CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 262
presentata dai Consiglieri regionali
COZZOLINO - COCCO Pietro - MORICONI - COMANDINI - DERIU - FORMA - PERRAil 7 ottobre 2015
Norme per la prevenzione e la cura del diabete mellito e delle malattie metaboliche. Assistenza integrata territorio-ospedale e istituzione della Commissione regionale per le attività diabetologiche
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il diabete mellito e le sue complicanze, per la prevalenza in continuo aumento (epidemia diabete), sono uno dei maggiori problemi sanitari emergenti e una delle prime voci di spesa sanitaria in Sardegna. Tale fenomeno è dovuto in parte all'allungamento della vita media, all'alimentazione e alla riduzione dell'attività fisica, presupponendo che le cause genetiche, ancora per lo più ignote, non siano in aumento. Nella Regione, nel 2007, la prevalenza del diabete mellito era di circa il 6,5 per cento nella popolazione sopra i 15 anni (maschi 6,8 per cento, femmine 6 per cento) aumentando fino al 12,1 per cento nella popolazione di età superiore ai 65 anni.
Dati recenti pubblicati sul sito dell'ASL 8 di Cagliari danno testimonianza di un fenomeno in costante crescita, così come cita la pubblicazione "La realtà sarda: i numeri del diabete nell'Isola" che testualmente riporta:"La Sardegna paga un prezzo altissimo al diabete mellito: infatti è la regione che presenta il più alto numero annuale di nuovi casi di diabete di tipo 1, poiché l'incidenza del diabete infanto-giovanile è di oltre 50 casi per 100.000 abitanti (nella fascia d'età 0-30 anni), mentre nel resto d'Italia i nuovi casi annuali registrati si aggirano intorno a 6-7 per 100.000 abitanti. Nel resto del mondo questi numeri vengono raggiunti solo dalla Finlandia. Ogni anno in Sardegna abbiamo circa 700 nuovi casi di diabete tipo 1, che è quello che richiede almeno quattro somministrazioni giornaliere di insulina per la sopravvivenza. Non ci sono dati ufficiali per quanto riguarda l'incidenza del diabete mellito di tipo 2. Tuttavia, alcune fonti portano a ipotizzare un numero approssimativo di almeno 5.000 nuovi casi all'anno. Attualmente in Sardegna il numero dei diabetici (tipo 1 e tipo 2) è di oltre 50.000. Se a questi si aggiunge il cosiddetto diabete ignoto si raggiunge facilmente un numero, approssimato per difetto, di oltre 80.000 persone interessate. Questo significa altrettanti nuclei familiari, con circa 250-300.000 persone in totale, quasi il 20 per cento della popolazione sarda, che hanno a che fare con problemi legati alla gestione della malattia diabetica. In effetti il diabete mellito è da ritenersi una vera e propria emergenza socio-sanitaria, non solo in Sardegna ma in tutto il mondo. È da sottolineare che il diabete mellito di tipo 2, il cosiddetto diabete dell'adulto, è in costante e drammatica crescita per vari motivi: tra i principali, gli inadeguati modelli di vita, una scorretta e squilibrata alimentazione unitamente a una scarsa o totalmente assente attività fisica".
Le principali forme della malattia sono il diabete tipo 1 (8 per cento), il tipo 2 (90 per cento) ed il diabete gestazionale (circa 2 per cento). Il tipo 1 è una forma prevalentemente, ma non esclusivamente, infantile-giovanile, ha un picco tra 1-14 anni e richiede il trattamento insulinico sin dall'inizio. In Sardegna vi sono 38 nuovi casi all'anno di diabete ogni 100 mila bambini sotto i 14 anni contro una media italiana di 9. Ogni anno in Sardegna si ammalano 250 giovani fino ai 30 anni.
Il tipo 2, è caratteristico dell'età adulta, oltre i 40-45 anni, ma, dato che circa il 25 per cento dei bambini in età scolare è sovrappeso e circa 1'11 per cento è obeso, è facile prevedere una epidemia del tipo 2 in età giovanile sotto i 30 anni. Spesso controllato con dieta, esercizio fisico e/o ipoglicemizzanti orali, può richiedere dopo molti anni di malattia il trattamento insulinico. Mentre il tipo 1 ha una sintomatologia chiara all'esordio, in un recente studio italiano (IGLOO) è stato evidenziato che fra le persone di 55 anni con uno o più fattori di rischio (obesità, familiarità per diabete, ipertensione arteriosa ecc.), il 20 per cento aveva il tipo 2 senza saperlo. Questo dato aumenta notevolmente la prevalenza del tipo 2 nella popolazione adulta (diabete non noto).
