CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 268
presentata dal Consigliere regionale
SABATINIil 22 ottobre 2015
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12)
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge, che ripropone un testo presentato dalla Giunta regionale ed esaminato dalla competente commissione consiliare nel corso della precedente legislatura, intende adeguare la legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), che disciplina la partecipazione della Regione alla formazione del diritto europeo, alle disposizioni nazionali introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). Quest'ultima legge ha delineato una nuova procedura per la formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo ridisegnando, per certi versi, anche il ruolo delle Regioni.
Uno degli aspetti fondamentali su cui poggia la riforma approvata dalla legge statale è il rafforzamento del ruolo del Parlamento nella definizione della posizione italiana presso le istituzioni europee con la previsione di poteri di intervento diretto nel processo decisionale europeo e un consolidamento delle funzioni di indirizzo e controllo sull'azione del Governo per pervenire a una posizione condivisa su tutte le tematiche europee.
La proposta di legge si pone nel solco tracciato dal legislatore nazionale, mirando a un potenziamento del ruolo dell'Assemblea legislativa regionale e a una migliore definizione dei rapporti fra Giunta e Consiglio.
Essa, inoltre, prende atto delle principali disfunzioni operative e criticità emerse nei tre anni di vigenza della legge n. 13 del 2010 al fine di individuare modalità organizzative nuove per i passaggi che si sono rivelati di più difficile attuazione nel corso della prima fase di applicazione della legge regionale.
Gli aspetti principali di novità sono rappresentati dall'articolo 5 che introduce anche nel sistema regionale lo strumento del dialogo politico, previsto dall'articolo 9 della legge n. 234 del 2012, che costituisce attualmente il principale canale diretto di interazione tra il Parlamento e le istituzioni europee. Si tratta della possibilità per le Camere di far pervenire alle istituzioni europee e, contestualmente, al Governo, ogni documento utile alla definizione delle politiche europee, prescindendo dalla presenza di uno specifico atto normativo in corso di approvazione. La disposizione nazionale consente alle Regioni e ai Consigli regionali di inserirsi in tale procedura con la formulazione di osservazioni e proposte, contribuendo così alla definizione di tutte le politiche europee di interesse regionale.
Viene, inoltre, riscritto l'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2010 che disciplina la programmazione regionale unitaria: tali modifiche nascono dalla necessità di una maggiore partecipazione del Consiglio regionale alla definizione dei documenti di programmazione europea e nazionale; a tal fine viene prevista una procedura che dovrebbe garantire nelle diverse fasi dell'approvazione dei documenti europei un corretto rapporto legislativo-esecutivo.
A tale proposito, l'articolo 13 ha precisato meglio le diverse fasi dell'iter: la formulazione degli indirizzi da parte del Consiglio sui documenti preliminari preordinati all'elaborazione dei programmi regionali finanziati con risorse europee o statali, l'approvazione da parte del Consiglio dei programmi così come definiti dalla Giunta a seguito delle consultazioni e dei negoziati con lo Stato e l'Unione europea, la comunicazione per conoscenza al Consiglio regionale dei programmi una volta approvati definitivamente dai competenti organi nazionali o europei.
Nel medesimo articolo si è altresì ritenuto opportuno indicare con dei riferimenti precisi quali atti modificativi di programmi europei debbano essere trasmessi alla Commissione competente per il parere e quelli per i quali sia sufficiente la sola comunicazione per conoscenza. L'inserimento nel testo di tale specificazione si è resa necessaria a causa della genericità della formulazione contenuta nella disposizione vigente che ha reso di fatto inapplicata la norma.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità e oggetto1. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la Regione adegua le disposizioni di cui alla legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12) alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e successive modifiche e integrazioni).
Art. 2
Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 13 del 2010
(Finalità)1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2010, dopo la parola "proporzionalità", sono inserite le parole "leale collaborazione" e, dopo la parola "efficienza", è inserita la parola "trasparenza".
Art. 3
Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 13 del 2010
(Partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell'Unione europea)1. All'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole "e le loro modificazioni".
b) al comma 3 le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni".
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Ai fini della formazione della posizione italiana, le osservazioni della Regione sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e successive modificazioni e integrazioni.".
d) nel comma 5 le parole "sessione comunitaria" sono sostituite con le parole "sessione europea" e le parole "prevista nell'articolo 17 della legge n. 11 del 2005" sono sostituite dalle seguenti "prevista dall'articolo 22 della legge n. 234 del 2012 e successive modificazioni e integrazioni.".
