CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 258

presentata dai Consiglieri regionali
TRUZZU - LAMPIS

il 21 settembre 2015

Disposizioni a favore degli utenti del servizio idrico

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'acqua è un bene e un servizio fondamentale e irrinunciabile per qualsiasi cittadino. Poiché non si tratta di un'attività a costo zero, negli ultimi anni, anche a causa di una gestione approssimativa del servizio di distribuzione, si è verificata una crescita esponenziale della posizione debitoria di molti cittadini nei confronti del gestore del servizio idrico: Abbanoa Spa.

La situazione di oggettiva difficoltà di tante famiglie e aziende, a causa della grave crisi economica che attanaglia la Nazione, e l'Isola in particolare, unita alla grave situazione debitoria di molti cittadini nei riguardi di Abbanoa sta creando una nuova emergenza sociale.

Affinché il gestore del servizio idrico possa rientrare nella piena disponibilità dei propri crediti, è necessario far sì che tutti i contribuenti siano posti nella condizione di onorare i debiti, garantendo elasticità nei pagamenti, limitando gli slacci ai soli casi di effettiva morosità colposa, anche in considerazione del fatto che recenti sentenze del TAR Sardegna hanno riconosciuto che l'acqua costituisce un bene primario, da garantire quanto meno nel minimo vitale.

La concentrazione delle richieste di pagamento, aventi spesso a oggetto importi consistenti e pertanto molto difficili da esigere, ha determinato una grave situazione di difficoltà oggettiva, che affligge molti utenti del servizio, i quali, soprattutto coloro che versano in modeste condizioni economiche, non riescono più a far fronte al pagamento delle bollette arretrate. Inoltre, è notorio che molto spesso le fatture sono state inoltrate e portate a conoscenza degli utenti anche con anni di ritardo.

A ciò si deve aggiungere il contesto di grave crisi economica contingente che sta erodendo progressivamente la liquidità di molti utenti, i quali, anche a causa di sovrapposizioni temporali degli impegni di carattere fiscale, non riescono più a sostenere il peso dei tributi che, anche se di lieve entità, incidono massicciamente sui nuclei familiari che vivono in condizioni di povertà, che solo in Sardegna rappresentano ormai oltre il 10 per cento della popolazione.

Questa legge si pone l'obiettivo di contemperare da un lato l'esigenza di garantire al gestore del servizio idrico quella liquidità che, in mancanza delle dilazioni nei pagamenti, verrebbe a mancare con grave danno della stessa società, dall'altra l'esigenza degli utenti morosi di veder dilazionati i propri debiti accumulati nel tempo in modo tale da consentire a ciascuno di poter regolarizzare la propria posizione debitoria. Inoltre, la legge si propone di salvaguardare i cosiddetti "morosi incolpevoli", prevedendo da un lato un fondo di solidarietà dal quale attingere per il pagamento delle fatture inevase, e dall'altro la possibilità, per tali soggetti, di ottenere il riallaccio al servizio tramite il pagamento di una congrua parte delle fatture inevase, che non sia percepita dagli stessi come estorsiva o oggettivamente impraticabile.

Appare, quindi, non più rinviabile un intervento legislativo che miri a tali obiettivi, ma che soprattutto sia incisivo nella sua effettività e capace di trattare con eccezionalità quelle situazioni di grave disagio meritevoli comunque di essere tutelate nella fruizione di un servizio essenziale per una vita dignitosa.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Recupero di particolari forme di morosità

1. All'articolo 5 della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. La Giunta regionale, nella predisposizione delle linee guida di cui al comma 1 individua, tra quelli di seguito indicati, i casi di "morosità incolpevole", in presenza dei quali il servizio di fornitura idrica non può essere interrotto:
a) perdita di lavoro per licenziamento per causa non imputabile al lavoratore;
b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria, mobilità in deroga che limiti notevolmente la capacità reddituale;
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
g) invalidità dell'utente principale, o presenza nel nucleo familiare con bambini di età compresa da 0 a 16 anni o anziani che abbiano raggiunto il sessantanovesimo anno di età, con reddito inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell'indice della situazione economica equivalente (ISEE).
2 ter. Le linee guida, per i casi di cui al comma 2 bis, prevedono inoltre:
a) modalità di dilazione nel pagamento delle somme dovute mediante rateizzazione dell'importo in un numero di rate compatibili con la capacità economica dell'utente moroso e fino a un massimo di 60 rate per ciascuna fattura scaduta e di riallaccio previo pagamento di una cifra non superiore al 15 per cento del dovuto;
b) applicazione alle dilazioni previste di un tasso di interesse che non può superare il tasso ufficiale di interesse legale in vigore al momento della concessione della dilazione.".

 

Art. 2
Istituzione di un fondo di solidarietà

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2015, è aggiunto il seguente:
" 5 bis. (Fondo di solidarietà)
1. La Regione, attraverso l'Assessorato competente in materia di bilancio e programmazione, è autorizzata a costituire uno specifico fondo volto a intervenire in forma anticipatoria delle fatture inevase, al fine di far fronte agli interventi urgenti per i casi di morosità come individuati dalle linee guida regionali.
2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito presso l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna ed è, entro i limiti della somma appositamente stanziata, deputato a svolgere una funzione anticipatoria nella misura del 50 per cento delle fatture inevase dei soggetti individuati dalle linee guida regionali.
3. L'erogazione del fondo è attivabile su richiesta dei soggetti interessati, senza oneri aggiuntivi per questi ultimi.
4. I rapporti tra la Regione e l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, per la gestione del fondo, sono regolati da apposita convenzione.
5. Le modalità procedurali e i criteri di funzionamento del fondo sono definiti da una direttiva di attuazione approvata con deliberazione della Giunta regionale.
6. La Regione, al fine di dare immediata attuazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, individua in euro 500.000 la dotazione ordinaria del fondo.".

 

Art. 3
Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 500.000, cui si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 29, comma 23, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015) iscritte in conto dell'UPB S05.03.007 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2015. Agli oneri derivanti dagli anni successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati.

 

Art. 4
Prima applicazione

1. Entro novanta giorni dall'approvazione delle linee guida di cui all'articolo 5, commi 2 bis e 2 te, della legge regionale n. 4 del 2015, così come integrata dalla presente legge, l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna adegua la convenzione di gestione con il gestore del servizio idrico integrato.