Il diabete gestazionale prevale sul 18 per cento delle gravidanze ed è causa di gravi complicanze neonatali (macrosomia, ipoglicemia neonatale, iperbilirubinemia, policitemia, stress respiratorio, distocia di spalla al parto), mentre le principali complicanze materne in corso di gravidanza complicata da diabete gestazionale sono la pre-eclampsia e la maggiore frequenza di taglio cesareo.
Le complicanze macrovascolari (in particolare infarto miocardico e ictus), rappresentano la prima causa di morte e la voce più costosa in termini di ricoveri ospedalieri per la popolazione diabetica. Le complicanze micro vascolari (retinopatia, neuropatia e nefropatia) sono tra le principali cause di cecità legale, amputazione non traumatica degli arti inferiori, dialisi e trapianto renale. Il costo diretto del diabete varia da un minimo di 1.000 euro/anno/paziente in assenza di complicanze, a 2.600 euro in presenza di complicanze microvascolari (retinopatia, neuropatia o nefropatia), a 3.550 euro in presenza di complicanze macrovascolari (infarto o ictus), fino a 5.000-8.000 euro/paziente/anno in presenza di complicanze sia micro che macrovascolari. I costi aumentano nettamente in presenza di dialisi dove si superano anche i 40.000 euro l'anno. A questo va aggiunto il calcolo dei costi indiretti quali giornate di lavoro perse per ricoveri e visite mediche, prepensionamenti e pensioni di invalidità.
Nell'ambito della programmazione sanitaria, la legge 16 marzo 1987, n. 115 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito), poneva l'Italia all'avanguardia mondiale per quanto riguardava l'applicazione dei principi di tutela della salute dei pazienti diabetici. Negli anni successivi ci sono state solo altre due disposizioni nazionali: il nuovo Codice della strada (1993 e successive modifiche) e il progetto IGEA (gestione integrata tra diabetologo e medico di medicina generale (MMG), 2007) che rendeva il paziente diabetico responsabile di una gestione consapevole. Di fatto la legge di riforma costituzionale (voto referendario del 7 ottobre 2000) e l'accordo Governo-regioni (legge 19 novembre 2001, n. 405), ha moltiplicato per 20 le disposizioni in materia sanitaria riguardanti il diabete, rendendo i profili regionali estremamente eterogenei tra loro, creando differenze sostanziali anche nella stessa regione a livello delle diverse ASL.
Per le premesse sopra esposte, la Regione autonoma della Sardegna intende, con la presente normativa, attuare un'efficace e articolata azione che favorisca tutti i programmi più idonei per la prevenzione, l'individuazione, il controllo e la cura del diabete e delle sue complicanze, basandosi su Percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA) e iniziative di educazione sanitaria, atti a promuovere l'indipendenza, la parità di diritti e l'autosufficienza dei diabetici di ogni età.
La presente proposta di legge si compone di 15 articoli: l'articolo 1 definisce le finalità; l'articolo 2 elenca gli obiettivi; l'articolo 3 tratta di gestione integrata del paziente diabetico e di protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali; l'articolo 4 definisce la rete regionale assistenziale diabetologica; l'articolo 5 configura l'assistenza di secondo livello; l'articolo 6 individua le forme di prevenzione per la diagnosi precoce del diabete; l'articolo 7 tratta in materia di interventi per l'inserimento nel mondo del lavoro e della scuola; l'articolo 8 riconosce il ruolo delle associazioni dei pazienti diabetici; l'articolo 9 è riferito alla formazione in campo diabetologico; l'articolo 10 istituisce il registro regionale del diabete; l'articolo 11 istituisce la commissione regionale per le attività diabetologiche; l'articolo 12 stabilisce la composizione della commissione regionale; l'articolo 13 indica le modalità di convocazione della commissione regionale e l'articolo 14 contiene la norma finanziaria.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, considerata la rilevanza sociale della patologia nell'Isola, definisce un sistema regionale di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito dell'età adulta e dell'età pediatrica.
