CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 242

presentata dai Consiglieri regionali
DEMONTIS - DERIU - COZZOLINO - COLLU - LOTTO

il 23 luglio 2015

Disposizioni sul procedimento amministrativo, accesso agli atti
e trasparenza delle amministrazioni del sistema Regione

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge ha come fine quello di introdurre nell'ordinamento regionale sardo una nuova disciplina del procedimento amministrativo, di semplificazione e di accesso agli atti relativi ai procedimenti di competenza della Regione e degli enti del sistema Regione.

Si ritiene, infatti, necessario aggiornare l'ordinamento regionale, fermo, in tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi, alla legge regionale 15 luglio 1986, n. 47 (Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sarda) e, in materia di procedimento amministrativo, alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), tenendo anche conto delle corpose modifiche intervenute nel corso degli anni sulla legge nazionale che detta i principi in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti, la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni.

Dall'approvazione di dette leggi regionali sono intervenute, infatti, diverse riforme nazionali, prima fra le quali la riforma del titolo V della Costituzione, con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e poi svariate riforme in tema di informatizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione pubblica con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), in tema di documentazione amministrativa con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di riorganizzazione della struttura amministrativa e del personale statale e regionale con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), in tema di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento con il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98), in tema di trasparenza con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e tutta una serie numerosissima di interventi eterogenei adottati per fronteggiare la crisi economica degli ultimi anni nell'intento di modernizzare l'amministrazione pubblica.

Ma, oltre all'adeguamento alla normativa nazionale, il fine più importante che si intende raggiungere è quello di adattare gli strumenti a disposizione sia dei cittadini che della Regione stessa al mutato contesto socio-culturale e favorire, quindi, una costante collaborazione fra il settore pubblico e quello privato, nell'ottica dello sviluppo della cultura partecipativa democratica e trasparente, di garantire che il provvedimento amministrativo non sia più frutto di oscuri procedimenti decisionali, ma, al contrario, che esso venga adottato, garantendo che i soggetti interessati e i portatori di interessi collettivi e diffusi abbiamo piena parte e diritto a essere ascoltati e, quindi, avendo come risultato un provvedimento amministrativo frutto della dialettica e non dell'imposizione.

Ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, le Regioni a statuto speciale, conformemente ai propri statuti e nell'ambito delle rispettive competenze, regolano la materia oggetto del procedimento amministrativo, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, nell'ambito dei principi della medesima legge nazionale sul procedimento amministrativo.

E, proprio avendo riguardo e rispettando la competenza statale in merito ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e, quindi, relativamente agli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti che si vuole intervenire con la presente proposta di legge.

È, infatti, essenziale garantire al cittadino/utente un'amministrazione trasparente, una casa di cristallo, interamente visibile dall'esterno, in modo tale che i processi decisionali siano sempre più partecipati e comprensibili.

Passando all'illustrazione per sommi capi della proposta di legge, si evidenzia il titolo I che ne enuncia i principi: quelli costituzionali di imparzialità e buon andamento (articolo 97), di cui sono derivazioni quelli di pubblicità, trasparenza, efficienza ed efficacia, economicità, nonché dei principi comunitari di affidamento, proporzionalità e democraticità che sono anch'essi principi costituzionali.

Si prevede il diritto di accesso ai documenti amministrativi, di partecipazione al procedimento amministrativo sia dei singoli sia dei portatori di interessi collettivi e diffusi (articoli 1, 15, 16, 22)

Si stabilisce l'ambito di applicazione rivolto al settore regionale, inteso come sistema definito dalla legge regionale n. 31 del 1998 e agli organismi di diritto pubblico; si stabiliscono gli obblighi dell'amministrazione pubblica a concludere il procedimento con provvedimento espresso, l'obbligo di motivazione del provvedimento, i termini massimi per la conclusione dei procedimenti, l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, l'obbligo di determinare e pubblicizzare i criteri in base ai quali determinati vantaggi vengono attribuiti ai singoli (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Le amministrazioni hanno, inoltre, l'obbligo di indicare l'unità organizzativa e il funzionario responsabile del procedimento, che si identifica con il dirigente preposto alla struttura, di comunicare l'avvio del procedimento e di facilitare e consentire l'accesso agli atti, salvo che non esistano disposizioni in senso contrario (articoli 10, 11, 12, 13).

