CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 251

presentata dai Consiglieri regionali
ARBAU - AZARA - LEDDA - PERRA - FENU

il 12 agosto 2015

Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

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Con la presente iniziativa legislativa, i consiglieri proponenti, davanti alle crescenti difficoltà dell'essere giovani in Sardegna - di cui oggi più che in passato può dirsi "non è un paese per giovani" senza scivolare nei pur interessantissimi dibattiti sulle conflittualità generazionali, intendono dare impulso alle istituzioni che sembrano assistere passivamente alla fuga dei propri figli.

Istituzioni che sono anzitutto chiamate a recuperare un penalizzante ritardo nella predisposizione di strumenti operativi, riscontrato anche nei confronti di molte altre regioni italiane, che ai giovani hanno da tempo riconosciuto il giusto ruolo nello sviluppo sociale ed economico inteso nella sua globalità (articolo 1).

In controtendenza con le politiche europee a favore dei giovani, la Sardegna continua infatti a pagare la mancanza di un progetto organico, di un livello unico di competenza e coordinamento delle politiche giovanili, ancora oggi, oltre che nella evidente insufficienza, frammentate e ripartite fra i diversi assessorati e per questo ancora meno capaci di conseguire risultati seppur minimali.

Mancanza di competenza unitaria e carente coordinamento in materia di politiche giovanili producono anche, come costantemente dimostrato nella gestione regionale dei programmi statali ed europei (es. Garanzia Giovani), conseguimenti quantitativamente e qualitativamente insufficienti rispetto alle potenzialità dei mezzi e delle risorse disponibili.

Pertanto l'istituzione dell'Unità di progetto (articolo 2) all'interno della Presidenza della Regione, nel rispondere alla necessità di condurre a organicità la gestione delle politiche giovanili, costituisce un passaggio fondamentale e non più rinviabile, che peraltro non comporta ulteriori oneri finanziari per il bilancio regionale.

La programmazione degli obiettivi, in armonia con i programmi statali ed europei, è articolata, con programmazione triennale, nel Piano giovani (articolo 5) approvato con delibera di Giunta; il piano raccoglie anche le indicazioni dei comuni, in quanto primi portatori degli interessi e dei bisogni delle comunità, e a cui sono riconosciute funzioni di pianificazione, programmazione ed erogazione dei servizi.

Sempre senza onerosi investimenti, la presente proposta intende sopperire alla carenza di adeguate strutture destinate all'aggregazione ed alla crescita culturale e professionale dei giovani, a partire dai comuni grandi e piccoli, ma soprattutto dai comuni delle zone interne dove è facile individuare ed adeguare strutture in disuso a causa del drammatico spopolamento e messe a disposizione per usi pubblici.

Altro importante obiettivo previsto è il riconoscimento dell'apprendimento non formale (articolo 12), per dare valore sociale, attraverso il rilascio di un documento ufficiale, alle conoscenze e capacità della persona indipendentemente dal percorso di apprendimento seguito.

La certificazione dell'apprendimento non formale e informale facilita la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano, oltre a colmare gravi lacune ed inefficienze nel sistema formativo regionale che mal si attaglia alla mutevoli dinamiche del mondo del lavoro.

Il ritorno dei giovani all'agricoltura e alla pastorizia, non supportato da percorsi di apprendimento formale, ma prevalentemente basato sul tradizionale passaggio di conoscenza e cultura familiari, può trovare impulso dal riconoscimento dell'apprendimento non formale di pratiche e mestieri antichi che hanno acquistato prestigio e valore nel mondo. Analoghi vantaggi possono derivare dal riconoscimento dell'apprendimento informale di pratiche tradizionali nella preparazione di alimenti e bevande tipiche, strumenti validi per l'accesso al mondo del lavoro.

Coordinamento e capacità di adeguamento rapido alle esigenze mutevoli delle giovani generazioni sono i principi su cui devono essere incardinate le politiche regionali relative ai percorsi ed all'offerta formativa, per cui devono essere utilizzati in maniera ottimale tutti gli strumenti, anche informatici, e le risorse disponibili (articoli 13-18)

Sempre al fine di ottimizzare i risultati e limitare perdite di risorse, viene istituito il Fondo per le giovani generazioni (articolo 21), cui concorrono tutti i finanziamenti provenienti dallo Stato, integrativi regionali o derivanti da organismi dell'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di politiche giovanili.

