CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 243

presentata dai Consiglieri regionali
DEMONTIS - FORMA - COLLU

il 23 luglio 2015

Misure in materia di dati aperti (open data) del Sistema Regione

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

I dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni rappresentano un enorme patrimonio e ne è testimonianza la pluralità di misure legislative sia di origine comunitaria che nazionale che sono intervenute nell'ultimo decennio al fine di regolare la materia con l'intento di renderli sempre più accessibili al pubblico.

L'Unione europea ha infatti adottato la direttiva n. 2003/98/CE del 17 novembre 2003, recepita poi dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), che ha attribuito a ciascuna amministrazione la possibilità di autorizzare il riutilizzo delle informazioni che vengono raccolte, prodotte, e diffuse nell'ambito del perseguimento dei propri compiti istituzionali.

Anche il Codice dell'amministrazione digitale (CAD), il decreto legislativo n. 82 del 2005, ha introdotto il principio di "disponibilità dei dati pubblici" secondo il quale è possibile sia per i soggetti pubblici che per quelli privati accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge disponendo che le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi, utilizzando formati aperti che ne consentano il riutilizzo.

I dati e le informazioni a disposizione della pubblica amministrazione sono infatti degli strumenti conoscitivi necessari al cittadino per poter prendere decisioni o comunque valutare le decisioni prese dall'amministrazione, per cui metterli a disposizione in formato aperto rappresenta un passaggio chiave nell'implementare a livello regionale il cosiddetto Open government: tutte le attività di governo devono essere aperte e disponibili per favorire azioni efficaci e garantire un controllo diffuso sulla gestione della cosa pubblica.

In quest'ottica favorire lo sviluppo della filosofia dell'open data nell'ambito della Regione significa cambiare il modo di intendere le relazioni fra settore pubblico e privato non solamente improntato all'erogazione di servizi, ma anche alla collaborazione reciproca all'interno della quale il cittadino partecipa attivamente al processo decisionale pubblico.

La presente proposta di legge nelle sue linee essenziali, come sopra esposte, persegue la finalità di instaurare una amministrazione trasparente e partecipata nelle sue decisioni di governo e nelle decisioni attuative riconoscendo il diritto di cittadini ed imprese al riutilizzo dei dati detenuti dal settore pubblico regionale e stabilendo all'articolo 3 che le amministrazioni del settore pubblico regionale hanno l'obbligo di rendere fruibile mediante portali telematici il loro patrimonio informativo assicurando l'utilizzo di formati aperti secondo gli standard internazionali per la pubblicazione dei dati e dei documenti.

Si stabilisce inoltre, all'articolo 4, che le amministrazioni del Sistema Regione concedano in uso gratuito, secondo le licenze del software libero, i programmi informatici sviluppati in base a proprie specifiche, ovvero sviluppate per conto ed a spese delle medesime, ad altre pubbliche amministrazione ai fini di interoperabilità.

Di particolare rilievo è la previsione dell'articolo 3 che specifica che l'accessibilità e la riutilizzabilità sono da intendersi a titolo gratuito salvo motivate eccezioni stabilite dalla Giunta regionale.

È previsto all'articolo 6 che le amministrazioni del Sistema Regione programmino corsi di formazione e aggiornamento professionale per il loro personale con il fine di incrementare la conoscenza digitale e l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Una disposizione rilevante è quella dell'articolo 7 che prevede che i dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni in materia di open data e che il mancato rispetto delle disposizioni sul riutilizzo dei dati è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali dei dirigenti preposti alle strutture competenti. Pare importante segnalare che si introduce l'obbligo per le amministrazioni del Sistema Regione, i loro servizi ed i loro siti internet, al rispetto del criterio di massima accessibilità per i diversamente abili.

Infine all'articolo 5 si coordinano le disposizioni in materia di open data regionali con quelle nazionali in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi e finalità

1. La presente legge disciplina le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici e dei programmi informatici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni del Sistema Regione come definito dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico).