2. La Regione pone il paziente diabetico al centro dell'assistenza sanitaria e sociale, promuove, nell'ambito del piano sanitario, azioni programmate dirette a rendere omogenea la cura e l'assistenza nelle ASL sarde, perseguendo la migliore utilizzazione delle risorse disponibili e verificando la corrispondente efficacia dei criteri di erogazione delle attività.
3. La Regione, ai fini di cui al comma 1, con la presente legge realizza una rete di servizi, "ospedale territorio", per il trattamento complessivo del diabete mellito, definita come Rete regionale assistenziale diabetologica, di cui all'articolo 4, che coinvolge i compiti dei medici di medicina generale (MMG), i compiti dei pediatri di libera scelta (PLS), i compiti degli specialisti ambulatoriali esterni (SAE), i compiti delle farmacie territoriali (FT), i compiti dei centri di assistenza diabetologica per l'adulto (CAD), i compiti delle strutture specialistiche pediatriche di diabetologia (SSPD) e i compiti del Centro regionale di riferimento per la diabetologia in età adulta e pediatrica (CRR), e individua le strategie, gli strumenti e gli obiettivi di prevenzione, diagnosi e cura della patologia attraverso l'attività svolta dalla rete di servizi.
Art. 2
Obiettivi1. Il sistema regionale di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito dell'età adulta e dell'età pediatrica, persegue i seguenti obiettivi:
a) l'incremento delle conoscenze sul diabete mellito e i fattori di rischio della malattia e delle sue complicanze;
b) la prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito, attraverso interventi che riguardino particolarmente i soggetti esposti al rischio maggiore di contrarre la malattia, sin dall'età pediatrica;
c) la diagnosi precoce e la cura ottimale della malattia diabetica, al fine di prevenirne le complicanze acute e croniche;
d) la cura tempestiva ed efficace delle complicanze acute, presso i soggetti operanti nella rete di servizi di cui alla presente legge;
e) la cura per il rallentamento, la stabilizzazione e, ove possibile, la regressione delle complicanze croniche della malattia diabetica;
f) il perseguimento di un buon livello di qualità e durata della vita dei soggetti affetti da malattia diabetica;
g) l'erogazione ai soggetti affetti da malattia diabetica di prestazioni conformi agli standard raccomandati dalle linee guida nazionali e internazionali sulla terapia del diabete, uniformemente osservate nel territorio regionale e ai livelli essenziali di assistenza;
h) l'ottimizzazione della terapia della malattia diabetica, nelle condizioni di ricovero presso ogni struttura sanitaria;
i) l'adeguata assistenza ai soggetti diabetici ospiti delle residenze sanitarie assistenziali che ricevano l'assistenza domiciliare (SAD) o assistenza domiciliare integrata (ADI), o si trovino in stato di detenzione presso le case circondariali;
j) l'integrazione dei soggetti diabetici nelle attività scolastiche, lavorative, ricreative e sportive ed il reinserimento sociale dei cittadini colpiti dalle complicanze croniche della malattia;
k) l'addestramento e l'educazione sanitaria dei soggetti diabetici e dei loro familiari, per l'adeguata gestione della malattia;
l) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale sanitario impiegato nelle attività di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica;
m) il riconoscimento del ruolo di collaborazione svolto dalle associazioni dei pazienti diabetici con il sistema regionale di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito.
Art. 3
Gestione integrata del paziente diabetico e protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali1. Il Servizio sanitario regionale realizza un complesso integrato di interventi di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica, tanto per i soggetti in età adulta, quanto per i soggetti in età evolutiva, intendendosi come tali ultimi i pazienti diabetici di età compresa da zero a sedici anni, interessati prevalentemente dal cosiddetto diabete di tipo 1 e da frequenti condizioni di pre-diabete e ad alto rischio di malattia, quali fra tutte l'obesità.
