CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 260

presentata dai Consiglieri regionali
COZZOLINO - COCCO Pietro - MORICONI - COMANDINI - DERIU - FORMA - PINNA Rossella - TENDAS - PERRA

il 25 settembre 2015

Interventi a sostegno della famiglia

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La proposta di legge si inserisce nel solco di quanto disposto all'articolo 31 della Costituzione, "la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose".

Essa interviene dunque a disciplinare una materia assai delicata per il ruolo, gli equilibri e la funzione che la famiglia ha svolto e svolge nella costruzione di una società permeata da sentimenti di umanesimo, solidarietà, sussidiarietà e di giustizia sociale con l'obiettivo di valorizzare e tutelare i diritti della persona, la sua dignità e integrità.

Questo istituto plurisecolare ha sempre accompagnato il cammino dell'umanità, punto d'incontro di tutte le civiltà, divenendone il fulcro principale intorno al quale si è potuta realizzare la società moderna.

All'interno del nucleo familiare l'individuo si forma e cresce in un ambiente che coltiva i suoi affetti, tutela la sua salute e coltiva le sue aspirazioni aiutandolo a realizzarle. La famiglia è quindi la prima esperienza formativa dell'individuo.

Non a caso nella Costituzione venne introdotto il concetto essenziale per definire la famiglia nella nostra Carta fondamentale. Per i padri della Costituzione la famiglia era, e come tale andava considerata e tutelata, una società naturale.

Essa, a buon diritto, venne concepita come la cellula del primo nucleo di formazione sociale nella quale costruire i pilastri per sostenere la futura società che veniva fuori dalla terribile esperienza bellica e che era tesa a un'opera di ricostruzione immane della nascente Repubblica, ma anche umana.

Un luogo dove educare le future generazioni ai principi fondanti di una società sana e di una pacifica convivenza civile, la collaborazione, la solidarietà e l'aiuto reciproco.

Nella costruzione della società moderna della nostra Repubblica la famiglia ha costituito il perno attraverso il quale realizzare politiche sociali, mantenere l'ordine civile e favorire la pacifica convivenza, assumendo, di volta in volta, un ruolo di educazione e guida nella costruzione sociale.

Pur tuttavia, le crescenti difficoltà economiche, conseguenze di una crisi devastante che ancora perdura, ne hanno in qualche misura minato la funzione, destabilizzando il ruolo propulsivo e insostituibile per la formazione di una società più equa e a misura umana.

Tutti gli indicatori sociali ed economici concordano nel denunciare l'elevata spesa sociale per le famiglie che in Italia rappresenta un costo fra i più alti se rapportato alla media europea.

In Sardegna la situazione è ancora più complessa a causa dell'assenza specifica di norme organiche e strutturali a sostegno delle politiche familiari. Non è esagerato affermare che l'assenza di tali norme a tutela determina una vera e propria emergenza famiglia.

A riprova di quanto affermato, l'Osservatorio politico dell'Associazione famiglie numerose ha rilevato i dati sul costo medio di un figlio, prendendo in considerazione alcuni parametri riferibili all'alimentazione, al vestiario, all'istruzione nella scuola dell'obbligo e al tempo libero.

Ebbene, dai dati emerge che il costo medio annuo di un figlio si aggira sui 9.000 euro. Una cifra che non consente a una coppia con un reddito netto di 1.200 euro mensili di potersi permettere di mantenere un figlio.

Una situazione che è destinata a creare seri contraccolpi per l'Isola anche nell'immediato futuro, dove si registrerà un decremento demografico assai marcato che porterà la media della nostra popolazione a un tasso d'invecchiamento elevato. Tanto che nel 2050, gli stessi dati dell'Osservatorio, prevedono che il 15 per cento della popolazione avrà meno di 14 anni e il 30 per cento supererà i 60 anni.

A incidere negativamente sulle politiche familiari nella nostra Isola è anche il fenomeno dell'abbandono scolastico che raggiunge punte da record, il 36,2 per cento, contro una media nazionale del 27 per cento.

