Statistiche di genere

1. Tutte le statistiche prodotte dal sistema regione o realizzate dagli enti, dalle aziende e dalle agenzie regionali conducono alla rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici in termini di genere.

2. La Regione collabora con le strutture universitarie e i centri di studi per acquisire statistiche di genere utili per la programmazione in un'ottica di genere.

 

Art. 12
Istituzione del tavolo di coordinamento
per le politiche di genere

1. La Regione istituisce il tavolo di coordinamento per le politiche di genere con funzioni di supporto alla programmazione regionale, di coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione delle azioni regionali per realizzare il mainstreaming (strategia) di genere.

2. Il tavolo è costituito dai rappresentanti di tutte le strutture regionali con particolare riferimento alle aree tematiche oggetto della presente legge.

3. Il tavolo indice annualmente una giornata dedicata alle tematiche delle pari opportunità denominata Forum della cittadinanza di genere come momento di confronto aperto a tutti i soggetti, istituzionali e non, che hanno tra i propri obiettivi il raggiungimento delle pari opportunità fra donne e uomini.

 

Art. 13
Coordinamento delle risorse

1. Per ottimizzare l'impiego delle risorse e coordinare le competenze delle strutture regionali, la Regione promuove l'integrazione delle risorse regionali tra:
a) le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, destinate alle politiche di conciliazione e di inclusione e alle politiche di genere nonché a quelle per l'imprenditoria femminile;
b) altre risorse locali, finalizzate al perseguimento degli scopi di cui alla presente legge;
c) le risorse apportate dal sistema degli enti locali;
d) le risorse di tipologia diversa da quella finanziaria, apportate dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

2. Ai fini dell'integrazione delle risorse di cui al comma 1, lettere b), c) e d), la Regione promuove la concertazione tra i soggetti titolari delle risorse stesse.

 

Art. 14
Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri finanziari per la Regione e per gli enti che con la stessa collaborano per le finalità indicate all'articolo 1.

 

Art. 15
Termini di attuazione

1. La Regione si impegna a dare attuazione alle azioni, ai principi e agli strumenti di cui alla presente legge entro dodici mesi dall'entrata in vigore della medesima.