2. Il complesso integrato di interventi di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica, di cui al comma 1, è garantito dalla Rete regionale assistenziale diabetologica, di cui all'articolo 4, che provvede alla gestione integrata del paziente diabetico. Per gestione integrata si intende una partecipazione condivisa da parte dei MMG o dei PLS, dei SAE, dei CAD, delle SSPD, del CRR e delle FT nell'applicazione di un programma stabilito di assistenza ai soggetti diabetici, detto Protocollo diagnostico e terapeutico assistenziale (PDTA). La gestione integrata prevede il consenso informato del paziente e un efficace coordinamento e comunicazione fra assistenza territoriale ospedaliera e specialistica ambulatoriale, anche attraverso l'uso di un sistema informativo per la condivisione delle informazioni cliniche.
3. La gestione integrata della malattia interessa il singolo soggetto diabetico dalla diagnosi della patologia e consiste nell'assistenza prevalente da parte dei MMG e dei PLS, quanto ai casi a bassa complessità, quali il cosiddetto diabete di tipo 1 e di tipo 2 in stabile buon compenso e con complicanze assenti o minime e nell'assistenza prevalente da parte dei CAD e delle SSPD, quanto ai casi ad alta complessità, relativi a pazienti con diabete di tipo 1, diabete insulino-trattato, diabete di tipo 2, non-insulino-trattato, caratterizzati da compenso instabile o precario e/o con complicanze medio-gravi o in progressione e, in ogni caso, nel diabete dell'età evolutiva.
4. L'attività di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica, nel sistema di gestione integrata di cui al comma 2, osserva l'applicazione condivisa fra MMG, PLS, SAE, CAD, SSPD e CRR, di PDTA, conformi agli standard assistenziali e alle linee guida nazionali e internazionali e approvati e aggiornati con provvedimento della Giunta regionale, sentite le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie integrate, nonché le rappresentanze professionali dei MMG e dei PLS.
5. L'applicazione condivisa dei PDTA, nel sistema di gestione integrata di cui al comma 2, è personalizzata e adattata alle necessità e agli obiettivi clinici del singolo soggetto diabetico e prevede un approccio terapeutico multidimensionale, attraverso figure professionali sanitarie e sociali integrate fra loro, quali ad esempio il medico, l'infermiere, il dietista, il fisioterapista, lo psicologo, e multidisciplinare, attraverso il ricorso a medici specialisti nelle diverse discipline interessate dalla patologia diabetica.
6. La Giunta regionale, con provvedimento da approvare previo parere della Commissione competente del Consiglio regionale, definisce l'ammontare dei finanziamenti e gli standard di dotazione organica, gli spazi e le attrezzature adeguati alle funzioni di assistenza da svolgere e al numero dei pazienti assistiti.
7. Le ASL, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie integrate, sulla base dei trasferimenti dei finanziamenti e delle disponibilità di cui al comma 6, attribuiscono ai MMG, ai PLS, ai SAE, ai CAD, alle SSPD e al CRR le risorse adeguate, la necessaria dotazione organica, gli spazi e le attrezzature adeguati rispetto alle funzioni di assistenza da svolgere e al numero dei pazienti assistiti.
Art. 4
Rete regionale assistenziale diabetologica1. La gestione integrata del paziente diabetico, di cui al comma 2 dell'articolo 3, è garantita dalla Rete regionale assistenziale diabetologica, organizzata in tre livelli, il primo dei quali fornisce l'assistenza sanitaria generale, il secondo e il terzo l'assistenza sanitaria specialistica. I livelli sono così articolati:
a) il primo livello, rappresentato dai MMG e, per i soggetti diabetici in età evolutiva, dai PLS e dal SAE;
b) il secondo livello, istituito presso le ASL e presso le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie integrate, rappresentato da unità semplici o complesse di diabetologia e malattie metaboliche;
c) il terzo livello, istituito presso il CRR, per i CAD e le SSPD.2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento e sentita la Commissione competente del Consiglio regionale, definisce e specifica i compiti di prevenzione, diagnosi e cura per ciascuno dei tre livelli di cui si compone la rete regionale assistenziale diabetologia, con riferimento alla malattia diabetica in età adulta e in età evolutiva.
Art. 5
Configurazione dell'assistenza
di secondo e terzo livello1. Presso ogni ASL è istituita almeno una unità operativa complessa di diabetologia e malattie metaboliche, di secondo livello, dotata di personale, spazi e attrezzature adeguati, ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7.