Per non parlare poi della disoccupazione giovanile che tocca punte del 42,4 per cento nella popolazione che va fra i 15 e i 24 anni.

È chiaro che se non interverranno provvedimenti volti a sostenere il ruolo e la funzione della famiglia, la sua tutela economica, giuridica e sociale la situazione è destinata a peggiorare, determinando un depotenziamento del compito che la stessa ha sempre svolto nella società. Il compito dei genitori nella famiglia verrà così messo in serio pericolo, non soltanto per quanto riguarda il mantenimento economico dei figli, ma anche per quanto attiene la loro formazione culturale e spirituale.

La mancanza di serenità economica, infatti, comporta contraccolpi che minano la possibilità per i genitori di assicurare il necessario contributo affettivo e di esperienza di vita determinante per lo sviluppo della personalità dei figli minori.

Per consentire quindi, ai coniugi di far fronte agli oneri familiari, sono previsti interventi di natura economica e sociale a sostegno delle famiglie in genere e in particolare modo di quelle più numerose.

Quando si parla di interventi di tutela è pacifico che si fa riferimento a quell'insieme di provvedimenti adottabili su prestazioni sociali e familiari, agevolazioni di carattere fiscale e di incentivazione alla costruzione di abitazioni adatte ai fabbisogni delle famiglie, di aiuto alle giovani coppie di sposi e di qualsiasi altra misura appropriata.

Il progetto di legge si caratterizza in modo particolare per l'istituzione del Fondo unico regionale per le famiglie nel quale confluiscono le risorse indirizzate al finanziamento dei progetti, delle attività e degli interventi a favore della famiglia. Il fondo è alimentato da risorse regionali, statali e comunitarie.

Viene inoltre introdotto il principio della clausola valutativa nel quale il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne effettua la manutenzione adottando le eventuali modificazioni per assicurare gli effetti da essa prodotti nel migliorare le condizioni di vita delle famiglie e nel prevenire e alleviare condizioni di disagio.

Il presente progetto di legge si compone di un articolato suddiviso in 5 capi e 20 articoli.

Nel capo I, recante norme generali, l'articolo 1 fissa i principi e le finalità della legge ispirati al dettato dello Statuto di autonomia, alla Costituzione, ai trattati europei e alla Carta della dichiarazione dei diritti dell'uomo; l'articolo 2 istituisce il fondo regionale per le famiglie alimentato da risorse regionali, statali ed europee che interviene anche a integrazione di altri provvedimenti in vigenza per la stessa materia.

Il capo II, che recita interventi per la procreazione, la tutela dei nascituri, per i bambini e gli adolescenti, negli articoli 3, 4, 5 e 6 contiene le norme volte a favorire la procreazione, quelli a favore della maternità e dei nascituri, per la tutela dell'equilibrio psicofisico nelle strutture sanitarie e quelli a sostegno dei bambini e degli adolescenti.

Nel capo III sono previsti interventi finanziari a favore della famiglia. In particolare l'articolo 7 individua i soggetti destinatari degli interventi e fissa i parametri economici di valutazione per l'accesso ai contributi; l'articolo 8 introduce la normativa con la quale la Regione annualmente è autorizzata a concedere, a valere sul fondo regionale per la famiglia, contributi per l'abbattimento parziale o totale degli interessi sui prestiti contratti dalle famiglie; l'articolo 9 introduce il concetto di nuclei familiari vulnerabili, più esposti al disagio e al rischio povertà, e fissa criteri e modalità per le forme di sostegno; l'articolo 10, anch'esso con risorse a valere sul fondo regionale per la famiglia, determina modalità stabilite annualmente da parte della Regione e contributi corrisposti dai comuni di pertinenza, l'erogazione di specifici contributi economici per i nuclei familiari numerosi, con almeno quattro figli a carico; gli articoli 11 e 12 contengono rispettivamente: norme per il sostegno ai figli minori per famiglie dove uno o entrambi i genitori, non prestatori di lavoro dipendente, non percepiscano l'assegno per il nucleo familiare; interventi a sostegno di soggetti in difficoltà con corresponsione di un assegno di cura mensile a favore di famiglie che includano soggetti in difficoltà come individuati dall'articolo.

