CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 266
presentata dai Consiglieri regionali
ZEDDA Alessandra - TOCCO - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TUNISil 19 ottobre 2015
Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni
nell'ambito della pratica fisica e sportiva***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
L'obiettivo principale della seguente proposta di legge è, principalmente, quello di favorire la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva.
Considerato quanto segue:
1. la Regione ritiene che l'attività fisica e sportiva costituisca un rilevante momento formativo per il benessere dell'individuo e che lo svolgimento della stessa debba effettuarsi in condizioni di massima sicurezza, così da consentire eventuali immediati interventi d'emergenza volti alla tutela della salute;
2. l'organizzazione del sistema sanitario di emergenza/urgenza deve essere supportata, per la sua piena efficacia, da un'efficiente rete di pronto intervento nei luoghi ove si esplica l'attività fisica e sportiva, per permettere l'immediato avvio della cosiddetta "catena della sopravvivenza" i cui anelli, dall'allarme, alle centrali operative 118, alla rianimazione cardiopolmonare e alla defibrillazione sino alla terapia avanzata precoce, sono tutti legati alla velocità e prontezza dell'intervento;
3. la Regione intende ridurre l'incidenza dei ritmi defibrillabili quale causa di decessi, con la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici, previa specifica formazione di operatori a ciò preposti, in ambiente extraospedaliero, con particolare riferimento agli impianti sportivi e similari;
4. è opportuno individuare in maniera espressa le discipline escluse dall'obbligo di dotazione dei defibrillatori, considerato il loro ridotto impegno cardiocircolatorio, in coerenza con il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita);
5. si rende necessario stabilire gli obblighi posti a carico dei gestori degli impianti e degli assegnatari di spazi all'interno dei medesimi. In particolare, l'obbligo di dotazione dei defibrillatori è posto a carico dei gestori, mentre l'obbligo di garantire la presenza di operatori non sanitari autorizzati all'uso del defibrillatore durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria ricade in capo agli stessi gestori o agli assegnatari;
6. in ragione delle sostanziali modifiche introdotte dalla normativa nazionale, si rende necessario fissare il nuovo termine del 1° luglio 2016 per la decorrenza dell'obbligo di dotazione dei defibrillatori, disponendo conseguentemente, attesa l'urgenza, l'entrata in vigore anticipata della presente legge.Il testo si compone di 11 articoli.
L'articolo 1 definisce la normativa di riferimento e disciplina la dotazione dei defibrillatori semiautomatici esterni, di seguito denominati defibrillatori, presso gli impianti sportivi. Viene esaminata la normativa relativa all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; l'articolo 4, comma 1, lettera i), dello Statuto della Sardegna, la legge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra-ospedaliero); la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)), in particolare, l'articolo 2, comma 46; il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n.191/2009); il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più elevato livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
L'articolo 2 definisce le figure coinvolte, le attività sportive, introducendo anche quelle di esecutore, di istruttore Basic life support defibrillation (BLSD), di impianto sportivo e di sport in movimento. La nozione di impianto sportivo è importante per determinare il numero dei defibrillatori che devono essere presenti nei grandi impianti polifunzionali. Il discrimine per la dotazione di un altro defibrillatore viene, in pratica, individuato nella presenza di servizi accessori autonomi (si pensi agli spogliatoi, servizi igienici, reception ecc.). La nozione di sport in movimento è stata ricavata, invece, dalle modifiche alle linee guida adottate con il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, approvate il 2 luglio scorso dalla conferenza Stato-Regioni, in attesa di pubblicazione.
L'articolo 3 individua l'ambito di applicazione dell'obbligo di dotazione dei defibrillatori. Quest'ultimo viene circoscritto, in conformità a quanto prevedono le linee guida adottate con il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, escludendo quegli impianti in cui si praticano sport che l'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale definisce a ridotto impegno cardiocircolatorio. L'elenco comprende bocce, biliardo, sport di tiro, golf, giochi da tavolo, pesca e caccia sportive.