Art. 4
Modifiche all'articolo 5
della legge regionale n. 13 del 2010
(Sussidiarietà)1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2010 è sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito della procedura prevista nell'articolo 4, comma 2, il Consiglio regionale valuta il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nelle proposte di atti dell'Unione europea che abbiano a oggetto materie di competenza regionale e trasmette le risultanze alle Camere, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità previste dall'articolo 25 della legge n. 234 del 2012. Le risultanze dell'esame sono, altresì, trasmesse al Comitato delle regioni.".
Art. 5
Integrazione alla legge regionale n. 13 del 20101. Dopo l'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2010, è aggiunto il seguente:
"Art. 5 bis (Partecipazione al dialogo politico con le istituzioni europee)
1. Ai fini della partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni europee, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 234 del 2012, il Consiglio regionale, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, può far pervenire alle Camere eventuali osservazioni o proposte, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Tali osservazioni o proposte sono, altresì, trasmesse alla Giunta regionale.".
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 6
della legge regionale n. 13 del 2010
(Riserva di esame)1. L'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2010 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Riserva di esame)
1. Il Consiglio regionale può chiedere alla Giunta regionale l'apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano prevista nell'articolo 24, comma 5, della legge n. 234 del 2012.
2. La Giunta regionale, qualora lo ritenga opportuno, può chiedere l'apposizione della riserva di cui al comma 1 previo parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione europea e delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro quindici giorni dal ricevimento della stessa. Decorso tale termine, la Giunta regionale procede in assenza del parere.".
Art. 7
Sostituzione dell'articolo 7
della legge regionale n. 13 del 2010
(Attuazione della normativa europea
e verifica di conformità)1. L'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2010 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Attuazione della normativa europea e verifica di conformità)
1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
2. La Giunta regionale verifica costantemente che l'ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea e, entro il 15 gennaio di ogni anno, trasmette, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012, una relazione con le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, con riguardo alle misure da intraprendere.
3. La relazione di cui al comma 2 è trasmessa contestualmente al Consiglio regionale.".
Art. 8
Sostituzione dell'articolo 8
della legge regionale n. 13 del 2010
(Rappresentanti regionali
nel Comitato delle regioni)1. L'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2010 è sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Rappresentanti regionali nel Comitato delle regioni)
1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 234 del 2012, il Presidente della Regione propone alla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano uno o più rappresentanti della Regione, titolari o supplenti, al Comitato delle regioni; il Presidente del Consiglio regionale, in base alle modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio, propone alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano uno o più consiglieri regionali affinché siano indicati quali rappresentanti delle assemblee legislative regionali al Comitato delle regioni.".
Art. 9
Modifiche all'articolo 9
della legge regionale n. 13 del 2010
(Informativa della Giunta
al Consiglio regionale)1. All'articolo 9 della legge regionale n. 13 del 2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 le parole "prima dell'inizio della sessione europea" sono sostituite dalle seguenti: "contestualmente al disegno di legge regionale europea di cui all'articolo 10,".
b) nella lettera a) del comma 1 le parole "Conferenza Stato-regioni" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" e le parole: "prevista dall'articolo 17 della legge n. 11 del 2005" sono sostituite dalle seguenti "prevista dall'articolo 22 della legge n. 234 del 2012".
c) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"c) gli argomenti di interesse delle regioni trattati nell'ambito del Comitato interministeriale per gli affari europei ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 234 del 2012;".
Art. 10
Modifiche all'articolo 10
della legge regionale n. 13 del 2010
(Legge europea regionale)1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 13 del 2010 le parole "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile".
Art. 11
Modifiche all'articolo 12
della legge regionale n. 13 del 2010
(Sessione europea)1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 13 del 2010 le parole "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".
2. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 13 del 2010 le parole "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".
Art. 12
Modifiche all'articolo 15
della legge regionale n. 13 del 2010
(Impugnazione di atti normativi europei)1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2010, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine, la richiesta è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge n. 234 del 2012.".
Art. 13
Sostituzione dell'articolo 16
della legge regionale n. 13 del 2010
(Programmazione regionale unitaria)1. L'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2010 è sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Programmazione regionale unitaria)
1. La Regione partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea nell'ambito delle materie di propria competenza.
2. Il Consiglio regionale, entro 30 giorni dal ricevimento, formula gli indirizzi alla Giunta sui documenti preliminari preordinati all'elaborazione atti di programmazione finanziati con risorse europee o statali.
3. Gli atti di cui al comma 2, così come definiti a seguito delle consultazioni e dei negoziati con l'Unione europea e con lo Stato, sono approvati dal Consiglio regionale, entro 30 giorni dal ricevimento e successivamente trasmessi alla Giunta per gli adempimenti di competenza.
4. A seguito dell'approvazione definitiva da parte dei competenti organi dell'Unione europea o statali, gli atti di cui al comma 3 sono comunicati al Consiglio regionale.