Il capo IV, che reca attività di formazione e organizzazione, va dall'articolo 13 all'articolo 15. L'articolo 13 si occupa di formazione, inserimento e reinserimento lavorativo per quei soggetti costretti a interrompere l'attività lavorativo per maternità o per dedicarsi alla cura di un proprio componente del nucleo familiare non autosufficiente o con gravi problemi sociali; l'articolo 14 fissa gli interventi, e ne determina le modalità, da parte della Regione in favore dell'istituzione degli asili nido aziendali; l'articolo 15 introduce il criterio della pianificazione dei servizi che vede la Regione stipulare accordi con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali per l'articolazione di attività lavorative tendenti a conciliare i tempi di vita e di lavoro con le esigenze del nucleo familiare.

Il capo V, che reca norme attuative e finali, va dall'articolo 16 all'articolo 20. L'articolo 16 contiene le disposizioni attuative della legge, sentita la Commissione consiliare competente; l'articolo 17 prevede la cumulabilità, salve diverse disposizioni, dei benefici della legge con altre norme previgenti per il sostegno alla famiglia; l'articolo 18 introduce un principio fondamentale che riguarda la clausola valutativa, la quale fissa il controllo del Consiglio regionale sull'attuazione della legge per la manutenzione al fine adottare eventuali modificazioni resesi necessarie in corso di applicazione della legge stessa, la Regione è tenuta a presentare al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione per fornire tutte le informazioni necessarie in materia di rilevazione preventiva e successiva, tipologia e entità degli interventi, criticità e difficoltà incontrate in fase di attuazione e valutazioni in termini di qualità, efficacia e adeguatezza; l'articolo 19 detta le disposizioni finanziarie e l'articolo 20 fissa i termini per l'entrata in vigore.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Norme generali

Art. 1
Principi

1. La Regione, in armonia con lo Statuto speciale e nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali in materia, riconosce la famiglia quale soggetto sociale e nucleo fondante della società sarda.

2. La presente legge, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, solidarietà ed equità economica dispone interventi specificamente destinati alle famiglie nell'ambito della protezione sociale, della salute, della procreazione, del lavoro, dell'organizzazione degli spazi di vita, dell'istruzione e della formazione.

 

Art. 2
Fondo regionale per le famiglie

1. Nel bilancio regionale è istituito un apposito fondo, gestito dall'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e politiche sociali, denominato "Fondo regionale per le famiglie", nel quale confluiscono le risorse indirizzate al finanziamento dei progetti, delle attività e degli interventi a favore della famiglia.

2. Il fondo è alimentato da risorse regionali, statali e comunitarie ed è destinato prioritariamente a finanziare gli interventi previsti dalla presente legge, nonché, in via subordinata e nei limiti delle disponibilità di bilancio, a integrare le risorse stanziate da altre leggi regionali, per finanziare interventi e politiche specificamente rivolte a favore della famiglia.

3. La legge finanziaria regionale determina annualmente lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1.

4. Per l'anno 2015 la dotazione regionale del Fondo è pari a euro 20.000.000.

 

Capo II
Interventi per la procreazione, la tutela
dei nascituri, per i bambini e gli adolescenti

Art. 3
Interventi a favore della procreazione

1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e in conformità ai propri strumenti di programmazione socio-sanitaria, promuove percorsi di sostegno alla procreazione responsabile per mezzo di programmi informativi e formativi rivolti a fasce omogenee di popolazione, avvalendosi della rete dei consultori familiari previsti dalla legge regionale 8 marzo 1979, n. 8 (Istituzione e disciplina dei consultori familiari) e degli altri servizi territoriali delle Aziende sanitarie locali (ASL).

