CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 276
presentata dai Consiglieri regionali
DEMONTIS - COMANDINI - COLLU - TENDAS - DERIUil 6 novembre 2015
Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo degli orti urbani nei comuni della Sardegna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Gli orti urbani sono stati definiti come luoghi di particolare "densità culturale" per l'Italia in quanto rappresentano un concentrato di molteplici elementi di tipo sociale, storico, culturale, urbanistico, agricolo, botanico, economico e didattico, che si sono stratificati e sovrapposti nel corso degli anni per mezzo di comportamenti umani in aspetti fondamentali della vita.
Negli ultimi anni, anche grazie all'impegno di tante associazioni e di amministrazioni comunali, è stata sviluppata una rete di orti urbani che ha permesso sia di riavvicinare la popolazione all'agricoltura ed alle tradizioni ad essa connesse, sia di favorire forme di autoconsumo dei prodotti coltivati che possono aiutare la difficile economia familiare.
Ma l'orto urbano non rappresenta solo questo: tramite la messa a coltivazione di piccoli appezzamenti di terreno nell'area urbana e periurbana della città è possibile riqualificare economicamente e socialmente aree degradate, marginali, non adeguatamente valorizzate ed è anche possibile dare a fasce particolarmente disagiate di popolazione l'opportunità di contribuire al progresso economico e sociale del paese, evitando fenomeni di marginalizzazione sociale particolarmente odiosi. Inoltre, sviluppare in maniera ancora più forte l'esperienza degli orti urbani permetterebbe di valorizzare particolari colture locali legate anche alla tradizione gastronomica, diffondere in maniera più ampia la cultura del verde, del rispetto per l'ambiente, della biosostenibilità.
Non è da sottovalutare anche il contributo che l'orto urbano può dare all'occupazione, in particolare dei giovani, perché tramite questa esperienza possono acquisire competenze prima non possedute da impiegare in una possibile attività lavorativa autonoma, avendo riguardo ai dati Istat che dicono che il numero medio di occupati in agricoltura aumenta rispetto al valore medio totale di tutti gli altri settori occupazionali.
Con la presente proposta di legge si intende quindi, in considerazione dei fini sopra esposti, riconoscere, rafforzare e stimolare lo sviluppo in Sardegna di un rete capillare di orti urbani sia nelle maggiori città isolane che nei tanti comuni dell'Isola.
Quest'obiettivo è perseguito in primo luogo tramite il Fondo regionale per gli orti urbani, previsto dall'articolo 4, la cui disponibilità è prevista per il 2016 in euro 5.000.000, destinato a co-finanziare le spese per l'avvio e la manutenzione degli orti urbani. Tali risorse verranno ripartite fra i comuni della Sardegna in parte proporzionalmente alla popolazione ed in parte in maniera uguale fra tutti i comuni.
In secondo luogo si intende favorire lo sviluppo dell'esperienza degli orti urbani mettendo a disposizione, a titolo gratuito, ai comuni, terreni coltivabili di proprietà della Regione da assegnare agli interessati sulla base di bandi pubblici (articolo 3).
Infine si prevede un ruolo attivo della Regione nel promuovere fra i cittadini le misure della presente legge tramite campagne di comunicazione ed informazione e nello stimolare la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa volti a facilitare il trasferimento delle conoscenze tra i comuni e la diffusione delle iniziative volte alla valorizzazione e riqualificazione degli orti urbani in Sardegna.
Le ulteriori disposizioni del progetto di legge riguardano le finalità generali perseguite da Regione e comuni (articolo 1), la definizione di orto urbano ai fini del presente progetto di legge (articolo 2), le competenze in materia di vigilanza che sono attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale (articolo 6), la copertura finanziaria (articolo 7) e l'entrata in vigore (articolo 8).
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, riconoscendo l'elevata valenza sociale, urbanistica, culturale ed economica delle attività agricole in aree urbane e periurbane, promuove, nell'ambito delle azioni tese al miglioramento della qualità di vita in Sardegna, l'impianto di orti urbani destinati a famiglie, anziani, centri educativi di aggregazione o destinati ad attività terapeutiche di supporto a processi di riabilitazione fisica e psichica.
2. I fini perseguiti dalla Regione e dai comuni tramite la presente legge sono:
a) avvicinare i cittadini alla realtà agricola, stimolando in questo modo anche la coesione sociale;
b) favorire la riqualificazione di terreni agricoli non utilizzati;
c) ostacolare il consumo del territorio, mitigare situazioni di marginalità e degrado e migliorare il paesaggio urbano;
d) valorizzare la produzione di essenze ortive tradizionali locali;
e) conservare la biodiversità, diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura tra i cittadini nei comuni e nelle zone più periferiche;
f) favorire l'autoconsumo prevalentemente familiare di prodotti agricoli tipici.