La norma finanziaria, in sintonia con lo spirito della legge che prevede misure di coordinamento e ottimizzazione delle politiche a favore dei giovani, limita al massimo gli oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, stabiliti in euro 1.000.000 annui.

 

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge, riconoscendo il ruolo fondamentale delle giovani generazioni per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della Regione, disciplina gli interventi economici, di sostegno e di promozione rivolti ai giovani secondo i principi di non discriminazione, di riconoscimento delle diversità, di inclusione e di solidarietà sociale, nel rispetto delle disposizioni statali ed europee vigenti nella materia.

 

Art. 2
Unità di progetto delle politiche giovanili

1. Al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle politiche giovanili e della gestione degli interventi di cui alla presente legge è istituita, presso la Presidenza della Regione, l'Unità di progetto delle politiche giovanili.

 

Art. 3
Destinatari e ambiti di intervento

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti ai giovani sino ai trentacinque anni di età, residenti o domiciliati nel territorio regionale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione interviene nell'ambito:
a) della formazione;
b) dell'orientamento scolastico e lavorativo;
c) dello sport e del tempo libero;
d) dell'informazione e della comunicazione;
e) del volontariato e del servizio civile volontario;
f) della mobilità e degli scambi socio-culturali internazionali;
g) dell'inserimento lavorativo;
h) dell'accesso all'abitazione;
i) della cultura, della creatività e dell'arte;
j) della prevenzione, della protezione sociale e della partecipazione sociale;
k) della cittadinanza attiva.

 

Art. 4
Ambiti di intervento

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) favorire la valorizzazione e il rinnovamento delle tradizioni, del patrimonio culturale, conoscitivo ed identitario della Sardegna attraverso il diretto coinvolgimento dei giovani;
b) riconoscere le competenze, il merito, le capacità, la creatività e le esperienze aggregative, culturali, di socializzazione e di cooperazione;
c) promuovere il riconoscimento e la valorizzazione della conoscenza e dell'apprendimento nella prospettiva della formazione continua;
d) favorire il benessere, l'adozione di stili di vita sani, lo sviluppo della personalità e l'autonomia basata sull'assunzione di responsabilità personali e collettive;
d) supportare i processi di transizione verso l'età adulta e lo sviluppo di relazioni positive di scambio con le altre generazioni e con le altre culture;
e) sostenere la presenza, la partecipazione attiva, l'educazione alla cittadinanza attiva e l'assunzione di responsabilità nella vita pubblica e sociale, creando idonee forme di partecipazione e rappresentanza dei giovani e facilitando la crescita di una cultura giovanile anche tra gli adulti;
f) promuovere esperienze anche al di fuori del territorio regionale per permettere di sperimentarsi in situazioni diverse da quelle conosciute e sviluppare nuove competenze da valorizzare nella realtà territoriale di appartenenza;
g) garantire l'integrazione e il coordinamento delle politiche e delle iniziative promosse dagli enti locali, dalle associazioni del terzo settore e dalle realtà aggregative informali che operano nel territorio regionale;
h) promuovere azioni e interventi a sostegno delle giovani coppie di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, per facilitare il loro percorso di autonomia e di condivisione;
i) incentivare la realizzazione di forme di aggregazione giovanile, per favorire la socializzazione e la prevenzione del disagio giovanile;
j) promuovere e sostenere percorsi educativo-formativi in ambito locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale per favorire una migliore occupabilità dei giovani.