2. Nell'ambito dei programmi previsti dal presente articolo, anche rivolti alla difesa e salvaguardia della vita, sono offerte modalità di sostegno e consulenza personalizzata che garantiscano la libertà delle scelte nel pieno rispetto delle convinzioni etiche e della piena integrità psicofisica delle persone.

 

Art. 4
Interventi a favore della maternità e dei nascituri

1. La Giunta regionale, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, adotta, ai sensi dell'articolo 16, un programma di interventi volto in particolare a:
a) garantire la difesa delle gestanti nei luoghi di lavoro per prevenire il rischio di esposizioni a sostanze tossiche, radiazioni ionizzanti o variazioni di pressioni;
b) assicurare assistenza durante la gravidanza con scadenze programmate per un'individuazione, quanto più precoce possibile, di casi ad alto rischio.

 

Art. 5
Tutela dell'equilibrio psicofisico del bambino nelle strutture sanitarie

1. Al fine di garantire l'equilibrio e il benessere psicofisico del bambino, i presidi sanitari pubblici e privati convenzionati con la Regione si attengono, sia per quanto riguarda le modalità organizzative della degenza, sia per l'attuazione degli interventi diagnostico-terapeutici, alle disposizioni della legge regionale 6 settembre 1983, n. 25 (Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psico-affettiva dei minori nei presidi sanitari pubblici e privati convenzionati).

2. La Regione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e in conformità ai propri strumenti di programmazione socio-sanitaria, promuove, a supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche, l'introduzione nelle strutture ospedaliere pubbliche e prioritariamente nei reparti pediatrici, delle attività di gelotologia o terapia del sorriso.

 

Art.6
Interventi a sostegno dei bambini
e degli adolescenti

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni della Sardegna che ne siano privi un contributo straordinario, a valere sul Fondo regionale per le famiglie, per la realizzazione di servizi socio educativi specificamente rivolti a bambini e adolescenti. Nell'erogazione dei contributi, è data priorità ai progetti che si prefiggano, come scopo principale, il contrasto della dispersione scolastica.

2. I requisiti e i modi di accesso al contributo, la misura dello stesso, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione ai comuni aventi diritto sono definiti con deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 16.

3. La Regione, inoltre, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio:
a) favorisce iniziative di mutuo aiuto psicopedagogico ai nuclei familiari che ne facciano richiesta, attraverso il supporto di personale qualificato messo a disposizione dagli enti pubblici;
b) incoraggia l'integrazione e l'interazione fra scuola e ASL nell'attività di prevenzione e informazione nel campo della salute e della sessualità;
c) promuove progetti, incentiva e sostiene iniziative da sviluppare a livello di ente locale anche in collaborazione con la cooperazione sociale e le associazioni di volontariato, tesi a favorire l'incontro e lo scambio tra generazioni attraverso l'individuazione e l'utilizzo di spazi comuni.

 

Art. 7
Destinatari degli interventi

1. Accedono ai contributi previsti dal presente capo le persone fisiche che, oltre a trovarsi in una o più delle condizioni previste dai seguenti articoli, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere componenti di un nucleo familiare;
b) appartenere a una delle categorie previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998 (Riordino delle funzioni socio- assistenziali));
c) essere tutti i membri del nucleo familiare e residenti stabilmente nel territorio della Regione da almeno 5 anni.

2. L'accesso ai contributi previsti dal presente capo è, inoltre, subordinato alla valutazione della condizione economica del nucleo familiare richiedente, eseguita con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi della normativa vigente.

 

Art.8
Contributo per l'abbattimento
degli interessi sui prestiti

1. A valere sulle risorse del Fondo regionale per la famiglia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente contributi per abbattere parzialmente o totalmente gli interessi sui prestiti contratti dalle famiglie, con istituti bancari e finanziarie individuati dalla Regione in regime di convezione, per spese opportunamente documentate, direttamente ed esclusivamente riferibili alle necessità della vita familiare.

