CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 239/A
presentata dai Consiglieri regionali
TENDAS - CHERCHI Oscar - LOTTO - CRISPONI - LEDDA - CARTA - COMANDINI - FLORIS - MANCA Pier Mario - MORICONI - RUBIU - UNALIil 16 luglio 2015
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39 (Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna)
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RELAZIONE DEL proponente
Con la presente proposta di legge si intende porre rimedio in maniera netta e definitiva alle attività di pesca illegale che si verificano nelle acque interne soggette a concessioni regionali. È necessaria la definizione di un quadro normativo più chiaro, che non solo riaffermi la legittima titolarità sui beni oggetto di concessione e l'esclusività delle attività di pesca, ma che definisca e uniformi su tutto il territorio regionale le misure di salvaguardia a tutela dei compendi e la repressione delle pratiche illecite. Oggi gli sforzi dei gestori e delle forze dell'ordine sono vanificati dalla mancata applicazione di un deterrente efficace verso chi viene colto ad asportare organismi acquatici dagli spazi assentiti in concessione. Si assiste poi ad una disparità di trattamento in presenza del medesimo reato, punito in molti casi con una semplice ammenda amministrativa di circa trenta euro, e solo in pochissimi casi come reato penale. I consorzi e le cooperative beneficiarie delle suddette concessioni si trovano quotidianamente a dover far fronte a situazioni di disagio talvolta pericolose in cui vedono violato il proprio diritto di esclusiva sulle acque interne a loro assegnate: un numero sempre maggiore dì pescatori, senza averne diritto né titolo, esercita attività di pesca in maniera arbitraria, eludendo la vigilanza e arrecando così un danno ingiusto ai concessionari. Sempre più frequentemente si delineano situazioni ad alta tensione tra gli addetti alla vigilanza e i trasgressori: questi ultimi reagiscono in maniera violenta all'invito a provvedere alla cessazione della condotta illecita, provocando scontri verbali che, talvolta, degenerano persino in vere e proprie baruffe.
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RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA
composta dai Consiglieri
LOTTO, Presidente - CRISPONI, Vice presidente - LEDDA, Segretario - TEDDE, Segretario - CAPPELLACCI - CARTA - COMANDINI - FLORIS - MANCA Pier Mario - MORICONI - RUBIU - TENDAS, relatore - UNALI
pervenuta il 3 settembre 2015
La proposta di legge n. 239 è stata assegnata all'esame della Quinta Commissione permanente il 16 luglio 2015.
La Quinta Commissione ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 2 settembre 2015.
In tale sede la Commissione ha ritenuto di condividere l'impostazione e le finalità della proposta di legge n. 239, diretta a porre rimedio alle attività di pesca illegale che si verificano nelle acque interne soggette a concessioni regionali attraverso la definizione di un quadro normativo chiaro che uniformi su tutto il territorio regionale le misure di salvaguardia e di tutela dei compendi ittici e la repressione delle pratiche illecite.
La Commissione, in particolare, ha condiviso l'esigenza di introdurre delle sanzioni amministrative che costituiscano un efficace deterrente nei confronti di pratiche di pesca illegali che danneggiano gravemente i legittimi titolari delle concessioni di pesca.
Nel corso della seduta, la Commissione, conclusa la discussione generale, ha proceduto, all'unanimità, all'approvazione dei singoli articoli e alla successiva approvazione finale della proposta di legge n. 239 apportando al testo proposto talune modifiche di carattere prevalentemente formale e di coordinamento con il quadro normativo nazionale e individuando l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale quale soggetto competente alla concreta irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla proposta di legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Vigilanza e sanzioni1. Dopo l'articolo 5, della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39 (Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna), è aggiunto il seguente:
"Art. 5 bis (Vigilanza e sanzioni)
1. A chiunque eserciti attività di pesca illegale, sportiva o professionale, non essendo titolare dei diritti derivanti dalla concessione regionale su quello specchio acqueo, o nell'ipotesi in cui la stessa sia scaduta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000, fatta salva la denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza.
2. Il pescato ricavato dall'esercizio abusivo dell'attività di pesca è confiscato al trasgressore e riconsegnato al legittimo titolare della concessione di pesca o, se vivo, prontamente reimmesso in acqua all'interno dello specchio acqueo dal quale è stato prelevato.
3. I mezzi e le attrezzature utilizzati per attività di pesca abusiva sono confiscati.
4. La competenza all'espletamento delle funzioni di vigilanza, prevenzione, accertamento e comminazione delle sanzioni di cui al comma 1 è attribuita agli agenti del corpo forestale, alle altre forze dell'ordine e agli agenti nominati dagli enti locali territorialmente competenti, agli agenti di parchi nazionali regionali, alle guardie volontarie facenti capo al soggetto gestore della concessione, o qualunque altro soggetto con qualifica di guardia giurata.".
Art. 1
Vigilanza e sanzioni1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39 (Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna), è aggiunto il seguente:
"Art. 7 bis (Vigilanza e sanzioni)
1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa statale, chiunque peschi in acque concesse per l'esercizio della pesca riservata senza il consenso del concessionario è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 e all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) confisca dei mezzi e delle attrezzature utilizzate per l'attività di pesca;
b) confisca del pescato, salvo che sia richiesto dal legittimo titolare della concessione di pesca.
2. Il pescato sequestrato e ancora vitale al momento dell'accertamento della violazione di cui al comma 1 è prontamente reimmesso in acqua all'interno dello specchio acqueo dal quale è stato prelevato.
3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
4. La competenza all'espletamento delle funzioni di vigilanza, prevenzione e accertamento della violazione di cui al comma 1 è attribuita al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, ai corpi di polizia delle province e dei comuni competenti per territorio, alle guardie giurate nominate ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca) e agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
5. Alla violazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Art. 2
Entrata in vigore
(identico)