2. La presente legge si applica anche agli organismi di diritto pubblico regionale come definiti, ai fini della presente legge, dall''articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36 del 2006.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 perseguono la finalità di assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione, la fruibilità e la riutilizzabilità dei documenti contenenti dati pubblici e dei programmi informatici di cui sono titolari, anche al fine di promuovere la trasparenza, l'efficienza, l'economicità, l'imparzialità e la semplificazione dell'attività amministrativa e lo sviluppo economico e sociale.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 consentono in via generale il riutilizzo dei documenti di cui al comma 1, salvo diversa previsione di legge o di regolamento e rendono riutilizzabile il maggior numero di informazioni, in base a modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, garantendo la diffusione dei dati strutturati in formati aperti e liberamente accessibili a tutti (open data) nonché mediante l'eliminazione delle barriere dovute all'utilizzo di formati digitali non aperti per dati e documenti contenenti dati pubblici.

5. Le persone fisiche e giuridiche hanno diritto di accedere e riutilizzare, anche per finalità commerciali, i dati pubblici nella disponibilità dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, con i limiti stabiliti dalla presente legge e dalla legislazione comunitaria e nazionale. Le persone fisiche e giuridiche possono altresì richiedere la pubblicazione di dati pubblici non ancora presenti sui portali telematici di cui all'articolo 3, comma 1.

6. Ai fini dell'attuazione della presente legge i soggetti di cui ai commi 1 e 2:
a) favoriscono il processo di innovazione organizzativa e tecnologica, in un contesto di accessibilità telematica delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'azione amministrativa, nonché di tutti i dati pubblici generati, prodotti e raccolti, per garantire una qualificata partecipazione dei cittadini e delle imprese all'attività istituzionale;
b) promuovono azioni di divulgazione e conoscenza sul riuso del loro patrimonio informativo;
c) acquisiscono ed utilizzano software liberi e favoriscono la partecipazione del personale, dei cittadini e delle imprese alle comunità di sviluppatori e utenti di software libero.

 

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) accessibilità: la capacità di un servizio o di una risorsa di essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria di utente;
b) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
c) titolare del dato: i soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, che hanno originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o che ne hanno la disponibilità;
d) dati di tipo aperto (open data): i dati che presentano le seguenti caratteristiche
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione;
e) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico;
f) formato dei dati di tipo aperto (o libero): un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
g) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati e documenti contenenti dati pubblici dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 ;
h) metadato: un'informazione che descrive un insieme di dati;
i) riutilizzo: l'uso del dato di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali.

 

Art. 3
Riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici ed accessibilità

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, rendono fruibile, mediante portali telematici aperti e liberamente accessibili, ai fini di cooperazione e interoperabilità fra i medesimi ed a fini di interscambio con il pubblico indistinto, il loro patrimonio informativo pubblico assicurando l'utilizzo di formati aperti secondo gli standard internazionali per la pubblicazione dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici tramite la rete Internet.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sino alla predisposizione delle piattaforme di cui al comma 1 pubblicano i dati in loro disponibilità sul Portale nazionale dei dati aperti.

3. I documenti e i dati pubblici di cui al comma 1, salvo i casi eccezionali individuati con deliberazione della Giunta regionale, sono accessibili e riutilizzabili a titolo gratuito nel rispetto della normativa vigente in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e industriale.

4. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono l'aggiornamento dei dati di cui sono titolari.

5. Le licenze standard per il riutilizzo dei dati pubblici, predisposte in ottemperanza all'articolo 8 del decreto legislativo n. 36 del 2006 consentono la più ampia e libera utilizzazione gratuita, previa citazione della fonte, anche per fini commerciali e con finalità di lucro.

6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 adottano entro novanta giorni le misure necessarie affinché tutti i loro servizi ed i loro siti internet rispettino di massima accessibilità per i diversamente abili.