5. Le modifiche agli atti di programmazione di cui al comma 4 sono trasmesse dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente in materia di politiche dell'Unione europea che esprime il proprio parere entro quindici giorni, decorso tale termine la Giunta regionale procede in assenza del parere.
6. Le rimodulazioni interne agli atti di programmazione che non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 5 sono comunicate al Consiglio regionale per conoscenza.
7. La Giunta trasmette per conoscenza al Consiglio regionale, con cadenza trimestrale, i dati relativi allo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei programmi europei e di quelli finanziati con il fondo per lo sviluppo e la coesione.".
Art. 14
Integrazioni alla legge regionale n. 13 del 2010
(Attuazione della programmazione regionale unitaria)1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2010 è aggiunto il seguente:
"Art. 16 bis (Attuazione della programmazione regionale unitaria)
1. Le priorità, i criteri e le modalità di attuazione degli atti di programmazione di cui all'articolo 16 sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti. Il parere viene espresso entro venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde.".
Art. 15
Modifiche all'articolo 17
della legge regionale n. 13 del 2010
(Notifica dei regimi di aiuto)1. All'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Contestualmente alla notifica, la Giunta regionale trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento politiche europee una scheda sintetica della misura notificata, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012.";
b) nel comma 2 le parole " il Presidente" sono sostituite con le parole "la Presidenza";
c) nel comma 3 dopo le parole "leggi regionali", sono aggiunte le seguenti: ", o le singole disposizioni normative,".
Art. 16
Integrazioni alla legge regionale n. 13 del 2010
(Recupero degli aiuti di Stato)1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2010 è aggiunto il seguente:
"Art. 17 bis (Disposizioni in materia di recupero degli aiuti di Stato)
1. Non beneficiano di aiuti di Stato concessi dalla Regione coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.
2. La Regione, prima di concedere nuovi aiuti, verifica, anche attraverso la consultazione dell'apposito elenco di cui al comma 3, che i potenziali beneficiari non rientrino tra i soggetti di cui al comma 1.
3. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659 del 1999, ordinariamente entro sessanta giorni dalla data di notifica della decisione, l'ufficio regionale che ha erogato l'aiuto individua i soggetti tenuti alla restituzione, accerta gli importi dovuti e, in un unico provvedimento, revoca l'aiuto e ingiunge il pagamento, determinandone le modalità e i termini. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. L'atto dell'ufficio regionale che ha erogato l'aiuto è contestualmente trasmesso alla Direzione generale della presidenza, che cura un elenco dei beneficiari destinatari dei provvedimenti di revoca dei contributi da recuperare e delle ingiunzioni di pagamento.
4. Se il beneficiario non provvede alla restituzione entro la scadenza stabilita, si applicano al soggetto debitore gli interessi di mora sull'importo indebitamente corrisposto, a partire dalla scadenza del termine, in aggiunta agli interessi legali precedentemente maturati.
5. In caso di mancato pagamento, una volta divenuto esecutivo il provvedimento di ingiunzione, il competente ufficio regionale provvede alla riscossione coattiva tramite ruolo, da trasmettersi al concessionario della riscossione regionale.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche in caso di procedure di recupero presso il beneficiario di spese irregolari già certificate alla Commissione europea, salvo quanto diversamente disposto dalla normativa e dalle procedure europee e nazionali che disciplinano l'utilizzo dei fondi cofinanziati dall'Unione europea.".
Art. 17
Integrazioni alla legge regionale n. 13 del 2010
(Diritto di rivalsa)1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2010, è aggiunto il seguente:
"Art. 17 bis. (Diritto di rivalsa)
1. In caso di sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea al pagamento di sanzioni pecuniarie per violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o per mancata esecuzione delle decisioni della Commissione europea e delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, la Regione ha diritto di rivalersi dei relativi oneri finanziari nei confronti degli enti, società o organismi di diritto pubblico e dei soggetti equiparati che si rendano responsabili della violazione o della mancata esecuzione.".
Art. 18
Integrazioni alla legge regionale n. 13 del 2010
(Disciplina SIEG)1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2010, è aggiunto il seguente:
"Art. 17 bis (Normativa applicabile In materia di servizi di interesse economico generale (SIEG))
1. Nel rispetto degli articoli 14, 93, 106, 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché delle disposizioni contenute nel protocollo 26 del TFUE e della normativa statale di riferimento, la Regione, in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG), attua, attraverso misure legislative, regolamentari e amministrative, le disposizioni di cui alla seguente normativa europea:
a) comunicazione della Commissione n. 2012/C 8/02 sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale;
b) decisione della Commissione n. 2012/21/UE riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale;
c) comunicazione della Commissione n. 2012/C 8/03, Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico;
d) regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.".
Art. 19
Norma finanziaria1. L'applicazione della presente legge non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 20
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).