Di particolare segno è l'attenzione posta nell'incentivare l'uso dell'informatica, non solo ai fini del risparmio di costi, ma anche ai fini della celerità ed efficienza dell'agire amministrativo, non solo nei rapporti cittadino/amministrazione ma anche fra le stesse pubbliche amministrazioni.

Si recepiscono le norme nazionali in materia di conferenza di servizi e di dichiarazione certificata di inizio attività, strumenti fondamentali di sburocratizzazione delle attività dei privati e imprese (articoli 25, 26 e 27); in ambito regionale, si prevedono, ai fini del massimo contenimento, interventi volti alla misurazione degli oneri amministrativi imposti dalle leggi e dagli atti amministrativi generali, sull'esempio di analoga iniziativa in Piemonte, disponendone la pubblicazione obbligatoria in elenchi nei siti internet alla sezione dedicata alla trasparenza amministrativa.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Titolo I
Principi generali

Capo I
Principi

Art. 1
Principi generali

1. L'attività amministrativa delle amministrazioni del sistema Regione persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario, da criteri di imparzialità, democraticità, economicità, efficacia ed efficienza, pubblicità, proporzionalità, legittimo affidamento, trasparenza, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, ove espressione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2. I cittadini hanno pieno diritto alla partecipazione all'attività amministrativa degli enti del sistema Regione e all'accesso ai relativi atti.

3. Le amministrazioni del sistema Regione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agiscono secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente.

 

Art. 2
Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica a tutte le amministrazioni e agli organismi di diritto pubblico del sistema Regione, come definito dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e successive modifiche e integrazioni, compresi gli enti locali ai quali la Regione conferisce funzioni amministrative, compatibilmente con la loro autonomia organizzativa e statutaria.

2. Ai fini della presente legge, si intendono come organismi di diritto pubblico: gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici.

 

Art. 3
Obbligo di conclusione del procedimento

1. Il procedimento amministrativo è concluso, salvi i casi previsti da leggi speciali, da un provvedimento espresso sia quando il procedimento stesso venga avviato d'ufficio sia quando esso venga avviato su istanza del privato.

2. È fatto divieto di aggravio o ritardo del procedimento fatte salve straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi e comunicarsi agli interessati da parte del responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'articolo 10.

3. Se si ravvisano casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

4. Il dovere di adottare il provvedimento permane anche quando sia scaduto il termine per provvedere, salvi i casi di silenzio assenso, silenzio diniego e silenzio rigetto, previsti da leggi o regolamenti, indicando comunque le ragioni del ritardo.

5. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, oltre a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4.

 

Art. 4
Obbligo di motivazione

1. Ogni provvedimento amministrativo è motivato compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, anche in riferimento alle eventuali memorie presentate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b).

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le motivazioni del provvedimento risultano da altro atto richiamato nello stesso, insieme con la comunicazione di quest'ultimo è indicato e reso disponibile anche l'atto a cui esso si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

 

Art. 5
Obbligo di predeterminazione dei criteri per i provvedimenti a favore di soggetti esterni

1. I criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, autorizzazioni, licenze o ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, se non già stabiliti dalla legge, sono predeterminati dall'organo di governo dell'amministrazione.

2. I criteri determinati ai sensi del comma 1 sono pubblicati sul portale di Trasparenza amministrativa di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

3. L'osservanza dei criteri di cui al comma 1 è condizione essenziale per l'attribuzione dei vantaggi di cui al comma 1, il cui rispetto è attestato nel provvedimento di attribuzione.

4. L'organo di revisione di ciascuna amministrazione, ove istituito, effettua, almeno con cadenza annuale, un controllo sull'attribuzione dei vantaggi di cui al comma 1 ed esprime un parere sulla legittimità degli stessi.

 

Art. 6
Obbligo di astensione per conflitto di interessi

1. L'organo che adotta il provvedimento, il responsabile del procedimento, i titolari delle strutture competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali o i soggetti che, comunque, abbiano parte nel procedimento decisionale, si astengono, in caso di conflitto di interessi, segnalando all'organo che li ha nominati o, comunque, all'organo sovraordinato, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

2. La Giunta regionale individua con delibera i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 1, validi per tutto il sistema Regione.

 

Art. 7
Regione digitale

1. Ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), le amministrazioni del sistema Regione promuovono l'utilizzo di sistemi informatici per l'acquisizione diretta delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e incentivano, altresì, l'uso della telematica nei rapporti interni fra loro, con le altre amministrazioni e con i privati.