 

Art. 4
Riuso dei programmi informatici

1. Le amministrazioni del Sistema Regione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modifiche, possono concedere in uso gratuito, secondo le licenze del software libero, i programmi informatici sviluppati in base a proprie specifiche, ovvero sviluppate per conto e a spese della delle amministrazioni stesse. Le amministrazioni del Sistema Regione promuovono altresì la sostituzione di programmi informatici proprietari con programmi informatici liberi, prevedendo interventi volti allo sviluppo di un sistema di comunicazione e condivisione di dati e informazioni fra pubbliche amministrazioni nonché di piattaforme tecnologiche per la democrazia elettronica e per una qualificata partecipazione dei cittadini all'attività istituzionale, anche mediante il recupero di soluzioni innovative già sviluppate da altre pubbliche amministrazioni.

2. La Giunta regionale individua con deliberazione le modalità e le regole tecniche per il riuso dei programmi informatici di cui al comma 1.

 

Art. 5
Provvedimenti attuativi

1. Gli organi di governo dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, adottano entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un piano per il riutilizzo dei dati che preveda:
a) i dati, le informazioni e i documenti contenenti dati pubblici che possono essere oggetto di immediato riutilizzo;
b) i dati, le informazioni e i documenti contenenti dati pubblici rilasciati dietro pagamento di una tariffa che tenga conto dei soli costi diretti di messa a disposizione del pubblico, di riproduzione e diffusione;
c) le modalità per individuare ulteriori dati e documenti contenenti dati pubblici, che possono essere oggetto di riutilizzo in futuro;
d) le modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti contenenti dati pubblici e le modalità di gestione e aggiornamento dei siti internet;
e) le licenze standard per il riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici di cui sono titolari;
f) l'elenco dei formati aperti utilizzabili individuabili anche in via indiretta, tramite riferimento a standard internazionali;
g) l'adeguata documentazione che deve accompagnare i dati;
h) le modalità per la presentazione della richiesta di riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici, ove necessaria per l'accesso; le modalità per la presentazione della richiesta relativa ai dati pubblici non ancora diffusi via Internet; le modalità per l'evasione della richiesta da parte dell'ufficio competente che deve avvenire comunque entro trenta giorni;
i) le modalità pratiche per facilitare la ricerca, anche interlinguistica e l'accesso ai dati disponibili per il riutilizzo.

2. Il piano di cui al comma 1 è inserito all'interno del piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

3. La Giunta regionale definisce uno schema standard regionale per la redazione del catalogo dei dati pubblici di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2.

4. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, redigono, secondo lo schema standard regionale di cui al comma 3, un catalogo dei dati di cui al comma 1, lettere a) e b), di cui sono titolari, e lo pubblicano sul proprio sito web. Ciascun catalogo è conferito nel catalogo regionale on-line sotto forma di collegamento secondo delle linee guida definite dalla Regione, in conformità alle direttive nazionali ed europee.

 

Art. 6
Formazione del personale

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, programmano corsi di formazione e aggiornamento professionale per il loro personale con il fine di incrementare la conoscenza digitale e l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine individuano, nell'ambito della propria dotazione organica, il personale da adibire alle attività di individuazione dei dati pubblici da rendere disponibili per il riutilizzo e la digitalizzazione.

 

Art. 7
Responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni della presente legge secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 31 del 1998. Il mancato rispetto del piano per il riutilizzo di cui all'articolo 5, comma 1, è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali dei dirigenti preposti alle strutture competenti.

2. Il mancato adeguamento dei servizi e dei siti internet al criterio di massima accessibilità per i diversamente abili è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali dei dirigenti preposti alle strutture competenti.

 

Art. 8
Monitoraggio

1. L'Assessore competente in materia di innovazione tecnologica riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge sulla base dei dati e delle valutazioni contenute. Tale rapporto è reso pubblico in modalità digitale sul sito istituzionale della Regione ed è sottoposto a consultazione pubblica.

 

Art. 9
Norma finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

 

Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).