L'articolo 4 contempla gli obblighi a carico dei gestori e degli assegnatari, distinguendo due tipi di obbligo: quello di dotazione dei defibrillatori che è sempre a carico dei gestori e quello di assicurare la presenza di personale autorizzato all'uso del defibrillatore durante lo svolgimento dell'attività sportiva. Quest'ultimo, nel caso, nella pratica assai frequente, in cui il gestore abbia consentito a una società sportiva l'uso (anche in forma occasionale) di determinati spazi, grava direttamente sulla società sportiva. Si tratta di una disposizione di grande importanza, che si propone di armonizzare la legge regionale con le linee guida ministeriali.
L'articolo 5 prevede la formazione sull'utilizzo dei defibrillatori.
L'articolo 6 definisce la vigilanza e il controllo in ordine al rispetto degli obblighi a carico dei soggetti gestori degli impianti e degli assegnatari degli spazi.
L'articolo 7 definisce le sanzioni in caso di inadempimenti.
L'articolo 8 definisce l'approvazione del regolamento di attuazione da parte della Giunta regionale.
L'articolo 9 indica le norme di prima applicazione, dal luglio 2016.
L'articolo 10 prevede la norma finanziaria.
L'articolo 11 indica l'entrata in vigore della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto1. La presente legge disciplina la dotazione dei defibrillatori semiautomatici esterni, di seguito denominati defibrillatori, presso gli impianti sportivi, in attuazione della legge 3 aprile 2001, n 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra-ospedaliero) e in conformità al decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009 ) e la legge 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più elevato livello di tutela della salute).
Art. 2
Definizioni1 Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) attività sportive: attività disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
b) attività motorio-ricreative: attività non disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali;
c) impianto sportivo, di seguito denominato impianto: uno spazio o un insieme di spazi preposti unicamente allo svolgimento di attività sportive o motorio-ricreative, anche di tipo diverso, che hanno in comune i relativi servizi accessori, come spogliatoi, servizi igienici, reception, uffici amministrativi;
d) sport in movimento: attività sportive praticate in luoghi diversi da impianti sportivi coperti e scoperti e da spazi circoscritti all'aperto;
e) esecutore Basic life support defibrillation (BLSD): operatore non sanitario autorizzato all'uso del defibrillatore;
f) istruttore BLSD: operatore abilitato alla formazione degli esecutori BLSD;
g) gestore dell'impianto sportivo, di seguito denominato gestore: il proprietario che gestisce direttamente l'impianto oppure il concessionario, il locatario o il comodatario dello stesso.
Art. 3
Ambito di applicazione1. La presente legge si applica agli impianti presenti sul territorio regionale e rispondenti alla classificazione stabilita dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 8.
2. La presente legge non si applica:
a) agli impianti in cui si praticano esclusivamente le seguenti discipline:
1) bocce, escluse quelle in volo;
2) biliardo;
3) sport di tiro;
4) golf;
5) giochi da tavolo e sport assimilabili come specificati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 8;
b) agli spazi, comunque denominati, dove si praticano le attività sportive della pesca sportiva di superficie e della caccia sportiva;
c) agli impianti pubblici ad accesso libero non vigilato;
d) agli impianti di proprietà statale.
Art. 4
Obblighi a carico dei gestori e degli assegnatari1. I gestori degli impianti hanno l'obbligo di dotare gli stessi di defibrillatori.
2. In caso di impianti gestiti da una pluralità di soggetti gestori, l'obbligo di dotazione può essere assolto congiuntamente da questi ultimi.
3. La dotazione di defibrillatori è requisito per l'apertura degli impianti.
4. L'uso dei defibrillatori è affidato esclusivamente a esecutori BLSD espressamente incaricati.
5. I gestori degli impianti hanno l'obbligo di garantire la presenza di esecutori BLSD durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria.
6. Se i gestori assegnano spazi, all'interno degli impianti, a società, a enti e ad associazioni sportive, è a carico di questi ultimi l'obbligo di assicurare la presenza di esecutori BLSD.
7. I gestori trasmettono alla centrale operativa 118 territorialmente competente le informazioni relative al possesso, al modello e all'ubicazione del defibrillatore, nonché l'elenco degli esecutori BLSD incaricati all'interno dell'impianto dai gestori stessi o dai soggetti assegnatari di cui al comma 6.