2. I cittadini hanno diritto di inoltrare le comunicazioni, le istanze e le dichiarazioni da presentarsi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, anche per via telematica, con utilizzo di caselle di Posta elettronica certificata (PEC), o altri strumenti che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, provvedono alla gestione informatica dei documenti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto della disciplina vigente in tema di trattamento dei dati personali.

 

Art. 8
Termini per la conclusione del procedimento

1. Gli organi di governo delle amministrazioni del sistema Regione stabiliscono il termine per la conclusione di ciascun procedimento e pubblicano sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione nel portale di Trasparenza un elenco sintetico degli stessi e dei relativi termini di conclusione. Sino all'adozione di tali atti, si applica il termine di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni. Per gli enti locali cui sono state conferite funzioni amministrative in base a leggi regionali, ove il termine non sia già stabilito con legge e in mancanza di provvedimenti degli stessi enti locali, si applica il termine di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il termine di cui al comma 1 non può superare quello previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni. Solo in presenza di particolari presupposti, relativi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento, il termine può essere ampliato, motivatamente, fino a quello massimo stabilito dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, il termine decorre dal giorno successivo alla scadenza prevista per la presentazione delle istanze nel caso l'istruttoria richieda l'esame comparativo di più istanze.

4. In materia di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento si applica l'articolo 28 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98), intendendo che, per i procedimenti di competenza delle amministrazioni del sistema Regione, l'indennizzo medesimo è quantificato in 50 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento e, comunque, complessivamente in una misura non superiore a 2.000 euro.

 

Art. 9
Sospensione e interruzione dei termini

1. I termini di conclusione dei procedimenti possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a quindici giorni, per l'acquisizione di informazioni e di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà, relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, dandone comunicazione all'interessato.

2. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 o dalla scadenza del termine di sospensione.

3. I termini sono interrotti a seguito di comunicazione del responsabile del procedimento, di istanza irregolare o incompleta, con indicazione delle cause di irregolarità o incompletezza e assegnazione al richiedente di un termine per provvedere non superiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione; i termini iniziano nuovamente a decorrere dall'avvenuta regolarizzazione o dal completamento della domanda. Sono fatte salve disposizioni specifiche in materia di procedure concorsuali.

 

Capo II
Responsabile del procedimento e partecipazione

Art. 10
Responsabile del procedimento

1. Ciascuna amministrazione individua l'unità organizzativa responsabile dei procedimenti di competenza e di ogni altro adempimento procedimentale e istruttorio e dell'adozione del provvedimento finale, salvo che non sia già stabilito per legge.

2. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della struttura organizzativa competente per materia, cui spettano i compiti previsti all'articolo 6 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni.

3. Ciascuna amministrazione ha l'obbligo di rendere pubblico l'elenco dei responsabili del procedimento tramite la pubblicazione sul portale della Trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, unitamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1.

 

Art. 11
Procedimenti di competenza di più strutture

1. È individuato un unico responsabile per l'intero procedimento, anche se il medesimo comprende fasi di competenza di strutture interne diverse.

2. Il responsabile del procedimento, per le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza, segue e dà impulso alla sua celere conclusione, segnalando all'organo responsabile ogni possibile disfunzione.

 

Art. 12
Comunicazione di avvio del procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 13, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove, parimenti, non sussistano tali ragioni di impedimento, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

 

Art. 13
Modalità e contenuti
della comunicazione di avvio del procedimento

1. La comunicazione dell'avvio del procedimento è personale, redatta in forma scritta e contiene le seguenti indicazioni:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) la data entro la quale, secondo i termini previsti, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
e) nei procedimenti a iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
f) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti e i rimedi esperibili in caso di diniego o deferimento dell'accesso;
g) data di presentazione dell'istanza, nei procedimenti avviati a istanza di parte;
h) la menzione del diritto all'indennizzo di cui al decreto legge n. 69 del 2013, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, indicando anche il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1, mediante pubblicazione sul portale della Trasparenza ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge.

3. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte è fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

 

Art. 14
Comunicazioni dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza

1. Nel caso di procedimenti a istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

2. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo del comma 1.

3. Del mancato accoglimento di tali osservazioni è dato conto nella motivazione del provvedimento finale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali, né ai casi in cui gli interessati abbiano partecipato alla conferenza di servizi, venendo a conoscenza dei motivi ostativi all'accoglimento della loro istanza.