2. Presso le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie integrate e nelle sedi delle scuole di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio sono istituite unità operative complesse di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche di secondo livello. Tali strutture possono essere dotate di letti autonomi di degenza ordinaria e di day hospital, anche ai fini della formazione di medici specialisti, infermieri e personale sanitario.
3. Con provvedimento della Giunta regionale è individuata la sede del CRR, unità operativa complessa di terzo livello, che esercita funzioni specifiche di assistenza sanitaria dei soggetti diabetici in età evolutiva e adulta per l'intero territorio regionale, avvalendosi di personale sanitario, spazi e attrezzature adeguati ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7. Tali unità sono definite con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 6
Prevenzione e diagnosi precoce del diabete1. Per la prevenzione e la diagnosi precoce del diabete è compito delle ASL:
a) assumere le iniziative di prevenzione primaria dell'insorgenza della malattia diabetica miranti a promuovere nella popolazione stili di vita sana, attraverso l'alimentazione corretta e la regolare attività fisica, avvalendosi a tal fine anche del coinvolgimento della Regione e degli enti locali, dei dipartimenti di prevenzione delle ASL, dei distretti e servizi di educazione e promozione della salute, dei MMG e dei PLS, degli specialisti in medicina dello sport, delle FT e delle associazioni di pazienti diabetici;
b) promuovere iniziative di screening del diabete fra la popolazione in generale e fra le categorie maggiormente esposte a rischio di malattia diabetica, anche a tal fine coinvolgendo le FT;
c) assumere ogni altra iniziativa di prevenzione e screening individuata con provvedimento della Giunta regionale.2. I comuni e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado realizzano iniziative di informazione e formazione sulle problematiche riguardanti il diabete in età evolutiva, la gestione del diabete nei minori in ambiente scolastico, l'alimentazione corretta e la regolare attività fisica.
Art. 7
Interventi per l'inserimento
nel mondo del lavoro e della scuola1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, dispone iniziative volte a favorire l'inserimento dei malati diabetici nel mondo del lavoro. Il provvedimento, in particolare, prevede:
a) il conferimento alla Commissione diabetologica regionale di compiti di garante per la tutela dei soggetti diabetici, i quali potranno segnalare alla stessa Commissione eventuali violazioni subite, per l'assunzione di iniziative conciliative necessarie alla loro tutela;
b) la diffusione di informazioni necessarie alla conoscenza della legislazione vigente in materia di diabete mellito, presso le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le istituzioni scolastiche e sportive;
c) la sensibilizzazione degli enti pubblici e privati in ordine alle necessità terapeutiche dei dipendenti affetti da diabete mellito e dei dipendenti con figli minori affetti da diabete, anche al fine di favorire l'assunzione di specifiche clausole contrattuali di tutela dei lavoratori diabetici, nei contratti aziendali o di categoria;
d) la promozione di contratti di formazione che favoriscano l'assunzione di soggetti diabetici.2. La Giunta regionale, con propri provvedimenti, dà esecuzione alle raccomandazioni ministeriali sui diritti del bambino con patologia cronica e sulla somministrazione in ambiente scolastico e pre-scolastico di farmaci di routine, disponendo, per i casi di urgenza, il coinvolgimento dei soggetti che svolgono funzioni di integrazione sociosanitaria, come i comuni e le associazioni di pazienti diabetici.
Art. 8
Associazioni di pazienti diabetici1. Alle associazioni di volontariato costituite da pazienti diabetici la Giunta regionale riconosce compiti di informazione e divulgazione in ordine alla malattia diabetica, nonché compiti di educazione dei pazienti alla malattia diabetica presso i soggetti e le strutture della rete regionale di assistenza diabetologica di cui all'articolo 4, alle condizioni e secondo le modalità stabilite da ciascun soggetto e struttura.
2. L'attività di divulgazione, di cui al comma 1, consiste nella produzione e nella distribuzione di materiale informativo in occasione della giornata mondiale del diabete e in ogni altra circostanza, nell'organizzazione di conferenze per il pubblico e nella pubblicazione di periodici di informazione destinati ai pazienti diabetici.
3. L'attività di educazione è svolta dal team della Rete regionale di assistenza diabetologica, alle condizioni e secondo le modalità stabilite da ciascun soggetto e struttura della rete.