2. I contributi previsti dal comma 1 sono erogati sulla base di parametri previsti per fasce di reddito predeterminate nel rispetto dell'articolo 7, comma 2.

3. Destinatari degli interventi previsti dal comma 1 sono:
a) coppie che dichiarano di voler contrarre matrimonio entro un anno dalla richiesta o che lo abbiano contratto da non più di tre anni dalla stessa;
b) nuclei familiari mono o bi-parentali con a carico come convivente uno o più dei seguenti soggetti:
1) anziano ultra sessantacinquenne non autosufficiente;
2) familiare non autosufficiente;
c) figlio minore d'età;
d) malato psichico o persona con disabilità mentale o fisica.

4. La Giunta, ai sensi dell'articolo 16, adotta i provvedimenti attuativi del presente articolo, precisando anche la misura del contributo, le priorità di assegnazione, le tipologie di spese ammesse a finanziamento e la documentazione necessaria per accedervi.

 

Art. 9
Interventi per nuclei familiari vulnerabili

1. L'Amministrazione regionale, nel limite massimo di euro 3.000.000 annui, a valere sul Fondo regionale per le famiglie, promuove forme di sostegno economico a favore dei nuclei familiari che, per il combinarsi di diversi fattori, sono vulnerabili e più esposti al disagio e al rischio di povertà. Costituiscono fattori di potenziale esposizione al disagio e al rischio di povertà:
a) il decesso, ovvero la riduzione o la perdita del reddito da lavoro da parte della persona di riferimento del nucleo familiare;
b) la scomposizione della famiglia;
c) l'insorgenza di una malattia grave o di una dipendenza;
d) la perdita o la difficoltà di accesso all'alloggio.

2. Con deliberazione di Giunta regionale, adottata in conformità al disposto dell'articolo 16, è predisposto un programma annuale destinato a sostenere i nuclei familiari vulnerabili, con interventi rivolti prioritariamente a contribuire alle spese per le utenze, al canone di locazione, alle spese mediche sanitarie e alle spese per l'educazione dei figli. Il programma definisce anche la soglia di reddito al di sotto della quale si accede alle prestazioni previste.

 

Art. 10
Interventi a favore delle famiglie numerose

1. La Regione destina una quota parte delle risorse del Fondo regionale per le famiglie ai nuclei familiari numerosi. A tal fine, è autorizzata l'erogazione di un contributo economico annuale il cui importo è graduato in funzione delle risorse disponibili e del numero di figli.

2. Il contributo annuale è corrisposto dal comune di residenza ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico di età compresa tra zero e 25 anni. Si considera a carico della famiglia il figlio che, nell'anno di riferimento, percepisce un reddito personale inferiore a euro 5.830,76; tale somma può essere rideterminata dalla Giunta regionale in relazione all'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 16, adotta i provvedimenti attuativi del presente articolo, precisando anche l'ammontare complessivo delle risorse da destinare all'intervento, la soglia ISEE al di sotto della quale si accede alle prestazioni previste, nonché la misura e la graduazione del contributo.

 

Art. 11
Sostegno al mantenimento del minore

1. Una quota parte del Fondo regionale per le famiglie è destinata a favore dei nuclei familiari nei quali uno o entrambi i genitori non sono prestatori di lavoro dipendente e non percepiscono l'assegno per il nucleo familiare.

2. A tal fine, il comune di residenza corrisponde per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ai nuclei familiari previsti dal comma 1, un contributo mensile per ciascun figlio minorenne convivente e a carico del genitore richiedente.

3. Ai nuclei familiari con a carico figli disabili, l'emolumento è corrisposto indipendentemente dal limite di età e dal numero dei figli conviventi.

4. La Giunta regionale con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 16, definisce le condizioni, gli ambiti e i modi per l'erogazione dell'emolumento previsto dal comma 1 e ne determina l'importo, tenendo conto delle disponibilità di bilancio e dei redditi complessivi dei nuclei familiari interessati.

