CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 241
presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Pietro - COLLU - COMANDINI - COZZOLINO - DEMONTIS - DERIU - FORMA - LOTTO - MANCA Gavino - MELONI - MORICONI - PINNA Rossella - PISCEDDA - RUGGERI - SOLINAS Antonio - TENDAS - PIZZUTOil 16 luglio 2015
Modifica alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37 (Finanziamento dei Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna) - Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (UNLA) e Società Umanitaria
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
I Centri di servizi culturali (CSC) si sono distinti, fin dalla loro originaria costituzione da parte del CASMEZ, come centri di servizio pubblico affidati in gestione privatistica ad enti con comprovata competenza nel settore, attuando una importante e diversificata attività culturale mirata a promuovere la formazione e lo sviluppo della persona mediante il coinvolgimento e la partecipazione alla vita sociale di tutte le fasce di età dei cittadini anche tramite collaborazioni e convenzioni con enti, e rappresentano un punto di riferimento nei territori.
Il carattere privatistico della gestione è stato riconfermato dalla Regione (al contrario di tutte le altre regioni meridionali) ma, forse in modo inconsapevole, è stato accentuato il carattere privatistico dell'intervento, fino quasi a coprire del tutto il dato fondamentale che denota i centri come servizio pubblico regionale. Il passaggio dei CSC dal CIPE alla Regione autonoma della Sardegna trasferiva, senza ambiguità alcuna, strutture, suppellettili, funzionari e carattere generale dell'intervento, il tutto precedentemente regolato da specifica convenzione annuale.
Tale convenzione regolava il regime dei beni e dei servizi e puntava a normare le modalità di somministrazione degli stessi nonché i profili professionali del personale. Il venir meno di tale convenzione ha favorito, presso gli stessi funzionari regionali, il prevalere del carattere quasi "associazionistico" dell'intervento sia con l'uso del termine "contributo" nella prima fase della legge regionale n. 37 del 1978, sia facendo venir meno il carattere di "bene di proprietà pubblica" dei beni durevoli acquistati con le risorse regionali messe a disposizione per gli interventi.
Nel tempo, ben 37 anni trascorsi dall'approvazione della legge regionale n. 37 del 1978, il carattere stesso degli enti gestori ha subito notevoli modificazioni, con un ente come l'UNLA che, di fatto, sopravvive quasi esclusivamente per l'intervento in Sardegna, con una gestione "leggera" affidata ai direttori dei centri di Oristano e Macomer e con la Società Umanitaria di Milano in cui è venuto meno il tradizionale "spirito meridionalistico" e mutato profondamente il carattere della gestione, diventata sempre più centralistica.
Alcune azioni condotte dal personale della Società Umanitaria, sostenute già in passato da alcune sensibilità presenti nei gruppi del Consiglio regionale, hanno indotto la Società Umanitaria di Milano alla costituzione della Fondazione Umanitaria Sardegna a cui doveva essere affidata la gestione di tutte le iniziative regionali. Questo atto è rimasto, di fatto, sulla carta, anche se la fondazione risulta regolarmente costituita e riconosciuta dalla Prefettura di Cagliari.
La presente proposta di legge, di cui si propongono le modifiche in considerazione dell'importanza strategica dei centri e del ruolo sociale che rivestono e anche in seguito alle trasformazioni intervenute nel tempo negli assetti organizzativi degli enti gestori, ricompone in modo organico le varie fasi che l'hanno comunque resa gestibile negli anni, stante la necessità di riaffermare il carattere pubblico dell'intervento e quindi dell'adozione di specifico contratto di servizio pubblico e riconduce in modo efficace ad una maggiore azione di controllo da parte della Regione del carattere complessivo dell'intervento vigilando sulle caratteristiche degli enti, perché ottemperino in modo puntuale agli impegni annualmente assunti.
L'impegno finanziario, in considerazione del carattere permanente del servizio, istruito e gestito da personale qualificato, deve essere il più possibile rispettoso della quota di spese fisse e del personale e prevedere pertanto l'erogazione anticipata. Allo stesso tempo il carattere del servizio continuativo nel tempo deve trovare conferma nel riconoscimento del ruolo dei direttori dei centri, figure di intermediazione tra l'ente gestore e l'Amministrazione regionale.
Nell'articolo 1 si recepisce la trasformazione del sistema organizzativo degli enti gestori e si prevede che la Regione provveda al finanziamento dei centri.