Art. 2
Definizioni1. Gli orti urbani sono definiti come appezzamenti di terreno nella disponibilità giuridica dei comuni sardi, concessi a titolo gratuito, a seguito di bando pubblico, agli aventi titolo per un periodo di durata massima triennale, per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1, affinché siano utilizzati per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti ad uso del concessionario e del proprio nucleo familiare, nel rispetto della presente legge e dei regolamenti comunali di cui al comma 5.
2. I soggetti beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono: anziani, famiglie, centri educativi o di aggregazione sociale, associazioni, strutture sanitarie e/o assistenziali.
3. La Giunta regionale stabilisce con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, per ciascuna tipologia di beneficiario i requisiti, validi in tutto il territorio regionale, di cui devono essere in possesso i richiedenti la concessione di cui al comma 1 nonché i limiti di reddito massimo dei richiedenti sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente.
4. È comunque esclusa la possibilità di concessione dei terreni di cui al comma 1 per fini di lucro, per i soggetti titolari del diritto di proprietà, possesso o disponibilità su altri terreni coltivabili e per i soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo.
5. I comuni individuano annualmente i terreni di cui al comma 1 ed adottano apposito regolamento volto a disciplinare le procedure di assegnazione delle concessioni dei terreni, i criteri per la formazione delle graduatorie di concessione, la durata minima e massima e la disciplina del rapporto concessorio, le regole di utilizzazione degli spazi concessi, i casi di revoca, le responsabilità ed i modi di risoluzione delle eventuali controversie.
Art. 3
Terreni coltivabili non in uso di proprietà della Regione1. L'Assessore regionale degli enti locali finanze ed urbanistica, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, redige un elenco dei terreni coltivabili di proprietà della Regione, non in uso e destinabili all'attività di orto urbano per i fini di cui all'articolo 1, specificando in quale comune essi insistano.
2. La Giunta regionale, sulla base dell'elenco di cui al comma 1, approva con deliberazione il piano di concessione in disponibilità ai comuni dei terreni di cui al comma 1 per i fini di cui all'articolo 1.
3. Sulla base della deliberazione di cui al comma 2, l'Assessore regionale degli enti locali finanza ed urbanistica comunica, ai comuni nei quali i terreni insistono, l'elenco di quelli coltivabili non in uso, e stipula con ciascuno di essi apposita convenzione di concessione in disponibilità a titolo gratuito della durata non inferiore ai tre anni.
Art. 4
Fondo regionale per il consolidamento, sviluppo degli orti urbani1. È istituito, a partire dall'esercizio finanziario 2016, il Fondo regionale per il consolidamento e lo sviluppo degli orti urbani in Sardegna con la dotazione annua di euro 5.000.000, destinato a cofinanziare le spese necessarie per la formazione ed informazione dei cittadini e dei concessionari dei terreni nonché le spese per l'avvio e la manutenzione degli orti urbani.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito fra i comuni della Sardegna, che abbiano approvato il regolamento di cui all'articolo 2 comma 5, sulla base dei criteri previsti per la ripartizione del Fondo unico per gli enti locali.
3. La Giunta regionale, nella deliberazione di cui all'articolo 2, comma 3, stabilisce l'importo massimo di contributo e le spese ammissibili per ciascun concessionario, da erogare per mezzo dei comuni a rendicontazione delle spese.
Art. 5
Ulteriori compiti della Regione1. La Giunta regionale, all'interno delle proprie campagne di comunicazione ed informazione ai cittadini sardi, dà idonea notizia delle misure introdotte con la presente legge.
2. La Giunta regionale stipula convenzioni e protocolli d'intesa con le istituzioni ed associazioni o organizzazioni riconosciute a livello nazionale e regionale ai fini di facilitare il trasferimento delle conoscenze tra i comuni e la diffusione delle iniziative volte alla valorizzazione e riqualificazione degli orti urbani in Sardegna.
3. La Giunta regionale stipula apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 2 ed anche con istituzioni universitarie al fine di elaborare delle linee guida da indirizzare a tutti i comuni della Sardegna per la progettazione, l'allestimento e la gestione di orti urbani e periurbani.
Art. 6
Vigilanza1. La vigilanza sulla corretta attuazione della presente legge è competenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Art. 7
Copertura finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli interventi di cui all'articolo 4, quantificati in euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede con le seguenti variazioni nel bilancio della Regione per gli anni 2016-2018:
in diminuzione
UPB S08.01.001
Fondi riserva spese obbligatorie, impreviste e revisione prezzi
2016 euro 5.000.000
2017 euro 5.000.000
2018 euro 5.000.000in aumento
UPB (NI)
2016 euro 5.000.000
2017 euro 5.000.000
2018 euro 5.000.0002. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sull'UPB NI del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2016-2018 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 8
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).