Art. 9
Formazione in campo diabetologico1. Le unità operative del secondo e terzo livello della Rete regionale assistenziale diabetologica organizzano corsi di formazione e di aggiornamento specifici obbligatori, destinati a tutti i soggetti coinvolti nella cura delle persone con diabete dell'adulto e dell'età evolutiva, includenti un periodo di frequenza presso strutture specialistiche.
Art. 10
Registro regionale del diabete1. Ai fini dell'ottimale comprensione epidemiologica, della definizione dei bisogni dei soggetti diabetici, della migliore allocazione delle risorse e dell'ottimizzazione della spesa sanitaria, l'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale dispone di un registro di patologia dei pazienti diabetici, detto Registro regionale del diabete, nel quale è registrata la raccolta standardizzata dei casi di malattia e i dati clinici regionali. Il registro è gestito da un dirigente dell'Assessorato, all'uopo nominato dall'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale.
Art. 11
Commissione regionale
per le attività diabetologiche1. Al fine di organizzare un sistema coordinato di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito nonché di verificare in tutto il territorio regionale il rispetto dei principi e delle disposizioni normative vigenti in materia, la Regione istituisce una Commissione per le attività sul diabete che promuove, esamina e propone il piano delle attività sul diabete approvato con provvedimento della Giunta regionale. Il medesimo provvedimento definisce la composizione della Commissione e ogni altro compito a questa affidato.
2. La Commissione è organo consultivo e di proposta della Giunta regionale per le funzioni di programmazione e coordinamento generale delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione del diabete mellito relativamente:
a) agli standard operativi di funzionamento per le attività erogate;
b) ai protocolli per la prevenzione, diagnosi e terapia del diabete mellito e delle sue complicanze, nonché ai modelli standard di comunicazione;
c) al piano degli interventi operativi, quali la predisposizione delle mappe di rischio;
d) alle attività di formazione e aggiornamento del personale medico, infermieristico, tecnico assistenziale da inserire nei programmi di formazione e aggiornamento permanente del personale del ruolo sanitario regionale;
e) alla ricerca epidemiologica;
f) al controllo di qualità delle prestazioni erogate dal sistema di intervento;
g) ai contenuti e strumenti didattici da utilizzare nella rete di intervento regionale per le attività di educazione rivolte ai pazienti diabetici e alle rispettive famiglie;
h) allo studio di fattibilità di progetti e azioni programmate dirette ad affrontare la malattia diabetica secondo contributi polispecialistici pluridisciplinari e in linea con le più moderne tecniche e metodiche terapeutiche.3. La Commissione svolge compiti di monitoraggio e valutazione delle attività previste dall'articolo 5.
4. La Commissione presenta ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e formula eventuali proposte per migliorare il servizio sanitario e assistenziale nonché una relazione finale sull'attività effettuata nel triennio. Copia delle relazioni è trasmessa alla Commissione competente del Consiglio regionale.
Art. 12
Composizione della Commissione1. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ed è formata da:
a) l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) il responsabile del centro di riferimento regionale per il diabete mellito in età adulta ed evolutiva;
c) due responsabili di strutture specialistiche, semplici o complesse, di cui uno ospedaliero e uno universitario, indicati dalle società scientifiche;
d) due responsabili delle associazioni di pazienti diabetici, uno per gli adulti ed uno per l'età evolutiva;
e) un rappresentante degli infermieri iscritti all'associazione Operatori sanitari diabetologi italiani (OSDI);
f) un dietista, un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta, un medico del SAE e un rappresentate delle FT.
Art. 13
Convocazione della Commissione e sua durata1. La Commissione viene convocata dal presidente con cadenza almeno bimestrale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
2. La Commissione rimane in carica tre anni.
Art. 14
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 5.000.000 annui si fa fronte con le variazioni di cui al comma 2.
2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2015, 2016 e 2017 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
STRATEGIA 05UPB S05.01.001
Spese per il Servizio sanitario regionale - parte corrente
2015 euro -
2016 euro 5.000.000
2017 euro 5.000.000
in diminuzioneSTRATEGIA 08
UPB S08.01.001
Fondo riserva spese obbligatorie, impreviste e revisione prezzi
2015 euro -
2016 euro 5.000.000
2017 euro 5.000.0003. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2016 e 2017 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.