L'articolo 2 prevede che i programmi di attività culturale debbano essere presentati entro il primo semestre dell'anno precedente a quello di riferimento e approvati dall'Ufficio beni librari della Regione. I finanziamenti saranno accreditati ai direttori dei centri mediante stipula di convenzione.
L'articolo 3 stabilisce che il rendiconto delle somme sia effettuato entro il 31 dicembre successivo a quello di riferimento.
L'articolo 4 dispone che i contributi siano erogati con decreto dell'Assessore su conforme deliberazione della Giunta regionale e a cadenza quadrimestrale.
L'articolo 5 è la norma finanziaria.
L'articolo 6 è abrogativo degli articoli 6 e 7 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, in quanto riferiti a particolari fattispecie da sanare nella fase di prima applicazione della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 37 del 1978 (Attività dei centri per i servizi culturali)1. L'articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 37 (Finanziamento dei Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna), è così modificato:
"Art. 1 (Attività dei centri per i servizi culturali)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività d'istituto dei centri per i servizi culturali operanti in Sardegna - Centri di Carbonia-Iglesias, Alghero, Cagliari-Cineteca sarda, gestiti dalla Fondazione Umanitaria Sardegna (già Società Umanitaria) e Centri di Oristano e Macomer, gestiti dall'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (UNLA), recepisce le trasformazioni prodottesi nel tempo negli assetti organizzativi degli enti gestori e, a tal fine, è autorizzata al finanziamento delle spese di funzionamento dei suddetti centri.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 37 del 1978 (Erogazione dei finanziamenti)1. L'articolo 2 della legge regionale n. 37 del 1978, è così modificato:
"Art. 2 (Erogazione dei finanziamenti)
1. L'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione da parte dei direttori dei Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna (gestiti da Fondazione Umanitaria Sardegna e Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (UNLA) e con il consenso degli enti gestori di apposita richiesta corredata da un programma annuale di attività culturale entro il primo semestre dell'anno precedente a quello cui il programma si riferisce. Il programma è sottoposto a discussione e accettazione da parte del competente Ufficio beni librari. I finanziamenti sono accreditati a favore dei direttori dei singoli centri, responsabili per la pro¬grammazione delle attività annuali e dell'apposita rendicontazione, e sono subordinati alla sottoscrizione di apposita convenzione che regola lo stato giuridico del personale, le modalità della spesa e le norme di rendicontazione.".
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 37 del 1978 (Presentazione
della rendicontazione)1. L'articolo 3 della legge regionale n. 37 del 1978, è così modificato:
"Art. 3 (Presentazione della rendicontazione)
1. Alla fíne dell'esercizio finanziario, i Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna - Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (UNLA) e Fondazione Umanitaria Sardegna - presentano all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, la rendicontazione dell'impiego delle somme ricevute, nei termini previsti dall'articolo 25, comma 7, della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997) e disposizioni varie), in cui è disposto che l'attuazione degli inter¬venti finanziati in esecuzione della presente legge, modificata dall'articolo 58 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria 1990), può essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'assegnazione.".
Art. 4
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 37 del 1978 (Erogazione dei contributi)1. L'articolo 4 della legge regionale n. 37 del 1978, è così modificato:
"Art. 4 (Erogazione dei contributi)
1. I contributi sono erogati con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, su conforme deliberazione della Giunta regionale ed è effettuata anticipatamente all'attuazione dei programmi di attività. Per l'erogazione dei finanziamenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, recante «Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione», modificata dalla L.R. 31 dicembre 1984, n. 36, dalla L.R. 27 giugno 1986, n. 44, dalla L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, dalla L.R. 4 giugno 1988, n. 11, dalla L.R. 24 ottobre 1988, n. 33, dalla L.R. 30 maggio 1989, n. 18, dalla L.R. 7 giugno 1989, n. 30, dalla L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, dalla L.R. 30 aprile 1991, n. 13, dalla L.R. 24 dicembre 1991, n. 39 e dalla L.R. 28 aprile 1992, n. 6). I contributi sono accreditati a favore dei direttori dei singoli centri mediante stipula di apposita convenzione.".
Art. 5
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 37 del 1978 (Norma finanziaria)1. L'articolo 5 della legge regionale n. 37 del 1978, è così modificato:
"Art. 5 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 2015 in euro 2.000.000, si fa fronte con le risorse iscritte in conto dell'UPB S03.01.006 a valere sul capitolo SC03.0123 e sul capitolo SC03.0119 del bilancio di previsione della spesa per gli anni 2016-2017.".