 

Art. 5
Piano regionale giovani

1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, approva ogni tre anni, con propria deliberazione, il "Piano regionale giovani" predisposto dal gruppo di cui all'articolo 8, che stabilisce gli obiettivi da perseguire in armonia con i principi e i programmi statali ed europei attraverso:
a) la diffusione delle informazioni sulle iniziative promosse a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale da parte degli enti pubblici e privati, delle associazioni e dei gruppi informali giovanili;
b) la promozione di azioni di sostegno e valorizzazione della creatività giovanile e delle nuove idee attuate in modo congiunto o coordinato tra enti pubblici e privati, associazioni e gruppi informali;
c) la realizzazione di occasioni di partecipazione sistematica dei giovani alla vita pubblica, favorendo la conoscenza delle esperienze e delle buone prassi;
d) il supporto alla creazione di reti di scambio tra giovani artigiani, ricercatori, promotori di innovazione in ambito tecnologico, sociale, ambientale e turistico;
e) la valorizzazione di reti di scambio tra studenti delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio regionale ed extraregionale;
f) la promozione della formazione e dello sviluppo delle relazioni sociali, dell'inclusione, della tutela della salute e del miglioramento degli stili di vita, anche mediante attività motorie, sportive e ricreative;
g) l'individuazione di forme di correlazione e conciliazione tra esperienze di vita scolastica ed extrascolastica, scuola e lavoro, vita di relazione e impegno sociale;
h) la creazione e il sostegno di spazi aggregativi e di libero incontro, tenuto conto delle specificità socio-culturali e delle particolarità territoriali proprie delle zone montane;
i) la realizzazione di progetti finalizzati all'autonomia dell'abitare, nelle forme di esperienze di coabitazione tra giovani, di partecipazione a esperienze di coabitazione solidale, all'incentivazione e sostegno per la locazione e l'acquisto di alloggi;
j) la promozione di azioni di sostegno volte a favorire la mobilità nel territorio regionale ed extraregionale, con particolare attenzione alla rete dei trasporti pubblici regionali e alla continuità territoriale con i paesi della Unione europea;
k) la promozione ed il supporto a percorsi educativo-formativi in ambito locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale per favorire una migliore occupabilità dei giovani;
l) le indicazioni delle priorità sulle politiche regionali inerenti la formazione professionale.

 

Art. 6
Funzioni del comune

1. I comuni, in forma singola o associata, in quanto espressione delle comunità locali, svolgono le funzioni di indicatori dei bisogni, di pianificazione, programmazione ed erogazione diretta o indiretta dei servizi e degli interventi di cui all'articolo 4, nonché di valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati.

2. I comuni, tramite due rappresentanti indicati dal Consiglio delle autonomie locali, partecipano alla predisposizione del Piano regionale giovani di cui all'articolo 5.

3. Il comune, a tutela e sostegno delle giovani generazioni, svolge le seguenti funzioni:
a) prevede interventi specifici per i giovani a partire dall'infanzia;
b) ha competenza sulla gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socio-educativi a favore di bambini, adolescenti e neo maggiorenni fino trentacinque anni;
c) promuove la formazione delle aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per l'incremento di una cultura accogliente e solidale.

4. I comuni, in forma singola o associata, promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili, e sviluppano azioni concrete volte a favorire l'accesso e l'autonomia dell'abitare.

5. I comuni partecipano alla predisposizione delle misure relative alla formazione professionale regionale e promuovono progetti ed azioni concrete volte a favorire l'accesso al lavoro dei giovani.

6. I comuni favoriscono la creazione di luoghi d'incontro, centri di aggregazione ed esperienze di associazionismo, al fine di promuovere la partecipazione attiva dei giovani, la condivisione delle politiche, attraverso forum, consigli comunali aperti e nuove forme di consultazione e partecipazione.

 

Art. 7
Funzioni della Regione

1. La Regione, tramite l'Unità di progetto delle politiche giovanili:
a) promuove la comunicazione e lo scambio di informazioni tra i giovani e le istituzioni;
b) sostiene le iniziative dei comuni di cui all'articolo 6, favorendo la proposizione di progetti coordinati e da realizzarsi in collaborazione fra più comuni, in specie appartenenti ad aree montane e rurali;
c) garantisce il raccordo e il coordinamento tra le diverse realtà che operano nel territorio regionale;
d) sviluppa piani d'informazione e iniziative di formazione rivolte a operatori, servizi ed enti che operano nel territorio regionale;
e) favorisce la realizzazione di appositi sistemi informativi, anche in collegamento con gli organismi nazionali ed europei;
f) favorisce la creazione di centri di interesse tramite i nuovi media a supporto delle relazioni interpersonali dirette;
g) promuove progetti, anche attraverso specifiche sperimentazioni, finalizzati ad affrontare bisogni emergenti;
h) promuove e realizza studi scientifici e indagini sulla condizione giovanile, anche in collaborazione con osservatori regionali, nazionali e internazionali;
i) sostiene le esperienze di servizio civile, al fine di valorizzare tra i giovani i valori costituzionali di solidarietà, di difesa civile non armata e nonviolenta e di costruzione del bene comune;
j) progetta e adotta sistemi di valutazione delle politiche giovanili regionali.