 

Art. 12
Interventi a sostegno di soggetti in difficoltà

1. L'Amministrazione regionale, a valere sul Fondo regionale per la famiglia, istituisce un assegno di cura mensile, per un importo massimo sino al 100 per cento della pensione sociale e per un periodo massimo di 24 mesi, a favore delle famiglie che includano soggetti in difficoltà e che posseggano un reddito annuo lordo onnicomprensivo pari o inferiore al minimo vitale.

2. L'assegno è erogato dal comune di residenza in presenza delle seguenti condizioni:
a) che un famigliare rinunci temporaneamente o in parte allo svolgimento della propria attività lavorativa;
b) che da tale rinuncia derivi una effettiva perdita di reddito opportunamente documentata in modo da certificare il nesso di causalità tra la rinuncia al lavoro e la conseguente perdita economica;
c) che tale rinuncia sia specificamente motivata da ragioni di cura nei confronti di:
1) familiari non autosufficienti o con gravi inabilità temporanea, anche non conviventi;
2) familiari con problemi gravi dell'età evolutiva certificati dal competente servizio pubblico;
3) familiari con problemi di dipendenza cronica da alcool e sostanze stupefacenti certificati dal competente servizio pubblico.

3. La perdita di reddito è documentata:
a) per i lavoratori dipendenti mediante dichiarazione del proprio datore di lavoro;
b) per i lavoratori autonomi e libero-professionali mediante dichiarazione autocertificata degli interessati, fatta salva ogni successiva verifica circa i redditi dichiarati nell'anno.

4. La Regione, ai sensi dell'articolo 16, disciplina la modalità di accesso e i criteri per l'erogazione dei contributi previsti dal presente articolo.

 

Capo IV
Attività di formazione e organizzazione

Art.13
Formazione, inserimento
e reinserimento lavorativo

1. La Regione, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati alla formazione professionale, promuove anche in collaborazione con altri enti programmi rivolti prioritariamente alle donne in materia di aggiornamento e riconversione professionale, per agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro della persona che ha interrotto l'attività lavorativa per motivi di maternità o per dedicarsi alla cura di un componente del proprio nucleo familiare non autosufficiente o con gravi problemi sociali.

2. Con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 16, la Giunta regionale individua misure di politica attiva del lavoro dirette a incentivare il reinserimento lavorativo delle persone costrette a interrompere la propria attività lavorativa per assistere minori o adulti non autosufficienti facenti parte del loro nucleo familiare e delle donne con figli fino a tre anni di età.

 

Art. 14
Asili nido aziendali

1. La Regione agevola l'accesso al lavoro dei genitori, e in particolare delle donne, e promuove la conciliazione tra scelte professionali e familiari sostenendo la realizzazione all'interno dei luoghi di lavoro di asili nido, micro-nidi e altri servizi educativi per la prima infanzia.

2. A tal fine, l'Amministrazione regionale, nell'ambito delle politiche per l'infanzia e delle correlate risorse di bilancio, concede ad aziende pubbliche e private con madri lavoratrici, contributi in conto capitale a fondo perduto per la realizzazione, nel territorio della regione, di asili nido e micro-nidi all'interno o in aree limitrofe alle predette aziende.

3. I contributi in conto capitale previsti dal comma 2 sono concessi anche per l'ampliamento o la ristrutturazione di locali già adibiti ad asilo nido e per l'acquisto di attrezzature.

4. In ogni caso, i contributi previsti dal presente articolo sono concessi nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e fino al 50 per cento del costo dell'intervento ritenuto ammissibile. Ciascun richiedente beneficia dei contributi una sola volta.

5. Agli asili nido, ai micro nidi e agli altri servizi educativi per la prima infanzia si applicano le disposizioni della legge regionale n. 23 del 2005 e dei relativi provvedimenti attuativi.

6. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 16, adotta i provvedimenti attuativi del presente articolo stabilendo in particolare l'ammontare dell'importo massimo, i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità di rendicontazione.

