CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 256

presentata dai Consiglieri regionali
SOLINAS Antonio - DEMONTIS - LAI - MELONI - UNALI - ZANCHETTA

il 16 settembre 2015

Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006
in materia di procedure di approvazione del piano di bacino e norme di prima applicazione

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'approvazione della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) ha rappresentato un decisivo e fondamentale momento nel processo di riforma del delicato settore del governo dei bacini idrografici e delle risorse idriche in Sardegna. Tale legge, infatti, è stata approvata dopo discussioni, dibattiti, polemiche e contrapposizioni molto forti tra i vari protagonisti del settore dei servizi idrici.

Si deve, però, sottolineare come uno degli aspetti più rilevanti della riforma è stato di quello di dotare la Sardegna di un organo fondamentale di governo del territorio quale l'Autorità di bacino distrettuale, in attuazione delle norme statali e delle direttive comunitarie.

Compito dell'Autorità è quello di predisporre tutti gli atti di pianificazione e di regolamentazione delle attività connesse alla gestione dei bacini idrografici che non riguardano solo l'utilizzazione delle acque, la loro tutela ma anche, come è drammaticamente noto, l'assetto idrogeologico del territorio e la difesa dal rischio alluvioni.

L'Autorità è governata ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2006 dal comitato istituzionale che provvede ad approvare/adottare gli atti fondamentali.

Preme, ora, sottolineare come tale disposizione normativa abbia influito sia sugli aspetti sostanziali e più importanti del governo dei bacini idrografici, sia su quelli più prettamente procedurali, attribuendo al Consiglio regionale l'approvazione di atti di contenuto molto tecnico e di difficile esame da parte di un'assemblea legislativa.

L'esperienza maturata sull'applicazione pratica di alcune disposizioni e, in particolare, il loro raccordo con le disposizioni statali a loro volta applicative di direttive comunitarie, hanno evidenziato un eccessivo appesantimento in alcune delle procedure previste suscettibili di creare ritardi nel rispetto dei termini disposti dallo Stato e dall'Unione europea.

Appare, quindi, indispensabile proporre alcune limitate modifiche alla vigente legislazione, le quali, da un lato salvaguardino il potere di controllo tipico dell'organo legislativo, dall'altro consentano l'adozione di atti complessi e ad alto contenuto tecnico nei termini stringenti previsti.

La presente proposta di legge intende modificare l'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2006 al fine introdurre un'adeguata normativa a regime che eviti l'emanazione di specifiche norme di deroga come avvenuto con la diposizione di cui all'articolo 4, comma 31, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), elaborata in tutta fretta per fronteggiare l'emergenza creatasi.

La proposta contiene, inoltre, un'opportuna normativa derogatoria di cui all'articolo 2, che riguarda la pianificazione di rango statale, la cui approvazione finale è formalizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e riguarda i piani distrettuali di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Il ruolo della Regione nella procedura di adozione del piano di gestione del distretto idrografico di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE e del piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico della Sardegna e i relativi aggiornamenti di cui agli articoli 7 e 14 della direttiva 2007/60/CE, appare limitato, assorbito com'è dalla competenza degli organi ministeriali e dalla Protezione civile. L'estrema complessità della materia, il fatto che per lo sviluppo di tali piani si registra una stretta regia e un forte coordinamento nazionale degli organi statali che stabiliscono modi e tempi giustifica in pieno la deroga espressamente prevista all'articolo 2.

Si segnala al proposito che, per entrambi i piani, il prossimo termine fissato per l'approvazione in sede regionale è quello del 22 dicembre 2015, per cui la complessità insita nella loro elaborazione, oltre alla tempistica prevista dalla procedura di consultazione pubblica di cui alla normativa nazionale, richiedono una procedura più snella in ambito regionale, tenendo conto, come detto, che la regia complessiva e l'approvazione finale sono di competenza statale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche alle procedure di approvazione
del piano di bacino distrettuale

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) è sostituito dal seguente:
"4. Il Comitato istituzionale, entro i successivi trenta giorni decorrenti dall'ultima istruttoria pubblica, adotta la proposta definitiva di piano e la trasmette al Consiglio regionale per l'espressione del parere da parte della Commissione competente in materia, che deve avvenire entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali si intende acquisito. Il Comitato istituzionale, entro i successivi trenta giorni, approva in via definitiva il Piano.".

 

Art. 2
Disposizioni transitorie di approvazione
dei piani distrettuali
di cui alla direttiva 2000/60/CE
e alla direttiva 2007/60/CE già adottati

1. Al fine di consentire l'adempimento delle competenze attribuite alla Regione dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque) e avviare il successivo iter di approvazione in sede statale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2006, così come modificato dall'articolo 1 della presente legge, il piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna e i relativi aggiornamenti di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e alla direttiva del Parlamento europeo e il Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico della Sardegna e i relativi aggiornamenti di cui agli articoli 7 e 14 della direttiva 2007/60/CE, i cui progetti di piano e/o di aggiornamento sono stati già adottati dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2006, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati in via definitiva, al fine di rispettare le scadenze previste dalle citate direttive, esclusivamente dal Comitato istituzionale dell'autorità di bacino regionale. Per tali atti si prescinde dal parere della competente Commissione del Consiglio regionale.

 

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).