 

Art. 8
Gruppo regionale di coordinamento delle politiche giovanili

1. È istituito, presso l'Unità di progetto delle politiche giovanili, un gruppo regionale di coordinamento, di seguito denominato "gruppo", composto dalle professionalità individuate con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il gruppo svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) predispone la bozza del Piano di cui all'articolo 4, monitorandone l'andamento e valutandone gli esiti;
b) presenta, entro il 1° marzo successivo alla scadenza del triennio di validità del Piano, una relazione dettagliata alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente;
c) partecipa alla valutazione dei progetti e delle iniziative di cui all'articolo 9.

3. Tutti i componenti del gruppo partecipano alle riunioni del medesimo a titolo gratuito.

 

Art. 9
Organismi di rappresentanza giovanile

1. Sono istituiti, quali organismi di rappresentanza del mondo giovanile, luoghi di confronto su tematiche relative al mondo giovanile e di partecipazione attiva dei giovani secondo le indicazioni del Piano regionale giovani.

 

Art. 10
Elenco regionale delle associazioni giovanili

1. È istituito, presso l'Unità di progetto, l'elenco delle associazioni giovanili operanti nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 1.

 

Art. 11
Progetti e iniziative

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale approva, su proposta del gruppo di cui all'articolo 8 e previo parere della competente Commissione consiliare, con propria deliberazione e nel rispetto degli specifici stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale, il finanziamento di progetti e iniziative, stabilendo prioritariamente i requisiti di ammissibilità dei progetti e i relativi criteri di valutazione.

2. Possono presentare i progetti e le iniziative i seguenti soggetti:
a) giovani a titolo individuale o collettivo;
b) enti pubblici e privati;
c) organismi e associazioni.

3. I progetti e le iniziative di cui al comma 1 perseguono le seguenti finalità:
a) l'inserimento, l'inclusione sociale e la partecipazione attiva dei giovani alla vita civile, anche negli organi istituzionali della comunità di appartenenza;
b) l'aggregazione, l'associazionismo, la cooperazione, gli scambi socio-culturali tra i giovani a livello regionale ed extraregionale;
c) la comunicazione, l'informazione, la socializzazione e la condivisione della conoscenza e delle buone pratiche anche tra generazioni diverse;
e) gli scambi e gli incontri tra amministratori locali competenti per le politiche giovanili a livello regionale ed extraregionale;
f) l'accompagnamento e la valorizzazione del passaggio alla maggiore età, l'orientamento formativo e lavorativo, anche attraverso scambi con esperienze extra Regione;
g) la creazione e la gestione di spazi dedicati anche in formato digitale, in cui i giovani possano essere protagonisti.

 

Art. 12
Riconoscimento dell'apprendimento non formale

1. La Regione favorisce l'accesso dei giovani ad attività di formazione superiore, continua e permanente, concedendo assegni formativi e altre forme di incentivo.

2. La Regione e i comuni definiscono azioni e interventi volti a valorizzare il ruolo dell'apprendimento non formale da parte dei giovani, anche avviando sperimentazioni di certificazione delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale, con riferimento alla decisione n. 2241/2004/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) e dalla risoluzione del 24 novembre 2005 - "Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa - attuare il patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva" (sistema Youth Pass).

3. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani al volontariato, ai progetti di servizio civile nazionale, regionale ed europeo, alle diverse attività di solidarietà e associazionismo, come strumento di crescita personale, di acquisizione di competenze ed esperienze integranti la vita scolastica o professionale, da inserire nel percorso di certificazione di cui al comma 2.