 

Art. 15
Facoltà di intervento nel procedimento
e audizioni pubbliche

1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, mediante motivata istanza rivolta ai soggetti di cui all'articolo 2.

2. La Giunta regionale può sempre disporre l'audizione dei soggetti interessati, da svolgersi nel corso di un'apposita riunione, alla quale possono partecipare le amministrazioni pubbliche, le associazioni e i gruppi portatori di interessi collettivi e diffusi, nonché le organizzazioni sociali e i cittadini che vi abbiano interesse.

3. La convocazione dell'audizione è pubblicizzata sul sito istituzionale della Regione almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di partecipazione dei soggetti interessati alle audizioni e di pubblicizzazione dei relativi esiti.

 

Art. 16
Diritti dei soggetti interessati

1. I soggetti di cui agli articoli 12 e 15, comma 1, hanno diritto:
a) di accedere gratuitamente ai documenti amministrativi ed estrarne copia subordinatamente al rimborso del costo di riproduzione, determinato da ciascuna amministrazione, salvi i casi di esclusione previsti dalla legge;
b) di presentare memorie scritte e documenti entro i termini indicati nella comunicazione di avvio del procedimento o in altro atto analogo.

2. Le amministrazioni procedenti hanno l'obbligo di valutare le memorie e i documenti di cui al comma 1, lettera b), entro i termini di conclusione del procedimento ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento medesimo e di tenerne conto nella redazione del provvedimento finale.

 

Art. 17
Accordi con gli interessati

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 16, comma 1, lettera b), le amministrazioni procedenti possono concludere, previo provvedimento dell'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e, in ogni caso, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo sono motivati ai sensi dell'articolo 4 e sono stipulati, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. A essi si applicano, ove non sia diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, le amministrazioni procedenti possono recedere unilateralmente dall'accordo di cui al comma 1, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

 

Art. 18
Casi di inapplicabilità

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le norme che ne regolano la formazione.

 

Capo III
Accordi tra amministrazioni,
pareri e valutazioni tecniche

Art. 19
Accordi tra amministrazioni pubbliche

1. Fatte salve le previsioni di accordi di programma previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti, le amministrazioni del sistema Regione concludono accordi tra loro e con altre amministrazioni pubbliche, per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.

2. Per gli accordi di cui al comma 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 17, commi 2, 3 e 4.

3. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell' articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera q bis) del decreto legislativo n. 82 del 2005 o con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità secondo quanto previsto dalle stesse disposizioni.

4. Dall'attuazione della presente disposizione, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

 

Art. 20
Pareri

1. I pareri obbligatori sono resi entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta, fatte salve disposizioni diverse previste dalla legge o dal Regolamento interno del Consiglio regionale, per i pareri di competenza dello stesso. I pareri facoltativi sono resi nel termine di venti giorni, salvo tempestiva comunicazione all'amministrazione di un termine diverso che, comunque, non è superiore a venti giorni.

2. Alla decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione ha facoltà di procedere indipendentemente dall'espressione del parere; in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, l'amministrazione procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non è chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.

3. Se sono rappresentate al responsabile del procedimento esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere è reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte dei soggetti competenti.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di pareri rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale.

 

Art. 21
Valutazioni tecniche

1. Se per disposizione espressa di legge o di regolamento è previsto che per l'adozione di un provvedimento, le amministrazioni del sistema Regione sono tenute preventivamente ad acquisire le valutazioni tecniche di organi o enti appositi e gli stessi non provvedono o non rappresentano esigenze istruttorie nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento richiede le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o a enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti o a istituti universitari.

2. Se l'organo adito ha rappresentato al responsabile del procedimento esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e la valutazione tecnica va resa definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte dei soggetti competenti.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in caso di valutazioni tecniche rilasciate da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale.

 

Capo IV
Diritto di accesso

Art. 22
Diritto di accesso

1. È riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, le amministrazioni del sistema Regione predispongono strumenti informatici che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.

3. Per documento amministrativo, per quanto attiene alla presente legge, si intende ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

4. I criteri e le modalità di esercizio del diritto di accesso di cui al comma 1, nonché i casi di esclusione del medesimo, sono disciplinati con atto degli organi di governo di ciascuna amministrazione, in base ai principi stabiliti dagli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni.