 

Art. 15
Pianificazione dei servizi

1. La Regione promuove la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali che prevedano forme di articolazione delle attività lavorative tendenti a conciliare i tempi di vita e di lavoro con le esigenze del nucleo familiare.

2. A tal fine, il Presidente della Regione o un suo delegato promuove con le parti interessate una o più conferenze di servizi per coordinare gli orari e le modalità di funzionamento degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle istituzioni educative scolastiche e dell'apertura al pubblico delle amministrazioni pubbliche, armonizzando il funzionamento di tali servizi con le esigenze complessive di convivenza proprie della famiglia.

 

Capo V
Norme attuative e finali

Art. 16
Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge regionale n. 23 del 2005 e dei criteri indicati dalle disposizioni di cui ai capi I, II, III e IV, delibera i provvedimenti attuativi degli interventi previsti dalla presente legge, avendo particolare riguardo ai procedimenti, ai modi per l'erogazione delle prestazioni economiche, alle soglie di reddito e alla misura dei benefici, ove quest'ultima non sia già espressamente prevista.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate sentita la Commissione consiliare competente, che esprime il parere di competenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali se ne prescinde.

3. In sede di prima applicazione, le disposizioni attuative della presente legge sono adottate dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore.

 

Art. 17
Cumulabilità dei benefici e controlli

1. Fatte salve diverse disposizioni di leggi statali o regionali, i benefici previsti dalla presente legge sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della famiglia.

2. L'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici, predispone annualmente un programma nel quale è disciplinata la verifica, anche a campione, per accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso ai benefici della presente legge.

 

Art. 18
Clausola valutativa

1. Nelle more dell'introduzione della Valutazione d'impatto familiare (VIF), il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne effettua la manutenzione adottando le eventuali modificazioni per assicurare gli effetti da essa prodotti nel migliorare le condizioni di vita delle famiglie e nel prevenire e alleviare condizioni di disagio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) la rilevazione preventiva, all'inizio del biennio di riferimento e successiva al termine del biennio di riferimento, dei dati concernenti il numero, la composizione, le condizioni economiche e sociali, con l'evidenziazione delle aree di particolare disagio, delle famiglie residenti nel territorio sardo;
b) la tipologia e l'entità degli interventi realizzati nel biennio, le caratteristiche dei destinatari degli interventi e le risorse impiegate per la loro attuazione;
c) le criticità e le difficoltà incontrate nell'attuazione degli interventi, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati e le eventuali soluzioni per rimuoverle;
d) una valutazione, anche in termini di qualità, efficacia e adeguatezza, dell'impatto degli interventi realizzati sulle condizioni di vita delle famiglie.

3. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.

4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge possono essere invitati dalla commissione consiliare competente per discutere dei contenuti della relazione prevista dal comma 1.

5. La Giunta regionale rende disponibili, anche pubblicandole sul proprio sito istituzionale, le relazioni previste dal comma 2. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame delle relazioni.

 

Art. 19
Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 20.000.000 annui a decorrere dall'anno 2015 e fanno carico all'UPB S05.03.007 (capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo regionale per la famiglia").

2. Agli oneri si fa fronte, per l'anno 2015, mediante pari riduzione degli stanziamenti iscritti per lo stesso anno in conto dell'UPB S05.03.007 - cap. SC05.0680. Per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria à termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).

3. Nel bilancio di previsione per l'anno 2015 sono apportate le seguenti variazioni:

SPESA

in diminuzione

STRATEGIA 05

UPB S05.03.007
Provvidenze a favore di soggetti svantaggiati, con disabilità e loro associazioni
cap. SC05.0680
2015 euro 20.000.000

in aumento

UPB S05.03.007
Provvidenze a favore di soggetti svantaggiati, con disabilità e loro associazioni
cap. N.I. Fondo regionale per le famiglie
2015 euro 20.000.000

 

Art. 20
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).