 

Art. 13
Offerta formativa

1. La Regione, in applicazione della decisione n. 2005/600/CEE del 12 luglio 2005, sostiene l'evoluzione dei sistemi d'istruzione e formazione al fine di favorire l'accesso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro, promuovendo un'offerta formativa più rispondente alle necessità professionali.

2. La Regione sostiene l'acquisizione delle competenze in contesti formali, non formali e informali secondo quanto previsto dalla raccomandazione n. 2006/962/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, anche sostenendo la riqualificazione del contratto di apprendistato.

3. Nella definizione delle misure relative all'orientamento professionale, la Giunta regionale si basa sulle proposte del piano di cui all'articolo 5.

 

Art. 14
Sostegno all'imprenditorialità giovanile

1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale dell'imprenditorialità giovanile ai fini dello sviluppo economico e sociale della Sardegna, come strumento di creazione e innovazione di attività lavorative.

2. La Regione e i comuni favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti utili a sostenere iniziative e progetti volti all'innovazione e al riequilibrio di genere e multiculturale del mondo del lavoro.

 

Art. 15
Educazione all'uso dei media

1. La Regione, riconoscendo il ruolo fondamentale dell'uso creativo e consapevole dei media come strumento per lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie comunicative, sostiene, anche in ambito scolastico, iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolti alle giovani generazioni riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso dei linguaggi mediali.

2. La Regione, tramite il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), sostiene iniziative volte alla diffusione di codici di autoregolamentazione in materia di comunicazione, stampa, radiotelevisione e internet nel rispetto della tutela e dei diritti dei minori.

 

Art. 16
Servizi Informagiovani

1. La Regione, in collaborazione con i comuni, sostiene la creazione e diffusione dei servizi Informagiovani sul territorio regionale, attraverso il finanziamento di progetti di ristrutturazione delle sedi, di adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano della funzionalità logistica e organizzativa, dell'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche .

2. Gli Informagiovani svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale e garantiscono un'efficace comunicazione, anche tramite creazione di siti web, sulle opportunità offerte dal territorio.

3. La Regione realizza il coordinamento regionale Informagiovani, che si avvale anche del portale informatico partecipativo di cui all'articolo 17.

4. La Regione stabilisce i livelli minimi delle prestazioni erogate dagli Informagiovani che accedono ai benefici previsti dalla presente legge.

 

Art. 17
Portale Informatico

1. La Regione provvede alla realizzazione di un portale informatico partecipativo al fine di mettere in connessione i siti della Regione, dei comuni, dei servizi Informagiovani e degli organismi pubblici e privati operanti nel settore delle politiche giovanili.

 

Art. 18
Mobilità europea

1. La Regione, in coerenza con i programmi europei che le sostengono, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile nei settori dell'occupabilità, dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva.

2. La Regione e i comuni favoriscono progetti di tirocinio, scambi giovanili, attività di volontariato e servizio civile transnazionali realizzati dai giovani e da tutti i portatori di interessi.

3. La Regione, d'intesa con le agenzie nazionali preposte, favorisce il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale attraverso le attività di mobilità giovanile transnazionale.

 

Art. 19
Cumulabilità dei finanziamenti

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalla normativa europea e statale per le medesime finalità.

 

Art. 20
Fondo per le giovani generazioni

1. La Regione, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge, istituisce un fondo denominato Fondo per le giovani generazioni.

2. Alla determinazione dell'entità del Fondo per le giovani generazioni concorrono:
a) le somme provenienti dallo Stato;
b) le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con leggi di bilancio;
c) le eventuali altre risorse statali vincolate:
d) le risorse derivanti da organismi dell'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di giovani generazioni.

 

Art. 21
Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 1.000.000 annui, a decorrere dall'anno 2015.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2015-2017 nel Fondo regionale per le politiche sociali, sulla seguente UPB:
UPB S05.03.012
Politiche giovanili - Investimenti
2015 euro 1.000.000
2016 euro 1.000.000
2017 euro 1.000.000