5. Nel caso di acquisizione diretta di informazioni e di documenti da parte dell'interessato, effettuata mediante strumenti informatici, sono previste altresì le misure organizzative, le norme tecniche e le modalità di identificazione del soggetto anche tramite l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale.

6. Il rilascio di copie di documenti amministrativi richiesti da altre amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici, per motivi di ufficio, è esente dal rimborso del costo di riproduzione.

7. Le pubbliche amministrazioni accedono ai rispettivi archivi informatici dei documenti attraverso le reti informatiche.

8. Ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, nei casi e nei limiti stabiliti con atto degli organi di governo delle amministrazioni del sistema Regione, i provvedimenti di diniego, differimento, limitazione all'accesso e in conformità alle previsioni di cui all'articolo 24 della legge 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni sono adottati con atto scritto e motivato del dirigente responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.

9. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso ai documenti, questa si intende respinta.

10. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, il richiedente può, fatti salvi i mezzi di tutela giurisdizionale, chiedere nel termine di trenta giorni nei confronti degli atti delle amministrazioni del sistema Regione, al Difensore civico regionale, che sia riesaminata la determinazione. Il Difensore civico regionale si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il Difensore civico regionale ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico regionale, l'accesso è consentito. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, il Difensore civico regionale provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

 

Titolo II
Semplificazione amministrativa

Capo I
Oneri amministrativi

Art. 23
Programma di riduzione
e misurazione degli oneri amministrativi

1. Le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi generali contengono in allegato, qualora previsti, l'elenco di tutti gli oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti e sono pubblicati, anche ai fini del decreto legislativo n. 33 del 2013, sul sito istituzionale delle amministrazioni del sistema Regione, unitamente all'elenco previsto dall'articolo 8, comma 1.

2. Si intendono oneri amministrativi i costi degli adempimenti cui i cittadini, le imprese e gli utenti in genere sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito del procedimento amministrativo, includendo anche gli adempimenti comportanti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

3. La Giunta regionale, definisce programmi per la misurazione degli oneri amministrativi, procedenti da leggi regionali, individuando le aree di regolazione, i tempi e le metodologie di intervento.

4. La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio regionale in merito all'attuazione dei programmi di cui al comma 3.

 

Art. 24
Autocertificazione
e presentazione di atti e documenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, nonché i concessionari di pubblici servizi, adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ad amministrazioni pubbliche.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione regionale o di altra pubblica amministrazione, il responsabile dell'istruttoria procede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. L'interessato è tenuto a indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

4. Il responsabile del procedimento accerta d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione o altra amministrazione pubblica siano tenute a certificare.

5. Fuori dei casi di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora le certificazioni siano subordinate al pagamento di diritti, imposte o tasse, le spese relative sono essere anticipate dal richiedente.

6. L'amministrazione procede all'acquisizione d'ufficio, per via telematica, dei documenti di cui al comma 4.

7. In tutti i casi in cui si procede all'acquisizione d'ufficio mediante la consultazione per via telematica degli archivi informatici, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite senza oneri per l'interessato.

8. Le amministrazioni del sistema Regione controllano periodicamente la veridicità delle dichiarazioni presentate.

 

Capo II
Conferenza di servizi

Art. 25
Conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, da parte dell'amministrazione competente. La conferenza può essere, altresì, indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni, fatto salvo quanto previsto in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata a istanza del concessionario spetta, in ogni caso, al concedente il diritto di voto.

6. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.

7. Per quanto non espressamente disposto, si applicano gli articoli 14 bis, 14 ter, 14 quater della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 26
Partecipazione della Regione
alla conferenza di servizi
indetta da altre amministrazioni

1. La Regione designa, per la partecipazione alla conferenza di servizi indetta da altre amministrazioni, un rappresentante unico individuato, in relazione alle funzioni e all'oggetto del procedimento oggetto della conferenza, secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

 

Capo III
Segnalazione certificata d'inizio attività (Scia)
e silenzio assenso

Art. 27
Segnalazione certificata d'inizio attività
e silenzio-assenso

1. In materia di segnalazione certificata di inizio attività e di silenzio assenso si applicano gli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni.

 

Titolo III
Norme transitorie e finali

Capo I
Abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 28
Copertura finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

 

Art. 29
Abrogazioni di norme

1. La legge regionale 22 agosto 1990 n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa) è abrogata.

2. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 15 luglio 1986, n. 47 (Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sarda), afferenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

 

Art. 30
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.