Art. 5
Formazione1. La formazione sull'utilizzo dei defibrillatori ha l'obiettivo di permetterne l'uso, in tutta sicurezza, per assicurare l'intervento sulle persone vittime di un arresto cardiocircolatorio.
2. La formazione è erogata dalle aziende sanitarie locali (ASL), nell'ambito del sistema sanitario di emergenza-urgenza territoriale 118, nonché dai soggetti formatori accreditati su scala regionale. L'attestato del superamento della verifica finale del corso di formazione abilita all'utilizzo dei defibrillatori.
Art. 6
Vigilanza e controllo1. L'ASL esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto degli obblighi a carico dei soggetti gestori degli impianti e degli assegnatari degli spazi.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti gestori detengono presso l'impianto un fascicolo contenente la documentazione relativa:
a) alla dotazione e alla collocazione dei de-fibrillatori;
b) alla funzionalità tecnica dei defibrillatori e, in particolare, al rispetto della normativa di esercizio relativa alle apparecchiature elettromedicali;
c) all'osservanza degli obblighi di formazione, incluso l'elenco nominativo, comprensivo dei dati anagrafici, degli esecutori BLSD che operano all'interno dell'impianto e degli spazi assegnati.3. L'ASL dispone ispezioni ed esercita il controllo a campione almeno sul 5 per cento degli impianti.
Art. 7
Sanzioni1. L'inosservanza dell'obbligo di dotazione di defibrillatori, di cui all'articolo 4, comporta la chiusura degli impianti sino all'adempimento.
2. L'assenza di esecutori BLSD durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria e l'inosservanza degli obblighi di formazione, comporta a carico dei soggetti gestori o delle società, enti e associazioni sportive assegnatarie di spazi negli impianti, la sanzione amministrativa pecuniaria di un minimo di euro 2.500 a un massimo di euro 5.000.
3. La mancata manutenzione periodica dei defibrillatori comporta a carico dei soggetti gestori la sanzione amministrativa pecuniaria di un minimo di euro 1.000 a un massimo di euro 2.000.
4. Entro il termine di trenta giorni, dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire all'azienda sanitaria locale scritti difensivi e documenti, nonché richiedere un contradditorio ai sensi della normativa vigente.
Art. 8
Regolamento di attuazione1. Il regolamento di attuazione, approvato dalla Giunta regionale su proposta congiunta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina in particolare:
a) la classificazione degli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, secondo la natura dei gestori e le modalità di accesso agli stessi;
b) gli sport assimilabili di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 5);
c) i criteri per la presenza degli esecutori BLSD durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria;
d) le modalità di attuazione degli obblighi di cui all'articolo 4, con particolare riferimento al numero e all'ubicazione dei defibrillatori;
e) i contenuti delle comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 7;
f) i criteri per la definizione dei rapporti fra i gestori e i soggetti assegnatari di cui all'articolo 4, comma 6;
g) i criteri per il corretto svolgimento della catena della sopravvivenza negli sport in movimento.
Art. 9
Disposizioni di prima applicazione1. L'obbligo di dotazione dei defibrillatori decorre dal 1° luglio 2016.
2. Per agevolare il processo di formazione degli esecutori BLSD la Regione, in fase di prima applicazione, eroga alle ASL finanziamenti per la formazione di un nucleo di istruttori BLSD.
3. Per agevolare e incentivare l'utilizzo e, quindi, l'acquisto dei defibrillatori la Regione rimborsa ai gestori e o assegnatari un contributo, pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'acquisto del defibrillatore. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sono definiti criteri e modalità di concessione e rimborsi.
Art. 10
Norma finanziaria1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 2, è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa massima di 50.000 euro cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB S05.01.001 - Finanziamento delle spese correnti delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari e dell'INRCA, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 36, commi 1 e 2 della legge di bilancio) - Spese correnti.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 3, è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di 700.000 euro cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB S05.01.001 - Finanziamento delle spese correnti delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari e dell'INRCA, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 36, commi 1 e 2 della legge di bilancio) - Spese correnti.
Art. 11
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).