CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 259

presentata dai Consiglieri regionali
SOLINAS Antonio - COCCO Pietro

il 22 settembre 2015

Proroga dei termini per la conclusione e la definitiva rendicontazione degli interventi riguardanti le procedure a bando di cui alla legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, e alla legge regionale 7 settembre 2009, n. 3, articolo 2, comma 39, per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, è stato costituito un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica.

L'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, annualmente pubblica un bando, ai sensi della legge regionale n. 5 del 1957, e successive modifiche ed integrazioni, per la concessione di contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. I bandi degli ultimi anni, con particolare riferimento agli anni 2010 e successivi, hanno subito diverse e significative modifiche nell'iter amministrativo per l'erogazione dei contributi stessi, che hanno però introdotto anche nuovi elementi di complessità e la riduzione significativa dei tempi utili agli investimenti.

Con determinazione del 6 agosto 2014, il direttore del Servizio politiche sociali e cooperazione ha disposto, per l'anno 2013, lo spostamento di soli tre mesi del termine di rendicontazione del contributo assegnato per quella annualità; è stata inoltre segnalata anche dalle associazioni della cooperazione l'esigenza, per diverse imprese cooperative, di disporre di un ulteriore periodo per concludere gli investimenti e presentare le rendicontazioni relative, e non soltanto per motivi di carattere burocratico esterni all'Amministrazione regionale, ma anche:
- per imprevisti ritardi nei lavori conseguenti le difficoltà create dal sistema bancario nella concessione ed erogazione del credito;
- per le difficoltà incontrate per ottenere le fideiussioni per le anticipazioni previste nei bandi;
- per la difficoltà nella interpretazione della norma e delle modalità richieste per la variazione dei programmi di spesa, modificate di anno in anno;
- per le modalità di investimento con contratti di rete o di gruppo paritetico cooperativo, che non hanno trovato riscontro positivo nella istruttoria dell'Assessorato perché non espressamente disciplinate.

Dato atto che si rende necessario dare concretezza alle finalità della norma che è tesa a favorire lo sviluppo delle cooperative e loro consorzi, e che, invece, i provvedimenti di revoca dei contributi assegnati creerebbero un danno maggiore rispetto all'assenza di qualsiasi intervento pubblico, in quanto alle cooperative verrebbe a mancare una fonte di finanziamento per interventi in parte o del tutto già realizzati, mettendo a rischio la loro esistenza e l'occupazione dei soci lavoratori.

Sussistono perciò giustificate ragioni di interesse pubblico a concedere la proroga per la conclusione e la definitiva rendicontazione degli investimenti finanziati per gli anni dal 2010 al 2014, stante la conclamata difficoltà da parte di numerose cooperative a concludere l'investimento per i perduranti effetti diretti ed indiretti della crisi economica.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Proroga di termini

1. I termini per la conclusione e la definitiva rendicontazione, da parte delle cooperative e loro consorzi, degli interventi riguardanti le procedure a bando per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, in applicazione della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 (Abrogazione della L.R. 11 novembre 1949, n. 4, e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica), così come modificata dall'articolo 2, comma 39, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), e successive modifiche ed integrazioni (contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi), sono prorogati al 31 dicembre 2015.

2. Sono ammesse a rendiconto tutte le spese sostenute e giustificate entro il termine di cui al comma 1, rientranti nelle categorie di spese ammissibili nei rispettivi avvisi pubblici.

3. Per ulteriore effetto, sono revocate d'ufficio le revoche già notificate e dovute al mancato rispetto del termine previsto nei bandi annuali richiamati nel comma 1.

 

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).